IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 03/03/ 2015 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Capo I
Ambito e definizioni
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le
attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del
Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo
Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926,
“Regolamento Forestale” e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 2
Definizioni
1. Vincolo Idrogeologico: è vincolo conformativo che limita l’uso
di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate
forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
stabilità o turbare il regime delle acque”.
2. Bosco: Sono assimilati a
bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le
finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità,
protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali
temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali,
incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a
2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
Definizione
riportata nell’art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57”.
3. Trasformazione dei boschi: costituisce trasformazione del
bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti
l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del
terreno diversa da quella forestale, disciplinata ai sensi del combinato
disposto D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e Legge
Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi)” e nel Regolamento
Regionale attuativo 21/2013.
4. Terreni saldi: sono terreni saldi i
terreni con una destinazione d’uso agricola non utilizzati per colture agrarie e
non soggetti a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale
agrario da almeno otto anni.
5. Comunicazione d’inizio lavori: atto da inoltrare, secondo
l’Allegato 1, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento
alle tipologie di lavori individuate dagli artt. 19, 20 e 25 del presente
Regolamento.
6. Parere: atto da inoltrare, secondo l’Allegato 1, da
chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di
lavori individuate dagli artt. 21 e 26 del presente Regolamento.
Capo II
Norme tecniche generali
Art. 3
Criteri di attuazione degli interventi
1. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico
devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della
qualità dell’ambiente e dell’assetto idrogeologico.
2. Eseguiti i
movimenti di terra e/o l’impianto di cantiere per la realizzazione di opere va
eseguita la riduzione in pristino dell’area interessata.
3. Nel caso di
interventi di manutenzione di opere di sistemazione idraulica forestale e di
consolidamento di versante e/o di scarpata, il progettista, in funzione delle
prestazioni attese (in termini di resistenza) e in relazione alla tipologia di
intervento, valuta le possibili scelte che riducano l’impatto ambientale
utilizzando, ove possibile, criteri dell’ingegneria naturalistica.
Art. 4
Regimazione delle acque
1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri
manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e
smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle
acque.
2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:
a) modificare impluvi, fossi o canali;
b) modificare
l’assetto delle sponde o degli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali;
c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo
mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere;
d)
effettuare emungimenti delle acque sotterranee.
3. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai comma 1. e 2., sono
effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della
compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, riportate nella relazione
costituente parte integrante della progettazione delle opere come da Allegato 2,
graduate in relazione all’entità dell’intervento.
4. Durante
l’esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere
creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre
assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di
ristagno o di erosione nell’area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.
Art. 5
Indagini geologiche
1. La realizzazione di opere, l’esecuzione di scavi
finalizzati alla modifica dell`assetto morfologico dei terreni vincolati, nonché
l’esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini
geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei
terreni.
2. Deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo o di
riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le
modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la
stabilità dei terreni durante l’esecuzione dei lavori.
3. Nei terreni
posti su pendii con pendenza superiore al 15% o in prossimità degli stessi,
oltre a verificare la stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere
eseguita un’idonea analisi di stabilità di pendio sia in fase di cantiere sia
nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le
ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da
realizzare.
4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame
la circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali
interferenze degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la
suddetta circolazione idrica.
5. Eseguite le indagini, le valutazioni e
le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sul suolo e sottosuolo, prospezioni
geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo,
perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere
o interventi va ripristinato lo stato originale dei luoghi.
6. Le
indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono
essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, costituente parte
integrante della progettazione delle opere, nella quale devono essere esposti i
risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed
i fattori di sicurezza determinati relativamente alla stabilità dei pendii.
7. Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi
una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che
rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di
livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è
sufficiente una relazione geologica basata su notizie e dati idonei a
caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di
terreno.
8. Il tecnico competente e/o il progettista, durante
l’esecuzione dei lavori, deve accertare la rispondenza delle indagini geologiche
e delle previsioni di progetto allo stato effettivo dei terreni e adottare ogni
eventuale ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei
terreni stessi e la regimazione delle acque. Qualora l’accertamento evidenzi
situazioni geologiche sfavorevoli, il progettista deve prevedere una variante al
progetto che sarà soggetta a nuova valutazione e a parere.
Art. 6
Scavi e riporti di terreno
1. Durante la fase di cantiere non devono essere create
condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti
gravitativi.
2. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali
da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti
con opere provvisorie o definitive di contenimento. Nel caso di particolari
condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono
procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall’immediata realizzazione
delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che
queste ultime diano garanzia di stabilità.
3. I riporti di terreno
devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e
il graduale compattamento dei materiali terrosi. Nelle aree di riporto devono
essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla
difesa dai fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono essere
realizzate contestualmente agli scavi, con successivo riporto di terreno.
4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare
ad attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi
aventi caratteristiche fisico-chimiche analoghe ai terreni in sito o tali da
migliorarne la fertilità agronomica. Il Servizio competente al rilascio del
parere, se necessario, può richiedere un certificato di analisi delle
caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso.
5. La
realizzazione di fabbricati con piani interrati dovrà avere un esecuzione di
scavo coerente con i volumi fuori terra. E’ consentita, previa comunicazione,
una movimentazione di terra superiore ai volumi fuori terra a condizione che:
a) la differenza di superficie fra l’entro terra e il fuori
terra rivenga dal rispetto di norme ovvero da situazioni oggettive che la
rendano indispensabile per la tipologia del substrato ovvero ancora da
esigenze che rendano tale alternativa meno impattante, sia per la tipologia di
roccia coinvolta, sia nell’ottica della minore impermeabilizzazione di
superfici assorbenti;
b) la quota di rispetto dal piano delle falde,
eventualmente presenti, deve essere di almeno m 1,5;
c) l’intercapedine
sia limitata allo stretto specifico tecnico.
Art. 7
Materiali di risulta
1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle
attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che
comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161
“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo” e alla Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” e ss.mm.ii.
2. Il terreno di risulta proveniente da scavi
può essere conguagliato in loco per la risistemazione dell’area oggetto dei
lavori, purché non si determinino modificazioni di assetto o pendenza dei
terreni e si provveda all’idoneo compattamento ed inerbimento del terreno
stesso, evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le
rocce da scavo devono essere riposte negli scavi, garantendo la naturale
permeabilità del sito ed evitando fenomeni di impermeabilizzazione e/o
ruscellamento superficiale. Qualora necessario, deve essere assicurato un idoneo
drenaggio del pendio e/o opportune canalizzazioni superficiali.
3.
Durante le fasi di cantiere, eventuali depositi temporanei di terre e rocce
devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. I
depositi non devono essere collocati all’interno di impluvi o fossi e devono
essere mantenuti a congrua distanza da corsi d’acqua permanenti. E` fatto
divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all’interno o sulle sponde di
qualsiasi corso d’acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono
inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare
sovraccarichi sui fronti stessi.
4. Le norme del presente articolo non
si applicano:
- ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di
cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);
- ai terreni e
alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di
interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”o da aree comprese all’interno di
siti contaminati.
Art. 8
Opere di contenimento del terreno
1. Tutte le opere di contenimento devono essere dimensionate e
realizzate in modo da assicurare la stabilità dei terreni nelle condizioni più
sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall’acqua,
dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Le opere di
contenimento devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione
delle acque superficiali e profonde, garantendo una idonea filtrazione ed
evitando fenomeni di ruscellamento.
Art. 9
Interventi strutturali e non strutturali
1. Gli interventi strutturali sono costituiti dall’esecuzione
e/o manutenzione di opere di sistemazione e di opere in alveo.
2. Gli
interventi strutturali di opere di sistemazione sono quelle a scala di bacino
che riguardano essenzialmente le sistemazioni idraulico-forestali e le
sistemazioni idraulico-agrarie (stabilizzazione dei pendii e del reticolo
idrografico minore, attività di forestazione, pratiche agricole). Tali
interventi devono rispettare quanto previsto dagli strumenti pianificatori
vigenti ed essere coordinati al fine di ottenere il miglior assetto
idrogeologico del territorio.
3. Gli interventi strutturali in alveo sono suddivisi in:
- interventi di regimazione, finalizzati al controllo del regime
delle portate liquide (invasi, casse di espansione, scolmatori, diversivi,
opere di arginatura);
- interventi di regolarizzazione, mirati al
miglioramento delle condizioni del deflusso mediante modifiche dell’assetto
plano-altimetrico del corso d’acqua (risagomature d’alveo, rettifiche fluviali
o drizzagni).
4. Sono Interventi non strutturali le opere finalizzate alla
riduzione del danno da dissesto, costituite dalle attività di controllo e di
monitoraggio finalizzate allo sviluppo di adeguati sistemi di rilievo e
controllo delle grandezze fisiche di base relativamente ai principali fenomeni
di dissesto.
