IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia”
così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 692 del 09 maggio 2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il
presente Regolamento disciplina i criteri di progettazione, realizzazione e/o
adeguamento e gestione delle opere pubbliche di raccolta, trattamento e scarico
delle acque reflue urbane, in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle
Acque reflue urbane, in attuazione del Piano Regionale di tutela delle acque
(PTA) e dei suoi aggiornamenti.
2. In
particolare vengono normate:
a)
le modalità di progettazione e di gestione delle reti di fogna nera e le
modalità di gestione delle reti di fognatura mista/unitaria già esistenti;
b)
le modalità di progettazione, approvazione e gestione degli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane;
c)
le fasi di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane, in attuazione del PTA, relative:
1)
al periodo di avviamento e messa a regime di un nuovo impianto;
2)
alle operazioni di gestione provvisoria connesse all’esecuzione di un intervento
sostanziale e/o dimensionale, diverso cioè dalla manutenzione
ordinaria/programmata, su un impianto esistente;
3)
alle operazioni di gestione speciale connesse all’esecuzione di interventi di
manutenzione ordinaria/programmata su un impianto esistente;
4)
alle operazioni di gestione connesse al ripristino della funzionalità nei casi
di emergenza, così come definiti nel presente regolamento.
d)
le fasi di progettazione e gestione dei recapiti finali degli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, in attuazione del PTA;
3. Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano agli insediamenti di
consistenza inferiore a 2.000 A.E. (Abitanti Equivalenti), non ricompresi nel
Servizio Idrico Integrato (SII), poiché già disciplinati con specifico
regolamento regionale.
Art. 2
Definizioni
1. Fatte
salve le definizioni di cui agli artt. 54 e 74, parte III, del DL.gs. n. 152/06
e ss. mm. ed ii., ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
avviamento: il complesso delle operazioni necessarie, in una
determinata fase temporale della durata massima di 120 giorni, a far conseguire
allo scarico i valori limite di emissione prescritti dalla legge, in seguito
all’ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto o di ampliamento
e/o adeguamento funzionale di un impianto già esistente;
b)
collaudo tecnico-funzionale: il complesso delle prove e delle
verifiche tecniche atte a stabilire se un impianto o le apparecchiature e le
strutture che lo compongono, soddisfino gli obbiettivi del progetto, le
prescrizioni del relativo capitolato d’appalto e le normative vigenti;
c)
dismissione dell’impianto: il complesso delle operazioni
necessarie a far cessare il funzionamento di un impianto correlate alle attività
e alle opere per il recupero ambientale delle aree dismesse;
d)
gestione ordinaria: il complesso delle operazioni di esercizio di
un impianto e/o scarico, effettuate durante il periodo prescritto
dall’autorizzazione definitiva allo scarico, per il funzionamento delle stazioni
di trattamento realizzate nel presidio depurativo;
e)
gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio,
di un impianto e/o scarico esistente, effettuate durante la realizzazione di un
intervento progettuale di modifica sostanziale e/o dimensionale, che non sia di
manutenzione ordinaria e/o programmata, in cui non è possibile il mantenimento
dei limiti di emissione allo scarico autorizzati;
f)
gestione speciale: il complesso delle operazioni di esercizio, di
un impianto e/o scarico esistente, nei periodi di manutenzione ordinaria e/o
programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione
autorizzati. Sono equiparati alla manutenzione programmata gli interventi di
manutenzione straordinaria di modesta entità o comunque tali da non modificare,
se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello
scarico;
g)
gestione di emergenza: il complesso delle operazioni di esercizio
effettuate presso gli impianti di depurazione e/o scarichi esistenti, al fine di
minimizzare le conseguenze sul territorio e sull’ambiente a seguito della
temporanea compromissione dei trattamenti, per cause di forza maggiore, con
conseguente superamento dei valori limite di emissione;
h)
piano di gestione: l’elaborato che definisce il complesso delle
attività necessarie a garantire, nel corso degli anni, il mantenimento
dell’efficienza dell’impianto di depurazione;
i)
progetto: il progetto di un nuovo impianto o di un intervento su
un impianto esistente con cui si modifichi il layout generale dell’impianto e/o
la potenzialità - volume medio giornaliero trattato e/o carico inquinante in
termini di Abitanti Equivalenti- AE - o dello scarico e/o suoi limiti di
emissione;
j)
protocollo operativo per il controllo: l’accordo stipulato tra il
Soggetto competente al controllo, l’ARPA Puglia, il Gestore del Servizio Idrico
Integrato, l’Autorità Idrica Pugliese (AIP) e la Regione Puglia, al fine di
regolamentare l’attività di controllo per ogni impianto di depurazione previsto
dal PTA e di valutare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione
di cui all’All. 5 parte III del DI.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
k)
relazione asseverata: la relazione giurata stragiudiziale redatta,
ai sensi dell’articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366:
“Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie”,
e asseverata dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario ivi compreso
l’Ufficio del Giudice di Pace;
l)
rete fognaria: è un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
m)
rete di fognatura separata: la rete fognaria costituita da due
canalizzazioni, una per la raccolta e il convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia - fogna bianca o di drenaggio urbano -
e una per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane senza acque
meteoriche di dilavamento, unitamente alle sole eventuali acque di prima pioggia
- fogna nera.
