In attuazione della presente legge vedi il r.r. n. 3/2015
Capo I
Definizioni e finalità della legge
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato
anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e
artistiche, in ossequio al comma 2 dell’articolo 45 della Costituzione e
nell’ambito della competenza legislativa di cui al comma 4 dell’articolo 117
della Costituzione e dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 11 dello
Statuto regionale.
2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di
programmazione previsti dalla vigente normativa favorisce la creazione e la
crescita delle imprese artigiane per tutelare e salvaguardare i talenti e i
mestieri dell’artigianato artistico - tradizionale.
3. La presente legge
disciplina i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei
loro consorzi e società consortili, le procedure per l’iscrizione all’albo delle
imprese artigiane, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento
dell’azione amministrativa; detta norme per la creazione di imprese artigiane,
per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione d’impresa
e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e
i mestieri dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana come definiti agli articoli 3
e 4.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:
a. attività agricole, salvo il caso che siano strumentali e
accessorie rispetto alla attività artigiana;
b. attività di prestazione di
servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o
ausiliarie di queste ultime, commercio in sede fissa e su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica
e distribuzione di carburanti, salvo il caso che siano strumentali e accessorie
rispetto alla attività artigiana;
c. attività artistiche svolte in forma di
lavoro autonomo;
d. attività di produzione di oggetti di arte popolare,
qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l’impiego di mano
d’opera.
3. Ai fini della presente legge si considerano:
a. decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
b. legge 8
agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro sull’artigianato);
c. testo unico
dell’apprendistato a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale),
emanato con decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167;
d. legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 31 (Norme in materia di formazione per il
lavoro);
e. decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40;
f. legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
g.
regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288;
h.
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria);
i. legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Art. 3
Imprenditore artigiano
1. E’ imprenditore artigiano colui che esercita
personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla
sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro,
anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla
libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di
esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle
specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.
4. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che
richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e
garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico -
professionali previsti dalle leggi statali.
Art. 4
Definizione di impresa artigiana
1. E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore
artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ha per scopo
prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazioni di servizi.
2. L’impresa deve essere
organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore
artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi
di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del Codice civile, dei
soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato
nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale.
3. L’impresa
artigiana può essere esercitata:
a. in forma individuale;
b. in forma collettiva attraverso
società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita per
azioni, a condizione che:
1. nelle società in nome collettivo, la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5;
2. nelle società in accomandita semplice
ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5
e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio
accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;
3. nelle società
a responsabilità limitata uni-personale, il socio unico sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di un’altra società a
responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita
semplice;
4. nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi
deliberanti della società;
5. nelle società cooperative la maggioranza dei
soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
4. Nessuna
impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchi, una denominazione in cui
ricorrano riferimenti all’artigianato se non è iscritta all’albo artigiani; lo
stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non
siano iscritte nella separata sezione dell’albo artigiani.
5. L’impresa
artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi
del processo produttivo e per lo svolgimento di attività amministrative
gestionali.
6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza
che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la
relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo artigiani,
anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, per un
periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli
minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai
figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
7. In
caso di gravi motivi di salute dell’imprenditore artigiano, debitamente
documentati, su richiesta, può essere sospesa l’iscrizione degli elenchi
previdenziali per un massimo di dodici mesi.
8. Per la vendita nei
locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero
per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione
dell’opera o alla prestazione del servizio commessa, non si applicano alle
imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività
commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.
Art. 5
Consorzi e società consortili
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione
dell’albo artigiani, con l’indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma
cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole e medie
imprese, come definite nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale
di esenzione per categoria), nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di
ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore a
un terzo, sono iscritti in separata sezione dell’albo artigiani, a condizione
che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre iscritti in sezione separata dell’albo artigiani con la
denominazione di impresa artigiana i consorzi e le società consortili, anche in
forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai
commi 1 e 2.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2
e 3, possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e
adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano
riferimenti all’artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata
sezione dell’albo artigiani.
