Questo regolamento
implicitamente abroga il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo
2014
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 428 del 11/03/2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Elenco dei revisori dei conti della Regione
Puglia
1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco
dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come
disciplinato dalla legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
Art. 2
Contenuto della domanda e modalità di iscrizione
nell’elenco dei revisori
dei contidella Regione Puglia
1. La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà contenere i
seguenti dati:
a. nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito
telefonico e indirizzo PEC;
b. il possesso dei requisiti di cui all’articolo
54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
c. l’assenza di cause di
ineleggibilità di cui all’articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45”;
d. l’assenza di cause di incompatibilità di cui
all’articolo 55, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, ovvero
l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile.
2.
Coloro che intendono essere iscritti nell’elenco dei revisori dei conti della
Regione Puglia devono attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), quantoindicato alle
lettere b., c. e d. del comma 1.
3. Il requisito di cui all’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 va riferito
all’anno solare precedente a quello dell’istanza di ammissione ovvero, per
coloro che sono già iscritti nell’elenco, della dichiarazione di cui
all’articolo 6, comma 2, del presente regolamento.
4. Le dichiarazioni
rese e sottoscritte con firma non autenticata nella domanda di iscrizione hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 200, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76
del citato D.P.R. 445/2000.
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia,
in formato elettronico, di un documento di identità del candidato in corso di
validità debitamente sottoscritto con firma digitale.
6. La
compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home
page del sito internet del Consiglio Regionale, attraverso la selezione del link
denominato: “Elenco revisori Regione Puglia”. Una volta conclusa la compilazione
del modello, sarà possibile generare un file riassuntivo della domanda che il
richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di
posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema.
7. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
8. In
fase di prima applicazione, per la presentazione delle domande sarà fissato un
termine non inferiore a quello stabilito all’articolo 54, comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e comunicato con avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e con i restanti ordinari mezzi di divulgazione
utilizzati dalla Regione Puglia.
Art. 3
Modalità e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione nell’elenco dei revisori
dei conti della Regione Puglia
1. La struttura regionale responsabile del procedimento di
formazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti della
Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Segreteria
Generale della Presidenza del Consiglio Regionale.
2. In attuazione del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni
regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà
d’ufficio al controllo su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dagli istanti, nonché di quelle presentate da tutti i
soggetti designati relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45.
3. La Segreteria del Consiglio Regionale, previa
verifica della documentazione per l’accertamento dei requisiti di cui al
precedente comma, provvede alla formazione dell’elenco dei revisori dei conti
entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione
nell’elenco stesso.
4. In sede di prima formazione dell’elenco dei
revisori dei conti il termine di cui al precedente comma è fissato in giorni 45.
5. I nominativi dei revisori dei conti, in prima applicazione, saranno
estratti dall’elenco aggiornato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del
presente
articolo.
Art. 4
Formazione dell’elenco
1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale dispone
la non ammissione ovvero la cancellazione dall’elenco dei candidati che non
hanno trasmesso le dichiarazioni richieste o che, a seguito della verifica di
cui al precedente articolo 3, comma 2, risultino sprovvisti dei requisiti.
2. Il Segretario Generale del Consiglio regionale notifica
tempestivamente a mezzo mail-PEC ai soggetti interessati la non ammissione
ovvero l’esclusione dall’elenco nonché la relativa motivazione. Avverso tale
atto, i candidati esclusi possono presentare ricorso motivato al Segretariato
Generale del Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla ricezione della
notifica a mezzo PEC.
3. Il Segretario Generale del Consiglio regionale
procede entro i successivi dieci giorni a deliberare in via definitiva
sull’effettiva sussistenza delle cause di esclusione e delle risultanze è data
notizia all’interessato.
4. Dei provvedimenti di non ammissione ovvero
di cancellazione dall’elenco, nonché della relativa causa, è data notizia, per i
30 giorni successivi alla decisione del Segretario Generale, nell’apposita
sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all’elenco.
Art. 5
Contenuto dell’elenco
1. L’elenco riporta i seguenti elementi informativi per
ciascun revisore:
a. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b. la residenza;
c. la data e il numero di iscrizione nel registro dei
revisori legali.