n)
scarico in corpo idrico superficiale: lo scarico di reflui
depurati in corsi d’acqua perenni o temporanei dì tipo intermittente od
effimero, nei laghi, nelle acque di transizione, in corsi d’acqua artificiali e
nelle acque marino costiere - in battigia o lontano dalla costa attraverso
condotta sottomarina;
o)
scarico su suolo: lo scarico di reflui depurati sul suolo tramite
spandimento, ovvero scarico di reflui depurati in opere di smaltimento
opportunamente realizzate che interessano il suolo e/o gli strati superficiali
del sottosuolo - canali, trincee disperdenti e campi di spandimento. Sono
assimilati agli scarichi sul suolo gli scarichi in corsi d’acqua episodici
naturali che si sviluppano in incisioni naturali presenti in ambiente carsico,
quali lame e gravine, o artificiali come i canali di bonifica;
TITOLO I
RETI DI FOGNATURA
Art. 3
Progettazione delle reti di fognatura nera
1.
Nell’ambito del SII, tutti gli agglomerati urbani, così come individuati
definiti e perimetrati dal PTA della Regione Puglia, devono essere
provvisti di rete di fognatura nera, cosi come definita al precedente art. 2
lett. m), in grado di collettare i reflui verso i corrispondenti impianti di
depurazione. Sono possibili eventuali estensioni delle reti, in aree non
ricomprese negli agglomerati, solo a seguito di una variazione della
perimetrazione dell’agglomerato stesso.
2. Il
progetto delle reti di fognatura nera, in corrispondenza dei livelli di
progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, giusta
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è approvato all’Autorità competente in conformità
alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e
regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del
Servizio Idrico Integrato.
3. Nelle
zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve
preferibilmente programmare, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali
contrarie, un sistema di fognatura separato. In tali zone si prevede l’avvio
delle acque di prima pioggia nella rete nera, se compatibile con il sistema di
depurazione adottato e previo parere del Soggetto Gestore, secondo le
disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 e ss.mm.ed
ii.
4. Le
fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco di sicurezza,
per una portata di punta commisurata a quella adottata dal corrispondente
l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di
prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.
5. Fermo
restando quanto previsto nei commi precedenti, la progettazione delle reti di
fognatura nera è effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee
guida di settore, nonché in coerenza con i criteri della buona pratica tecnica e
della migliore tecnologia disponibile. I progetti devono comunque riferirsi alle
dotazioni e alle modalità generali di realizzazione indicati nelle linee guida
di cui all’Allegato A del presente regolamento.
6. Nelle
zone servite da pubblica fognatura, gli scarichi provenienti dagli insediamenti
civili devono essere obbligatoriamente allacciati alla stessa. Per quanto
concerne gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, essi sono
allacciati alla pubblica fognatura, nel rispetto dei valori limite di cui
all’allegato 5 alla parte III del DI.gs. n. 152/06 e secondo quanto previsto dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, allorquando la rete fognante e il
depuratore di confluenza hanno la capacità quantitativa e qualitativa di
ricevere le acque reflue scaricate.