Art. 6
Limiti dimensionali
1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la
prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente
dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti
dimensionali:
a. per l’impresa che non lavora in serie:
1. un massimo di
diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b. l’impresa che
lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
1. un
massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a
cinque;
2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c. per l’impresa che
svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e
tradizionali e dell’abbigliamento su misura:
1. un massimo di trentadue
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
2. il
numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d. per l’impresa di trasporto:
fino ad un massimo di otto dipendenti;
e. per le imprese di costruzioni
edili:
1. un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a cinque;
2. il numero massimo dei dipendenti può essere
elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti.
2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al
comma 1 non sono computati:
a. per un periodo di due anni gli apprendisti passati in
qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi del
testo unico dell’apprendistato, emanato con d.lgs. 167/2011 e della relativa
disciplina regionale di cui alla l.r.
31/2012;
b. i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non
superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa
artigiana;
c. i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Ai fini del calcolo
dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
a. i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro
personale nell’impresa artigiana;
b. i familiari dell’imprenditore, ancorché
partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del Codice
civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
c. i dipendenti
qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per
specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 20 per cento, con
approssimazione all’unità superiore, i limiti massimi indicati al comma 1 e per
un periodo non superiore a tre mesi all’anno mantengono la qualifica di impresa
artigiana.
Art. 7
Svolgimento dell’attività artigiana
1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a
ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci
che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure
in forma ambulante o di posteggio.
2. L’impresa artigiana può vendere beni
di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti.
3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di
produzione e in quelli a essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda
medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione
del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme
igienico - sanitarie.
Capo II
Iscrizione delle imprese
artigiane
Art. 8
Albo delle imprese artigiane
1. E’ istituito nella Regione Puglia l’Albo delle imprese
artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute a iscriversi le
imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. L’Albo regionale è di proprietà della Regione Puglia e chiunque può
prenderne visione e ottenere una copia.
3. La Regione delega alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) l’esercizio delle
funzioni amministrative per l’iscrizione, modificazione e cancellazione
nell’Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dalla
presente legge. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese
secondo la normativa vigente.
4. L’iscrizione delle imprese aventi
titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro
consorzi, è effettuata con le modalità di cui all’articolo 9.
5.
L’iscrizione all’Albo, effettuata con le modalità di cui all’articolo 9, ha
efficacia costitutiva ed è condizione:
a. per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese
artigiane;
b. per l’adozione da parte dell’impresa, quale ditta o insegna o
marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all’artigianato.
6. Per le attività previste dalla presente legge si applicano, a favore
delle CCIAA, i diritti di segreteria stabiliti in attuazione del comma 2
dell’articolo 18 della legge 580/1993.
7. L’Albo regionale è conservato
presso gli uffici competenti della Regione Puglia. Le sezioni provinciali
dell’Albo sono depositate anche presso le CCIAA territorialmente competenti.
Art. 9
Iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo delle imprese
artigiane
1. Per l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione
dall’Albo provinciale delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla CCIAA
- Ufficio del registro delle imprese, territorialmente competente, per via
telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007.
2. La comunicazione unica, predisposta sull’apposita modulistica e
corredata di autocertificazioni e delle attestazioni richieste, consente
l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente
iscrizione nell’albo regionale o nella separata sezione per i consorzi e le
cooperative e l’avvio immediato dell’attività, nonché per la registrazione di
modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei
requisiti, previsti dalla legge per l’iscrizione.
3. La CCIAA,
contestualmente, rilascia la ricevuta dell’avvenuta comunicazione e informa le
amministrazioni competenti.
4. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione,
della modifica e della cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, o nella
separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte
dell’interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.
5. La CCIAA
dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo può concludere
accordi con i Comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di
polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendano necessari.
6. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di
variazione entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione. Il decorso del termine è sospeso per trenta giorni al fine di
garantire eventuali integrazioni della documentazione.
