(1)Per i riferimenti normativi vedi allegati
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n.
1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1842 del
19/10/2015 di adozione del Regolamento;
VISTO il d.l.gs 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i. - art. 15
quinquies;
VISTA la legge 23.12.1994 n. 724 – art. 3, commi 6 e 7
;
VISTO il decreto del Ministero della Sanità del 31 luglio
1997;
VISTA la legge 23 dicembre 1998 n. 448 - art. 72;
VISTO il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 – art.40, comma
1;
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n. 488 - art. 28;
VISTO l’atto di indirizzo e coordinamento concernente
l’attività libero professionale intramuraria adottato con DPCM del 27 marzo
2000;
VISTA la legge 20 giugno 2003 n. 141;
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120;
VISTO il decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito
in legge 8 novembre 2012, n. 189;
VISTA la L.R.
n. 19/2010;
VISTI i CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza del SSN
dell’8/6/2000 e s.m.i;
VISTA la DGR n. 616 del 28/5/2002 di recepimento del DPCM
del 27 marzo 2000;
VISTA la DGR n. 480 del 13/3/2012 di recepimento
dell’Accordo sulle “prestazioni aggiuntive”;
VISTO il Regolamento
Regionale n.23/2013 “Linee guida per l’adozione del programma sperimentale
per l’esercizio dell’attività libero- professionale intramuraria presso lo
studio privato del professionista”, approvato con DGR n. 2170 del
26/11/2013.
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.1.
Premessa.
II DPCM del 27.3.2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività
libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale”, all’art. 1, comma 3, ribadisce la competenza
delle regioni a disciplinare la materia della libera professione intramuraria,
tenendo conto, limitatamente al corretto equilibrio fra attività istituzionale e
corrispondente attività libero-professionale, delle norme dei Contratti
Collettivi Nazionali delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario
Nazionale.
La Legge 3/8/2007, n.120 “Disposizioni
in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in
materia sanitaria” ha regolato la materia dell’attività libero-professionale
intramuraria (denominata anche ALPI) con lo scopo di affrontare e risolvere i
principali problemi legati alla sua corretta attivazione presso le aziende
pubbliche appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale. La struttura originaria
della legge è stata modificata sia da successivi provvedimenti normativi che
dalla giurisprudenza (sentenza Corte Costituzionale n. 371/2008). Le ultime
variazioni hanno riguardato, in particolare, i termini per il passaggio al
regime ordinario. L’accordo Stato – Regioni del 18/11/2010 precisa aspetti già
sanciti dal legislatore introducendo alcune innovazioni quali:
• la determinazione dei volumi di attività libero professionale
complessivamente erogabili sia individuali che di équipe;
• la rilevazione oraria dell’attività svolta in regime libero
professionale distinta da quella istituzionale;
• il monitoraggio ed il controllo dell’ attività libero
professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a scapito
dell’attività istituzionale;
• la definizione di modalità di verifica al fine di rilevare il
volume di attività dedicato all’attività istituzionale e all’attività libero
professionale, nonché l’insorgenza di conflitti di interessi o di forme di
concorrenza sleale;
• l’istituzione, nell’ambito dell’attività di verifica
succitata, di appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e le organizzazioni degli utenti e di tutela dei
diritti.
Il Decreto legge 13 settembre 2012, n.158
convertito con modificazioni dalla Legge 8/11/2012, n.
189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute” ha posto nuovamente al
centro dell’attenzione la problematica dell’ALPI, ridisegnando il modo di
operare dei professionisti che hanno optato per il rapporto esclusivo, dedicando
particolare attenzione sia ai nuovi “strumenti di lavoro” (creazione di reti
informatiche tra professionisti ed aziende di appartenenza per lo scambio di
dati sanitari ed economici, tracciabilità dei pagamenti da parte dei pazienti –
utenti), sia alla definizione di una tempistica che tenga conto delle esigenze
dei professionisti e delle aziende sanitarie di appartenenza.
Anche le sanzioni a carico dei Direttori Generali inadempienti
sono mutate rispetto alla Legge 120/2007, con la
previsione, oltre che della possibilità di intervento della Regione, mediante
poteri sostitutivi, nei confronti del Direttore Generale inadempiente, anche
della decurtazione del 20% della retribuzione di risultato del Direttore
Generale fino ad arrivare alla destituzione nell’ipotesi di grave inadempienza.
Le nuove norme, pertanto, danno indicazioni più precise e impegnano in misura
maggiore le Aziende rispetto alla corretta attivazione dell’istituto in
parola.
Art. 2.
Principi fondamentali.
Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attività
libero professionale intramuraria, denominata in seguito anche ALPI, presso le
aziende sanitarie ed enti del SSR, denominate in seguito anche Aziende.
I dirigenti, nonché il personale universitario conferito
all’assistenza che operano in regime di ALPI garantiscono trattamenti improntati
ad imparzialità sia ai pazienti che scelgono l’erogazione di prestazioni in
regime libero professionale, sia ai pazienti che scelgono l’erogazione di
prestazioni in via istituzionale.
Deve essere garantita, da parte del dirigente interessato, la
prevalenza dell’attività istituzionale definita dai LEA sull’attività in regime
di ALPI sia in termini di orario, che di volume di prestazioni.
L’ALPI non deve essere concorrenziale nei confronti del SSN e deve
essere organizzata in modo tale da assicurare l’assolvimento dei compiti
istituzionali e dei servizi, nel rispetto della normativa che disciplina la
materia, rispettando gli stessi livelli tecnologici ed organizzativi
dell’attività istituzionali.
Sono erogabili tutte le tipologie di prestazioni effettuate in via
ordinaria, salvo quanto previsto e indicato più avanti.
L’attività libero-professionale intramuraria è prestata nella
disciplina di appartenenza.
Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della
disciplina di appartenenza non può esercitare l’attività nella propria struttura
o nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il
parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente
rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presente
nell’Organismo Paritetico di Verifica e Promozione dell’ALPI, ad esercitare
l’attività in altra struttura dell’Azienda o in disciplina equipollente a quella
di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di
un’anzianità di servizio di 5 anni nella stessa disciplina equipollente.
Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può fare richiesta,
secondo le modalità contenute nell’attuale normativa, per il passaggio al
rapporto di lavoro non esclusivo (extramoenia) entro il 30 novembre di ogni
anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non contempla
frazionamenti e si intende complessivamente resa per le prestazioni sia in
regime ambulatoriale, di ricovero, di consulenza e consulto.
La revoca dell’opzione per l’attività libero professionale
extramoenia può essere chiesta dal professionista entro il 30 novembre di ogni
anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nel caso in cui, l’Organismo Paritetico di cui all’art. 6 del
presente Regolamento, attraverso verifiche periodiche, rilevi un superamento dei
limiti regionali deliberati come tempi massimi d’attesa, il Direttore Generale,
adotta i provvedimenti consequenziali necessari al ripristino di tempi di attesa
similari per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale. Il
suddetto Organismo Commissione Paritetica inoltre procede trimestralmente ad una
verifica di congruità tra l’attività istituzionale e l’attività intramuraria,
svolta dai Professionisti. Il mancato controllo del rispetto dei vincoli, delle
modalità e delle procedure indicate dalle norme e dal presente Regolamento,
costituisce grave inadempienza del Direttore Generale con conseguente
valutazione negativa ai sensi dell’art. 3bis del D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i., come novellato dall’ art.2 della Legge
n. 189/2012.
Art. 3.
Modalità di esercizio dell’attività
libero-professionale.
Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per attività
libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre
professionalità della dirigenza del ruolo sanitario nonché dal personale
universitario conferito all’assistenza si intende l’attività che detto personale
effettua fuori dall’impegno di servizio, individualmente o in équipe, in favore
e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di
assicurazioni o di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui
all’art. 9, comma 4, lettera b) del D.lgs. 30 dicembre 1992 n.
502 e successive modifiche e integrazioni.
L’attività libero-professionale intramuraria si svolge, ai sensi
dell’art. 55, comma 1, del CCNL 8.6.2000 e s.m.i., nelle seguenti forme:
· a richiesta del singolo o di soggetti terzi ed esterni;
· in favore e su libera scelta dell’assistito con oneri a
carico del beneficiario;
· in esito a richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in équipe, in strutture di altre aziende del SSN o
altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le
stesse;
· come attività di consulenza e di consulto attivate
dall’azienda;
· come partecipazione ai proventi di attività professionali a
pagamento richieste da terzi (utenti singoli,
associazioni, aziende ed enti) all’azienda anche al fine di
consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall’azienda stessa, d’intesa con l’équipe dei servizi interessati;
· individualmente o in équipe;
· in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica
strumentale e di laboratorio), ivi comprese le attività in regime di
day-service;
· in regime di ricovero (ordinario, day hospital e
day surgery);
· nelle strutture ospedaliere e nelle strutture
territoriali;
· in idonee strutture private non accreditate e non
contrattualizzate con il SSN e con il SSR;
· negli studi privati secondo modalità previste dalle norme
vigenti, compreso il regolamento
regionale n. 23/2013 adottato con DGR n. 2170 del 26.11.2013, di
approvazione delle “Linee Guida sull’adozione del programma sperimentale
per l’esercizio dell’A.L.P.I. ambulatoriale presso studi privati alla luce
di quanto disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 120,
modificata dal D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito con
modificazioni nella Legge 8 novembre 2012 n. 189”, fermo restando
l’obbligo del Direttore Generale, di provvedere alla predisposizione degli
spazi necessari e dell’organizzazione, rispettosa anche della normativa
vigente sulla privacy, necessaria a permettere il rientro in Azienda
dell’ALPI e comunque entro il termine massimo previsto dall’art. 2 della l.
8 novembre 2012 n. 189 smi;
· per quelle discipline con limitata possibilità di esercizio
della libera professione intramuraria, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del
CCNL 8.6.2000, possono essere considerate prestazioni erogate in regime
libero professionale quelle prestazioni richieste in via eccezionale e
temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai
propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in
possesso dei requisiti di legge, nonché le attività richieste al dirigente
dall’Azienda ai sensi dell’art. 55, comma 2 bis, del CCNL 8/6/2000 e s.m.i..
Queste ultime possono essere autorizzate entro i limiti di spesa previsti da
normative e regolamenti in vigore.
· L’ attività svolta in qualità di specialista in medicina del
lavoro o medico competente nell’ambito delle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con esclusione dei dirigenti che
versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle
attività di prevenzione, come disciplinato dall’art.9 comma
3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 4.
Categorie professionali.
L’attività libero professionale intramuraria è svolta dai
dirigenti, compreso il personale universitario convenzionato con qualifica di
medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo, chimico, fisico
e psicologo nonché, ai soli fini dell’attribuzione degli incentivi economici ,e
purché lo svolgimento dell’attività avvenga tassativamente fuori dall’orario di
servizio, dal restante personale sanitario dell’équipe e dal personale
che collabora, concretamente e specificatamente, per assicurare l’esercizio
dell’attività libero-professionale.
Relativamente ai medici convenzionati interni si rinvia a quanto
previsto dalla convenzione vigente stipulata a livello nazionale.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.lgs. n.
368/1999, l’attività libero professionale può essere svolta anche dal
medico in formazione specialistica, purché resa all’interno della struttura
assistenziale in cui si effettua la prestazione. Tale attività dovrà essere
effettuata, comunque, in équipe e con la presenza di un tutor.
Nell’ambito di tali indicazioni, l’attività libero professionale intramuraria
del medico in formazione specialistica dovrà essere oggetto di specifica
regolamentazione da parte delle Aziende sanitarie in cui si svolge la
formazione.
Art. 5.
Atto aziendale.
L’atto aziendale per definire le modalità organizzative
dell’attività libero-professionale, adottato da ciascuna Azienda con il concorso
del Collegio di Direzione e con le procedure indicate dai CC.CC.NN.LL. vigenti,
deve essere redatto sulla base delle seguenti indicazioni e previo esame con le
organizzazioni sindacali:
a) devono essere individuate, nell’ambito dell’Azienda,
strutture e spazi separati e distinti per l’attività liberoprofessionale
intramuraria in regime di ricovero, in numero congruo e in possesso dei
requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa nazionale
e regionale. Per l’attività clinica e diagnostica, ambulatoriale ed
operatoria, gli spazi e le attrezzature dedicati all’attività istituzionale
possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale
intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari,
prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. Detti spazi individuati
anche come disponibilità temporale, non possono essere inferiori al 10% e
superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale;
b) indicazione degli spazi ambulatoriali esterni aziendali e
pluridisciplinari per l’esercizio di attività sia istituzionali sia
libero-professionali, in numero congruo ed in possesso dei requisiti
strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa nazionale e
regionale per l’esercizio delle stesse attività, eventualmente acquisiti,
tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie non accreditate,
nonché tramite stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici previo
parere del Collegio di direzione. L’acquisizione di tali spazi deve essere
previamente autorizzata dalla Regione ove ne sia dimostrata la necessità sulla
base della ricognizione straordinaria degli spazi di cui all’art.1, comma 4,
della legge n.120/2007 e s.m.i, e la sostenibilità economica, che deve essere
valutata mediante apposita contabilità analitica separata che ciascuna
Azienda/Ente è obbligata ad attivare;
c) indicazione dell’eventuale avvenuta autorizzazione da parte
della Regione all’adesione al programma sperimentale per lo svolgimento delle
attività libero-professionali in via residuale presso gli studi privati dei
professionisti collegati in rete come previsto all’art.1,
comma 4, lettera a-bis della legge n.120/2007, nonché dal Regolamento
regionale n.23/2013, di approvazione delle “Linee Guida sull’adozione
del programma sperimentale per l’esercizio dell’A.L.P.I. ambulatoriale presso
studi privati alla luce di quanto disposto dalla Legge 3
agosto 2007 n. 120, modificata dal D.L. 13.09.2012 n.
