Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo
28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
1. All’articolo
28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1, come modificato dall’articolo
2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, è sostituito dal
seguente:
“1.
Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il
Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel
seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti.”;
b) dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis.
Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:
a)
svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli
approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle
procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal
d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;
b)
svolge attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle
procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza
statale interregionale e transfrontaliera;
c)
ove ritenuto opportuno dal presidente del Comitato, in relazione alla
specificità e alla complessità del parere reso, il Comitato offre un
contributo tecnico-giuridico nei casi di contenzioso inerente al parere
stesso;
d)
l’attività tecnico istruttoria del Comitato, nell’ambito dei compiti di
cui al comma 1 e al presente comma 1 bis, si estende alle finalità di
conservazione proprie della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5
del decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.”;
c) il
comma 2, come modificato dall’articolo
2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente “2. Il Comitato è composto
da:
a)
componenti interni all’Amministrazione regionale, scelti tra i dirigenti
delle sezioni regionali, o loro delegati, competenti in materia di:
1)
pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali;
2)
autorizzazione integrata ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici;
3)
difesa del suolo;
4)
tutela delle risorse idriche;
5)
lavori pubblici ed opere pubbliche;
6)
urbanistica;
7)
infrastrutture per la mobilità;
8)
rifiuti e bonifiche.
In base
alla natura della pratica da esaminare, tra i componenti interni possono
rientrare anche rappresentanti di altre articolazioni regionali nonché del
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
e del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione;
b)
componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di
specifici approfondimenti istruttori e che, in base alla natura della
pratica da esaminare, contribuiscano a integrare in via prioritaria le
materie per le quali non siano stati individuati componenti interni
dell’Amministrazione regionale, selezionati tra liberi professionisti e tra
esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università,
gli istituti scientifici e di ricerca, che abbiano conseguito la laurea da
almeno dieci anni e con adeguata qualificazione nelle sottostanti materie,
scelti da apposito elenco approvato con atto del direttore del Dipartimento
d’intesa con il dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali, a seguito
di procedura comparativa di selezione pubblica ed esperti di:
1)
infrastrutture;
2)
rifiuti e bonifiche;
3)
ingegneria idraulica, idrogeologia e idrologia;
4)
ingegneria strutturale;
5)
ingegneria chimica;
6)
ingegneria meccanica;
7)
geotecnica;
8)
urbanistica;
9)
paesaggio;
10)
scienze naturali;
11)
scienze geologiche;
12)
scienze forestali;
13)
scienze marine;
14)
chimica industriale;
15)
scienze ambientali;
16)
igiene ed epidemiologia ambientale;
17)
diritto ambientale;
18)
economia ambientale;
c)
Agenzia regionale protezione ambientale Puglia (ARPA):
1) un
componente della direzione scientifica e un componente del
dipartimento ambientale provinciale;
2)
Autorità di bacino distrettuale;
3) un
rappresentante dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente.”;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis.
I componenti del Comitato:
1)
sono nominati con provvedimento del direttore del Dipartimento;
2)
sono assoggettati alle cause di incompatibilità e di conflitto di
interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale;
3)
quelli di cui al comma 2, lettera c) vengono indicati dalle
amministrazioni di appartenenza che ne garantiscono la presenza in seno al
Comitato.”;
“2
ter. Per i dirigenti e i delegati interni, le attività svolte nell’ambito
del Comitato concorrono al raggiungimento degli obiettivi di servizio dei
rispettivi bilanci di direzione Alle spese occorrenti per il funzionamento
del Comitato si provvede attingendo dal fondo nel quale confluiscono gli
oneri istruttori per la VIA previsti dalla l.r.
17/2007.”;
e) il comma 3, come modificato dall’articolo
2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:
“3.
Fanno parte del Comitato il dirigente della Sezione regionale autorizzazioni
ambientali, che svolge le funzioni di presidente, il dirigente responsabile
del Servizio regionale cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un
funzionario in servizio presso la Sezione con funzioni di segretario, tutti
senza diritto di voto.”;
f) il comma 6 bis., come aggiunto dall’articolo
2, della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:
“6 bis.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in della presente disposizione,
la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento recante le modalità di
funzionamento del Comitato, prevedendo ordinariamente la sua convocazione
con periodicità almeno quindicinale.”.
Art. 2
Norma transitoria
1. Alla
data di costituzione del nuovo comitato di cui all’articolo
28 della l.r. 11/2001, come modificato dalla presente legge, le pratiche già
assegnate al comitato uscente, sono riassegnate ai nuovi componenti, laddove non
sia stato espresso il parere definitivo.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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