7. Il
provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 6 deve essere
comunicato all’impresa artigiana entro il termine di sette giorni dalla data di
adozione dello stesso, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui
all’articolo 22.
Art. 10
Modifiche e cancellazioni
1. Le imprese artigiane iscritte all’Albo sono tenute a
trasmettere, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, alla CCIAA -
Ufficio del registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:
a. le modificazioni dei requisiti artigiani;
b. la
cessazione dell’attività;
c. la perdita dei requisiti previsti dalla legge
per l’iscrizione.
2. L’Ufficio del registro delle imprese, procede alla
modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente per l’iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione
dell’avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai
fini previdenziali e assistenziali.
3. Le CCIAA procedono
all’annotazione e alla cancellazione d’ufficio delle imprese, consorzi e società
consortili che, pur avendone l’obbligo, non abbiano provveduto alla
presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine, le CCIAA possono
disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell’attività istruttoria
dei comuni.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione e di variazioni
è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per
l’artigianato pugliese di cui all’articolo 21, entro sessanta giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione del provvedimento.
Art. 11
Sanzioni
1. In relazione all’annotazione nell’Albo artigiani del
registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le
seguenti sanzioni amministrative:
a. in caso di uso non consentito da parte di imprese, società,
consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni
temporanee, di qualsiasi riferimento all’artigianato nella ditta, nella ragione
sociale, nella denominazione, nell’insegna, nel marchio e nella definizione e
commercializzazione, si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in
commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di
2.500 euro;
b. in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione,
modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la
sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro,
fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.
Art. 12
Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall’articolo 11 è delegata alla CCIAA nel cui territorio sono state accertate
le trasgressioni.
2. Le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli
avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.
3. Le somme riscosse a
seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di
bilancio della CCIAA esercitante la delega di cui al comma 1, fatte salve le
spese sostenute dai comuni per l’attività istruttoria.
4. Le CCIAA
trasmettono alla Regione Puglia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una
rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora
pendenti, nonché una relazione annuale sulle iscrizioni, cancellazioni.
5. In relazione alle verifiche di cui al comma 2, al fine di garantire
l’uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvede
all’adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Unioncamere
Puglia e ANCI Puglia, avente a oggetto specifiche linee guida operative.
Art. 13
Coordinamento e attuazione degli interventi
1. La Regione intraprende e promuove interventi a favore
dell’artigianato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
2. L’attuazione e la gestione degli interventi finanziari
della Regione a favore del comparto artigianato può essere delegata a enti e
società partecipate, agenzie regionali o altri organismi.
3. La Regione,
nell’ambito degli strumenti della programmazione, anche in compartecipazione con
i ministeri competenti e il sistema camerale pugliese, sostiene processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo artigianato con politiche di rete
e supporto alla promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.
CAPO III
Istituzione e interventi a
sostegno dei Centri di assistenza
tecnica per l’artigianato (CATA)
Art. 14
Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA)
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle
imprese artigiane pugliesi, sono istituiti i Centri di assistenza tecnica per
l’artigianato (CATA) attraverso l’accreditamento presso la Regione, laddove
sussistano i requisiti descritti nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. I CATA
possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di
categoria dell’artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o sottoscrittrici di Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) e operanti da almeno cinque anni nella Regione
Puglia.
3. I CATA devono disporre di una rilevante presenza sul
territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità di strutture operative.
4. I CATA sono autorizzati dalla Regione all’esercizio delle attività
previste dal presente articolo entro novanta giorni dalla data di presentazione
della domanda, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale di cui
all’articolo 22.
5. I CATA non devono perseguire scopo di lucro e, in
particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività
dirette:
a. all’assistenza tecnica;
b. alla formazione e
all’aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
c.
al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
d.
all’accesso ai finanziamenti anche comunitari;
e. alla sicurezza,
informazione, formazione e tutela dei consumatori;
f. alla tutela
dell’ambiente;
g. alla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;
h. alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
i. alla
promozione commerciale a livello locale e nazionale.