Capo III
Tutela delle aree forestali ed
agrarie
Sezione I
Tutela della vegetazione e dei pascoli
Art. 10
Taglio boschivo
1. Il taglio boschivo è disciplinato da specifico regolamento
regionale che prevede:
a) le norme relative alla loro esecuzione e pianificazione;
b) le disposizioni relative al rinnovamento della vegetazione forestale e
alla sostituzione di specie;
c) le disposizioni relative alla conversione
dei boschi.
Art. 11
Sradicamento di piante
e ceppaie di specie forestali arboree
1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo
sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i
casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di
trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi del presente
regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi)”.
2. L’estirpazione delle ceppaie secche è consentita
a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e
che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito
entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie
autoctone.
Art. 12
Asportazione e raccolta di humus,
terreno, cotico erboso e
foglie
1. Nei boschi è vietata l’asportazione di qualunque materiale
organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus,
terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi autorizzati.
2. E’ altresì vietata l’asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i
casi autorizzati.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
ai terreni saldi.
Art. 13
Esercizio e limitazione del pascolo
1. L’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo
ed erbaceo e in tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è
disciplinato dalla normativa nazionale di riferimento e dalla regolamentazione
regionale specifica.
Sezione II
Modalità di lavorazione dei terreni agrari
e
opere di sistemazione superficiale
Art. 14
Modalità di lavorazione dei terreni agrari
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le
ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e
zappatura, a condizione che sia lasciata salda una fascia larga almeno 2 metri
dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali e dalla base di argini di
fiumi o torrenti.
2. Non possono essere eseguite lavorazioni
agro-forestali atte a modificare il profilo longitudinale del terreno tramite
movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o
apripista.
3. Le lavorazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite
secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento rispettando, in
particolare, quanto stabilito dall’art. 4 comma 5.
Art. 15
Sistemazione idraulico-agraria
e idraulico-forestale
1. Nei terreni soggetti a vincolo è fatto obbligo di mantenere
in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie e/o
idraulico-forestali. E’ vietata, fatti salvi i casi autorizzati, l’interruzione,
la riduzione o la ricolmatura di fossi o fossette che hanno finalità di
allontanamento delle acque, nonché la distruzione, l’alterazione, la rimozione
di ogni altra opera (scogliere, palificate, briglie, gradonate, terrazzamenti e
muri a secco).
2. Gli interventi di ingegneria naturalistica sono
realizzati e dimensionati sulla base delle linee guida e i criteri per la
progettazione delle opere di ingegneria naturalistica approvate dalla Regione
Puglia con DGR 1 luglio 2013, n. 1189.
3. I proprietari o possessori dei
terreni sono obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei
terreni stessi e ad evitare che l’incontrollato sgrondo delle acque determini
danni di natura idrogeologica nei terreni contermini.
Sezione III
Trasformazione
Art. 16
Trasformazione dei terreni saldi
in terreni soggetti a
periodica lavorazione
1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a
periodica lavorazione può essere effettuata solo in seguito a rilascio del
parere del Servizio Foreste della Regione Puglia.
2. Il parere di cui al
comma 1 è sostituito da comunicazione al sussistere contestuale delle condizioni
che gli interventi riguardano superfici non superiori a 1.5 ettari e su terreni
con pendenza media non superiore al 15 per cento;
3. Nell’esecuzione dei
lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:
a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la
buona pratica agraria e salvaguardare una fascia di almeno 2 metri dal bordo
superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi,
torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi;
b) deve essere
assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si
determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto
di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette
livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le
acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di
sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo
sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione
idraulico agraria, delle quali è vietata l’eliminazione; è ugualmente vietata
l’eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a
secco.
4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a
dimora di piante forestali autoctone purché siano attuate mediante l’apertura
delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La
realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è
soggetta a parere. Il parere è sostituito da comunicazione al verificarsi delle
condizioni del precedente comma 2.
5. La trasformazione delle superfici
a pascolo permanente ad altri usi è vietata così come disciplinato dall’art, 2
punto 2 Reg, CE 796/2004, dal Decreto Ministeriale 17/10/2007 “Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dal Regolamento
Regionale 28/2008.
Capo IV
Opere e movimenti di terreno connessi
alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali
Art. 17
Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti
a parere o
comunicazione
1. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la
sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri
a secco, ciglioni, a condizione che:
a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o
ciglioni e relative opere di sostegno;
b) non sia modificato l’assetto
morfologico dei terreni;
c) non siano eliminate od ostruite fosse o
fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;
d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante
dei muri stessi;
e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali
arboree.