7. Gli
scarichi esistenti nelle zone non ancora servite dalla pubblica fognatura, ma
ricomprese nella perimetrazione dell’agglomerato, devono essere allacciati alla
rete pubblica entro sei mesi dalla realizzazione della stessa.
8. Il
gestore della pubblica fognatura predispone annualmente, secondo le indicazioni
contenute nelle Linee Guida di cui all’Allegato A, il piano di gestione e
manutenzione.
Art. 4
Scaricatori di piena e di emergenza degli impianti di
sollevamento
1. La
progettazione degli scaricatori di piena delle reti di fognatura mista e degli
scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche
fognature dovrà essere realizzata tenendo conto delle indicazioni contenute
nelle Linee Guida di cui all’allegato A.
2. Il
soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli
scaricatori di piena delle reti di fognatura mista e degli scarichi di emergenza
degli impianti di sollevamento è la Provincia competente per territorio o la
Città Metropolitana di Bari.
3. Il
Soggetto gestore della pubblica fognatura dovrà tempestivamente comunicare alla
competente Amministrazione Provinciale e Comunale, nonché all’ARPA Puglia ed
all’ASL competente, tutti i casi in cui vengono attivati gli scarichi di
emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche
fognature.
4. Nei casi
suddetti, le Autorità competenti, nell’ambito delle rispettive funzioni,
disporranno gli opportuni divieti in ragione degli usi concomitanti del corpo
ricettore, per tutto il tempo necessario al ripristino dello stato originario
dello stesso.
5. Gli
scarichi di piena delle reti di fognatura mista e gli scarichi di emergenza
degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature devono
essere sottoposti, prima dell’immissione nel corpo ricettore, al trattamento di
grigliatura.
6. Gli
scarichi, di cui al presente articolo, nelle acque superficiali, compresi i
corpi idrici Artificiali, non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri
dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano.
7. Per gli
scarichi nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, è
prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno al punto di
scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la
piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.
8. Al fine
di ottemperare al divieto di balneazione e fermo restando il monitoraggio della
qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato
nell’Ordinanza regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla
delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione — permanentemente
o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata accertato e/o
previsto — ponendo in essere tutte le attività e misure necessarie alla
salvaguardia della salute pubblica, in conformità alle disposizioni di legge
vigenti.
9. Gli
impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature devono essere
progettati e verificati nel rispetto del contenimento delle emissioni odorigene,
ai sensi della normativa vigente.
TITOLO II
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE
Art. 5
Requisiti dei progetti e dei disciplinari
1. I
progetti degli impianti di depurazione sono redatti secondo le disposizioni di
cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nonché secondo le
linee guida ed i criteri generali di cui all’Allegato B del presente
regolamento; qualora i medesimi non siano assoggettati alla normativa in materia
di lavori pubblici sono comunque redatti con un grado di approfondimento
corrispondente a quello previsto nell’Allegato B.
2. Il
progetto definitivo di un nuovo impianto di depurazione è integrato con
l’elaborato “Piano di gestione”.
3. Il
progetto di un nuovo impianto di depurazione è redatto secondo l’uso di
metodologie e strumenti elettronici specifici di modellazione per le
infrastrutture (Building Information Modeling) e con la valutazione del ciclo di
vita (Life Cycle Assessment) secondo quanto disposto e regolamentato dalla
normativa vigente.
4. Il
progetto definitivo di un intervento su un impianto esistente è integrato da un
disciplinare di gestione provvisoria e, ove ne ricorrano le condizioni, da un
nuovo disciplinare di gestione speciale.
5.
L’elaborato e i disciplinari di cui ai commi 2 e 4 sono redatti secondo le linee
guida ed i criteri generali di cui all’Allegato B.
6. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica è redatto sulla base di un’analisi delle alternative possibili e di
una valutazione “multi criterio” qualitativa e quantitativa delle soluzioni, al
fine di individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire, nel rispetto delle normative tecniche e
delle linee guida di settore, nonché in coerenza con le regole della buona
pratica tecnica e della migliore tecnologia disponibile, con riferimento alla
ottimizzazione dell’impiego di risorse rinnovabili, alla durabilità, alla
manutenibilità, alla sostituibilità degli elementi, all’efficienza energetica ed
all’accertamento delle prestazioni nel tempo; i progetti devono comunque
riferirsi alle dotazioni ed alle modalità generali di trattamento, indicati
nelle linee guida di cui all’Allegato B.