6. La Regione può
avvalersi dei CATA per ogni iniziativa utile allo scopo di facilitare il
rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.
Art. 15
Interventi per favorire la creazione e la successione
nell’impresa
1. La Regione promuove iniziative intese a favorire:
a. la continuità di attività dell’impresa artigiana;
b. il
passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali
già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;
c. la creazione di
nuove imprese artigiane, altrimenti denominate “start-up”, al fine di accrescere
la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.
2. I CATA, nell’esercizio della funzione di assistenza tecnica alle
imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a
sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell’artigianato,
anche per le finalità di cui al comma 1.
Art. 16
Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del
sistema di garanzia creditizia a servizio dell’artigianato, valorizzando la
funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi-confidi pugliesi.
Capo IV
Tutela dell’artigianato
artistico, tipico e tradizionale (marchi, consorzi di tutela)
Art. 17
Tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e
tradizionale pugliese
1. La Regione promuove lo sviluppo dell’artigianato
artistico e tradizionale pugliese mediante:
a. la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni
artigianali artistiche e tradizionali;
b. la formazione delle figure
professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
c. la promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale;
d. lo sviluppo delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale anche
attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.
2. La tutela
dell’artigianato artistico e tradizionale sono disciplinati dal regolamento di
cui all’articolo 22.
Art. 18
Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese
1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per
l’impresa artigiana, nonché i principi fissati per la qualificazione
dell’artigianato artistico dalla l.r.
31/2012, sono definite produzioni dell’artigianato artistico, tradizionale e
dell’abbigliamento su misura, ai fini della presente legge:
a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore
estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le
elaborazioni connesse alla loro realizzazione, che costituiscono gli elementi
tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che,
nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e
qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
b.
le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto
livello tecnico professionale, con l’ausilio di apparecchiature, a esclusione di
processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi
meccanizzate o automatizzate di lavorazione.
2. Rientrano nel settore
delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di
restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al
consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al
patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e
archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli
articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137 - Delega per la riforma dell’organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti
pubblici).
3. I settori dell’artigianato artistico, tradizionale e
dell’abbigliamento su misura di cui al comma 2 sono individuati nel regolamento
regionale di cui all’articolo 22, su proposta della Commissione regionale per
l’artigianato pugliese, nell’ambito dell’elenco esemplificativo allegato al
regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288.
(1)
(1) Vedi il r.r.
n. 3/2015
Art. 19
Interventi
1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti agli
articoli 15 e 17, la Regione, con appositi provvedimenti promuove, anche in
concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni
regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi
di imprese:
a. la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la
sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di
qualità e di origine;
b. la realizzazione di rassegne ed esposizioni
tematiche;
c. la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti
audiovisivi;
d. la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e
manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all’estero;
e.
l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni
culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e
riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
f. la realizzazione di
corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;
g. ogni altra iniziativa
ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell’artigianato artistico,
tradizionale e tipico.
2. Le ceramiche artistiche e tradizionali di
Grottaglie e di Laterza già tutelate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188
(Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Sesto
Fiorentino) e successive modificazioni e integrazioni, e destinatarie di
Disciplinari di produzione approvati dalle competenti istituzioni, sono inserite
di diritto nel settore di cui all’articolo 18.
3. La Regione approva i
disciplinari di produzione, marchi di qualità, variazioni e aggiornamenti per le
singole tipologie di attività del settore dell’artigianato artistico,
tradizionale e dell’abbigliamento su misura, elaborati dal competente Servizio
in collaborazione con artigiani ed esperti del settore trattato e con la
Commissione regionale per l’artigianato pugliese.
4. La Regione, sentite
le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per
l’artigianato pugliese, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione
di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei
requisiti previsti dai disciplinari stessi.
