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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2004
Numero
21
Data
12/11/2004
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Disposizioni in materia di attività estrattiva
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 136 del 16 novembre 2004
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

 

1. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, la proroga delle autorizzazioni ex articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35 della L.R. n. 37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività, ricadenti in aree naturali protette e in siti "natura 2000", proposti o designati ai sensi delle direttive "habitat" Dir. 92/43/CEE in relazione ai "siti d'importanza comunitaria" e "uccelli" e Dir. 79/409/CEE in relazione alle "zone di protezione speciale", è condizionata alla presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero, redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche naturali dell'area ove l'attività di cava insiste e contenenti le indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento interessato, definito sulla base di specifiche indagini.

 

Art. 2 (1)

 

[1. L'articolo 8 della L.R. n. 37/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).

2. È istituito, presso l'Assessorato regionale all'Industria - Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di cava ex L.R. n. 37/1985.

3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all'articolo 29 della L.R. n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.

4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente". ]

(1) Articolo abrogato dalla l.r. n.22/2019, art. 37, comma 2.

 

Art. 3 (2)

 

[1. I commi 1 e 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a) dirigente responsabile dell'Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;

b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale);

c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;

e) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;

f) un esperto in diritto minerario;

g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;

h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per ciascuna provincia;

i) dirigente responsabile dell'Ufficio urbanistico del Comune interessato.

2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito del rispettivo territorio di competenza ". ]

(2) Articolo abrogato dalla l.r. n.22/2019, art. 37, comma 2.

 

 

Art. 4 (3)

[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento dello Sportello unico regionale per le attività estrattive (4)e nomina il CTRAE nella sua rinnovata composizione.

La presente legge è dichiarata urgente. Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]

 (3) Articolo abrogato dalla l.r. n.22/2019, art. 37, comma 2.

(4) Vedi, al riguardo, il Reg. 8 aprile 2008, n. 3.