2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi
di manutenzione ordinaria della viabilità poderale e interpoderale a fondo
naturale non forestale, a condizione che non comporti modificazioni
dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per
manutenzione ordinaria della viabilità va inteso, in particolare:
a) il livellamento del piano viario;
b) il ricarico con
inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d)
il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il
ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di
materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h)
l’installazione di reti paramassi;
3. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità poderale e interpoderale
non forestale a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli
interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da
effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non
comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura
andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non
superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
Art. 18
Altre opere e movimenti di terreno
non soggetti a parere o a
comunicazione
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non sono
soggetti a parere e/o comunicazione modesti interventi di livellamento del
terreno che interessino al massimo uno strato superficiale dello spessore di 50
centimetri, che comporti un volume complessivo di 3 metri cubi di terreno, a
condizione che:
a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
c) non siano
create aree di ristagno delle acque;
d) non siano estirpate ceppaie di
piante forestali arboree;
e) a seguito del livellamento siano realizzate
opere di regimazione delle acque.
2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione la
realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle
acque superficiali a condizione che:
a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o
linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo
scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque
determinino ristagni o fenomeni di erosione;
b) non comporti eliminazione
di piante forestali d’alto fusto o di ceppaie arboree per l’esecuzione dei
lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
c) non comporti scavi
di dimensioni superiori a 0.5 metri di larghezza e 0,5 metri di profondità.
3. Non sono soggetti a parere o comunicazione, nel rispetto
delle condizioni di cui al comma 2 la realizzazione di graticciate o viminate, o
di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o
terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa
rimozione del materiale terroso franato.
4. Non sono soggetti a parere o
comunicazione il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali od
agricole, nei terreni non boscati e non saldi, purchè effettuati con metodi di
lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo parere o
comunicazione.
5. Non sono soggetti a parere o comunicazione i movimenti
di terra necessari per la piantumazione di essenze forestali autoctone
all’interno di boschi purchè oggetto di progetti di ricostituzione boschiva
approvati dal Servizio Foreste della Regione Puglia.
6. Non sono
soggetti a parere e/o comunicazione piccoli movimenti di terreno, che
determinano un volume complessivo movimentato di 3 metri cubi, a condizione che
l’intervento:
a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni
boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
b) non sia
connesso all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche
norme del presente capo e del capo V;
c) non determini, nemmeno
temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o
di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle
acque.
Art. 19
Opere, lavori e movimenti di
terreno soggetti a comunicazione
1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di
manutenzione straordinaria della viabilità poderale e interpoderale e, in
particolare, la realizzazione di:
a) fossette o canalette laterali;
b) tombini e
attraversamenti;
c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;
d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti
superficiali di terreno;
e) trasformazione di strade a fondo naturale in
strade a fondo asfaltato o lastricato.
2. Nell’esecuzione degli interventi devono essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di
regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le
stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) le
strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la
raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della
circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla
sede stradale;
c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da
consentire l’immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il
consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di
erosione o di ristagno di acque;
d) per il rimodellamento di scarpate
siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento
o di erosione allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti
da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del
terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
e) gli
attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano
adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di
canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in
modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale,
riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.
3. Nell’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità
poderale o interpoderale, comunque consentiti e/o autorizzati, non devono
computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della
larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria)
connesse ai movimenti di terreno superficiali effettuati per la manutenzione
stessa, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle
acque.
4. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione
straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di
sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti. Non sono soggetti a parere
o comunicazione i suddetti interventi attuati dagli Enti competenti in base alla
legge forestale e dall’autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree
di rispettiva competenza, purché realizzati nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 20
Opere connesse al taglio dei boschi
soggetti a comunicazione
1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi connessi al
taglio dei boschi e a quelli di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento
funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle
opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
b) la
realizzazione di piste temporanee di esbosco, che non comportino rilevanti
movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di
ripristino al termine dei lavori;
c) la realizzazione, senza l’ausilio di
mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o
mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
d) la
realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il
trascinamento del legname e di linee di esbosco con teleferiche, gru a cavo o
similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di
ripristino al termine dei lavori;
e) la realizzazione di imposti e
piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di
ripristino al termine dei lavori.
