CAPO I
GENERALITÀ, DEFINIZIONI, REQUISITI
Art. 1
Generalità
1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su
tutto il territorio regionale dell’attività ricettiva denominata Bed and
Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo
sostenibile e un’ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire
l’incontro tra le persone, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e
delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzando e migliorando altresì
l’utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.
2. La presente
legge individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B:
a. a
conduzione familiare;
b. in forma imprenditoriale.
3. L’esercizio
dell’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso
dell’immobile. I locali adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche
strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso abitativo dai regolamenti
comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di
edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e
bevande.
4. Le abitazioni destinate all’attività di B&B hanno
l’obbligo di esporre il marchio regionale identificativo per la tipologia di
appartenenza, così come definito dall’articolo 11.
5. I requisiti minimi
obbligatori richiesti per l’esercizio dell’attività di B&B sono elencati
nell’Allegato 1.
Art. 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
dei Bed and
Breakfast a conduzione familiare
1. Si definisce B&B a conduzione familiare l’attività
ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella
casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere
e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi
compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della
famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
2. L’attività di
B&B a conduzione familiare è esercitata in un’unica unità immobiliare da chi
vi dimora stabilmente per l’intero periodo in cui dichiara di svolgere attività
di accoglienza.
3. L’attività di B&B a conduzione familiare può
essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni
l’anno,
con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi.
(1)
4. All’interno dei borghi e dei Comuni con
popolazione residente non superiore a diecimila abitanti in base ai dati
ufficiali disponibili, all’interno dei centri storici così come delimitati dagli
strumenti urbanistici e all’interno dei borghi rurali di cui all’articolo 1 del
regolamento regionale 22 marzo 2012, n. 6 (Regolamento attuativo dell’attività
ricettiva di albergo diffuso di cui alla legge regionale 24 luglio 2011, n.
17 (Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed
& Breakfast - affittacamere), l’attività di B&B può essere esercitata
anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre cento metri
misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando l’obbligo di
dimora nell’unità abitativa principale e fatti salvi tutti gli altri limiti di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4. (2)
5. L’esercizio
dell’attività di B&B a conduzione familiare non necessita d’iscrizione nel
registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla
normativa vigente.
(1) Comma modificato dalla l.r.
6/2014, art. 14
(2) Comma corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel
B.U.R.P. 12 settembre 2013, n. 121.
Art. 3
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
dei B&B in
forma imprenditoriale
1. Si definisce “B&B in forma imprenditoriale”
l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi,
presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di
sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di
personale qualificato.
2. L’attività di B&B in forma imprenditoriale
è esercitata in un’unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari
ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento
metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fatti salvi i limiti
di cui al comma 1.
3. Per la finalità di cui al comma 1 possono eleggere
domicilio il titolare dell’impresa o suo familiare, come definito dall’articolo
230 bis del Codice civile ovvero il socio.
4. L’esercizio dell’attività
di B&B in forma imprenditoriale necessita d’iscrizione nel registro delle
imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
CAPO II
Avvio dell’attivita’ e relativi obblighi
Art. 4
Inizio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di B&B è consentito, previa
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al Comune
in cui è sito l’immobile adibito all’attività, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
2. La modulistica distribuita dai Comuni per la
segnalazione certificata di inizio attività deve essere conforme al modello
approvato dalla Regione ai sensi dell’articolo 10.
3. La segnalazione
certificata di inizio attività deve essere corredata delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà per quanto riguarda tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque deve contenere:
a.
generalità complete del richiedente;
b. denominazione e ubicazione del
B&B;
c. indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile;
d.
planimetria in scala dell’immobile indicante il numero delle camere, dei posti
letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l’indicazione di quelli
destinati all’attività di B&B;
e. periodo di apertura e chiusura;
f.
possesso, da parte dell’immobile, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
richiesti dalla normativa vigente;
g. sussistenza dei requisiti soggettivi
di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
h. iscrizione nel
registro delle imprese, limitatamente alla tipologia di cui all’articolo 3.
4. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data
di presentazione della stessa al Comune territorialmente competente.
5. Il
Comune procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per
l’esercizio dell’attività di cui alla segnalazione, nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 19 della l. 241/1990, e, nel caso in cui ne verifichi
la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile,
l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa
vigente entro un termine perentorio fissato dall’amministrazione comunale, in
ogni caso non inferiore a trenta, né superiore a centoventi giorni.
6.
Non è consentito adottare la stessa denominazione all’interno del singolo
territorio comunale.
Art. 5
Obblighi di chi esercita l’attività di B&B
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4, chi
esercita l’attività di B&B è tenuto all’osservanza dei seguenti adempimenti:
a. esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la
capacità ricettiva massima e la copia della SCIA, nonché una dichiarazione di
idoneità o meno della struttura abitativa a offrire ospitalità a persone
diversamente abili;
b. ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
c. comunicare al Comune competente e all’Agenzia regionale Pugliapromozione,
nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per
quanto concerne l’anno successivo e i periodi di attività;
d. rispettare
l’obbligo di comunicare all’Agenzia regionale Pugliapromozione il movimento
degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i
termini stabiliti dalla Regione;
e. esporre all’esterno il marchio regionale
di cui all’articolo 11;
f. rilasciare al cliente, al termine di ogni
soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di
attività esercitata, comprovante l’avvenuto pagamento dei servizi resi; (3)
g. sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa
di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti
paganti, limitatamente alla tipologia di cui all’articolo 3;
h. esporre
l’iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente all’attività di B&B
in forma imprenditoriale.