7. Qualora
il progetto di un nuovo impianto preveda la dismissione di un impianto
esistente, il progetto dovrà comprendere anche le attività e le opere per il
recupero ambientale delle aree dismesse. Per gli impianti già dismessi alla data
di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere programmati
interventi di recupero ambientale entro il 31 dicembre 2018.
8. Gli
impianti depurativi dismessi, dopo la bonifica/recupero ambientale, vengono
riconsegnati al competente Comune che potrà, autonomamente, disporre
dell’utilizzo delle aree del tutto sgombre da manufatti e apparecchiature, salvo
diverso accordo con lo stesso Comune.
Art. 6
Approvazione dei progetti degli impianti di depurazione
1. Il
progetto, in corrispondenza dei livelli di progettazione di cui al vigente
ordinamento in tema di lavori pubblici, giusta DI.gs. n. 50 del 18.04.2016, è
approvato dall’Autorità competente in conformità alle norme sul procedimento
amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori
pubblici, relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
2. La
progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione o
dell’adeguamento/potenziamento di un impianto preesistente dovrà
obbligatoriamente avvenire contestualmente alla individuazione, progettazione e
realizzazione di un nuovo recapito, qualora esso non sia già esistente o sia
inadeguato alle nuove caratteristiche dello scarico sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo.
3. La
valutazione tecnico - amministrativa finalizzata all’approvazione del progetto è
espressa in coerenza con le linee guida dell’Allegato B e sulla base del parere
obbligatorio e vincolante rilasciato dalla Regione Puglia, circa le componenti
progettuali in conformità alle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle
Acque.
4. Le
varianti ai progetti, i cui lavori sono in corso di esecuzione, sono
preventivamente approvate ed autorizzate con le modalità di cui ai commi
precedenti e, ove ne ricorrano i presupposti, sono contestualmente modificati i
disciplinari contemplati dal presente regolamento.
5. Nel caso
di interventi di potenziamento/adeguamento di impianti esistenti o di
realizzazione di nuovi impianti di depurazione, in coerenza con le finalità
indicate dal D.M. 185/03 e dal RR. n. 8/12, è obbligatorio prevedere il
riutilizzo delle acque reflue.
Art. 7
Modalità di gestione degli impianti di depurazione
1. Le
modalità di gestione degli impianti di depurazione devono assicurare
prioritariamente:
a)
il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità definiti dal
Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
b)
il rispetto dei valori limite di emissione disciplinati dalla normativa vigente
e dall’autorizzazione allo scarico;
c)
il contenimento delle emissioni, in particolare quelle odorigene, nel rispetto
della normativa vigente;
d)
il contenimento della produzione di fanghi secondo le migliori tecnologie
disponibili;
e)
l’impiego delle risorse rinnovabili e il contenimento dei costi energetici.
2. Le
finalità di cui al precedente comma sono conseguite, per gli impianti previsti
nel presente regolamento, con modalità di gestione tali da garantire la massima
efficienza di trattamento dell’impianto.
3. Nei
periodi caratterizzati o influenzati da eventi meteorici eccezionalmente
intensi, ovvero in presenza di scarichi abusivi in grado di determinare afflussi
anomali di tipo quantitativo o di tipo qualitativo, saranno adottate, di
concerto con gli Enti territoriali competenti, tutte quelle misure necessarie al
fine di contenere lo scostamento dagli obbiettivi di cui al comma 1, incluse le
azioni previste dal Regolamento del SII per fronteggiare i suddetti scarichi
anomali, comprendenti i controlli sugli scarichi nelle pubbliche fognature
afferenti all’impianto depurativo secondo le modalità previste dal predetto
regolamento. Le suddette misure saranno tuttavia assoggettate ad ogni forma di
controllo da parte dell’ARPA Puglia, a garanzia dell’adozione di specifiche
misure gestionali previste nel disciplinare di emergenza, allegato al Piano di
gestione e nei protocolli operativi di impianto.
