IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al Presidente
della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art.
44 L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2099 del 21/12/2016 recante
l’approvazione definitiva del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO.
Art. 1
(Oggetto)
1. Il
presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’art.7,
comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 nonché in conformità alle
disposizioni normative di cui all’art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (Dirignza
Comparto Autonomie Locali), all’art. 27 del CCN 14.9.2000, integrativo e
successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, e all’art.9 della L.114/2014, con decorrenza 1.1.2015, ovvero
per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1°
gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato. I
compensi da liquidare per giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 1°
gennaio 2014 al 24 giugno 2014, indipendentemente dalla data di conferimento del
mandato, soggiacciono all’applicazione dell’art.1 comma 457 della L.147/2013,
mentre per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 25 giugno
2014 al 31 dicembre 2014, che dispone la compensazione integrale delle spese,
ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, spettano secondo la
disciplina regolamentare ratione temporis vigente entro il limite dello
stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento
relativo all’anno 2013.
Art. 2
(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati
regionali)
1. Agli
avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità
di seguito stabilite, i compensi per l’attività professionale di assistenza,
difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell’ambito di
procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di
giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludano
con esito favorevole all’Ente.
2.
L’assegnazione degli incarichi agli Avvocati regionali avviene in ragione della
specializzazione professionale, nel rispetto dei principi di parità di
trattamento di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e
valorizzazione delle professionalità, tenendo altresì conto della connessione o
analogia degli affari nuovi con altri già trattati. I compensi professionali per
l’attività di cui all’art.1 gravano su apposito stanziamento del Bilancio
dell’Ente, denominato Fondo per i compensi professionali agli Avvocati
dell’Avvocatura Regionale, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui
al presente Regolamento.
3. I
compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato al singolo
avvocato non superi l’equivalente del suo trattamento economico complessivo ex
art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o l’eventuale diverso tetto stabilito dalla
normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui
al comma 1 del medesimo articolo.
4.
L’ammontare dei compensi erogati per giudizi definiti con pronunce favorevoli
con compensazione o con omessa pronuncia sulle spese, di cui al seguente art.3
commi 2 e 3, non può superare lo stanziamento previsto per l’anno di
riferimento, il quale non può superare lo stanziamento relativo all’anno 2013 di
cui all’art.9 comma 6, del D.L. 90/2014 o l’eventuale diverso limite stabilito
da norme sopravvenute.
5.
L’ammontare dei compensi relativi ai giudizi definiti con pronunce favorevoli
con recupero delle spese legali a carico delle controparti non è computato ai
fini del rispetto dei tetti della spesa di personale e del fondo per la
contrattazione integrativa di cui all’art. 1, comma 557, L. 296/2006, come
riscritto dall’art. 14, comma 7, D.L. 78/2010. La Sezione Personale cura
l’inserimento dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse di parte
variabile del fondo per la contrattazione integrativa secondo le indicazioni
dell’ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 3
(Criteri di quantificazione dei compensi)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di sentenza totalmente o parzialmente
favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, spettano
agli avvocati regionali le somme recuperate in danno della parte soccombente, al
netto —ove sia oggetto di specifica condanna — del rimborso spese forfettarie,
che è acquisito al bilancio regionale.
2. In
presenza di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle
spese o con omessa pronunzia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i
compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per
i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del
30%. 3. In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione
integrale delle spese o con omessa pronunzia sulle spese, spettano agli avvocati
regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei
compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con
abbattimento del 50%. 4. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende
qualsiasi provvedimento giurisdizionale, comunque denominato, reso in giudizi a
cognizione piena o sommaria in qualunque stato e grado e pronunciato da
qualunque autorità idoneo a definire la lite nella fase cautelare o nel merito,
con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l’Amministrazione
regionale ovvero con l’accoglimento integrale delle azioni promosse
dall’Amministrazione regionale, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza
favorevole.
5. Sono
altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziali che, pur non
pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive
dichiarando la nullità, l’inammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità
del ricorso e della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del
Giudice adito, l’estinzione o la perenzione del giudizio.
Infine, si
considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono e liti attive
dichiarandone l’estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del
contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o
dedotta in giudizio dall’Amministrazione rimanga integra.
6. Si
considerano parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti
attive o passive dichiarandone l’estinzione o l’improcedibilità per cessazione
della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale.
In caso di definizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione
o negoziazione assistita, il compenso viene ragguagliato al 50% di quello
previsto in ipotesi di intervenuta conciliazione giudiziale.
7. Nel caso
di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più
avvocati regionali, il compenso professionale è unico.
8. Nel caso
di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta da un avvocato
regionale e da un avvocato esterno, l’ammontare dei compensi professionali
spettanti all’avvocato regionale ai sensi del punto 2, è ridotto di un ulteriore
20%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad
avvocato esterno per esigenze di domiciliazione della causa.
9. Quando
in una causa l’avvocato assiste la Regione contro più soggetti aventi la stessa
posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il
primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del
5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.
10. La
disposizione di cui al comma precedente si applica quando più cause vengono
riunite, dal momento dell’avvenuta riunione.
Art. 4
(Preventivo e Notula)
1. Ai fini
del conferimento dell’incarico difensivo, l’avvocato predispone un preventivo di
compenso massimo liquidabile, fermo restando che l’effettivo compenso da
corrispondere, eventualmente dovuto all’esito della controversia, è determinato
in ragione dell’effettiva attività difensiva prestata. A tali fini, si tiene
conto del valore della controversia, ovvero della importanza della stessa, se di
valore indeterminabile, sulla scorta dei criteri fissati dal presente
regolamento e dai parametri fissati negli atti adottati dall’Amministrazione in
materia di conferimento di incarichi legali.
2. I
parametri fissati all’atto dell’affidamento dell’incarico, anche a ratifica,
sono fissi e invariabili, salva l’ipotesi che in corso di causa il valore della
controversia subisca variazioni che rendano necessario integrare con atto
formale le condizioni di conferimento dell’incarico.
3.
All’esito del giudizio, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula,
avente valenza esclusivamente interna, nella quale è indicata l’effettiva
attività svolta e vengono quantificati gli effettivi compensi maturati.
4. La
notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del
presente regolamento, è sottoscritta dall’avvocato .regionale incaricato e
vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato Coordinatore.
Art. 5
(Criteri di ripartizione dei compensi)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’ipotesi di pronuncia favorevole con
compensazione integrale o parziale delle spese, ivi comprese le transazioni dopo
sentenze favorevoli all’Amministrazione e nell’ipotesi di pronuncia favorevole
con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico delle controparti, le
relative somme, compensate o recuperate, anche parzialmente, sono ripartite tra
gli avvocati regionali in servizio, indipendentemente dalla qualifica da
ciascuno posseduta, secondo i criteri seguenti, nel rispetto dei tetti stabiliti
dall’art. 9, commi 1, 6 e 7, del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 o dalle
eventuali successive modifiche normative.
2.
All’avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole
spetta il 10% della somma. Nel caso di difesa congiunta la ridetta percentuale
sarà parimenti divisa fra i difensori regionali. E’ esclusa la liquidazione ove,
con riferimento al relativo giudizio, sia intervenuta sanzione disciplinare da
parte dell’Ente datore di lavoro (o Consiglio dell’Ordine) per il mancato,
ritardato o negligente compimento di adempimenti processuali inerenti il mandato
(art. 26 codice deontologico).
3. A tutti
gli avvocati regionali (compresi l’avvocato o gli avvocati costituiti) spetta il
residuo 90% della somma, suddiviso in parti uguali, previa deduzione della somma
pari al 2% da destinarsi al trattamento accessorio incentivante dei dipendenti
regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale ex art.7
della L.R. 19 del 31.12.2010.
4. Ai sensi
dell’art.9 comma 5 D.L. 90/2014, conv. in L.144/2014, la ripartizione tra tutti
gli Avvocati dell’Ente dei compensi professionali derivanti dalle spese legali
recuperate a carico delle controparti soccombenti viene operata, nel rispetto
del principio dell’autonomia dell’Avvocatura e delle regole sancite dal Codice
deontologico, secondo le percentuali e con le modalità sopra indicate, previa
valutazione da parte dell’Avvocato Coordinatore del rendimento individuale di
ciascun Avvocato in occasione dell’adempimento del mandato professionale al
medesimo conferito. A tal fine ciascun Avvocato sarà assoggettato a valutazione
sulla base della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti
processuali, così come desumibili dal provvedimento giurisdizionale che ha
definito la vicenda processuale oggetto dell’incarico in esame. In particolare
si terrà conto: a) dell’eventuale mancato rispetto dei termini processuali che
abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per
l’Amministrazione regionale; b) dell’eventuale assenza ingiustificata ad udienze
destinate allo svolgimento di attività non differibili, da cui siano derivati
effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione regionale. In tali casi l’Avvocato
Coordinatore disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al singolo
Avvocato in relazione allo specifico affare trattato. Nel caso in cui nel corso
dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, il
compenso spettante all’Avvocato in relazione agli affari nella trattazione dei
quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità sarà ridotto in
misura progressiva del 20%, del 40%, dell’80%, fino alla totale eliminazione del
compenso, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di
bilancio per l’Ente. Nel compiere la valutazione del rendimento individuale
sulla base della condotta processuale l’Avvocato Coordinatore dovrà comunque
tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato avendo
particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati, nonché
all’attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del
provvedimento giurisdizionale l’Avvocato Coordinatore rilevi elementi negativi
di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti
all’Avvocato. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano
ritenuti sufficienti, l’Avvocato Coordinatore opera la decurtazione del compenso
nelle percentuali suindicate.
5. La
ripartizione delle somme per ciascun avvocato sarà effettuata limitatamente
all’attività professionale svolta nel periodo successivo al suo formale
inquadramento nel profilo professionale di avvocato regionale e all’iscrizione
nell’elenco speciale dell’Albo degli Avvocati.
Art. 6
(Avvocato Coordinatore)
1.
L’Avvocato Coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali
oggetto del presente regolamento, ad eccezione dei soli giudizi in cui risulta
officiato della rappresentanza e difesa della Regione Puglia; in tali ipotesi
concorre nella misura e con le modalità stabilite all’art. 5, nel rispetto dei
tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del
diritto.
Art. 7
(Natura dei compensi e modalità di erogazione)
1. I
compensi professionali di cui al presente regolamento hanno natura
retributiva.
2. Il
contratto collettivo integrativo disciplina la eventuale correlazione tra
compensi professionali e retribuzione di risultato.
3. I
compensi professionali sono liquidati nell’anno solare all’avvocato regionale
con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i
provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono
liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.
4.
L’Avvocato Coordinatore provvede con apposito atto a liquidare per il tramite
della Sezione Personale i compensi dovuti.
5. I
compensi professionali erogati agli avvocati sono sostitutivi di tutti i
compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario.
6. In
applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi
spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della
Regione Puglia.
Art. 8
(Pubblicità degli incarichi e dei compensi
professionali)
1. Gli
incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati
regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge
regionale 20 giugno 2008 n.15 e al regolamento di attuazione, nonché delle
norme in materia di trasparenza.
Art. 9
(Oneri connessi all’iscrizione all’Albo)
1. Sono a
carico della Regione Puglia gli oneri per l’iscrizione ed il successivo
mantenimento degli avvocati regionali nell’elenco speciale annesso all’Albo
professionale.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.