Art. 1
Indennità di residenza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità di residenza
prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali), a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili
e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione
inferiore ai tremila abitanti, è fissata nella misura annua di: (1)
a)
euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a
mille abitanti;
b)
euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa
tra milleuno e duemila abitanti;
c)
euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa
tra duemilauno e tremila abitanti.
2. La quota a carico dei
comuni, in base all’articolo 6 della l. 221/1968, può essere richiesta dagli
aventi diritto al Comune competente per territorio.
3. Alle farmacie
ubicate in località con più di tremila abitanti non è concessa alcuna indennità
di residenza.
(1) L'indennita è stata così rideterminata,
a decorrere dall'anno 2019, dalla l.r.
67/2018,art.8,
comma 1.
Art. 2
Compiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) (2)
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite
le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende
sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a
condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante
l’anno solare cui dette indennità si riferiscono.
(2) Articolo
sostituito dalla l.r.
67/2018, art.8,comma
3.
Art. 3
Disposizioni per le Isole Tremiti
1. Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori
provvisori di farmacie rurali di cui all’articolo 1 ubicate nelle Isole Tremiti
è concessa una indennità di residenza disagiata aggiuntiva a quella prevista
dall’articolo 1, pari a euro 3.000,00.
Art. 4
Abrogazioni
1. E’ abrogata la legge
regionale 26 novembre 1979, n. 69 (Provvidenze in favore delle farmacie
rurali), e tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con la
presente legge.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito dell’Unità previsionale di base 05.07.01 “Servizio assistenza
territoriale e prevenzione”, del capitolo di spesa di nuova istituzione n.
711048 denominato “Indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della l.
n. 221/1968”, con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro
380.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 e di euro 240.000,00 per gli
esercizi successivi.
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
capitolo n. 731030 dell’Unità previsionale di base 05.07.01.
Art. 6
Norma transitoria
1. Tenuto conto che le provvidenze a favore delle farmacie
rurali al di sotto dei tremila abitanti non hanno subìto variazioni per oltre
trent’anni, per il solo anno 2013, a titolo una tantum, e in aggiunta alle
provvidenze dell’anno in corso, è corrisposta alle farmacie rurali aventi
diritto la differenza tra le provvidenze di cui alla l.r.
69/1979 e quelle di cui alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 5 agosto 2013