Art. 21
Opere, lavori e movimenti di terreno
soggetti a parere
1. Sono soggetti a parere ai fini del vincolo idrogeologico
gli interventi di:
a) trasformazione dei boschi e pascoli;
b) trasformazioni
dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
c)
realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la
stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione
dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e
idraulico-forestale degli stessi;
d) esecuzione degli interventi necessari
per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la
realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere
e) trasformazione della
destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici,
manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;.
f)
espianto di colture arboree di interesse agrario
Art. 22
Documentazione per i lavori di sistemazione
dei terreni agrari
e forestali
1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola
comunicazione relativi a sistemazione dei terreni agrari e forestali la
richiesta va corredata con la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4
dell’Allegato 2.
2. Per ulteriori situazioni particolari deve essere
prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell’Allegato 2.
Capo V
Tutela del territorio in relazione
agli interventi a carattere
urbanistico - edilizio
Art. 23
Condizioni di applicabilità per gli interventi
a carattere
urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione
1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a
condizione che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni
vincolati, nonché gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportino
variazioni dell’involucro edilizio.
2. Non sono soggetti a parere o a
comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità a fondo
naturale, a condizione che non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede
stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di
cui al presente comma va inteso quanto già riportato all’art. 17 comma 2.
3. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque
pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la
sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la
posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza
della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti
comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri
di profondità.
4. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli
interventi di sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche,
a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari alla sostituzione
stessa.
5. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o
telefoniche interrate, a condizione che non comporti modifiche di tracciato
delle stesse.
6. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli
interventi di rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei
terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli
interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad
assicurare la pubblica e privata incolumità a seguito di eventi calamitosi.
Art. 24
Altre opere specifiche e movimenti
di terreno non soggetti a
parere
o a comunicazione
1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la
realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli
o simili, verande e tettoie a condizione che:
a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali
opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento,
limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all’infissione dei pali e
sostegni;
b) siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi,
torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi
o linee di sgrondo esistenti;
c) non comportino l’eliminazione di piante o
ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né
l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
d) le verande non amplino
le sagome degli edifici;
e) le tettoie, di modeste dimensioni (max 4 x 3
m), collegate al fabbricato esistente, siano aperte su 3 lati ed i supporti di
sostegno richiedano scavi limitati al loro diametro.
2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la messa in opera
di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano
necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione
che non comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la
potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano
la formazione di apposita platea di appoggio.
3. Non sono soggetti a
parere o a comunicazione l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi
esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per
acqua a condizione che:
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di
altezza superiore a 1 metro;
b) le opere accessorie non interessino aree
boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite
imposto per il serbatoio;
c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco
provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa
vigente;
d) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino
gli sversamenti in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di
ristagno.
4. Non sono soggetti a parere o a comunicazione
l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per acqua, per
GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi a condizione che:
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di
altezza superiore a 1 metro;
b) lo scavo sia immediatamente ricolmato
evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;
c) le opere accessorie,
fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree
boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per
la posa in opera del serbatoio;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in
loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque
superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità
alla normativa vigente;
e) non sia necessaria l’eliminazione di piante o
ceppaie arboree;
f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di
troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di
erosione o di ristagno.
5. Non sono soggetti a parere o a comunicazione
l’Installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti
di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura
pubblica o in acque di superficie a condizione che:
a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8
metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di
altezza superiore a 1 metro;
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario
alla posa in opera dei manufatti in relazione alle loro dimensioni;
c) lo
scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo
interno;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al
suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure
reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa
vigente;
e) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
f) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore
naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza
modificare sponde od argini dei corsi d’acqua.
6. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione,
in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a
condizione che:
a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30
centimetri di profondità;
b) non abbia superficie superiore a 50 metri
quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno
il 70 per cento con materiali permeabili;
c) sia assicurata la regimazione
delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni
posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
d) non comporti eliminazione
di piante d’alto fusto o di ceppaie.
7. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la
Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3
metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l’intervento:
a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni
boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di
trasformazioni di destinazione dei terreni vincolati;
b) non sia connesso
all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del
presente capo e del capo III;
c) non determini, nemmeno temporaneamente o
durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei
terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
Art. 25
Opere, lavori e movimenti di terreno
soggetti a comunicazione
1. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione delle opere
o movimenti di terreno di cui al presente articolo, a condizione che gli stessi
siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali e purché, per
ciascuna opera o movimento di terreno, siano rispettate le norme tecniche
speciali indicate ai commi seguenti. Restano ferme eventuali prescrizioni così
come disciplinato dall’Allegato 2.