(3) Lettera corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel
B.U.R.P. 12 settembre 2013, n. 121.
Art. 6
Sospensione volontaria temporanea
e cessazione dell’attività
1. Il soggetto che intende sospendere, temporaneamente,
l’attività di B&B deve darne preventiva comunicazione al Comune e
all’Agenzia regionale Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell’attività di B&B è consentita per
comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di
ulteriori sei mesi.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di
sospensione, si presume la rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di
B&B e, pertanto, quest’ultima s’intende cessata.
4. La chiusura per
cessazione dell’attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune e
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
5. Il soggetto che esercita
l’attività di B&B in forma imprenditoriale deve inoltre comunicare la
cessazione alla competente Camera di commercio per la cancellazione dal relativo
registro delle imprese.
Art. 7
Subingresso
1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa
di morte, della titolarità e/o disponibilità dell’immobile adibito a B&B e
in caso di prosecuzione dell’attività, il subentrante, entro trenta giorni, deve
presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività resa nelle
forme e nei modi di cui all’articolo 4.
2. Il soggetto che subentra nell’attività di B&B,
organizzato in forma imprenditoriale, deve comunicare le modifiche intervenute
alla competente Camera di commercio, al Comune e alla Regione, per le necessarie
modifiche dell’iscrizione nel relativo registro delle imprese.
CAPO III
OBBLIGHI DEL COMUNE
e
PROCEDURE
Art. 8
Obblighi dei Comuni
1. Il Comune forma un elenco di tutti coloro che segnalano
l’inizio dell’attività di B&B, creando due distinte sezioni per le diverse
tipologie, riservandosi di eseguire sopralluoghi al fine di accertare i
requisiti contenuti nelle segnalazioni, secondo le procedure previste
all’articolo 9.
2. Il Comune aggiorna l’elenco dei B&B, comprensivo
dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi di apertura, lo trasmette
all’Agenzia regionale Pugliapromozione, ai fini dell’attività di informazione
turistica, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla comunicazione
relativa alle attività cessate.
Art. 9
Procedure comunali di verifica, diffida,
sospensione e
divieto dell’attività ricettiva
1. Ferme restando le competenze dell’Autorità di pubblica
sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. Salvo quanto
previsto al comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente
legge, il Comune diffida il titolare dell’attività, con atto scritto e motivato,
a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i
quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell’attività per un
periodo necessario alla rimozione dell’irregolarità, e comunque non superiore a
sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l’irregolarità
contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato, notificato
all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività di B&B.
3.
Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di B&B nei
seguenti altri casi:
a. perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui
agli articoli 11 e 92 del TUPS, approvato con r.d. 773/1931;
b. inosservanza
dell’obbligo di astensione dall’attività ricettiva per tutto il periodo di
sospensione comminato ai sensi del comma 2;
c. inosservanza dell’obbligo di
dimora/domicilio dichiarato nella SCIA, di cui agli articoli 2 e 3;
d.
applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi
ventiquattro mesi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, non è
consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività per
i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di
divieto di prosecuzione.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto
di prosecuzione dell’attività, adottati dal Comune, ai sensi del presente
articolo, sono comunicati, contestualmente, all’Agenzia regionale
Pugliapromozione.
CAPO IV
Obblighi e impegni della Regione
Marchio regionale
Art. 10
Obblighi e impegni della Regione (4)
1. Per esigenze di uniformità, la Regione Puglia con
proprio atto approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio
regionale ai fini della segnalazione certificata di inizio attività e, ove
necessario, ne dispone l’aggiornamento.
2. La Regione Puglia, anche attraverso i suoi enti strumentali,
provvede a:
a. curare la diffusione della modulistica e degli eventuali
aggiornamenti presso i Comuni;
b. realizzare, entro il 31 dicembre di ogni
anno, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 8, un
catalogo contenente i riferimenti dei B&B, ordinati per Comune e per
tipologia, da pubblicare sul portale viaggiareinpuglia.it
c. realizzare,
diffondere, mantenere e promuovere il marchio regionale di cui all’articolo 11.
(4) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal
punto 1, Det. reg. 13 dicembre 2013, n. 123
(allegata).
Art. 11
Marchio regionale dei B&B
1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e su
proposta dall’Assessorato regionale al Turismo, adotta il marchio identificativo
dell’ospitalità in B&B: “Puglia Ospitale”.
2. Il marchio può essere
efficacemente declinato per visualizzare l’autenticità dell’offerta di
ospitalità familiare pugliese, distinguendo con due diverse soluzioni cromatiche
la tipologia a conduzione familiare, da quelle organizzate in forma
imprenditoriale.
