IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia”
così come modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 510 del 19/04/2016 di
adozione del Regolamento;
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 44, comma 2, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia” e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2484 del 23/11/2010,
recante il “Regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e
regolamentare di iniziativa del Governo regionale”;
VISTA la normativa comunitaria ed, in particolare, la Direttiva
comunitaria “Habitat” 92/43/CEE; concernente la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTO l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli
Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
specie di interesse comunitario;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 3 settembre 2002 recante “Linee guida per la
gestione dei Siti Natura 2000”;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per
la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 262 dell’8.03.2016
di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
FINALITA’ E OGGETTO
1. II presente regolamento definisce le Misure di Conservazione
(MDC) dei Siti di Importanza Comunitaria SIC e successive ZSC, in attuazione
delle direttive 92/43/CEE (habitat) del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e
2009/147/CEE (Uccelli) del medesimo Consiglio europeo del 30 novembre 2009.
2. II Regolamento ha ad oggetto Misure di Conservazione
finalizzate al mantenimento e all’eventuale ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, dei siti, degli habitat e delle specie di fauna e
flora di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze di sviluppo
economico, sociale e culturale, nonché delle particolarità di ciascun sito, con
l’obiettivo di garantire la coerenza della rete ecologica “Natura 2000”.
Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le Misure di Conservazione di cui al presente regolamento si
applicano nei seguenti 49 siti di importanza comunitaria (SIC) anche qualora
designati come Zone speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi dell’articolo 4
della direttiva 92/43/CEE:
· Isola e
Lago di Varano (IT9110001)
· Foresta Umbra (IT9110004)
· Isole Tremiti (IT9110011)
· Testa del Gargano (IT9110012)
· Monte Saraceno (IT9110014)
· Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore (IT9110015)
· Pineta Marzini (IT9110016)
· Castagneto Pia-Lapolda/Monte La Serra (IT9110024)
· Manacore del Gargano (IT9110025)
· Monte Calvo-Piana di Montenero (IT9110026)
· Bosco Jancuglia-Monte Castello (IT9110027)
· Bosco Quarto-Monte Spigno (IT9110030)
· Valle del Cervaro / Bosco dell’Incoronata (IT9110032)
· Valle Ofanto - Lago di Capaciotti (IT9120011)
· Monte Sambuco (IT9110035)
· Bosco Guarini (IT9150001)
· Costa Otranto - Santa Maria di Leuca (IT9150002)
· Boschetto di Tricase (IT9150005)
· Rauccio (IT9150006)
· Torre Uluzzo (IT9150007)
· Litorale di Ugento (IT9150009)
· Palude del Capitano (IT9150013)
· Parco delle Querce di Castro (IT9150019)
· Le Cesine (IT9150032)
· Torre Inserraglio (IT9150024)
· Palude del Conte/Dune Punta Prosciutto (IT9150027)
· Porto Cesareo (IT9150028)
· Torre Colimena (IT9130001)
· Masseria Torre Bianca (IT9130002)
· Duna di Campomarino (IT9130003)
· Mar Piccolo (IT19130004) .
· Pinete dell’Arco Ionico (IT9130006)
· Castellana Grotte (IT9120001)
· Valloni di Spinazzola (IT9150041)
· Murgia Alta (IT9120007)
· Bosco Tramazzone (IT9140001)
· Bosco I Lucci (IT9140004)
· Bosco di Santa Teresa (IT9140006)
· Bosco Curtipetrizzi (IT9140007)
· Foce Canale Giancola (IT9140009)
· Posidonieto C.S. Gregorio - P. Ristola (IT9150034)
· Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto
(IT9130008)
· Posidonieto San Vito-Barletta (IT9120009)
· Laghi di Conversano (IT9120006)
· Valloni di Mattinata-Monte Sacro (IT9110009)
· Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea (IT9150015)
· Bosco Le Chiuse (IT9150022)
- Padula
Mancina (IT9150035)
-
Lago
del Capraro (IT9150036) (1)
2. Le Misure di Conservazione si applicano, altresì, nella parte
marina dei seguenti SIC:
· Stagni e Saline di Punta della Contessa (1T9140003);
· Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni (IT9140005);
· Acquatina di Frigole (IT9150003);
· Alimini (IT9150011);
· Torre Veneri (IT9150025);
· Montagna Spaccata-Rupi di San Mauro
(IT9150008);
2
bis) Le Misure di venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla
settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario
venatorio regionale, con l’eccezione della caccia agli ungulati che resta
regolamentata dal calendario venatorio regionale. (2)
3. Per i SIC ricadenti all’interno di aree naturali protette o di
aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le Misure di
Conservazione si applicano ad integrazione delle norme vigenti; nel caso di
conflitto si applica la norma più restrittiva.