2. É soggetta a comunicazione la
realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a
1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che:
a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla
realizzazione dell’opera, procedendo per piccoli settori, facendo seguire
l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad
ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
b)
siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del
terreno.
3. Sono soggetti a comunicazione La costruzione di muri di
confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che:
a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in
opera dei muri o cordoli;
b) le opere siano poste al di fuori dell’alveo
di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare
deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) le opere
non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola
potatura di rami o il taglio di polloni.
4. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione di muri di
contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la
somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo
per ogni metro lineare di muro da realizzare.
5. Sono soggetti a
comunicazione la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di
viabilità esistente alle stesse condizioni dell’art. 17 comma 2.
6. Sono
soggetti a comunicazione la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a
condizione che:
a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche
temporanea;
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in
opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5
metri di profondità e massimo 100 metri di lunghezza;
c) lo scavo sia
immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni
ristagno o scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile
fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo
rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato
in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
e)
non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree.
7. É soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori
non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri
combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, purché
siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 3 .
8. É
soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di serbatoi
interrati per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o
per acqua, della capacità da 8 a 15 metri cubi, purché siano rispettate le
condizioni di cui all’articolo 24 comma 4 .
9. É soggetta a
comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di fosse biologiche o
altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse
nella fognatura pubblica o in acque di superficie, della capacità da 8 a 15
metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 5
.
Art. 26
Opere, lavori e movimenti di terreno
soggetti a parere
1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque
natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno
non indicati agli artt. 23, 24 e 25, o da eseguire con modalità diverse da
quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, é soggetta a parere.
2. Sono in particolare soggetti a parere:
a) nuove costruzioni (anche all’interno di P.P. o P.D.L.) o
l`ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione,
compresi gli annessi agricoli;
b) nuova viabilità pubblica o privata, di
piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la
destinazione dei terreni;
c) ampliamento o manutenzione straordinaria
della viabilità pubblica o privata che comportino l`allargamento del piano
viario *;
d) apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi
piste, carraie e piazzali *;
e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo
anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;
f) l’approvazione di Piani Urbanistici di qualsiasi livello;
g)
discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
h) aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado,
per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
i) cambi di
destinazione d’uso con o senza opere che determinino un incremento
dell’esposizione all’eventuale rischio di frana caratteristico dell’area di
intervento;
j) condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti e
oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,50 m),
comprese le relative infrastrutture e servitù;
k) impianti di smaltimento
dei reflui esternamente alla rete fognaria mediante trattamenti vari (sub
irrigazione, fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.);
l) scavi
di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
m)
linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V),
comprese relative infrastrutture e servitù;
n) linee elettriche aeree di
media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di
fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine,
ecc.) superiore a 15 metri cubi;
o) opere di sostegno (muri, paratie di
pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza superiore a 1,5 m o
lunghezza superiore a 10 m;
p) livellamenti di terreno che comportino
scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m;
q)
canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche **;
r) bacini idrici
artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per
l’acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque,
realizzazione di zone umide **;
s) costruzione di briglie, pennelli,
repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell’alveo **;
t)
bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
u) impianti per
l’estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non
domestico;
v) disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
w) opere
di captazione di sorgenti;
x) sistemazione di terreni con opere di
drenaggio **;
y) tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui
all’art. 1 del R.D. n. 3267/1923.
* esclusione dei lavori pubblici di somma urgenza
**
esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica
3. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi opera edile
all’interno di aree boscate salvo quelle tese alla conservazione delle stesse e
alla prevenzione incendi.
4. Il parere è rilasciato ove non sia
compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da
realizzare.
Art. 27
Documentazione per i lavori di
carattere urbanistico - edilizio
1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola
comunicazione relativi a interventi di carattere urbanistico-edilizio la
richiesta va corredata con la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4
dell’Allegato 2.
2. Per ulteriori situazioni particolari deve essere
prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell’Allegato 2.
Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 28
Disposizioni transitorie
1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento cessa la validità dei:
a) pareri/parere su opere fisse e non realizzate rilasciati fino
al 31/12/2008;
b) pareri/parere su opere amovibili rilasciati sino al
31/12/2011.
2. Gli interventi riguardanti l’ambito agro-forestale dovranno
tener conto delle Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso
dell’edilizia e dei beni rurali contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale della Puglia.