2. L’elenco è stilato in ordine alfabetico e reso
pubblico sulle pagine del sito internet del Consiglio della Regione Puglia, con
effetti di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Art. 6
Aggiornamento dell’elenco
1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i
soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all’elenco entro i
termini previsti all’ articolo
54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 secondo le
modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento.
2. I
candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le
modalità previste al precedente comma la dichiarazione attestante il
conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’ articolo
54, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario Generale del Consiglio
regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.
Art. 7
Estrazione dei componenti dall’elenco
1. In sede di prima applicazione, la designazione dei
membri del Collegio dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del
Consiglio regionale appositamente convocata dal suo Presidente per la nomina dei
Revisori dei conti della Regione decorsi quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale seduta è
preceduta da un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale
in cui si comunicano luogo, ora e modalità dell’estrazione almeno 5 giorni prima
del suo svolgimento. Successivamente, la designazione dei membri del Collegio
dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale
da convocarsi non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del Collegio dei
revisori in carica.
2. La designazione dei membri del Collegio dei
revisori dei conti avviene mediante estrazione a sorte dei nominativi inseriti
nell’elenco. Ai fini del sorteggio, è attribuito ad ogni iscritto un numero
d’ordine progressivo. L’estrazione avviene attraverso un sistema informatico di
generazione di numeri casuali.
3. All’esito del sorteggio il Segretario
Generale del Consiglio regionale procede alla formulazione di una graduatoria
formulata in base all’ordine di estrazione dalla prima all’ultima posizione e
comprendente tutti i nominativi iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei
conti.
4. I primi tre nominativi estratti sono designati quali
componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti. Qualora, all’esito
della verifica del possesso de requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del
presente regolamento, il soggetto designato risulti non in possesso dei
requisiti prescritti, si provvede alla sua sostituzione con il primo nominativo
disponibile della graduatoria. Dell’avvenuta sostituzione viene data
comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
5.
Qualora i designati abbiano indicato nella domanda di iscrizione la sussistenza
di una causa di incompatibilità con la carica di revisore dei conti, il
Segretario Generale del Consiglio regionale provvede entro 5 giorni dalla data
della estrazione a richiederne la rimozione. Il designato ha dieci giorni di
tempo dalla data di notifica della richiesta per comunicare l’avvenuta rimozione
della causa di incompatibilità decorsi inutilmente i quali si intende
rinunciatario alla nomina alla carica di revisori dei conti. Si provvede
pertanto alla sua sostituzione con il primo nominativo disponibile della
graduatoria. Dell’avvenuta sostituzione viene data comunicazione al Consiglio
regionale nella prima seduta utile.
6. All’esito del sorteggio e delle
verifiche di cui al precedente comma 4, il Presidente della Giunta regionale,
previa rinnovazione da parte dei designati delle dichiarazioni sostitutive
attestanti l’assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, provvede,
con proprio decreto, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti fissandone
il compenso a norma dell’articolo
57, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
7.
Qualora successivamente alla nomina si venga a conoscenza dell’esistenza di una
causa di ineleggibilità o di incompatibilità, la Giunta regionale si pronuncia
tempestivamente dichiarando la decadenza del revisore. Avverso tale atto, il
revisore decaduto può presentare ricorso motivato alla medesima Giunta entro
cinque giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento. La Giunta
regionale procede entro i successivi dieci giorni a deliberare in via definitiva
sulla opposizione proposta dandone notizia all’interessato e richiedendone, in
caso di rigetto della opposizione, la sostituzione al Consiglio regionale.