4. Il
gestore dell’impianto di depurazione predispone, annualmente, un autonomo
programma di manutenzione ed un autonomo programma di monitoraggio e controllo,
al fine di verificarne il corretto funzionamento e, eventualmente, di analizzare
le anomalie e assumere i provvedimenti necessari; il programma di manutenzione,
approvato dall’Autorità Idrica Pugliese, e il programma di monitoraggio e
controllo saranno comunicati ai Comuni interessati, alla Regione, all’ARPA
Puglia e all’Autorità competente al controllo.
5.
L’attuazione dei programmi di cui al comma precedente deve risultare da apposite
annotazioni da riportarsi sul registro di gestione. Le autorità competenti al
controllo verificano in sede di ispezione l’attuazione dei programmi, vistando
il registro di gestione.
6. Entro un
anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Soggetto gestore dovrà
custodire, presso ciascun impianto di depurazione in esercizio a servizio degli
agglomerati del Servizio Idrico Integrato, il Piano di gestione e la
documentazione tecnico-descrittiva: progetto esecutivo ed esecutivi di
cantiere/asbuilt, in formato cartaceo e digitale, che rappresenti l’impianto
stesso in ogni dettaglio.
7. Entro il
31 dicembre 2020, la gestione degli impianti di depurazione, di cui al Servizio
Idrico Integrato della Regione Puglia, deve essere certificata qualitativamente
secondo le disposizioni contenute nelle Norme ISO 9001 e 14001.
8. La
gestione di un impianto di depurazione deve essere condotta da personale
specializzato per il quale il soggetto affidatario della gestione deve
annualmente attestarne la opportuna formazione. Il soggetto affidatario della
gestione sottopone i contenuti minimi del piano di formazione, del personale
specializzato da impiegare presso gli impianti, all’approvazione all’Ente di
Governo d’Ambito.
TITOLO III
SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Art. 8
Progettazione degli scarichi o loro adeguamento
1. I
recapiti dei depuratori pubblici a servizio degli agglomerati urbani della
Regione Puglia e la loro tipologia sono individuati nel PTA.
2.
Modifiche alla ubicazione e alle tipologie di recapito, rispetto alla previsione
del vigente PTA, sono consentite esclusivamente previa dimostrazione della
inidoneità o necessità di ridefinizione del recapito individuato, suffragata da
valutazioni tecnico-scientifiche, dalle risultanze di un’analisi costi/benefici
o del tipo “multi criterio” della modifica e comunque sono subordinate alla
variazione della previsione del PTA.
3. La
scelta del sito dove allocare lo scarico di. un impianto di depurazione, deve
essere effettuata sulla base di dettagliate indagini che privilegino le
possibilità offerte dal corpo idrico ricettore di diluire ulteriormente
l’inquinamento organico e disperdere la carica batterica residua.
In
relazione al corpo idrico ricettore dovranno condursi le seguenti indagini di
dettaglio:
a)
per le acque marine: l’andamento delle correnti, i venti prevalenti e le
caratteristiche morfologiche del fondo marino. Dovrà altresì evitarsi la
compromissione delle zone di litorale idonee per la balneazione, definite ai
sensi del D.L.vo 116 del 30 maggio 2008. Qualora gli scarichi in acque marine
siano effettuati tramite idonee condotte subacquee, previa valutazione
costi/benefici di carattere ambientale tecnico ed economico, le stesse devono
essere realizzate sulla base di studi meteo marini che tengano conto sia del
regime delle correnti che dell’influenza del moto ondoso e degli assetti
biocenotici connessi;
b)
per i corsi d’acqua superficiali: la temperatura, il pH, la concentrazione di
ossigeno disciolto, la portata minima del corso d’acqua, la sua durata ed il
periodo dell’anno in cui essa si verifica, la concentrazione finale in solidi
sospesi ed il BOD5 a valle del punto di scarico;
c)
per il suolo o strati superficiali del sottosuolo, nell’ipotesi in cui è
consentito, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n. 152/2006: lo spessore del
terreno vegetale e dello strato permeabile, la porosità, conducibilità idraulica
e tessitura del terreno, la capacità di scambio per i cationi, la composizione
chimica, la natura e la geometria delle unità geologiche sottostanti, con
particolare riferimento alla permeabilità e le caratteristiche idrogeologiche
delle falde.
