Art. 1
Modifica all’articolo 7 della
legge regionale 30 luglio
2009, n. 14
1. Al comma 1 dell’articolo
7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e
urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità
del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo
6 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall’articolo
12 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, le parole: “entro il 31
dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.
Art. 2
Modifica all’articolo 2 della l.r. 14/2009
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo
2 della l.r. 14/2009 le parole: “ai sensi del comma 2 dell’articolo 3”, sono
sostituite dalle seguenti: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2009
1. All’articolo
3 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “Possono essere ampliati, nel
limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre
200 m3, gli edifici residenziali, alle condizioni e con le modalità seguenti”
sono sostituite dalle seguenti: “Possono essere ampliati, nel limite del 20
per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli
edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a
quelli di volumetria massima pari a 500 m3, da destinare per la complessiva
volumetria risultante a seguito dell’intervento, a residenza e a usi
strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo
3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con
esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali
omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
1444/1968. Gli ampliamenti sono possibili alle condizioni e con le modalità
seguenti:”;
b) al comma 1-bis le parole: “L’incremento volumetrico
previsto al comma 1 può raggiungere i 350 m3” sono sostituite dalle seguenti:
“L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 400 m3”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009
1. All’articolo
4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”, sono inserite le
seguenti: “e non residenziali”;
b) al comma 4, le parole: “L’incremento
volumetrico previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento
volumetrico previsto dal presente articolo”.
Art. 5
Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009
1. Al comma 1 dell’articolo
5 della l.r. 14/2009 le parole: “1° agosto 2001” sono sostituite dalle
seguenti: “1° agosto 2013”.
Art. 6
Disposizione finale
1. Limitatamente alle modifiche introdotte dalla
presente legge, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla loro entrata
in vigore, possono definire con deliberazione di consiglio gli ambiti
territoriali ove dette modifiche e integrazioni non si applicano.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 5 dicembre 2014