158 convertito con modificazioni nella Legge 8
novembre 2012 n. 189”, secondo le forme e le modalità di cui al
successivo art.7 “Spazi utilizzabili”;
d) deve essere indicato il numero dei Dirigenti a rapporto
esclusivo che operano nelle strutture proprie dell’Azienda e quelli che
operano in strutture esterne, distinto per profilo professionale,
denominazione ai sensi dell’art.15 terdecies del D.lgs. n.502/92 e
successive modifiche ed integrazioni di cui all’art. 1 del D.lgs. n.254/2000, posizione funzionale e disciplina di
appartenenza;
e) deve essere individuato e quantificato il personale
dipendente di supporto a detta attività, distinto per categoria, profilo e
figura professionale e, nelle aziende in cui insiste la facoltà di Medicina e
Chirurgia, il personale convenzionato. La scelta del personale da destinare
all’attività di supporto viene operata dal dirigente che svolge l’attività
libero professionale che lo individua prioritariamente tra il personale
dipendente che ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere tale
attività, quando possibile, secondo criteri di rotazione al fine di garantire
una equa partecipazione del personale alle attività. Per le modalità operative
di individuazione del personale di supporto si rinvia al successivo art. 8
Professioni sanitarie e altro personale coinvolto nell’ALPI;
f) devono essere indicati i criteri per la determinazione delle
tariffe e le modalità della loro ripartizione in conformità a quanto stabilito
dai CC.CC.NN.LL. e dalle contrattazioni integrative. La tariffa deve essere
necessariamente scomposta in modo tale da evidenziare le voci relative ai
compensi spettanti al libero professionista e al personale di supporto nonché
i costi sostenuti dall’Azienda. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo
art.9 “Criteri per la determinazione delle tariffe”. Qualora ci siano
discipline con limitate possibilità di svolgimento di attività libero
professionale intramuraria, deve essere garantita, comunque, una percentuale
non inferiore al 5% della massa dei proventi, al netto delle quote di ritenuta
aziendale, quale fondo aziendale da destinare a perequazione per quelle
discipline mediche e veterinarie, individuate in sede di contrattazione
integrativa, che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell’attività
libero professionale intramuraria. Analogo e distinto fondo è costituito per
le restanti categorie (altre professionalità della dirigenza del ruolo
sanitario: farmacisti, biologi, chimici, fisici, e psicologi) che abbiano una
limitata possibilità di esercizio dell’attività libero professionale. Dalla
ripartizione di tali fondi non può derivare per i destinatari un beneficio
economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano
attività libero professionale, secondo i criteri stabiliti in sede
aziendale.
g) deve essere prevista la trattenuta da parte dell’azienda di
un’ulteriore quota pari al 5% del compenso del libero professionista per
essere vincolata ad interventi di prevenzione, ovvero volti alla riduzione
delle liste di attesa;
h) devono essere indicate le modalità di prenotazione, con
personale addetto, garantendo che tale attività sia distinta in ciascuna
struttura, plesso o padiglione da quella obbligatoriamente prevista in via
ordinaria.
Le aziende garantiscono la massima diffusione delle informazioni
relative all’attività libero professionale, sia all’interno delle strutture
che sul territorio (poliambulatori, ordini e collegi professionali, farmacie,
medici di base, etc.) al fine di informare in modo chiaro e trasparente i
cittadini circa le condizioni per la fruizione delle prestazioni in regime di
attività libero professionale intramuraria. Per ulteriori dettagli si rinvia
al successivo art. 10 “Modalità di prenotazione e modalità di pagamento”;
i) devono essere determinati i criteri e le modalità per
assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
attività libero professionale intramuraria per ciascun dirigente, nel rispetto
dei seguenti principi:
- deve essere stabilito all’inizio di ogni anno, per ogni
servizio, il volume delle prestazioni erogabili in regime istituzionale,
utilizzando apposito tempario ricavato da documenti ufficiali delle
associazioni scientifiche. Il volume delle prestazioni erogate dovrà essere
quello concordato in sede di attribuzione degli obiettivi, assegnati nel
rispetto del tempario;
- l’attività libero professionale deve essere organizzata in
orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività
istituzionale. Qualora per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile
l’articolazione dell’attività libero professionale in orari differenziati,
dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente
necessario all’esecuzione delle medesime prestazioni in regime
istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni
effettuate ovvero da individuare con apposita timbratura. Nella
organizzazione degli orari di svolgimento della libera professione si tiene
conto di quanto riportato nel successivo articolo 11 “Orario svolgimento
ALPI”;
- l’attività libero professionale non può globalmente
comportare per ciascun dirigente e per ciascuna tipologia di prestazione un
volume di prestazioni superiore a quello prestato in attività istituzionale,
né un impegno orario superiore a quello effettuato per l’attività
istituzionale. Per tipologia di prestazione si fa riferimento ai tariffari
nazionali per le prestazioni erogate ordinariamente dal SSN sia in regime di
ricovero sia in regime ambulatoriale. Per volume di prestazioni si intende
il numero di prestazioni per tipologia, per ciascuna delle quali va
singolarmente rispettato il rapporto di cui sopra;
- devono essere individuate le tipologie di prestazioni per le
quali non è consentita l’attività libero professionale relativamente ai
ricoveri, fermo restando il divieto di detta attività nei servizi di
emergenza, terapia intensiva e rianimazione, UTIC, UTIN e UTIR;
- nell’ambito dell’Area Gestione Risorse Umane deve essere
prevista un’apposita articolazione che: curi l’iter amministrativo ed
autorizzativo per lo svolgimento dell’ALPI; l’interlocuzione con il
Direttore Sanitario; la gestione delle prenotazioni dell’attività
libero-professionale; il monitoraggio mensile dei volumi e dei tempi di
attesa delle prestazioni erogate in ALPI; la corretta tenuta di tutta la
documentazione relativa all’ALPI;
- deve essere previsto un organismo di promozione e verifica
dell’attività libero professionale intramuraria.
La composizione del suddetto organismo è costituita in forma
paritetica da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e da
rappresentanti dell’azienda. Per ulteriori dettagli si rinvia al successivo
art. 6 “Organismo Paritetico di Promozione e Verifica
dell’ALPI”.
l) i tempi di erogazione delle prestazioni stabiliti nel
tempario adottato dall’Azienda, non devono essere inferiori a quelli per
tipologia stabiliti per l’attività istituzionale, sulla base di quanto
previsto dalle società scientifiche di settore, e da eventuali documenti del
Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore della Sanità;
m) la rilevazione dell’attività deve essere effettuata tramite
apposito sistema informatizzato ed i dirigenti, che svolgono attività libero
professionale, ed il personale di supporto, devono marcare l’inizio e la fine
dell’attività con apposito codice di rilevazione presenze;
n) devono essere disciplinati i tempi e le modalità di
erogazione dei compensi ai professionisti riportando nel limite di 30 giorni
il pagamento delle spettanze, previa verifica, dell’orario di servizio e di
quanto indicato nel successivo paragrafo.
Art. 6.
Organismo Paritetico di Promozione e Verifica
dell’ALPI.
Allo scopo di garantire il corretto esercizio dell’ALPI, nonché di
verificare le eventuali condizioni di incompatibilità dei singoli professionisti
o delle équipes di professionisti è costituito l’Organismo Paritetico di
Promozione e Verifica dell’ALPI. Tale Organismo ha il compito di:
· controllare e valutare i dati relativi all’ALPI e i suoi
effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo
del rispetto dei volumi di attività libero professionale precedentemente
concordati, che tassativamente non possono superare i volumi di attività
istituzionale assicurati;
· segnalare al Direttore Generale i casi in cui si manifestino
variazioni quantitative tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in
regime di ALPI, ovvero variazioni qualitative ingiustificate;
· proporre al Direttore Generale provvedimenti migliorativi o
modificativi dell’organizzazione dell’ALPI e del suo regolamento;
· esprimere parere preventivo al Direttore Generale in merito
all’irrogazione di eventuali sanzioni agli operatori sanitari, in ordine
all’ALPI;
· dirimere, in assenza del Collegio di Direzione, le vertenze
riguardanti gli operatori sanitari in ordine all’ALPI.
L’Organismo Paritetico di Promozione e Verifica viene convocato
dal coordinatore, con un preavviso minimo di 10 giorni, almeno ogni due mesi e
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno tre
componenti l’Organismo, e fornisce una relazione a cadenza annuale al Direttore
Generale sull’attività svolta;
E’ composto da:
- II Direttore Sanitario o un suo delegato individuato tra i
dirigenti medici appartenenti alle discipline “organizzazione dei servizi
sanitari di base” e “direzione medica di presidio ospedaliero” quale
responsabile sanitario dell’organizzazione dell’attività libero professionale
intramuraria con funzioni di coordinatore;
- II Direttore Amministrativo o un suo delegato quale
responsabile amministrativo dell’attività libero professionale;
- II Dirigente responsabile del Controllo di gestione o suo
delegato;
- Il Dirigente responsabile della struttura di Statistica ed
Epidemiologia o suo delegato;
- Il Dirigente Responsabile della struttura G.R.U. o un suo
delegato;
- n. 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL, di cui tre dell’Area medica e veterinaria, uno della Dirigenza
Sanitaria dell’Area SPTA, uno del Comparto.
Per ciascuna delle suddette Aree, la designazione dei
rappresentanti deve avvenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
richiesta da parte dell’Azienda. Le organizzazioni sindacali, di cui sopra,
designano unitariamente i 5 rappresentanti. In caso di mancata designazione
unitaria, l’Azienda, entro un ulteriore termine perentorio di 10 giorni,
richiede a ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali la designazione di
un rappresentante. Entreranno a far parte dell’organismo i 5 rappresentanti
designati singolarmente, o congiuntamente da uno o più organizzazioni sindacali
i cui iscritti risultano più numerosi a livello aziendale. Le OO.SS di cui sopra
possono designare un solo rappresentante, sia singolarmente che congiuntamente.
In caso di parità di numero di iscritti si individua il componente con età
anagrafica minore.
Partecipano alle riunioni dell’Organismo due rappresentanti delle
organizzazioni dei cittadini, designati dal comitato misto consultivo.
Art. 7.
Spazi utilizzabili.
Gli spazi dedicati all’ALPI devono conservare una prioritaria
destinazione all’attività istituzionale aziendale e il loro utilizzo non può
realizzarsi a detrimento di quest’ultima.
Quanto evidenziato nel presente articolo ha valore per ogni tipo
di libera professione intramuraria, salvo che per quella che si espleta come
consulenza attraverso convenzione o sotto forma di consulto, per la cui
specifica trattazione si rimanda più avanti.
L’Azienda mette a disposizione dei professionisti, ai fini
dell’espletamento dell’attività libero-professionale intramuraria, spazi interni
all’Azienda medesima dotati dei requisiti strutturali e tecnologici previsti
dalla vigente normativa nazionale e regionale e sovrapponibili agli standard
registrati negli spazi destinati ad attività istituzionale.
La collocazione degli spazi per l’ALPI e gli orari di utilizzo
degli stessi devono consentire la distinzione del flusso degli utenti che hanno
optato per l’ALPI da quello degli utenti che hanno optato per l’attività
istituzionale.
L’insieme degli spazi utilizzabili per l’attività libero
professionale intramuraria, individuati anche come disponibilità temporale, non
può essere inferiore al 10% e superiore al 20% di quelli destinati all’attività
istituzionale.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n.
189/2012, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero
universitarie e gli IRCCS di diritto pubblico, ove non risultino disponibili gli
spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale, laddove abbiano
chiesto alla Regione l’adesione al programma sperimentale per lo svolgimento, in
via residuale, dell’ALPI presso gli studi privati dei professionisti, possono
autorizzare gli stessi allo svolgimento dell’ALPI presso i propri studi privati,
sulla base della stipula di una convenzione annuale tra il professionista
interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza, conforme allo schema tipo di
convenzione di cui all’Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome
del 13 marzo 2013 (allegato al Regolamento
regionale n. 23/2013 “Linee Guida sull’adozione del programma
sperimentale per l’esercizio dell’A.L.P.I. ambulatoriale presso studi privati
alla luce di quanto disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n.
120, modificata dal D.L. 13.09.2012 n. 158
convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012 n.
189”).
In ogni caso, l’attività libero professionale intramuraria negli
studi professionali provvisoriamente autorizzati con le modalità di cui sopra
può essere svolta in unica sede in ambito regionale e deve essere fatta
rientrare in Azienda entro il termine massimo previsto dalla l. 8 novembre 2012
n. 189 smi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n.120/2007, come modificata dalla legge
n. 189/2012, è esclusa la possibilità di svolgimento dell’ALPI presso
studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti
dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del SSN, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN, ovvero dipendenti non
in regime di esclusività.
I professionisti autorizzati e convenzionati con l’azienda di
appartenenza allo svolgimento dell’ALPI presso studi privati devono rispettare
le previsioni del Regolamento
regionale n.23/2013, ed in particolare devono:
• Garantire il collegamento operativo all’infrastruttura di rete
di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a-bis della legge
n.120/2007 e s.m.i. conforme alle modalità tecniche dettate e
determinate con decreto del Ministero della salute 21 febbraio 2013;
• Garantire la tracciabilità delle prestazioni, secondo quanto
previsto all’articolo 1, comma 4, lettera a-bis della legge
n.120/2007 e s.m.i, e dei relativi pagamenti, secondo quanto previsto
all’articolo 1, comma 4, lettera b) della stessa legge;
• Garantire che gli oneri per l’acquisizione della necessaria
strumentazione per il predetto collegamento siano a carico del titolare dello
studio.
Art. 8.
Professioni sanitarie e altro personale coinvolto
nell’ALPI.
All’attività libero professionale partecipa in forma volontaria il
personale infermieristico, ostetrico, tecnico e di riabilitazione normalmente
dedicato all’assistenza diretta al paziente.
Il personale appartenente alle qualifiche di cui sopra deve essere
quantificato per ruoli e qualifiche dal Direttore sanitario delle aziende
sanitarie ed IRCCS pubblici, a norma dell’ art.5 comma 2 lett.
d) del DPCM del 27 marzo 2000.
Il personale di cui al precedente comma che presti la propria
opera a supporto di attività libero-professionali individuali o partecipi ad
attività libero-professionali di équipe deve prestare la propria collaborazione
fuori dall’orario di lavoro istituzionale, compresi i turni di reperibilità,
timbrando per detta attività l’orario di inizio e termine, con apposito codice
di rilevazione presenza.
Il personale interessato inoltra al Direttore o Responsabile della
propria Struttura, una dichiarazione di disponibilità. Il Direttore o
Responsabile, ove non sussistano motivi ostativi, inserisce il nominativo in
apposito elenco, suddiviso per qualifiche, che è portato alla conoscenza del
Direttore Sanitario. Il Direttore Sanitario, approvati gli elenchi, li
pubblicizza e mette a disposizione di tutti i dirigenti che esercitano attività
libero professionale il personale di supporto riportato nell’elenco generale. I
dirigenti sanitari attingono dall’elenco il personale necessario, che abbia dato
la propria disponibilità e che sia abitualmente assegnato ai medesimi compiti
anche nell’attività istituzionale, garantendo, ove possibile, criteri di
rotazione tra gli stessi.
Sono escluse dai criteri di rotazione del personale quelle
attività che richiedono una specifica funzione professionale del personale di
supporto.
II personale dipendente che presta la propria opera nelle
strutture di degenza è comunque tenuto a svolgere attività di supporto
nell’ambito del debito orario contrattualmente dovuto, in quanto l’attività
libero professionale è assimilata all’attività istituzionale, ancorché non abbia
dichiarato la propria disponibilità.