4. Il
progetto, in corrispondenza ai livelli di progettazione di cui al vigente
ordinamento in tema di lavori pubblici, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, è
approvato dall’Autorità competente in conformità alle norme sul procedimento
amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori
pubblici, relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
5. La
valutazione tecnico - amministrativa finalizzata all’approvazione del progetto è
espressa in coerenza con le linee guida dell’Allegato C e sulla base del parere
obbligatorio e vincolante della Regione Puglia in merito alle componenti
progettuali in conformità alle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle
Acque.
6. Le
varianti ai progetti, i cui lavori sono in corso di esecuzione, sono
preventivamente approvate e autorizzate con le modalità di cui ai commi
precedenti e, ove ne ricorrano i presupposti, sono contestualmente modificati i
disciplinari previsti dal presente regolamento.
Art. 9
Fasce di rispetto
1. Attorno
agli scarichi sono previste le seguenti fasce di rispetto:
a)
Gli scarichi nei corsi d’acqua episodici, naturali e artificiali, sul suolo e
negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500
(cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a
consumo umano e a meno di 250 (duecentocinquanta) metri dalle opere di
captazione di acque sotterranee destinate ad uso irriguo e domestico.
b)
Gli scarichi delle acque reflue urbane nelle acque superficiali, compresi i
corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri
dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano ed a meno di 250
(duecentocinquanta) metri dalle opere di captazione destinate all’uso
irriguo.
c)
Per gli scarichi delle acque reflue urbane nelle acque superficiali, compresi i
corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui alla lettera b), è
prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno al punto di
scarico e, in detta fascia, non e ammessa la balneazione, la pesca, la
piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.
2. Al fine
di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 1 lett. c), e fermo
restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo
della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale,
i Comuni
costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da
vietare alla balneazione, ponendo in essere tutte quelle attività e misure
necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della
salute pubblica, in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa
vigente.
3. Le zone
di rispetto devono essere adeguatamente segnalate, mediante appositi cartelli
indicanti i divieti ed i rischi igienici, a cura del Soggetto gestore, previa
emanazione di ordinanza sindacale.
Art. 10
Gestione degli scarichi e, relativi oneri
1. La
gestione degli scarichi, costituiti dà trincee disperdenti e/o campi di
spandimento, condotte sottomarine e relativi collettori e/o attrezzature
funzionali, e i corrispondenti oneri sono in capo al Gestore del Servizio Idrico
Integrato.
2. Nel caso
di scarichi di acque reflue urbane in opere di bonifica, affidate alla gestione
dei Consorzi di Bonifica, è necessario ottemperare alle disposizioni contenute
nella L.R. n. 4/2012 e nel R. R. n. 17/2013 e ss. mm. ed ii.
3. Per gli
scarichi di acque reflue urbane in corsi d’acqua pubblici - ex Regio Decreto
1775/33 e ss. mm. Ed ii. - o in canali e/o lame e gravine extra-consortili, la
gestione e i relativi oneri sono in capo al Consorzio di Bonifica competente per
territorio. Per le aree non ricomprese all’interno dei comprensori gestiti dai
Consorzi di Bonifica, la gestione e i relativi oneri sono a carico del Comune o
dei Comuni, per il tratto ricompreso nel territorio di competenza.
4. Il
soggetto o i soggetti responsabili della gestione e manutenzione dei recapiti,
di cui ai precedenti, commi 2 e 3, ne sostengono i relativi oneri, con un
contributo da parte del gestore del S.I.I. per il rilascio di acque reflue che
trovano recapito nel sistema scolante esclusivamente attraverso le opere e gli
impianti di depurazione.
5. Il
contributo indicato al precedente comma 4 è computato: per rilasci in canali di
bonifica, in conformità ai parametri e alle modalità indicate nell’art. 9 del
R.R. n. 17/2013 e nei commi 3 e 4 dell’art. 166 del D. Lgs. n. 152/06; per
rilasci in corsi d’acqua pubblici extra-consortili, secondo modalità correlate
al volume del refluo scaricato e alla distanza dal punto di scarico, previa
sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i soggetti interessati.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art. 11
Autorizzazione nel periodo di avviamento e gestione
provvisoria dello scarico
1. Il
parere favorevole espresso dalla Regione Puglia, nell’ambito del provvedimento
con cui l’Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale,
costituisce autorizzazione provvisoria allo scarico per i periodi di avviamento
di nuovi impianti di depurazione, e di gestione provvisoria per interventi di
modifica sostanziale su impianti esistenti, ed è efficace, salvo eventuali
revoche o sospensioni, sino alla conclusione del procedimento di rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 12.