3. Il marchio può altresì recare le seguenti diciture
aggiuntive:
a. “ospitalità accessibile”, esposta dalle abitazioni fornite di
caratteristiche e dotazioni adeguate a ospitare persone con disabilità;
b.
“ospitalità friendly”, esposta per indicare una ospitalità aperta anche a coppie
dello stesso sesso e a ospiti di qualsiasi appartenenza nazionale e di qualsiasi
connotazione etnica;
c. “ospitalità pet friendly” esposta per indicare la
disponibilità ad accogliere ospiti che portano con sé un animale da compagnia.
4. Il marchio é offerto gratuitamente ai B&B, che possono farne uso
nelle proprie comunicazioni. È vietato l’uso del marchio nonché l’utilizzo della
dicitura “Bed and Breakfast” alle strutture ricettive classificate diversamente.
Art. 12
Promozione
1. La Regione Puglia, tramite l’Agenzia regionale
Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale dei B&B
e favorisce l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.
CAPO V
Sanzioni
Art. 13
Sanzioni
1. Lo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B, senza
la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta una sanzione
amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività.
2. La mancata esposizione al pubblico della SCIA comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
3. La mancata
esposizione e pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
4. La mancata esposizione e pubblicità dei periodi di apertura e
chiusura dell’attività comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
1.000 a 2.000 euro.
5. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva
con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di
un’attrezzatura non corrispondente a quella segnalata, o di una denominazione
diversa da quella approvata, è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a
2.000 euro.
6. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei
prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000
euro.
7. L’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati è soggetta
alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
8. La dotazione di
un numero di posti letto superiore a quello segnalato è soggetta alla sanzione
amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni posto letto in più e alla
sospensione dell’attività per dodici mesi alla terza segnalazione.
9.
L’accoglienza di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima
segnalata è soggetta a una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona
in più e alla sospensione dell’attività per dodici mesi alla terza segnalazione.
10. L’apertura o chiusura in violazione di quanto previsto e prescritto
dalla presente legge e comunicato ai Comuni comporta l’applicazione della
sanzione da 500 a 1.000 euro.
11. Il mancato rispetto dell’obbligo di
dimora/domicilio comporta una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
12. La
contraffazione e l’uso improprio del marchio regionale comportano l’applicazione
della sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
13. In caso di reiterazione, le
predette sanzioni sono raddoppiate.
14. Le sanzioni amministrative di
cui al presente articolo sono comminate dal Comune competente. I proventi delle
sanzioni sono devolute per l’80 per cento al Comune e per il rimanente 20 per
cento all’Agenzia regionale Pugliapromozione al fine di rafforzare il
posizionamento nazionale e internazionale del marchio di cui all’articolo 11.
15. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini
statistici da parte delle strutture ricettive comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nei limiti e secondo il procedimento ivi
previsto.
CAPO VI
Norme transitorie
Abrogazione
Art. 14
Norma transitoria
1. Le istanze e la relativa documentazione, per le quali
non sia stato esaurito l’iter procedimentale previsto dalla l.r.
17/2011 (Istituzione e disposizioni normative dell'attività
ricettiva di albergo diffuso) sono ritrasmesse dal Comune territorialmente
competente all’interessato affinché si conformi a quanto previsto dall’articolo
4. (5)
2. I B&B operanti ai sensi della l.r.
17/2001 possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la
tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mantenendo
nel periodo transitorio lo stesso numero di stanze e posti letto detenuti,
purché non intervengano, nel frattempo, le condizioni di cui all’articolo 7.
(6)
3. Il Comune territorialmente competente
verifica il rispetto della disposizione di cui al comma 2, secondo quanto
disposto dall’articolo 9.
(5) Comma corretto
con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 12 settembre 2013, n. 121,
l'anno di riferimento è l.r.
17/2001.
(6) Comma corretto con avviso di errata
corrige pubblicato nel B.U. 12 settembre 2013, n. 121. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 2, Det.
reg. 13 dicembre 2013, n. 123 (allegata).
Art. 15
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, sono abrogati:
a. la l.r.
17/2001;
b. l’articolo 49
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 7 agosto 2013
ALLEGATO 1 (2)
Servizi e requisiti minimi obbligatori
richiesti per svolgere l’attività di B&B:
a. il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle
esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la
disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
b. la superficie minima
deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto
letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento
di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme
prevalgono sui regolamenti edilizi e d’igiene comunali fatte
salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili
situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell’identità del
territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11;
(3)
c. pulizia quotidiana dei locali negli orari
comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
d.
fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a
settimana e a cambio dell’ospite;
e. fornitura di energia elettrica, acqua
calda e fredda, riscaldamento;
f. somministrazione, esclusivamente in uno
degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti
tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela
e/o di qualità. Nell’ambito della prima colazione possono essere offerti in
aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati
con l’attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore.
In tale circostanza, vi è l’obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati,
avendo cura di sollecitare l’esplicitazione di intolleranze e allergie
alimentari.
(2) Vedi la l.r. n. 12/2015, art. 7, c. 3, lett. g
(3) Lettera modifica dalla l.r.
6/2014, art. 15.