4. In deroga al presente regolamento, qualora un piano o progetto
debba comunque essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico
connessi con la salute dell’uomo o la sicurezza pubblica, valutata la mancanza
di soluzioni alternative, l’ente di gestione del sito ne autorizza la
realizzazione con la prescrizione di ogni misura compensativa necessaria a
garantire e tutelare la coerenza complessiva alla Rete Natura 2000, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio del 17 ottobre 2007.
(1) Comma modificato dal r.r.
n. 12/2017, art. 1, c. 1.
(2) Comma aggiunto dal r.r.
n. 12/2017, art. 3, c.8 .
Art. 3
DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE
1. Le Misure di Conservazione si suddividono nelle seguenti
categorie:
a) Misure di Conservazione Trasversali: si applicano a tutti i
Siti, riguardano attività antropiche diffuse che interessano, trasversalmente,
una pluralità di habitat e di specie; esse sono raggruppate per tipologia di
attività.
b) Misure di Conservazione specifiche per habitat: si applicano
agli habitat individuati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE, qualora
presenti nei Siti. Gli habitat sono raggruppati in macrocategorie, così come
definiti dal Manuale di interpretazione degli Habitat.
c) Misure di conservazione specifiche per specie: si applicano
alle specie di flora e fauna individuate negli Allegati Il, IV e V della
direttiva 92/43/CEE, qualora presenti nei Siti. Le specie animali sono
raggruppate per classe tassonomica, per ordine o per gruppo
funzionale.
2. Le Misure di Conservazione si articolano nelle seguenti
tipologie:
· REGOLAMENTARI (RE): disciplinano le attività presenti
nel sito; questa tipologia si riferisce e contestualizza normative già
vigenti, oltre a definire misure specifiche per habitat e specie;
· GESTIONE ATTIVA (GA): prevedono linee guida, programmi
d’azione o interventi diretti realizzabili da parte delle pubbliche
amministrazioni o dai privati;
· INCENTIVI (IN): prevedono incentivi a favore delle
misure proposte;
· MONITORAGGI (MR): prevedono il monitoraggio delle
specie e degli habitat, al fine di valutare l’efficacia delle misure;
· PROGRAMMI DIDATTICI (PD): prevedono piani di
divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse categorie
interessate.