Trovano applicazione, le Prescrizioni di Massima e
Polizia forestale, provinciali, per i boschi e terreni sottoposti a vincolo
purchè non in contrasto con le norme del presente Regolamento.
Art. 29
Validità del parere e della comunicazione
1. La validità dei pareri rilasciati per interventi su aree
gravate da vincolo idrogeologico decade trascorsi cinque anni dalla data del
rilascio se l’opera non viene realizzata.
Nel caso di opere temporanee ed
amovibili il parere ha validità pari alla durata dell’opera autorizzata da
rimuovere alla scadenza e comunque non superiore a cinque anni. Il permanere
delle condizioni per il rilascio di un nuovo parere al termine della scadenza
fissata dal parere originario sarà oggetto di valutazione. E’ rigorosamente
vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. Laddove
occorra salvaguardare gli assetti idrogeologici, deve essere prevista la
realizzazione di manufatti distaccati dal piano dell’arenile, in relazione agli
eventi meteo marini più sfavorevoli.
Art. 30
Sanzioni
1. Per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da
vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell’autorizzazione o parere
del vincolo idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 24 del RDL n. 3267/1923.
2. Fermo restando gli aspetti
urbanistico - edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, il Servizio Foreste
della Regione Puglia, a seguito di richiesta avanzata tramite il SUE (procedura
schematizzata al punto 5 dell’Allegato 1), esprime parere di compatibilità
idrogeologica, per gli interventi di cui al comma 1, dettandone le prescrizioni
del caso.
3. In presenza di danni accertati all’assetto idrogeologico
dei luoghi (anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche
contenute nell’atto autorizzativo), il Servizio Foreste della Regione Puglia può
imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio
e sicurezza di cui all’art. 24 del RDL n. 3267/1923.
4. Per i movimenti
di terra disciplinati dagli artt. 19, 20 e 25, eseguiti senza aver inoltrato la
prescritta comunicazione, il Servizio Foreste della Regione Puglia -
limitatamente al vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 - si esprime dettando le
prescrizioni del caso. L’esecutore dovrà comunque corrispondere la sanzione
amministrativa minima prevista dell’art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora
venga accertata la non compatibilità idrogeologica dell’intervento, dovrà essere
effettuato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 11 marzo 2015
ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure. (Vedasi allegato)
ALLEGATO 2 -
Documentazione a corredo delle istanze (Vedasi
allegato)
Capo I
Ambito e definizioni
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
Art. 2 - Definizioni
Capo II
Norme tecniche
generali
Art. 3 - Criteri di attuazione degli interventi
Art. 4 -
Regimazione delle acque
Art. 5 - Indagini geologiche
Art. 6 - Scavi e
riporti di terreno
Art. 7 - Materiali di risulta
Art. 8 - Opere di
contenimento del terreno
Art. 9 - Interventi strutturali e non strutturali
Capo III
Tutela delle aree forestali ed agrarie
Art. 10 - Taglio
boschivo
Art. 11 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali
arboree
Art. 12 - Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e
foglie
Art. 13 - Esercizio e limitazione del pascolo
Art. 14 - Modalità
di lavorazione dei terreni agrari
Art. 15 - Sistemazione idraulico-agraria e
idraulico-forestale
Art. 16 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni
soggetti a periodica lavorazione
Capo IV
Opere e movimenti di
terreno connessi
alla coltivazione e alla sistemazione
dei terreni
agrari e forestali
Art. 17 - Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti
a parere o comunicazione
Art. 18 - Altre opere e movimenti di terreno non
soggetti a parere o a comunicazione
Art. 19 - Opere, lavori e movimenti di
terreno soggetti a comunicazione
Art. 20 - Opere connesse al taglio dei
boschi soggetti a comunicazione
Art. 21 - Opere, lavori e movimenti di
terreno soggetti a parere
Art. 22 - Documentazione per i lavori di
sistemazione dei terreni agrari e forestali
Capo V
Tutela del
territorio in relazione agli
interventi a carattere urbanistico - edilizio
Art. 23 - Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere
urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione
Art. 24 -
Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a parere o a
comunicazione
Art. 25 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a
comunicazione.
Art. 26 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a
parere
Art. 27 - Documentazione per i lavori di carattere urbanistico -
edilizio
Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 28 -
Disposizioni transitorie
Art. 29 - Validità del parere e della
comunicazione.
Art. 30 - Sanzioni
ALLEGATO 1 - Presentazione istanze
e procedure.
ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze