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Regolamento Vigente

Anno
2017
Numero
5
Data
06/03/2017
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)
Note
Bollettino n° 29 Supplemento pubblicato il 09-03-2017
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44 L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2099 del 21/12/2016 recante l’approvazione definitiva del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’art.7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 nonché in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (Dirignza Comparto Autonomie Locali), all’art. 27 del CCN 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, e all’art.9 della L.114/2014, con decorrenza 1.1.2015, ovvero per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato. I compensi da liquidare per giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, soggiacciono all’applicazione dell’art.1 comma 457 della L.147/2013,  mentre per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, che dispone la compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, spettano secondo la disciplina regolamentare ratione temporis vigente entro il limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

 

Art. 2

(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)

1. Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludano con esito favorevole all’Ente.

2. L’assegnazione degli incarichi agli Avvocati regionali avviene in ragione della specializzazione professionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e valorizzazione delle professionalità, tenendo altresì conto della connessione o analogia degli affari nuovi con altri già trattati. I compensi professionali per l’attività di cui all’art.1 gravano su apposito stanziamento del Bilancio dell’Ente, denominato Fondo per i compensi professionali agli Avvocati dell’Avvocatura Regionale, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

3. I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato al singolo avvocato non superi l’equivalente del suo trattamento economico complessivo ex art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o l’eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. L’ammontare dei compensi erogati per giudizi definiti con pronunce favorevoli con compensazione o con omessa pronuncia sulle spese, di cui al seguente art.3 commi 2 e 3, non può superare lo stanziamento previsto per l’anno di riferimento, il quale non può superare lo stanziamento relativo all’anno 2013 di cui all’art.9 comma 6, del D.L. 90/2014 o l’eventuale diverso limite stabilito da norme sopravvenute.

5. L’ammontare dei compensi relativi ai giudizi definiti con pronunce favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti non è computato ai fini del rispetto dei tetti della spesa di personale e del fondo per la contrattazione integrativa di cui all’art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall’art. 14, comma 7, D.L. 78/2010. La Sezione Personale cura l’inserimento dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa secondo le indicazioni dell’ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Art. 3

(Criteri di quantificazione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di sentenza totalmente o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, spettano agli avvocati regionali le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto —ove sia oggetto di specifica condanna — del rimborso spese forfettarie, che è acquisito al bilancio regionale.

2. In presenza di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronunzia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 30%. 3. In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronunzia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 50%. 4. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende qualsiasi provvedimento giurisdizionale, comunque denominato, reso in giudizi a cognizione piena o sommaria in qualunque stato e grado e pronunciato da qualunque autorità idoneo a definire la lite nella fase cautelare o nel merito, con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l’Amministrazione regionale ovvero con l’accoglimento integrale delle azioni promosse dall’Amministrazione regionale, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole.

5. Sono altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziali che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità, l’inammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso e della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l’estinzione o la perenzione del giudizio.

Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono e liti attive dichiarandone l’estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall’Amministrazione rimanga integra.

6. Si considerano parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive o passive dichiarandone l’estinzione o l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale. In caso di definizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione o negoziazione assistita, il compenso viene ragguagliato al 50% di quello previsto in ipotesi di intervenuta conciliazione giudiziale.

7. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati  regionali, il compenso professionale è unico.

8. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, l’ammontare dei compensi professionali spettanti all’avvocato regionale ai sensi del punto 2, è ridotto di un ulteriore 20%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad avvocato esterno per esigenze di domiciliazione della causa.

9. Quando in una causa l’avvocato assiste la Regione contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

10. La disposizione di cui al comma precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione.

 

Art. 4

(Preventivo e Notula)

1. Ai fini del conferimento dell’incarico difensivo, l’avvocato predispone un preventivo di compenso massimo liquidabile, fermo restando che l’effettivo compenso da corrispondere, eventualmente dovuto all’esito della controversia, è determinato in ragione dell’effettiva attività difensiva prestata. A tali fini, si tiene conto del valore della controversia, ovvero della importanza della stessa, se di valore indeterminabile, sulla scorta dei criteri fissati dal presente regolamento e dai parametri fissati negli atti adottati dall’Amministrazione in materia di conferimento di incarichi legali.

2. I parametri fissati all’atto dell’affidamento dell’incarico, anche a ratifica, sono fissi e invariabili, salva l’ipotesi che in corso di causa il valore della controversia subisca variazioni che rendano necessario integrare con atto formale le condizioni di conferimento dell’incarico.