Art. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Le Misure di Conservazione Trasversali di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a) del presente regolamento, disciplinano le seguenti tipologie di
attività:
· Infrastrutture, così come dettagliate nel punto 1
dell’allegato 1
· Zootecnia e agricoltura, così come dettagliate nel punto 2
dell’allegato 1
· Gestione forestale
· Attività venatoria e gestione faunistica
· Pesca in acque dolci
· Pesca in acque lagunari/mare
· Acquacoltura e maricoltura
· Fruizione
· Emissioni sonore e luminose
· Attività estrattive
· Interventi nei corsi d’acqua
· Interventi nelle lagune, nelle saline e nelle zone umide in
genere
· Interventi in ambiente costiero e marino
· Rifiuti
· Attività militari
· Indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli
habitat
· Proposte di incentivi
· Monitoraggi
· Divulgazione
Art. 5
INDIVIDUAZIONE DELLE MACROCATEGORIE DI HABITAT
Le macrocategorie di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), in cui
sono raggruppati gli habitat, sono le seguenti:
· Acque marine e ambienti a marea
· Scogliere marittime e spiagge ghiaiose
· Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
· Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
· Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del nord e del
Baltico
· Dune marittime delle coste mediterranee
· Acque stagnanti
· Acque correnti
· Lande e arbusti temperati
· Mattoral arborescenti mediterranei
· Boscaglie termo-mediterranee pre-steppiche
· Phrygane
· Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespuglietti
· Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo
(dehesas)
· Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
· Paludi basse calcaree
· Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
· Atri habitat rocciosi
· Foreste dell’Europa temperata
· Foreste mediterranee caducifoglie
· Foreste sclerofille mediterranee
· Foreste di conifere delle montagne mediterranee e
macaronesiche
Art. 6
INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE
1. Le specie vegetali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c),
per le quali sono previste specifiche Misure di Conservazione, sono raggruppate
come di seguito:
· Piante vascolari terrestri e delle acque
interne
2. Le specie animali di cui all’articolo 3, comma1, lettera c),
per le quali sono previste specifiche Misure di Conservazione, sono raggruppate
come di seguito:
· Invertebrati terrestri
· Invertebrati marini
· Pesci
· Anfibi (Anuri)
· Anfibi (Caudati)
· Rettili (Squamati)
· Rettili (Testuggini terrestri)
· Rettili (Tartarughe marine)
· Uccelli (specie di ambienti costieri con presenza di colonie
di uccelli marini)
· Uccelli (specie di zone umide salmastre, dossi, distese
fangose, litorali sabbiosi)
· Uccelli (specie di zone umide d’acqua dolce e canneti)
· Uccelli (specie di garzaia su alberi)
· Uccelli (specie di ambienti steppici)
· Uccelli (specie di ambienti agricoli)
· Uccelli (specie di ambienti rupestri)
· Uccelli (specie di ambienti forestali)
· Mammiferi terrestri (non Chirotteri)
· Mammiferi (Chirotteri)
· Mammiferi marini
Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI
1. Le Misure di Conservazione regolamentari di cui all’art. 3,
comma 2 lett. a) sono obbligatorie.
2. Gli interventi e le attività svolti nei SIC di cui all’articolo
2, comma 3, nonché quelli di cui al comma 4, svolti nella parte marina, sono
regolamentati dalle Misure di Conservazione riportate nell’Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Le Misure di Conservazione specifiche per habitat e specie o
per gruppi omogenei degli stessi si applicano solo dove gli habitat e le specie
sono presenti secondo quanto riportato nella scheda del Sito.
4. Le schede di misura per le specie di uccelli sono riferite,
esclusivamente, alle specie nidificanti presenti nell’Allegato I della direttiva
2009/147/CEE.
5. Per tutte le specie riportate è sottintesa la tutela del loro
habitat di specie, il quale è fortemente correlato alle esigenze ecologiche
delle specie stesse, riportate in ciascuna scheda di misura.
5
bis) Gli obiettivi di conservazione dei Siti di cui all’art. 2 sono indicati
nell’Allegato 1 bis del presente Regolamento e parte integrante dello
stesso.
(2) Comma aggiunto dal r.r.
n. 12/2017, art. 2, c. 1.
Art. 8
NORMA TRANSITORIA
Per i seguenti SIC:
· Monte Sambuco (IT9110035)
· Palude del Conte/Dune Punta Prosciutto (IT9150027)
· Foce Canale Giancola (IT9140009)
· Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore
(IT9110015)
per i quali sono in corso di redazione i relativi Piani di
Gestione, nelle more della loro definitiva approvazione, vigono le sole Misure
di Conservazione specifiche per habitat e specie di cui all’Allegato 1, con
esclusione di quelle trasversali di cui all’art. 3, comma 1 lett. a).
Art. 9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di
pubblicazione sul BURP.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’ art.
44 co. 2 della L.R. 7/2004 così come modificato dalla L.R.
44/2014.
Entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
BURP.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Puglia.