Il personale del comparto dei ruoli diversi da quello sanitario,
non coinvolto istituzionalmente nell’attività legata all’ALPI, che collabori per
assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale fuori dall’orario di
lavoro, può accedere, sulla base di accordi collettivi aziendali, ad un fondo
non superiore all’1% degli onorari riconosciuti ai professionisti che svolgono
direttamente tale attività. Ad essi va riconosciuta, per l’attività di supporto
resa, una remunerazione oraria, per un importo unitario massimo pari al valore
delle prestazioni di cui all’art.14, comma 6, del CCNL 31.11.2005 primo biennio
economico e di cui all’Accordo sulle prestazioni aggiuntive recepito dalla
Giunta regionale con deliberazione n.486 del 13.3.2012.
I Dirigenti dei ruoli PTA che non si occupino per motivi
istituzionali e che non abbiano nelle loro competenze istituzionali la gestione
ed il controllo dell’ ALPI, e che collaborino in maniera concreta e specifica
alla realizzazione dell’attività libero professionale, accedono al medesimo
fondo su specificato e possono essere destinatari di compensi non superiori al
50% del compenso medio annuo dei Dirigenti Sanitari che abbiano una limitata
possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Art. 9.
Criteri per la determinazione delle tariffe.
La libera professione intramuraria è oggetto di contabilità
separata di cui all’art.17 del presente regolamento. Le singole tariffe devono
essere individuate dal Direttore Generale in misura tale da garantire che la
contabilità analitica separata non presenti disavanzo in conformità a quanto
stabilito dall’art. 3, comma 7, della L. 724/94.
È fatto obbligo all’Azienda di determinare i costi analitici e la
relativa attribuzione delle tariffe in modo che la sessa Azienda possa
trattenere per ciascuna prestazione, gli effettivi costi diretti ed indiretti,
ivi compresa la quota del 5% prescritta dall’art. 2 della Legge
n. 189/2012 ovvero quelle previste da successive normative di settore,
come rilevati dalla su menzionata contabilità analitica separata.
A) Prestazioni ambulatoriali. Le tariffe delle prestazioni
ambulatoriali vengono definite d’intesa con il professionista interessato previo
accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e devono essere idonee
per ogni prestazione a remunerare i compensi del professionista stesso, delle
équipes, del personale di supporto, articolati secondo criteri di
riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l’ammortamento, la
manutenzione delle apparecchiature ed ogni altro costo sostenuto
dall’Azienda.
Le tariffe devono assicurare la copertura di tutti i costi diretti
e indiretti sostenuti dalle aziende ed imputabili all’ALPI, ivi compresi quelli
connessi all’attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli
relativi alla realizzazione dell’infrastruttura di rete di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a-bis della legge n.120/2007 e
s.m.i.. e secondo quanto previsto dal Regolamento
regionale n. 23/2013.
Inoltre deve essere prevista la trattenuta da parte dell’azienda
di un’ulteriore quota pari al 5% del compenso del libero professionista, o altra
quota prevista da successive normative di settore, per essere vincolata ad
interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa.
B) Ricoveri a pagamento. La tariffa complessiva per ciascun
episodio di ricovero in ALPI è costituita dalle seguenti voci:
1. onorario medici, ivi compresi gli anestesisti (nel caso di
procedure che richiedano l’anestesia);
2. onorario di eventuali consulenti ;
3. compenso personale delle professioni sanitarie e altro
personale di supporto;
4. tutti i costi sostenuti dall’Azienda come rilevati dalla
contabilità analitica separata detratto il 50% del DRG rimborsato dal
SSN.
C) Comfort alberghiero. L’utente può richiedere a suo
totale carico, in caso di ricovero, l’utilizzo di una stanza a pagamento.
L’utilizzo della stanza a pagamento determina il solo diritto a prestazioni
alberghiere differenziate. Le prestazioni sanitarie ed assistenziali sono le
stesse riconosciute e fornite agli utenti non paganti, (le tariffe per le stanze
a pagamento sono determinate sulla base degli effettivi costi sostenuti dalle
singole Aziende per le prestazioni differenziate erogate).
Le tariffe sono introitate direttamente dalle Aziende tramite il
servizio cassa.
La gestione di tale attività è controllata mediante la contabilità
separata, obbligatoria per tutta l’ALPI.
Art. 10.
Modalità di prenotazione e modalità di pagamento.
Le Aziende sanitarie garantiscono una dettagliata e chiara
informazione all’utenza circa l’accesso alle prestazioni libero professionali,
le modalità di prenotazione e le tariffe, al fine di creare un percorso ispirato
a criteri di semplicità, praticità e trasparenza.
Il servizio di prenotazione a ciò destinato è affidato al
personale aziendale o comunque dall’azienda, senza ulteriori oneri
aggiuntivi.
Il pagamento delle prestazioni di libera professione, di qualsiasi
importo, dovrà avvenire direttamente alle aziende sanitarie mediante mezzi di
pagamento che, assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi
importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria
strumentazione è acquisita, a suo carico, dal titolare dello studio che è,
altresì, tenuto al rispetto delle modalità di pagamento stabilite dal Regolamento
regionale n. 23/2013 concernente le “Linee Guida sull’adozione del
programma sperimentale per l’esercizio dell’A.L.P.I. ambulatoriale presso studi
privati alla luce di quanto disposto dalla Legge 3 agosto 2007
n. 120, modificata dal D.L. 13.09.2012 n. 158
convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012 n.
189”.
Le Aziende Sanitarie assicurano una adeguata informazione agli
utenti in merito a:
1. Accesso alle prestazioni libero professionali intramurarie
anche con riferimento alla scelta del professionista e dell’équipe;
2. Informazioni sull’allocazione degli spazi dedicati alla
libera professione intramuraria;
3. Modalità di prenotazione;
4. Tariffe e preventivi di spesa.
Art. 11.
Orario di svolgimento dell’ALPI.
In relazione al debito orario del professionista che esercita
l’attività ambulatoriale in regime di libera professione intramuraria deve
essere precisato che:
a. l’attività libero professionale deve essere svolta in orario
non compreso nella fascia oraria per l’espletamento dell’attività
istituzionale di servizio, compreso i turni di pronta disponibilità e di
guardia, i periodi di malattia o infortunio, di astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità e di congedi parentali, di permesso previsto dalla
L. n. 104/1992, di assenze dal lavoro per aspettativa
e in tutte le altre assenze che inibiscono la normale attività lavorativa, il
part – time, nonché durante il congedo ordinario. Tali disposizioni si
applicano anche per il personale di supporto;
b. il professionista, fuori dall’orario di servizio, può
esercitare la libera professione intramuraria nelle strutture aziendali solo
negli orari in cui la struttura è libera da attività istituzionale;
c. l’attività libero professionale intramuraria non può
comportare, ai sensi della l. n.189/2012, per ciascun dirigente un volume di
prestazioni superiore a quello prestato in attività istituzionale, né un
impegno orario superiore a quello effettuato per l’attività istituzionale.
L’attività libero professionale deve essere organizzata in modo da consentire
a ciascun dirigente medico il ristoro psico-fisico, come da Accordo siglato
tra la Regione e le O.O.S.S. il 17.11.2009 con DGR n. 2163.
d. L’attività libero professionale intramuraria svolta dal
personale dipendente autorizzato e dal personale universitario deve essere
obbligatoriamente rilevata, tramite apposito codice di timbratura della
presenza, in entrata ed in uscita.
Art. 12.
