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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2014
Numero
49
Data
10/12/2014
Abrogato
 
Materia
Edilizia residenziale
Titolo
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
Note
Bollettino n° 169 Supplemento pubblicato il 10-12-2014
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’articolo 7 della
legge regionale 30 luglio 2009, n. 14


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall’articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.



Art. 2

Modifica all’articolo 2 della l.r. 14/2009


1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14/2009 le parole: “ai sensi del comma 2 dell’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3”.


Art. 3

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2009


1. All’articolo 3 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 le parole: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali, alle condizioni e con le modalità seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 500 m3, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968. Gli ampliamenti sono possibili alle condizioni e con le modalità seguenti:”;

b) al comma 1-bis le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 350 m3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 400 m3”.


Art. 4

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009
 


1. All’articolo 4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”, sono inserite le seguenti: “e non residenziali”;
b) al comma 4, le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto dal presente articolo”.


Art. 5

Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009


1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009 le parole: “1° agosto 2001” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2013”.


Art. 6

Disposizione finale



1. Limitatamente alle modifiche introdotte dalla presente legge, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore, possono definire con deliberazione di consiglio gli ambiti territoriali ove dette modifiche e integrazioni non si applicano.



La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 dicembre 2014