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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2015
Numero
9
Data
11/03/2015
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
Note
Bollettino n° 38 Supplemento pubblicato il 18-03-2015
Allegati

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 03/03/ 2015 di adozione del Regolamento;


EMANA



Il seguente
Regolamento:



Capo I
Ambito e definizioni


Art. 1

Ambito di applicazione


1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, “Regolamento Forestale” e successive integrazioni e modificazioni.


Art. 2

Definizioni

1. Vincolo Idrogeologico: è vincolo conformativo che limita l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”.

2. Bosco: Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
Definizione riportata nell’art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.


3. Trasformazione dei boschi: costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale, disciplinata ai sensi del combinato disposto D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e Legge Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)” e nel Regolamento Regionale attuativo 21/2013.

4. Terreni saldi: sono terreni saldi i terreni con una destinazione d’uso agricola non utilizzati per colture agrarie e non soggetti a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale agrario da almeno otto anni.

 

5. Comunicazione d’inizio lavori: atto da inoltrare, secondo l’Allegato 1, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di lavori individuate dagli artt. 19, 20 e 25 del presente Regolamento.

6. Parere: atto da inoltrare, secondo l’Allegato 1, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di lavori individuate dagli artt. 21 e 26 del presente Regolamento.



Capo II
Norme tecniche generali


Art. 3

Criteri di attuazione degli interventi


1. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità dell’ambiente e dell’assetto idrogeologico.

2. Eseguiti i movimenti di terra e/o l’impianto di cantiere per la realizzazione di opere va eseguita la riduzione in pristino dell’area interessata.

3. Nel caso di interventi di manutenzione di opere di sistemazione idraulica forestale e di consolidamento di versante e/o di scarpata, il progettista, in funzione delle prestazioni attese (in termini di resistenza) e in relazione alla tipologia di intervento, valuta le possibili scelte che riducano l’impatto ambientale utilizzando, ove possibile, criteri dell’ingegneria naturalistica.



Art. 4

Regimazione delle acque


1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.

2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:

a) modificare impluvi, fossi o canali;
b) modificare l’assetto delle sponde o degli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali;
c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere;
d) effettuare emungimenti delle acque sotterranee.

 

3. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai comma 1. e 2., sono effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, riportate nella relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere come da Allegato 2, graduate in relazione all’entità dell’intervento.

4. Durante l’esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell’area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

Art. 5

Indagini geologiche


1. La realizzazione di opere, l’esecuzione di scavi finalizzati alla modifica dell`assetto morfologico dei terreni vincolati, nonché l’esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. Deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l’esecuzione dei lavori.

3. Nei terreni posti su pendii con pendenza superiore al 15% o in prossimità degli stessi, oltre a verificare la stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere eseguita un’idonea analisi di stabilità di pendio sia in fase di cantiere sia nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

5. Eseguite le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sul suolo e sottosuolo, prospezioni geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo, perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere o interventi va ripristinato lo stato originale dei luoghi.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, costituente parte integrante della progettazione delle opere, nella quale devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i fattori di sicurezza determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

7. Per opere che non comportino per l’esecuzione dell’intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è sufficiente una relazione geologica basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l’area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

8. Il tecnico competente e/o il progettista, durante l’esecuzione dei lavori, deve accertare la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto allo stato effettivo dei terreni e adottare ogni eventuale ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque. Qualora l’accertamento evidenzi situazioni geologiche sfavorevoli, il progettista deve prevedere una variante al progetto che sarà soggetta a nuova valutazione e a parere.

 

Art. 6

Scavi e riporti di terreno


1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi.

2. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Nel caso di particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall’immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa dai fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono essere realizzate contestualmente agli scavi, con successivo riporto di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare ad attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi aventi caratteristiche fisico-chimiche analoghe ai terreni in sito o tali da migliorarne la fertilità agronomica. Il Servizio competente al rilascio del parere, se necessario, può richiedere un certificato di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso.

5. La realizzazione di fabbricati con piani interrati dovrà avere un esecuzione di scavo coerente con i volumi fuori terra. E’ consentita, previa comunicazione, una movimentazione di terra superiore ai volumi fuori terra a condizione che:

a) la differenza di superficie fra l’entro terra e il fuori terra rivenga dal rispetto di norme ovvero da situazioni oggettive che la rendano indispensabile per la tipologia del substrato ovvero ancora da esigenze che rendano tale alternativa meno impattante, sia per la tipologia di roccia coinvolta, sia nell’ottica della minore impermeabilizzazione di superfici assorbenti;
b) la quota di rispetto dal piano delle falde, eventualmente presenti, deve essere di almeno m 1,5;
c) l’intercapedine sia limitata allo stretto specifico tecnico.