2. L’inizio
e la conclusione del periodo di avviamento e/o di gestione provvisoria sono
indicati nel relativo disciplinare e possono essere prorogati, previa motivata
richiesta all’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo
scarico.
3. Il
predetto disciplinare stabilisce i termini per la presentazione del certificato
di collaudo funzionale e della domanda di autorizzazione di cui all’art. 12.
4. Per il
periodo transitorio, l’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo
scarico fissa, su proposta dell’ARPA Puglia, se non già disciplinato nel
Protocollo operativo di impianto, i valori limite di emissione temporanei,
tenendo conto degli obiettivi di qualità e degli usi in atto del corpo idrico
recettore.
5. Fino al
rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico, il titolare del medesimo è
tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare approvato.
6. Durante
il periodo di avviamento e/o di gestione provvisoria, sullo scarico finale sono
effettuati autocontrolli settimanali dei parametri, cosi come stabilito nei
relativi disciplinari.
7. Durante
il periodo di avviamento e/o di gestione provvisoria è vietato il trattamento
dei rifiuti liquidi, anche se il depuratore è autorizzato, ai sensi dell’art.
110 comma 3 del DI.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
Art. 12
Autorizzazione definitiva allo scarico e rinnovo
1. Per i
nuovi impianti di depurazione, l’Autorità competente, acquisiti il certificato
di collaudo funzionale e l’istanza di autorizzazione, entro 90 giorni, rilascia
l’autorizzazione definitiva allo scarico, successivamente al periodo di
avviamento disciplinato dall’art. 11. Per gli impianti esistenti, l’Autorità
competente rilascia una nuova autorizzazione allorquando siano apportate
modifiche sostanziali all’impianto di depurazione tali da incidere
qualitativamente e/o quantitativamente sullo scarico, successivamente al periodo
di gestione provvisoria disciplinato dall’art. 2 lett. e).
2. Fino al
rilascio dell’autorizzazione allo scarico, il titolare del medesimo è tenuto al
rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare approvato.
3.
L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane è valida per 4 (quattro)
anni a far data dal momento del rilascio o dall’attivazione dello scarico in
caso di nuovi impianti.
4. Un anno
prima della scadenza, il titolare dello scarico dovrà presentare istanza di
rinnovo. Nel frattempo lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in
esercizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provvedimento.
Art. 13
Gestione speciale
1. Per ogni
impianto di depurazione è redatto il disciplinare delle operazioni di gestione
speciale dell’impianto e dello scarico che è:
a)
allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico per i nuovi impianti; per
gli impianti esistenti è inviato entro centoventi (120) giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e comunque dee essere allegato alla
domanda di rinnovo;
b)
aggiornato in caso di intervento qualora ne sussistano le condizioni.
2. Durante
le fasi di gestione speciale, lo scarico dell’impianto è da intendersi a tutti
gli effetti autorizzato a condizione che siano comunicati alla Regione Puglia,
all’Autorità Idrica Pugliese, all’Autorità competente al controllo, all’ARPA
Puglia, all’ASL competente e agli enti territorialmente competenti, l’inizio e
la fine delle relative operazioni, con l’indicazione delle ragioni che hanno
determinato la gestione speciale.
3. Nei
periodi di cui al comma 2, il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni
contenute nel disciplinare di cui al comma 1.
Art. 14
Gestione di emergenza
1. Il
periodo di tempo in cui non è possibile il rispetto dei valori limite di
accettabilità dello scarico, per causa di forza maggiore, è immediatamente
comunicato alla Regione Puglia, all’Autorità competente al controllo, all’ARPA
Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese, all’ASL competente ed agli enti
territorialmente competenti.
2. Dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, il rispetto dei valori limite di
emissione dello scarico è sospeso fino all’emissione del certificato di
ripristino di funzionalità emesso dal Soggetto Gestore dell’impianto di
depurazione; nelle successive 48 ore l’Autorità competente al controllo
effettuerà le verifiche tese ad accertare il rispetto delle condizioni indicate
nel disciplinare di emergenza di cui all’Allegato B, paragrafo B2 lett. b).
