1. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali
relativi alle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, la
proroga delle autorizzazioni ex articolo 8
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina
dell'attività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il
completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35
della L.R.
n. 37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in
attività, ricadenti in aree naturali protette e in siti "natura 2000", proposti
o designati ai sensi delle direttive "habitat" Dir. 92/43/CEE in
relazione ai "siti d'importanza comunitaria" e "uccelli" e Dir.
79/409/CEE in relazione alle "zone di protezione speciale", è condizionata
alla presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero,
garantiti da fideiussione, prestata da primario Istituto nazionale, di valore
corrispondente al costo del recupero, redatti con riferimento alle peculiari
caratteristiche naturali dell'area ove l'attività di cava insiste e contenenti
le indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento interessato,
definito sulla base di specifiche indagini.
[1. L'articolo 8
della L.R.
n. 37/1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze
è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio minerario
regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività
estrattiva (CTRAE).
2. È istituito, presso l'Assessorato regionale
all'Industria - Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività
estrattive, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di
cava ex L.R.
n. 37/1985.
3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui
all'articolo 29
della L.R.
n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze
di autorizzazione inoltrate.
4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse
strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle
rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente".
]
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
n.22/2019, art. 37,
comma 2.
[1. I commi 1 e 2 dell'articolo 29
della L.R.
n. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti:
"1. È istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio e
Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:
a) dirigente responsabile dell'Ufficio minerario regionale,
in veste di Presidente;
b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità
competente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale);
c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità
competente in materia di valutazione d'incidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e
successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120;
d) dirigente responsabile del Settore urbanistico
regionale, o suo delegato;
e) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'Ispettorato
ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;
f) un esperto in diritto minerario;
g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;
h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per
ciascuna provincia;
i) dirigente responsabile dell'Ufficio urbanistico del
Comune interessato.
2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i)
partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site
nell'ambito del rispettivo territorio di competenza ". ]
(2) Articolo abrogato dalla
l.r.
n.22/2019, art. 37, comma 2.
[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento dello
Sportello unico regionale per le attività estrattive (4)e nomina il CTRAE nella sua
rinnovata composizione.
La presente legge è dichiarata urgente. Sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]
(3) Articolo abrogato dalla l.r.
n.22/2019, art. 37, comma 2.
(4) Vedi, al riguardo, il Reg.
8 aprile 2008, n. 3.