Art. 1
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n.
12
1. All’articolo
5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale
della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari), come
modificato dalla legge
regionale 23 gennaio 1992, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) al comma 1, le parole “venti anni” e le parole “dieci
anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e dopo la parola
“arredamento” sono aggiunte le seguenti: “fermi restando i vincoli di
destinazione urbanistica ed edilizia disposti da ogni altra norma statale o
regionale.”;
b) al comma 3, le parole “venti anni” e le parole “dieci
anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;
c) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
“5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa
restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il
periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.”.
Art. 2
Vincolo di destinazione ex legge regionale 22 agosto 1989, n. 12
-
Norma transitoria
1. Per gli immobili incentivati ai sensi della l.r.
12/1989 prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermi
restando i vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia disposti da ogni
altra norma statale o regionale, il vincolo di destinazione
turistico-alberghiera di cui all’ articolo
5 della stessa l.r. 12/1989 si intende cancellato trascorso un periodo di
cinque anni dalla sua apposizione.
2. I proprietari beneficiari possono
ordinare a loro cura e spese, alla conservatoria dei registri immobiliari,
competente per territorio, le cancellazioni delle relative trascrizioni.
Trascorso il medesimo periodo temporale si intende estinta l’apposita
obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera
sottoscritta dai beneficiari delle provvidenze di cui alla l.r.
12/1989 non proprietari dell’immobile.
La presente Legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 settembre 2014