3. Entro
dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, dovrà essere trasmessa, alla
Regione Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese, all’Autorità competente al
controllo, all’ARPA Puglia, alla ASL competente e agli Enti territorialmente
competenti, una relazione asseverata contenente:
a)
l’indicazione delle cause di forza maggiore che hanno determinato il fermo
dell’impianto o il disservizio;
b)
la descrizione delle misure adottate e l’indicazione dei tempi necessari al
ripristino delle condizioni normali di esercizio dell’impianto.
4. Nel
periodo di cui al comma 1, il gestore è tenuto ad adottare, previa comunicazione
alla Regione Puglia, all’ARPA Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese, all’Autorità
competente al controllo, alla ASL competente e agli Enti territorialmente
competenti, quei rimedi tecnicamente ed economicamente sostenibili atti a
contenere l’impatto straordinario dello scarico sul corpo recettore, così come
previsto nel disciplinare di cui all’Allegato B, paragrafo B2 lett. b).
Art. 15
Controlli
1. I
disciplinari di avviamento, di gestione provvisoria, gestione speciale e
gestione di emergenza costituiscono, senza che sia necessario l’adozione di un
apposito atto della Regione Puglia, parte integrante delle prescrizioni
dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione disciplinati dal
presente regolamento.
2. Per
quanto concerne i controlli e le sanzioni si applicano le disposizioni contenute
nel Capo III del Titolo IV e Capo I e II del Titolo V del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.
3. Le
frequenze di campionamento e i parametri da rilevare in relazione al recapito
finale ed alla utilizzazione dell’effluente sono quelle previste dal D.Igs. n.
152/2006 e ss. mm. ed ii., dalla DGR n. 1116 del 25.07.2006 e successive
regolamentazioni, nonché dai protocolli operativi di impianto sottoscritti tra
il gestore del S.I.I., l’Autorità di Controllo, l’ARPA Puglia, l’AIP e la
Regione. In sede di autorizzazione potranno essere disposte frequenze più brevi
per i periodi di gestione provvisoria e di gestione speciale.
4. Per
ciascun impianto di depurazione, il Soggetto gestore dovrà tenere un apposito
quaderno di registrazione dei dati. I quaderni di registrazione devono essere
conservati presso ciascun impianto e l’Autorità di Controllo è tenuta, in sede
di ispezione, ad esaminare i quaderni e vistarli.
5.
L’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento costituiscono
elemento di valutazione ai fini dell’applicazione del sistema di penalità
connesso al livello di servizio che deve essere garantito dal gestore del
Servizio Idrico Integrato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONE
Art. 16
Disposizioni transitorie
1. Per gli
impianti e gli scarichi già in esercizio, le presenti norme si intendono cogenti
in occasione di interventi di manutenzione, per i quali sia necessario la
predisposizione del disciplinare di gestione speciale o, in occasione di
interventi di potenziamento, adeguamento o ammodernamento o di dismissione degli
stessi per i quali sia necessario la predisposizione del disciplinare di
gestione provvisoria.
2. Per gli
impianti di depurazione ed i relativi scarichi, per i quali sono state già
avviate, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le procedure di
potenziamento e/o di ammodernamento, ai fini del raggiungimento degli obbiettivi
di qualità definiti dal PTA, le modalità di gestione devono assicurare il
rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente e
dall’autorizzazione allo scarico.
Art. 17
Abrogazioni
1. E’
abrogato il R.
R. n. 3 del 1989 “Norme tecniche per l’installazione e l’esercizio degli
impianti di fognatura e depurazione” (B.U.R.P. 27/12/89).
2. E’
abrogato il R.
R. n. 5 del 1989 “Disciplina delle pubbliche fognature” (B.U.R.P.
27/12/89).
3. Sono
abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento.
4.
Dall’entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia le
disposizioni contenute nel Decreto del Commissario Delegato n. 267 del 21
ottobre 2003.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art.
53 della L.R. 12.05.2004 n. 7 e ss. mm. ed ii. “Statuto della Regione
Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Puglia.
Vedi Allegati A,B e C