Art. 7

Materiali di risulta


1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e alla Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e ss.mm.ii.

2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in loco per la risistemazione dell’area oggetto dei lavori, purché non si determinino modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e si provveda all’idoneo compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le rocce da scavo devono essere riposte negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed evitando fenomeni di impermeabilizzazione e/o ruscellamento superficiale. Qualora necessario, deve essere assicurato un idoneo drenaggio del pendio e/o opportune canalizzazioni superficiali.

3. Durante le fasi di cantiere, eventuali depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. I depositi non devono essere collocati all’interno di impluvi o fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d’acqua permanenti. E` fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all’interno o sulle sponde di qualsiasi corso d’acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

4. Le norme del presente articolo non si applicano:

- ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);
- ai terreni e alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”o da aree comprese all’interno di siti contaminati.


Art. 8

Opere di contenimento del terreno


1. Tutte le opere di contenimento devono essere dimensionate e realizzate in modo da assicurare la stabilità dei terreni nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall’acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Le opere di contenimento devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque superficiali e profonde, garantendo una idonea filtrazione ed evitando fenomeni di ruscellamento.


Art. 9

Interventi strutturali e non strutturali


1. Gli interventi strutturali sono costituiti dall’esecuzione e/o manutenzione di opere di sistemazione e di opere in alveo.

2. Gli interventi strutturali di opere di sistemazione sono quelle a scala di bacino che riguardano essenzialmente le sistemazioni idraulico-forestali e le sistemazioni idraulico-agrarie (stabilizzazione dei pendii e del reticolo idrografico minore, attività di forestazione, pratiche agricole). Tali interventi devono rispettare quanto previsto dagli strumenti pianificatori vigenti ed essere coordinati al fine di ottenere il miglior assetto idrogeologico del territorio.

 

 

3. Gli interventi strutturali in alveo sono suddivisi in:

- interventi di regimazione, finalizzati al controllo del regime delle portate liquide (invasi, casse di espansione, scolmatori, diversivi, opere di arginatura);
- interventi di regolarizzazione, mirati al miglioramento delle condizioni del deflusso mediante modifiche dell’assetto plano-altimetrico del corso d’acqua (risagomature d’alveo, rettifiche fluviali o drizzagni).

4. Sono Interventi non strutturali le opere finalizzate alla riduzione del danno da dissesto, costituite dalle attività di controllo e di monitoraggio finalizzate allo sviluppo di adeguati sistemi di rilievo e controllo delle grandezze fisiche di base relativamente ai principali fenomeni di dissesto.


Capo III
Tutela delle aree forestali ed agrarie


Sezione I
Tutela della vegetazione e dei pascoli


Art. 10

Taglio boschivo


1. Il taglio boschivo è disciplinato da specifico regolamento regionale che prevede:

a) le norme relative alla loro esecuzione e pianificazione;
b) le disposizioni relative al rinnovamento della vegetazione forestale e alla sostituzione di specie;
c) le disposizioni relative alla conversione dei boschi.


Art. 11

Sradicamento di piante
e ceppaie di specie forestali arboree


1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi del presente regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale 25 maggio 2012 n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)”.

2. L’estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.


Art. 12

Asportazione e raccolta di humus,
terreno, cotico erboso e foglie


1. Nei boschi è vietata l’asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi autorizzati.

2. E’ altresì vietata l’asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi autorizzati.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.


Art. 13

Esercizio e limitazione del pascolo


1. L’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo e in tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è disciplinato dalla normativa nazionale di riferimento e dalla regolamentazione regionale specifica.


Sezione II
Modalità di lavorazione dei terreni agrari
e opere di sistemazione superficiale

Art. 14

Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che sia lasciata salda una fascia larga almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali e dalla base di argini di fiumi o torrenti.

2. Non possono essere eseguite lavorazioni agro-forestali atte a modificare il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.

3. Le lavorazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento rispettando, in particolare, quanto stabilito dall’art. 4 comma 5.


