Art. 1
“Art.
1
1. Ai
fini della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del
21 maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del
Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e
del Consiglio del 30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di
verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove
previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in
materia ambientale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente
attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche):
a) le
attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo
35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina
dell’attività delle cave), in attesa di conseguire il formale
provvedimento;
b) le
attività estrattive autorizzate ai sensi della .l.r.
37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988
senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove
previsto, di VINCA;
c) le
domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive
autorizzate ai sensi della l.r.
37/1985.2. Ai fini dell’avvio delle procedure gli interessati devono
presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove
previsto, di VINCA, dando evidenza al Servizio regionale attività estrattive
dell’avvenuto deposito della suddetta istanza entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In
assenza del predetto adempimento l’attività estrattiva è da intendersi
sospesa ad ogni effetto di legge, fino ad avvenuto
adempimento.
3. I
procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione
Puglia e sono finalizzati, in particolare, a individuare misure di mitigazione
degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto
conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione
all’attività esistente.”.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.