Forme di esercizio dell’attività libero- professionale
intramuraria
L’ attività libero professionale può essere esercitata:
· in regime ambulatoriale (compresa la diagnostica strumentale e
di laboratorio);
· in regime di ricovero: ordinario e di day hospital
(comprensivo di day surgery).
Entrambe possono essere svolte nelle seguenti modalità:
· individuale: è caratterizzata dalla specifica scelta, da parte
dell’utente, dei dirigenti del ruolo sanitario cui si richiede l’erogazione
della prestazione libero professionale.
· di équipe: è caratterizzata dalla richiesta, da parte
dell’utente, di una prestazione libero professionale rivolta all’équipe
dell’unità operativa, senza scelta nominativa del dirigente medico erogatore.
L’ALPI di équipe è il risultato della partecipazione all’attività di
diverse figure professionali e quindi la sua organizzazione è subordinata al
raggiungimento di un accordo fra tutti gli operatori coinvolti.
· Individuale, con utilizzo di personale di supporto ( forma
mista tra l’ALPI individuale e quella di équipe): è individuale in
quanto rimane la scelta da parte dell’utente dei medici cui si richiede
l’erogazione della prestazione, i quali lavorano in équipe con il personale di
supporto selezionato secondo le modalità di cui ai precedenti
articoli.
A. Attività Ambulatoriale.
Può essere svolta in forma individuale, in équipe e individuale
con l’utilizzo di personale di supporto. Per attività libero professionale di
équipe si intende un’attività effettuata dal personale appartenente alla stessa
struttura ovvero a diverse strutture, in quest’ultimo caso in grado di fornire
le prestazioni anche in forma integrata. Nell’ipotesi che tale attività venga
resa in équipe, i criteri di riparto delle somme tra gli operatori coinvolti
saranno identici a quelli evidenziati per gli altri tipi di attività erogata in
équipe.
L’attività ambulatoriale comprende quindi:
• Visita specialistica.
• Prestazioni diagnostico – terapeutiche, di laboratorio e/o
strumentali.
• Interventi di chirurgia ambulatoriale.
Sono erogabili in regime di libera professione tutti i tipi di
prestazioni ambulatoriali che rientrano nei tariffari nazionali, i day
service, o nelle prestazioni tariffate dalle aziende incluse nei LEA, ad
eccezione di quelle di pronto soccorso.
B. Attività di ricovero
Nelle Aziende/Enti del SSR il ricovero in regime
libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e
distinti. L’idoneità della struttura è determinata con riferimento ai requisiti
strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale
ed alle condizioni logistiche che devono consentire l’attività in spazi distinti
rispetto a quelli delle attività istituzionali.
La quota di posti letto da utilizzare per l’attività
libero-professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla
effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura, fermo
restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l’impiego
degli stessi per l’attività istituzionale d’urgenza qualora siano occupati i
posti letto per il ricovero nella struttura di pertinenza, ovvero nelle
rispettive aree dipartimentali.
In carenza nell’azienda di proprie strutture e spazi distinti per
l’attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero, e fino alla
loro realizzazione, e, comunque non oltre il termine massimo previsto dall’art.2
della l. 8 novembre 2012 n. 189 smi, le Aziende reperiscono la disponibilità di
spazi esterni sostitutivi con le modalità di cui alla lettera b) dell’art.5
“Atto Aziendale”.
In relazione ai limiti strutturali ed organizzativi ed in rapporto
alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare
l’attività libero-professionale, nonché alle dimensioni dell’azienda ed al
numero del personale interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti
almeno nel numero di uno per ciascuna area dipartimentale, in un’unica
struttura. Nella stessa struttura possono, se necessario, essere individuati e
attivati anche gli spazi per l’attività libero-professionale intramuraria in
regime ambulatoriale, sempre con le modalità di cui alla lettera b) dell’art. 5
“Atto Aziendale” e con le modalità di cui all’art. 7 “Spazi utilizzabili”.
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali erogate in
regime di ricovero ordinario o di day hospital (comprensivo di day surgery)
vanno definite tenendo conto della relativa tariffa DRG secondo quanto detto
nell’art. 9 “Criteri per la determinazione delle tariffe”.
Sono erogabili in regime di libera professione tutti i tipi di
prestazioni in regime di ricovero, ordinario e in day hospital (comprensivo di
day surgery) comprese nei tariffari nazionali e regionali incluse nei LEA,
adeccezione di quelle riportate nel successivo articolo 14 “Prestazioni non
erogabili in ALPI”.
I posti letto individuati per l’attività libero-professionale
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto
dall’art. 15, comma 13,lett.c) del decreto legge
n.95/2012 convertito dalla legge n.135/2012.
La gestione dell’attività è soggetta alle norme di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 724/94, L.
n. 120/07 e s.m.i. in materia di obbligo di separata ed analitica
contabilizzazione, al fine di determinare i costi diretti ed indiretti sostenuti
dall’Azienda, che devono essere ricompresi nelle tariffe e quindi nella quota
destinata all’Azienda.
I medici che svolgono attività libero professionale in regime di
ricovero ordinario e in D.H. (comprensivo dei day surgery) dovranno
rispettare i tempi di attesa previsti dalla normativa regionale che regolamenta
i tempi dell’attività e secondo l’urgenza e la gravità delle condizioni del
paziente. In ogni caso l’attività di intramuraria dovrà essere programmata in
coda all’attività istituzionale, nei tempi necessari a smaltire prioritariamente
l’attività istituzionale non erogabile nei tempi sopra citati.
Il Direttore Sanitario dell’Azienda e il Direttore di
Presidio-Distretto sono responsabili del mancato rispetto di quanto sopra
riportato.
C. Consulenza nell’ambito di un ricovero a pagamento
Il paziente ricoverato in regime di ALPI ha diritto ad usufruire,
alla stessa stregua di ogni degente e senza alcun onere aggiuntivo, di tutte le
prestazioni e di tutti i sevizi ospedalieri forniti agli altri ricoverati in
regime istituzionale, ivi compresi gli accertamenti diagnostici (clinici,
strumentali e di laboratorio), i trattamenti terapeutici, le consulenze
specialistiche sia ordinarie, sia urgenti e ritenute necessarie dal medico che
ha in cura il paziente
D. Libera professione al domicilio dell’assistito
Nel rispetto delle disposizioni normative e della contrattazione
collettiva nazionale, l’assistito, in relazione alle particolari prestazioni
assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle
prestazioni stesse, o al rapporto fiduciario già esistente, può chiedere al
medico che la prestazione libero-professionale sia resa direttamente al proprio
domicilio. Le prestazioni domiciliari devono essere svolte al di fuori
dell’orario di servizio, con le stesse modalità di prenotazione e pagamento
delle altre forme di ALPI.
La libera professione svolta al domicilio dell’assistito concorre
al raggiungimento dei volumi massimi di attività libero professionale.
Il dirigente non deve riscuotere direttamente la tariffa
professionale, e dovrà utilizzare un collegamento mobile all’infrastruttura di
rete per la registrazione della prestazione, e per la tracciabilità del
pagamento.
Il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato attraverso
i canali autorizzati aziendali ovvero mediante pagamento online o con modalità
tracciabili (POS o altri dispositivi di pagamento).
Le tariffe per le prestazioni domiciliari sono stabilite
preventivamente nel tariffario aziendale.
E. Attività aziendale a pagamento richiesta da terzi
L’attività professionale richiesta a pagamento da terzi
all’azienda, di cui all’art.55, comma 1, lettera d) del CCNL 8.06.2000 e s.m.i.
