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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2017
Numero
31
Data
07/08/2017
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria
Note
Bollettino n° 94 Supplemento pubblicato il 08-08-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

 

1. All’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:

“1. Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:

a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;

b) svolge attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;

c) ove ritenuto opportuno dal presidente del Comitato, in relazione alla specificità e alla complessità del parere reso, il Comitato offre un contributo tecnico-giuridico nei casi di contenzioso inerente al parere stesso;

d) l’attività tecnico istruttoria del Comitato, nell’ambito dei compiti di cui al comma 1 e al presente comma 1 bis, si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.”;

c) il comma 2, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente “2. Il Comitato è composto da:

a) componenti interni all’Amministrazione regionale, scelti tra i dirigenti delle sezioni regionali, o loro delegati, competenti in materia di:

1) pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali;

2) autorizzazione integrata ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici;

3) difesa del suolo;

4) tutela delle risorse idriche;

5) lavori pubblici ed opere pubbliche;

6) urbanistica;

7) infrastrutture per la mobilità;

8) rifiuti e bonifiche.

In base alla natura della pratica da esaminare, tra i componenti interni possono rientrare anche rappresentanti di altre articolazioni regionali nonché del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione;

b) componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori e che, in base alla natura della pratica da esaminare, contribuiscano a integrare in via prioritaria le materie per le quali non siano stati individuati componenti interni dell’Amministrazione regionale, selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università, gli istituti scientifici e di ricerca, che abbiano conseguito la laurea da almeno dieci anni e con adeguata qualificazione nelle sottostanti materie, scelti da apposito elenco approvato con atto del direttore del Dipartimento d’intesa con il dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica ed esperti di:

1) infrastrutture;

2) rifiuti e bonifiche;

3) ingegneria idraulica, idrogeologia e idrologia;

4) ingegneria strutturale;

5) ingegneria chimica;

6) ingegneria meccanica;

7) geotecnica;

8) urbanistica;

9) paesaggio;

10) scienze naturali;

11) scienze geologiche;

12) scienze forestali;

13) scienze marine;

14) chimica industriale;

15) scienze ambientali;

16) igiene ed epidemiologia ambientale;

17) diritto ambientale;

18) economia ambientale;

c) Agenzia regionale protezione ambientale Puglia (ARPA):

1) un componente della direzione  scientifica e un componente del dipartimento ambientale provinciale;

2) Autorità di bacino distrettuale;

3) un rappresentante dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.”;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. I componenti del Comitato:

1) sono nominati con provvedimento del direttore del Dipartimento;

2) sono assoggettati alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale;

3) quelli di cui al comma 2, lettera c) vengono indicati dalle amministrazioni di appartenenza che ne garantiscono la presenza in seno al Comitato.”;

“2 ter. Per i dirigenti e i delegati interni, le attività svolte nell’ambito del Comitato concorrono al raggiungimento degli obiettivi di servizio dei rispettivi bilanci di direzione Alle spese occorrenti per il funzionamento del Comitato si provvede attingendo dal fondo nel quale confluiscono gli oneri istruttori per la VIA previsti dalla l.r. 17/2007.”;

e) il comma 3, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“3. Fanno parte del Comitato il dirigente della Sezione regionale autorizzazioni ambientali, che svolge le funzioni di presidente, il dirigente responsabile del Servizio regionale cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un funzionario in servizio presso la Sezione con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto.”;

f) il comma 6 bis., come aggiunto dall’articolo 2, della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“6 bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in della presente disposizione, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento recante le modalità di funzionamento del Comitato, prevedendo ordinariamente la sua convocazione con periodicità almeno quindicinale.”.

Art. 2

Norma transitoria

1. Alla data di costituzione del nuovo comitato di cui all’articolo 28 della l.r. 11/2001, come modificato dalla presente legge, le pratiche già assegnate al comitato uscente, sono riassegnate ai nuovi componenti, laddove non sia stato espresso il parere definitivo.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.