Art. 15

Sistemazione idraulico-agraria
e idraulico-forestale


1. Nei terreni soggetti a vincolo è fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie e/o idraulico-forestali. E’ vietata, fatti salvi i casi autorizzati, l’interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi o fossette che hanno finalità di allontanamento delle acque, nonché la distruzione, l’alterazione, la rimozione di ogni altra opera (scogliere, palificate, briglie, gradonate, terrazzamenti e muri a secco).

2. Gli interventi di ingegneria naturalistica sono realizzati e dimensionati sulla base delle linee guida e i criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica approvate dalla Regione Puglia con DGR 1 luglio 2013, n. 1189.

3. I proprietari o possessori dei terreni sono obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l’incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini.

 

Sezione III
Trasformazione


Art. 16

Trasformazione dei terreni saldi
in terreni soggetti a periodica lavorazione


1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione può essere effettuata solo in seguito a rilascio del parere del Servizio Foreste della Regione Puglia.

2. Il parere di cui al comma 1 è sostituito da comunicazione al sussistere contestuale delle condizioni che gli interventi riguardano superfici non superiori a 1.5 ettari e su terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento;

3. Nell’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:

a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agraria e salvaguardare una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi;
b) deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è vietata l’eliminazione; è ugualmente vietata l’eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.

4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone purché siano attuate mediante l’apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a parere. Il parere è sostituito da comunicazione al verificarsi delle condizioni del precedente comma 2.

5. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata così come disciplinato dall’art, 2 punto 2 Reg, CE 796/2004, dal Decreto Ministeriale 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dal Regolamento Regionale 28/2008.


Capo IV
Opere e movimenti di terreno connessi
alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali


Art. 17

Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti
a parere o comunicazione


1. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:

a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni e relative opere di sostegno;
b) non sia modificato l’assetto morfologico dei terreni;
c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;
d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri stessi;
e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.


2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità poderale e interpoderale a fondo naturale non forestale, a condizione che non comporti modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria della viabilità va inteso, in particolare:

a) il livellamento del piano viario;
b) il ricarico con inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) l’installazione di reti paramassi;

3. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità poderale e interpoderale non forestale a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.



Art. 18

Altre opere e movimenti di terreno
non soggetti a parere o a comunicazione


1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non sono soggetti a parere e/o comunicazione modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno strato superficiale dello spessore di 50 centimetri, che comporti un volume complessivo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:

a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
c) non siano create aree di ristagno delle acque;
d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;
e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.


2. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
b) non comporti eliminazione di piante forestali d’alto fusto o di ceppaie arboree per l’esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
c) non comporti scavi di dimensioni superiori a 0.5 metri di larghezza e 0,5 metri di profondità.


3. Non sono soggetti a parere o comunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa rimozione del materiale terroso franato.

4. Non sono soggetti a parere o comunicazione il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali od agricole, nei terreni non boscati e non saldi, purchè effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo parere o comunicazione.

5. Non sono soggetti a parere o comunicazione i movimenti di terra necessari per la piantumazione di essenze forestali autoctone all’interno di boschi purchè oggetto di progetti di ricostituzione boschiva approvati dal Servizio Foreste della Regione Puglia.

6. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione piccoli movimenti di terreno, che determinano un volume complessivo movimentato di 3 metri cubi, a condizione che l’intervento:

a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
b) non sia connesso all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo V;
c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.



Art. 19

Opere, lavori e movimenti di
terreno soggetti a comunicazione


1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità poderale e interpoderale e, in particolare, la realizzazione di:

a) fossette o canalette laterali;
b) tombini e attraversamenti;
c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;
d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;
e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato.

2. Nell’esecuzione degli interventi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l’immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
e) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.


3. Nell’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, comunque consentiti e/o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali effettuati per la manutenzione stessa, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

4. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti. Non sono soggetti a parere o comunicazione i suddetti interventi attuati dagli Enti competenti in base alla legge forestale e dall’autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, purché realizzati nel rispetto della normativa vigente.


Art. 20

Opere connesse al taglio dei boschi
soggetti a comunicazione


1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi connessi al taglio dei boschi e a quelli di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
b) la realizzazione di piste temporanee di esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee di esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.



Art. 21

Opere, lavori e movimenti di terreno
soggetti a parere


1. Sono soggetti a parere ai fini del vincolo idrogeologico gli interventi di:

a) trasformazione dei boschi e pascoli;
b) trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
c) realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
d) esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere
e) trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;.
f) espianto di colture arboree di interesse agrario


Art. 22

Documentazione per i lavori di sistemazione
dei terreni agrari e forestali


1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a sistemazione dei terreni agrari e forestali la richiesta va corredata con la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell’Allegato 2.