Art. 20
Interventi per le aggregazioni delle imprese artigiane
1. La Regione favorisce e incentiva l’aggregazione delle
imprese artigiane sotto forma di:
a. centri di attrazione in cui concentrare l’offerta di
prodotti tipici: “Piazze dei mestieri”, “Poli di eccellenza artigiana” o
“Villaggi artigiani”;
b. reti di imprese volte alla promozione dei prodotti
artigianali;
c. centri di sviluppo di filiere dei prodotti artigianali;
d. aggregazioni di imprese artigiane che partecipano ai Distretti urbani del
commercio, ai sensi del comma 2 dell’ articolo 5
del regolamento
regionale 15 luglio 2011, n. 15 (I distretti urbani del commercio.
Regolamento attuativo dell’articolo 16
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11).
Capo V
Commissione regionale per l’artigianato
pugliese
Art. 21
Commissione regionale per
l’artigianato pugliese
1. E’ istituita la Commissione regionale per l’artigianato
pugliese (CRAP) che ha sede presso il competente Servizio regionale.
2.
Alla CRAP competono le seguenti funzioni:
a. esprimere pareri consultivi per l’emanazione di direttive
per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell’Albo delle imprese
artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l’iscrizione al
Registro delle imprese;
b. elaborare, insieme al competente Servizio
regionale, e presentare alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le
attività artigianali nel territorio regionale;
c. promuovere forme di
comunicazione stabili con le CCIAA e con Unioncamere regionale nel settore
dell’artigianato;
d. svolgere attività di documentazione, di studio e di
informazione ed elaborare periodiche indagini conoscitive e rilevazioni
statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le
potenzialità dell’artigianato in Puglia;
e. formulare proposte alla Giunta
regionale, di concerto con il Servizio regionale competente, comprese quelle di
tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
dell’artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale;
f.
esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali
effettuare i corsi di formazione professionale nell’artigianato e di bottega
scuola;
g. decidere in via definitiva sui ricorsi proposti di cui
all’articolo 10.
3. I compiti di segreteria sono svolti da personale
appartenente al competente Servizio regionale.
4. La CRAP è presieduta
dal Dirigente del competente Servizio o da un suo delegato.
5 Con il
regolamento regionale di cui all’articolo 22 sono disciplinate le modalità di
insediamento, di funzionamento e composizione della CRAP, prevedendo la
partecipazione di esperti in materie giuridiche e del settore artigianato
designati dalle associazioni regionali di categoria, presenti nel CNEL e/o
sottoscrittrici di CCNL, nonché rappresentanti delle associazioni sindacali più
rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano
nella regione.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 22
Regolamento regionale
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione
che, in particolare, disciplina:
a. il graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali
necessarie all’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge;
b.
le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane nell’Albo
imprese artigiane;
c. le modalità di insediamento, composizione e
funzionamento della CRAP;
d. la definizione dei settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali e l’individuazione delle attività per ciascun settore;
e. le modalità per le richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi
erogabili, le verifiche sulle attività prestate dai CATA.
Art. 23
Abrogazione
1. La legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il
funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e
l’istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane) e successive
modifiche e integrazioni è abrogata dalla data di entrata in vigore del
regolamento regionale di cui all’articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3
della medesima e di tutti i riferimenti relativi all’istituzione, composizione e
funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, che sono soppressi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Durante il
periodo transitorio, anche con riferimento ai termini dell’articolo 22, le
funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, soppresse ai sensi del
comma 1, sono attribuite al Servizio regionale competente in materia, che le
esercita per il tramite delle strutture provinciali, ridenominate “Strutture
provinciali dell’Albo imprese artigiane e assistenza alle attività produttive”,
le quali, ove necessario, possono avere sede presso la CCIAA.
3. Con
provvedimento del dirigente del competente Servizio regionale, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità per la tenuta dell’Albo imprese artigiane saranno adeguate alle
disposizioni del presente articolo.
4. I procedimenti di iscrizione,
modificazioni e di cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane
e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili
artigiane, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono portati a termine con le modalità di cui al presente articolo.
5. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge negli Albi
provinciali delle imprese artigiane.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 5 agosto 2013