8. In caso di cessazione di uno dei componenti nel periodo della durata
del Collegio dei revisori dei conti, si procede ad una nuova estrazione a sorte
fra i soggetti iscritti nell’Elenco. La procedura seguita è quella di cui al
presente regolamento e comporta la sostituzione del componente cessato. La
durata dell’incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine
triennale calcolata a decorrere dalla data del decreto presidenziale di nomina
dell’intero Collegio. I componenti che cessano anticipatamente, per qualsiasi
motivo, dalla carica ovvero che subentrano ad un revisore cessato, non sono
rieleggibili. La nomina del nuovo revisore non ha effetti sulla titolarità della
Presidenza del Collegio come definita all’atto dell’insediamento dell’originario
Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8
Rinnovo dei componenti del Collegio
Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Puglia è data notizia almeno 90 giorni prima della sua scadenza, tramite
avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’apposita
sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata a tale
organismo.
Art. 9
Funzioni, modalità e termini
1. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della
Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Il parere del Collegio sulle
proposte di legge di bilancio, di assestamento e variazione del bilancio, di
rendiconto generale, e sui relativi allegati è accluso, a pena di
irricevibilità, alle proposte di legge all’atto del loro deposito presso il
Consiglio regionale.
3. Nella relazione delle proposte di legge di cui
al comma 2, sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del Collegio oppure
la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
4. Il Collegio, secondo quanto disposto all’ articolo
56, lettera b) della legge 28 dicembre 2012, n. 45:
a. vigila sul
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;
b.
esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge.
5. I pareri del Collegio sono
resi entro sette giorni consecutivi dal ricevimento del disegno di legge di
approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, cinque giorni
consecutivi per i disegni di legge di approvazione dell’assestamento generale
del bilancio e delle variazioni di bilancio, quindici giorni consecutivi per la
relazione sul disegno di legge di approvazione di rendiconto della
gestione.Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso
favorevolmente.
6. Ove non sia previsto un termine per il rilascio dei
pareri, lo stesso è fissato in tre giorni consecutivi dal ricevimento della
documentazione, salvo il maggior termine eventualmente comunicato dalla Giunta
regionale. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso
favorevolmente.
7. La Regione favorisce l’attività istruttoria del
collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, tramite casella di
posta istituzionale in formato PEC, l’informazione e la documentazione in ordine
agli atti sui quali il collegio deve esprimersi.
8. Il Consiglio
Regionale, con proprio atto di natura regolamentare, prevede la sottoposizione
al parere del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio di previsione annuale
e pluriennale del Consiglio Regionale, delle sue variazioni, dell’assestamento
generale dello stesso nonché del rendiconto della gestione ovvero di ogni altro
atto, disciplinando altresì i termini e modalità di rilascio dei pareri.
Art. 10
Pareri non obbligatori
1. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al
Collegio dei Revisori dei Conti vengono inviate, anche mediante pubblicazione
sui portali istituzionali:
a. elenco delle delibere di Giunta regionale
adottate;
b. elenco delle delibere di Consiglio regionale (Ufficio di
Presidenza) adottate;
c. elenco delle determinazioni dirigenziali adottate
dai singoli servizi.
2. Al Collegio dei revisori dei conti, su richiesta
della Giunta regionale, possono essere richiesti pareri sulle seguenti materie:
a. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b. variazioni di
bilancio assunte in via amministrativa;
c. modalità di gestione dei servizi
e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
d.
proposte di ricorso all’indebitamento;
e. proposte di utilizzo di finanza
innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
f.
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
g.
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio;
h. ogni altra materia per la quale la Giunta regionale ritenga opportuno
l’acquisizione del parere.
3. I pareri di cui al presente articolo sono
resi entro i termini indicati nella richiesta della Giunta regionale e, in ogni
caso, non possono essere inferiori a tre giorni consecutivi dal ricevimento
della documentazione. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende
reso favorevolmente.
Art. 11
Funzionamento del Collegio dei revisori dei
conti
1. Il Collegio dei revisori, nella seduta di insediamento,
individua il Presidente del Collegio sulla base dei criteri stabiliti all’ articolo
54, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. In caso di
mancato accordo provvede il Presidente del Consiglio regionale su istruttoria
del Segretario generale del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori
adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da
comunicarsi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
3. Le
funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente
del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
4. Il
Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
5. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due
componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi
componenti.
6. Il Collegio approva il verbale delle sedute e delle
decisioni adottate.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’ art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 24 marzo 2014