2. Per ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell’Allegato 2.


Capo V
Tutela del territorio in relazione
agli interventi a carattere
urbanistico - edilizio


Art. 23

Condizioni di applicabilità per gli interventi
a carattere urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione

1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a condizione che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati, nonché gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportino variazioni dell’involucro edilizio.

2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma va inteso quanto già riportato all’art. 17 comma 2.

 

3. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari alla sostituzione stessa.

5. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

6. Non sono soggetti a parere o comunicazione gli interventi di rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica e privata incolumità a seguito di eventi calamitosi.


Art. 24

Altre opere specifiche e movimenti
di terreno non soggetti a parere
o a comunicazione


1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, verande e tettoie a condizione che:

a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all’infissione dei pali e sostegni;
b) siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
d) le verande non amplino le sagome degli edifici;
e) le tettoie, di modeste dimensioni (max 4 x 3 m), collegate al fabbricato esistente, siano aperte su 3 lati ed i supporti di sostegno richiedano scavi limitati al loro diametro.

2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. Non sono soggetti a parere o a comunicazione l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua a condizione che:

a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
d) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino gli sversamenti in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.


4. Non sono soggetti a parere o a comunicazione l’Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per acqua, per GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi a condizione che:

a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;
c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
e) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.


5. Non sono soggetti a parere o a comunicazione l’Installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie a condizione che:

a) l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 8 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti in relazione alle loro dimensioni;
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
e) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
f) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d’acqua.

6. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:

a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
d) non comporti eliminazione di piante d’alto fusto o di ceppaie.


7. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l’intervento:

a) non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di trasformazioni di destinazione dei terreni vincolati;
b) non sia connesso all’esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;
c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.


Art. 25

Opere, lavori e movimenti di terreno
soggetti a comunicazione


1. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali e purché, per ciascuna opera o movimento di terreno, siano rispettate le norme tecniche speciali indicate ai commi seguenti. Restano ferme eventuali prescrizioni così come disciplinato dall’Allegato 2.

2. É soggetta a comunicazione la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che:

a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell’opera, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

3. Sono soggetti a comunicazione La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che:

a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
b) le opere siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) le opere non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni.

4. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione di muri di contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.

5. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente alle stesse condizioni dell’art. 17 comma 2.

6. Sono soggetti a comunicazione la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:

a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità e massimo 100 metri di lunghezza;
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
e) non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree.


7. É soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 3 .

8. É soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 8 a 15 metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 4 .

9. É soggetta a comunicazione l’installazione, nei territori non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, della capacità da 8 a 15 metri cubi, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 24 comma 5 .


Art. 26

Opere, lavori e movimenti di terreno
soggetti a parere


1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati agli artt. 23, 24 e 25, o da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, é soggetta a parere.

2. Sono in particolare soggetti a parere:

a) nuove costruzioni (anche all’interno di P.P. o P.D.L.) o l`ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;
b) nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
c) ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità pubblica o privata che comportino l`allargamento del piano viario *;
d) apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali *;
e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;
f) l’approvazione di Piani Urbanistici di qualsiasi livello;
g) discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
h) aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
i) cambi di destinazione d’uso con o senza opere che determinino un incremento dell’esposizione all’eventuale rischio di frana caratteristico dell’area di intervento;
j) condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti e oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,50 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
k) impianti di smaltimento dei reflui esternamente alla rete fognaria mediante trattamenti vari (sub irrigazione, fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.);
l) scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
m) linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
n) linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 metri cubi;
o) opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza superiore a 1,5 m o lunghezza superiore a 10 m;
p) livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m;
q) canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche **;
r) bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l’acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide **;
s) costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell’alveo **;
t) bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
u) impianti per l’estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
v) disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
w) opere di captazione di sorgenti;
x) sistemazione di terreni con opere di drenaggio **;
y) tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all’art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

* esclusione dei lavori pubblici di somma urgenza
** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica


3. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi opera edile all’interno di aree boscate salvo quelle tese alla conservazione delle stesse e alla prevenzione incendi.