è svolta fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle
strutture aziendali e, a richiesta del Dirigente interessato, può essere
considerata attività libero-professionale intramuraria e regolamentata come le
altre attività libero-professionali il cui finanziamento verrà definito con
accordi collettivi aziendali.
L’attività resa per conto dell’azienda all’esterno della
struttura, se svolta in regime di attività libero- professionale, deve
garantire, comunque il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione
di tutto il personale che eroga le prestazioni.
La regolamentazione aziendale, deve definire per le attività
svolte, per conto dell’azienda in regime libero-professionale i seguenti
punti:
· i limiti orari minimi e massimi di ciascun Dirigente
comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di
servizio compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
· l’entità del compenso dovuto al Dirigente che ha effettuato la
prestazione ove l’attività abbia luogo fuori dall’orario di lavoro e
l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute ove l’attività abbia luogo
nell’orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
· le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese; i
compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro;
· conflitto d’interessi.
I proventi per tali attività vengono versati nelle casse
dell’azienda che accredita al Dirigente stesso il compenso dovuto con la
retribuzione del mese successivo, al netto dei costi aziendali nei termini
innanzi specificati, degli oneri fiscali e previdenziali a carico
dell’Azienda.
Rientra nel regime libero-professionale, l’attività di
certificazione medico-legale (prevista nell’art.55 comma 3) resa dall’azienda
per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a
favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici sempreché sia possibile
assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della
rotazione.
F. Attività libero professionale a pagamento svolta in altre
aziende del SSN o in strutture non accreditate
Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti
e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di
altra struttura sanitaria non accreditata, ai sensi dell’art. 55, comma 1,
lettera c) e dell’art.58, comma 2, lettera a) del CCNL 8/6/2000, sono
disciplinate da apposita convenzione tra l’azienda e le strutture interessate
sulla base di uno schema tipo indicato nell’atto aziendale. Il disciplinare di
convenzione deve definire:
· il limite massimo di attività di ciascun Dirigente tenuto
anche conto delle altre attività svolte;
· l’entità del compenso dovuto al Dirigente e/o all’équipe
che ha effettuato la prestazione;
· riscossione con modalità tracciabili e attribuzione dei
compensi;
· la quota della tariffa spettante all’azienda conformemente
all’art. 58 comma 3 del CCNL.
Qualora l’ALPI venga svolta presso istituzioni pubbliche non
sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro ai sensi dell’art.
58, comma 2, lettera b) del CCNL 8/6/2000, i soggetti istituzionali devono
sottoscrivere apposita convenzione che attesti che l’attività non è in contrasto
con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e disciplini:
· la durata della convenzione
· la natura della prestazione, che non può configurare un
rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
· i limiti di orario dell’impegno, compatibili con
l’articolazione dell’orario di lavoro;
· riscossione con modalità tracciabili e attribuzione dei
compensi;
· motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la
compatibilità con l’attività di istituto
G. Dirigenti Medici Veterinari
Per i Dirigenti Medici Veterinari valgono i medesimi principi e
criteri definiti in queste Linee Guida.
Per la loro peculiarità, tuttavia, le attività dei Dirigenti
Medici Veterinari rivolte “ai grossi animali” possono essere rese fuori dalle
strutture veterinarie aziendali ovvero presso le stalle dei richiedenti, e
valgono le stesse regole previste al precedente comma D). In questi casi il
collegamento all’infrastruttura di rete nonché l’onere di tracciabilità della
prestazione vengono garantiti attraverso postazioni mobili. Il pagamento della
prestazione dovrà essere effettuato attraverso i canali autorizzati aziendali
ivi compreso eventuale pagamento online o con carte prepagate.
Le Aziende dovranno tener conto, nella determinazione delle
tariffe, che le prestazioni Medico Veterinarie, in alcuni casi, possono
comportare l’utilizzo di farmaci, presidi medico chirurgici e altro materiale
che incidono in maniera rilevante sul costo delle prestazioni erogate o sulle
spese sostenute dal professionista.
Il medico veterinario che svolge attività libero professionale non
deve trovarsi in situazioni di oggettiva incompatibilità istituzionale di
controllo tipicamente oggetto delle funzioni assegnate ai servizi
veterinari.
Di conseguenza, i dirigenti veterinari sono tenuti, all’atto della
richiesta di autorizzazione, a rendere preventiva dichiarazione che attesti che
lo svolgimento dell’attività libero-professionale richiesta non determinerà
situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d’interessi con l’Azienda. Le
Aziende, in sede di contrattazione aziendale per la definizione del regolamento
ALPI prevederanno, altresì, gli atti sanzionatori derivanti dalla violazione del
suddetto principio di incompatibilità.
H. Attività libero professionale richiesta dall’Azienda ai fini
della riduzione delle liste di attesa
Il Direttore Generale può richiedere ai propri Dirigenti, anche in
attuazione delle disposizioni di cui all’art.3, comma 12, del
D.lgs n. 124/98, quale integrazione delle attività istituzionale, ai
sensi dell’art. 55, comma 2, del CCNL 8.6.2000, l’effettuazione di prestazioni
in regime di attività libero professionale intramuraria, allo scopo di ridurre
le liste di attesa, concordando i volumi di attività libero-professionale con
particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della
gravità e complessità della patologia. Per tali attività valgono le regole
dettate per la dirigenza medica e veterinaria con DGR n. 480 del 13.3.2012, per
la dirigenza sanitaria con DGR n. 487 del 13.3.2012 e per il personale di
comparto con DGR n.486 del 13.3.2012.
Per la progressiva riduzione delle liste di attesa, il Direttore
Generale, avvalendosi del collegio di direzione e sentita la Commissione
Paritetica aziendale:
· programma e verifica le liste di attesa con l’obiettivo di
pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strumentali che ne
consentano la riduzione;
· assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della
domanda;
· assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo
delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta
dell’azienda;
· autorizza, qualora ricorrano le condizioni, lo svolgimento da
parte dei Dirigenti di attività libero-professionali per conto dell’azienda
tenendo conto dell’apporto dato dal singolo Dirigente all’attività
istituzionale e le concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa;
· individua nell’ambito della contrattazione aziendale specifici
incentivi di carattere economico per il personale di supporto.
I. Attività libero professionale dei dirigenti dei Dipartimenti
di Prevenzione
Per il personale medico veterinario e delle altre professionalità
della dirigenza del ruolo sanitario appartenente ai Servizi del Dipartimento di
Prevenzione che svolge compiti istituzionali di vigilanza e controllo sul
rispetto della normativa nella materia di competenza, e quello che comunque
assume in relazione all’espletamento delle funzioni ispettive e di controllo
esercitate con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, si prevede
l’incompatibilità ad esercitare la libera professione intramuraria, nell’ambito
del territorio di competenza del Servizio Dipartimentale di appartenenza e a
favore di soggetti pubblici e privati nei cui confronti per effetto di leggi o
regolamenti hanno obblighi istituzionali di vigilanza e controllo.
J. Altre attività professionali a pagamento
Visite ed esami documentali finalizzati a rendere consulenze
tecniche, possono essere svolti in regime di ALPI, al di fuori dell’orario di
servizio, dal dirigente sanitario titolare del relativo diritto. Le tariffe per
le prestazioni sono stabilite preventivamente nel tariffario aziendale. Nel caso
in cui il medico richiesto non svolga la prestazione in regime di ALPI la
prestazione può essere erogata solo all’interno dell’orario di servizio ed il
relativo compenso spetterà esclusivamente all’Azienda.
Art. 13. Revoca e sospensione dell’esercizio
dell’A.L.P.I.
Il Direttore Generale delle Aziende, sentita la Commissione
paritetica può sospendere o revocare dall’esercizio dell’ALPI i singoli
operatori sanitari:
a) Quando siano accertate a carico del Dirigente sanitario
inadempienze significative rispetto alle indicazioni contenute nel presente
atto regolamentare e alle disposizioni aziendali, con particolare riferimento
alle modalità organizzative dei limiti di esercizio.
b) Qualora in sede di verifica emerga uno squilibrio a favore
dell’ALPI, rispetto ai volumi ed ai tempi dell’attività istituzionale, non
riconducibili a cause organizzative dell’Azienda.
c) L’ALPI presso gli studi privati, autorizzata in via residuale
e rientrante nell’apposito programma sperimentale, può essere revocata o
sospesa qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato tale
autorizzazione da parte dell’Azienda di appartenenza.
Art. 14.
Prestazioni non erogabili in ALPI.
Non possono essere erogate in regime di ALPI:
1. le prestazioni di Pronto Soccorso, i cicli terapeutici
oncologici e radioterapici;
2. i ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia
intensiva,
3. le prestazioni di ricovero erogate per attività di trapianto
e di emodialisi;
4. le prestazioni ad altissima specializzazione ad elevato
rischio e con alti costi di gestione;
5. le prestazioni che non hanno un riconoscimento ufficiale
circa la loro validità dal punto di vista diagnostico e terapeutico;
6. altre specifiche prestazioni individuate dal Direttore
Generale;
Di conseguenza, rimangono esclusi dal regime di ricovero in libera
professione:
1. ricoveri di pazienti in condizioni di emergenza –
urgenza;
2. ricoveri di pazienti che richiedono livelli di assistenza
intensiva non erogabili presso le unità di ricovero a pagamento;
3. ricoveri presso le seguenti unità operative: Rianimazione,
Medicina di Urgenza, Neonatologia, Malattie Infettive e diffusive, Terapia
Intensiva di Cardiologia, Pneumologica, Neurologia, e le Terapie Intensive
post- operatorie.
Art. 15.
Attività non rientranti in regime di ALPI.
Non rientrano fra le attività libero professionali intramuraria,
ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità le
seguenti attività:
1. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e
scuole di specializzazione e diploma in qualità di docente;
2. collaborazione a riviste e periodici scientifici e
professionali;
3. partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni
presso Enti e Ministeri (ad esempio partecipazione a commissioni per
accertamento stati di invalidità civile);
4. relazione a Convegni e pubblicazioni dei relativi
interventi;
5. partecipazione ai comitati scientifici;
6. partecipazione ad organismi istituzionali della propria
categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
7. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o
con rimborso spese sostenute, a favore di organizzazione non lucrative di
utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fini di lucro, previa comunicazione all’Azienda della
dichiarazione da parte dell’organizzazione o dell’interessato in merito alla
totale gratuità delle prestazioni.
Art. 16.
Consulenze Tecniche di Ufficio.
L’attività di consulenza tecnica d’ufficio (CTU), espletata in
conseguenza di un incarico conferito dall’Autorità Giudiziaria per le
motivazioni e con le modalità previste nella Circolare della Direzione Generale
degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero dei Grazia e
Giustizia del 4 gennaio 1999, non rientra nelle forme di attività
libero-professionale intramuraria.
Art.17.
Contabilità separata.
Per la gestione dell’attività libero-professionale intramuraria,
l’Azienda provvede alla tenuta di una contabilità analitica separata che deve
tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti nonché, per quanto concerne
l’attività in regime di ricovero, delle spese alberghiere.
In tale contabilità saranno evidenziate in modo separato le
gestioni relative alle seguenti attività:
a) attività svolta tramite l’istituto dell’ALPI, sia
ambulatoriale che in costanza di ricovero, sia come esercizio diretto del
dirigente, che come attività aziendale a pagamento;
b) attività aziendale a pagamento;
c) gestione delle camere a pagamento, come disposto dalla Legge 724/94, art. 3, commi 6, 7;
Tale contabilità non deve presentare disavanzo.
Quanto esposto si applica anche alle prestazioni ambulatoriali
fornite a pazienti solventi in proprio.
Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo il
Direttore Generale assumerà i provvedimenti necessari, compresi l’adeguamento
delle tariffe e la sospensione del servizio relativo all’erogazione delle
prestazioni sanitarie.
L’ Azienda effettuerà annualmente, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 2 del d. lgs. del 28 luglio 2000, n.254,
l’analisi relativa alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria
attraverso una comparazione dei ricavi e dei proventi con i costi e gli oneri di
esercizio dell’attività inserendola nella relazione sulla gestione allegata al
Bilancio di esercizio.
Art.18.
Governo delle liste di attesa e verifica dei volumi di attività
.
Ogni Azienda ha l’obbligo di predisporre annualmente un piano
aziendale, delle priorità delle liste d’attesa, con riferimento alle singole
unità operative, dei volumi di attività istituzionale e di attività libero
professionale intramuraria, tenuto conto del piano delle emergenze. Le medesime
aziende assicurano adeguata pubblicità e informazione dei sopraccitati piani,
con riferimento in particolare alla loro esposizione nell’ambito delle proprie
strutture ospedaliere ed informazione nei confronti delle associazioni degli
utenti sentito il parere del Collegio di Direzione. Tali informazioni devono in
particolare riguardare le condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e
dell’ALPI, nonché i criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni e le
priorità di accesso.
Le Aziende sono obbligate, atteso che l’omessa vigilanza è posta
in carico al Direttore Generale, a :
• monitorare costantemente i tempi di attesa delle prestazioni
erogate nell’ambito dell’attività istituzionale al fine di assicurare il
rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti nazionali e
regionali;
• attivare meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi e
garantire, nell’ambito dell’attività istituzionale che le prestazioni aventi
carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla
richiesta;
• prevenire situazioni che determinano l’insorgenza di un
conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e applicare le
sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e i rimedi da applicare
in caso di inosservanza delle relative disposizioni;
• garantire l’allineamento dei tempi di erogazione delle
prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle
rese in regime di ALPI, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima
sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza
nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività
istituzionale.
• Controllare che i volumi delle prestazioni libero
professionali non superino quelli eseguiti nell’orario di lavoro secondo
criteri di omogeneità di tipologie di attività, come già precedentemente
riportato al paragrafo “Atto Aziendale”.
• Vigilare in modo che tutti i dirigenti in regime di
intramuraria ovvero in regime extramoenia effettuino le prestazioni
istituzionali, nel rispetto dei tempi medi stabiliti.
Art. 19.
Sanzioni.
Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità civile ed
amministrativa dal vigente ordinamento giuridico, la violazione dei dispositivi
del presente regolamento è soggetta a sanzioni proporzionali alla gravità
dell’infrazione accertata.
La violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di
responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive
impartite e potrà essere sanzionabile ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro.
Art. 20.
Adempimenti delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale.
E’ fatto obbligo alle Aziende del sistema sanitario regionale di
predisporre o adeguare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della Delibera di
Giunta Regionale di approvazione del presente Regolamento in materia di ALPI,
l’apposito atto aziendale per assicurare che nell’attività libero-professionale,
compresa quella esercitata nell’ambito del programma sperimentale, siano
rispettate le previsioni delle presenti Linee guida e, per tutto quanto non
specificatamente disciplinato nelle stesse, quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 11 febbraio 2016