3. All’esito del giudizio, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale è indicata l’effettiva attività svolta e vengono quantificati gli effettivi compensi maturati.

4. La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dall’avvocato .regionale incaricato e vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato Coordinatore.

 

Art. 5

(Criteri di ripartizione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione integrale o parziale delle spese, ivi comprese le transazioni dopo sentenze favorevoli all’Amministrazione e nell’ipotesi di pronuncia favorevole con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico delle controparti, le relative somme, compensate o recuperate, anche parzialmente, sono ripartite tra gli avvocati regionali in servizio, indipendentemente dalla qualifica da ciascuno posseduta, secondo i criteri seguenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dall’art. 9, commi 1, 6 e 7, del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 o dalle eventuali successive modifiche normative.

2. All’avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole spetta il 10% della somma. Nel caso di difesa congiunta la ridetta percentuale sarà parimenti divisa fra i difensori regionali. E’ esclusa la liquidazione ove, con riferimento al relativo giudizio, sia intervenuta sanzione disciplinare da parte dell’Ente datore di lavoro (o Consiglio dell’Ordine) per il mancato, ritardato o negligente compimento di adempimenti processuali inerenti il mandato (art. 26 codice deontologico).

3. A tutti gli avvocati regionali (compresi l’avvocato o gli avvocati costituiti) spetta il residuo 90% della somma, suddiviso in parti uguali, previa deduzione della somma pari al 2% da destinarsi al trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale ex art.7 della L.R. 19 del 31.12.2010.

4. Ai sensi dell’art.9 comma 5 D.L. 90/2014, conv. in L.144/2014, la ripartizione tra tutti gli Avvocati dell’Ente dei compensi professionali derivanti dalle spese legali recuperate a carico delle controparti soccombenti viene operata, nel rispetto del principio dell’autonomia dell’Avvocatura e delle regole sancite dal Codice deontologico, secondo le percentuali e con le modalità sopra indicate, previa valutazione da parte dell’Avvocato Coordinatore del rendimento individuale di ciascun Avvocato in occasione dell’adempimento del mandato professionale al medesimo conferito. A tal fine ciascun Avvocato sarà assoggettato a valutazione sulla base della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento giurisdizionale che ha definito la vicenda processuale oggetto dell’incarico in esame. In particolare si terrà conto: a) dell’eventuale mancato rispetto dei termini processuali che abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione regionale; b) dell’eventuale assenza ingiustificata ad udienze destinate allo svolgimento di attività non differibili, da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione regionale. In tali casi l’Avvocato Coordinatore disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al singolo Avvocato in relazione allo specifico affare trattato. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, il compenso spettante all’Avvocato in relazione agli affari nella trattazione dei quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità sarà ridotto in misura progressiva del 20%, del 40%, dell’80%, fino alla totale eliminazione del compenso, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di bilancio per l’Ente. Nel compiere la valutazione del rendimento individuale sulla base della condotta processuale l’Avvocato Coordinatore dovrà comunque tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato avendo particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati, nonché all’attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del provvedimento giurisdizionale l’Avvocato Coordinatore rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti all’Avvocato. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano ritenuti sufficienti, l’Avvocato Coordinatore opera la decurtazione del compenso nelle percentuali suindicate.

5. La ripartizione delle somme per ciascun avvocato sarà effettuata limitatamente all’attività professionale svolta nel periodo successivo al suo formale inquadramento nel profilo professionale di avvocato regionale e all’iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo degli Avvocati.

 

Art. 6

(Avvocato Coordinatore)

1. L’Avvocato Coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento, ad eccezione dei soli giudizi in cui risulta officiato della rappresentanza e difesa della Regione Puglia; in tali ipotesi concorre nella misura e con le modalità stabilite all’art. 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto.

 

Art. 7

(Natura dei compensi e modalità di erogazione)

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento hanno natura retributiva.

2. Il contratto collettivo integrativo disciplina la eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

3. I compensi professionali sono liquidati nell’anno solare all’avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.

4. L’Avvocato Coordinatore provvede con apposito atto a liquidare per il tramite della Sezione Personale i compensi dovuti.

5. I compensi professionali erogati agli avvocati sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario.

6. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia.

 

Art. 8

(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)

1. Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n.15 e al regolamento di attuazione, nonché delle norme in materia di trasparenza.

 

Art. 9

(Oneri connessi all’iscrizione all’Albo)

1. Sono a carico della Regione Puglia gli oneri per l’iscrizione ed il successivo mantenimento degli avvocati regionali nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.