4. Il parere è rilasciato ove non sia compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare.



Art. 27

Documentazione per i lavori di
carattere urbanistico - edilizio


1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a interventi di carattere urbanistico-edilizio la richiesta va corredata con la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell’Allegato 2.

2. Per ulteriori situazioni particolari deve essere prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell’Allegato 2.



Capo VI
Norme transitorie e finali


Art. 28

Disposizioni transitorie

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa la validità dei:

a) pareri/parere su opere fisse e non realizzate rilasciati fino al 31/12/2008;
b) pareri/parere su opere amovibili rilasciati sino al 31/12/2011.


2. Gli interventi riguardanti l’ambito agro-forestale dovranno tener conto delle Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.
Trovano applicazione, le Prescrizioni di Massima e Polizia forestale, provinciali, per i boschi e terreni sottoposti a vincolo purchè non in contrasto con le norme del presente Regolamento.


Art. 29

Validità del parere e della comunicazione


1. La validità dei pareri rilasciati per interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio se l’opera non viene realizzata.
Nel caso di opere temporanee ed amovibili il parere ha validità pari alla durata dell’opera autorizzata da rimuovere alla scadenza e comunque non superiore a cinque anni. Il permanere delle condizioni per il rilascio di un nuovo parere al termine della scadenza fissata dal parere originario sarà oggetto di valutazione. E’ rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. Laddove occorra salvaguardare gli assetti idrogeologici, deve essere prevista la realizzazione di manufatti distaccati dal piano dell’arenile, in relazione agli eventi meteo marini più sfavorevoli.



Art. 30

Sanzioni


1. Per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell’autorizzazione o parere del vincolo idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 24 del RDL n. 3267/1923.

2. Fermo restando gli aspetti urbanistico - edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, il Servizio Foreste della Regione Puglia, a seguito di richiesta avanzata tramite il SUE (procedura schematizzata al punto 5 dell’Allegato 1), esprime parere di compatibilità idrogeologica, per gli interventi di cui al comma 1, dettandone le prescrizioni del caso.

3. In presenza di danni accertati all’assetto idrogeologico dei luoghi (anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell’atto autorizzativo), il Servizio Foreste della Regione Puglia può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all’art. 24 del RDL n. 3267/1923.

4. Per i movimenti di terra disciplinati dagli artt. 19, 20 e 25, eseguiti senza aver inoltrato la prescritta comunicazione, il Servizio Foreste della Regione Puglia - limitatamente al vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 - si esprime dettando le prescrizioni del caso. L’esecutore dovrà comunque corrispondere la sanzione amministrativa minima prevista dell’art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora venga accertata la non compatibilità idrogeologica dell’intervento, dovrà essere effettuato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2015

ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure. (Vedasi allegato)

ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze (Vedasi allegato)

 

 

 

Capo I
Ambito e definizioni
Art. 1 - Ambito di applicazione.
Art. 2 - Definizioni

Capo II
Norme tecniche generali
Art. 3 - Criteri di attuazione degli interventi
Art. 4 - Regimazione delle acque
Art. 5 - Indagini geologiche
Art. 6 - Scavi e riporti di terreno
Art. 7 - Materiali di risulta
Art. 8 - Opere di contenimento del terreno
Art. 9 - Interventi strutturali e non strutturali

Capo III
Tutela delle aree forestali ed agrarie
Art. 10 - Taglio boschivo
Art. 11 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree
Art. 12 - Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e foglie
Art. 13 - Esercizio e limitazione del pascolo
Art. 14 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari
Art. 15 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale
Art. 16 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

Capo IV
Opere e movimenti di terreno connessi
alla coltivazione e alla sistemazione
dei terreni agrari e forestali
Art. 17 - Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti a parere o comunicazione
Art. 18 - Altre opere e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione
Art. 19 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione
Art. 20 - Opere connesse al taglio dei boschi soggetti a comunicazione
Art. 21 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere
Art. 22 - Documentazione per i lavori di sistemazione dei terreni agrari e forestali

Capo V
Tutela del territorio in relazione agli
interventi a carattere urbanistico - edilizio
Art. 23 - Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione
Art. 24 - Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione
Art. 25 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione.
Art. 26 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere
Art. 27 - Documentazione per i lavori di carattere urbanistico - edilizio

Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 28 - Disposizioni transitorie
Art. 29 - Validità del parere e della comunicazione.
Art. 30 - Sanzioni

ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure.

ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze