Art.
1
·Oggetto,
principi e finalità
1.
La Regione Puglia in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e
statale e con le disposizioni
regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene
azioni di innovazione e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori
della pesca e dell'acquacoltura, in un'ottica integrata e a tal fine promuove e
favorisce:
a) la salvaguardia, l’utilizzo razionale e il riequilibrio biologico degli
ecosistemi acquatici, della fauna e della flora ittica;
b) lo sviluppo socio-economico e la modernizzazione della pesca e
dell’acquacoltura;
c) la valorizzazione, la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti ittici e
della loro filiera;
d) la ricerca scientifica e la sperimentazione sul campo;
e) la diversificazione e l’internazionalizzazione delle imprese e delle
pratiche produttive;
f) lo sviluppo delle infrastrutture di filiera, ivi compresi i mercati dei
produttori, i mercati ittici all’ingrosso,
porti e punti di sbarco.
2.
La Regione Puglia promuove e incentiva l’associazionismo, l’aggregazione
produttiva e la cooperazione,
riconoscendo alle forze sociali, economiche e alle organizzazioni sindacali un
ruolo fondamentale
per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la
salvaguardia delle sue produzioni e dell’ambiente.
3.
La Regione sostiene le attività professionali della pesca e dell’acquacoltura,
ossia le attività esercitate dall’imprenditore ittico, così come definito
all’articolo 4 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il
riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a noma dell’
articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).
4.
La Regione Puglia promuove e sostiene forme di aggregazione delle imprese del
settore ittico e, in particolare, la costituzione di consorzi di gestione tra
imprese della pesca, piccola pesca e dei molluschi bivalvi, in linea con le
normative vigenti.
5.
Le presenti disposizioni recepiscono la normativa comunitaria e nazionale cui
soggiacciono i settori, fornendo una disciplina di dettaglio che garantisca
unitarietà normativa.
6.
Le presenti disposizioni non si applicano agli invasi artificiali, situati
all’interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico
naturale.
7.
La Giunta regionale adotta un proprio regolamento finalizzato a fornire
indirizzi di coordinamento per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle
acque interne e marittime interne della regione.
Art.
2
Strategia
e ambiti di azione
1.
La strategia regionale mira alla creazione di un sistema di sviluppo
sostenibile, integrato basato sulle
risorse locali, finalizzato alla valorizzazione e alla messa in rete delle
potenzialità produttive dei settori della pesca e dell’acquacoltura, attraverso
il sostegno all’innovazione, il coinvolgimento del mondo della ricerca e
l’attivazione di leve economiche intersettoriali.
2.
La strategia di cui al comma 1, interviene nei seguenti ambiti di
azione:
a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle
acque interne nel rispetto
della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi marini, anche attraverso la
pianificazione dello
sforzo di pesca, l’adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi
nonché lo studio e il
controllo delle interrelazioni tra l’ambiente marino, lagunare, lacustre,
fluviale e la pesca e l'acquacoltura;
b) recupero e miglior utilizzo del patrimonio marino e costiero e delle
tradizioni connesse, nonché la conservazione e tutela delle risorse naturali,
ambientali, paesaggistiche e culturali;
c) sviluppo e modernizzazione della pesca e dell’acquacoltura attraverso
politiche e interventi finalizzati
a creare le condizioni di sostenibilità ambientale ed economico e sociale del
settore e favorendo
il ricambio generazionale e la giovane imprenditoria;
d)
promozione dell’associazionismo, delle tutele sociali e di iniziative in favore
del ceto peschereccio e dei lavoratori dipendenti;
e) sostegno all’occupazione e alle imprese ittiche nel processo di
modernizzazione e adeguamento ai contesti produttivi e di mercato, favorendo
anche la costituzione di organizzazioni di produttori e/o altre forme di
aggregazione;
f) applicazione dell’approccio della gestione integrata della fascia costiera
come strumento sistematico della gestione delle risorse acquatiche e dei
territori costieri e la crescita blu;
g) contenimento, controllo e gestione, anche produttiva, delle specie aliene
invasive;
h) riduzione della pesca fantasma (ghost fishing);
i) riduzione e recupero dell’utilizzo delle materie plastiche, con l’obiettivo
di prevenirne la successiva dispersione
in mare e abbattere le microplastiche;
j) miglioramento e rafforzamento della governance territoriale e dei settori
della pesca e dell’acquacoltura,
attraverso un diretto contatto con gli operatori e gli
stakeholder;
k) contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN);
I) tutela degli stock ittici o delle specie ittiche in difficoltà, con
particolare riferimento all’anguilla;
m) valorizzazione e promozione dei prodotti delle pesca marittima, lagunare e
dell’acquacoltura pugliese,
delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della
pesca;
n) promozione della piccola pesca, della diversificazione delle pratiche
produttive e della multifunzionalità
delle imprese ittiche, ivi compresi il pescaturismo, l’ittiturismo e la vendita
diretta e
le nuove opportunità rivenienti dall’economia blu;
o) sostegno a nuovi prodotti, a nuove filiere e a nuove produzioni che abbiano
per oggetto risorse o specie
acquatiche o i loro principi attivi;
p) dinamizzazione dei processi di smercio, diversificazione della domanda,
ampliamento e razionalizzazione del mercato e aumento del consumo dei prodotti
ittici;
q) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo
delle navi da pesca, a terra e negli impianti di
acquacoltura;
r) efficientamento produttivo ed energetico delle unità da pesca e degli
impianti di acquacoltura, nel rispetto
delle politiche strutturali comunitarie e nazionali;
s) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
lungo la filiera ittica fino al consumatore;
t) promozione dell’informazione ai consumatori, per la loro tutela e la
trasparenza del mercato anche incentivando sistemi di etichettatura e
tracciabilità;
u) potenziamento della formazione e dell’informazione, nonché della
qualificazione degli addetti, con particolare riferimento ai giovani pescatori
ed al lavoro femminile;
v) sostegno all’accesso al credito delle imprese della pesca e
dell’acquacoltura, per il loro consolidamento e sviluppo;
w) rafforzamento della ricerca scientifica applicata, per lo sviluppo di nuove
opportunità produttive per
il settore della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso la definizione di
sistemi di gestione ambientali
e di processo, la verifica dello stato delle risorse alieutiche, l’impiego delle
biotecnologie blu,
la messa a punto e divulgazione di innovazioni tecnologiche e tecniche, anche in
materia di sicurezza
e risparmio energetico;
x) sostegno delle relazioni e delle forme di cooperazione e partenariato con le
istituzioni comunitarie, nazionali,
le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l’attuazione di politiche e
strategie comuni e di
sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche;
y) mantenimento e incremento con interventi mirati sulle quantità di popolazioni
ittiche di pregio soggette
a maggior pressione di pesca;
z) pianificazione della gestione delle acque correnti e dei bacini idrici che
privilegi la tutela dell’ovodeposizione
e la sopravvivenza della fauna ittica;
aa) sensibilizzazione all’educazione ambientale relativa agli ecosistemi
acquatici ed alla fauna ittica;
bb) regolamentazione della pesca professionale e sportiva nelle acque
interne;
cc) raccolta organizzata dei dati del pescato.
3.
Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1 e attuare la strategia di cui
all’articolo 2, la Regione opera
attraverso una serie di strumenti:
a) Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura;
b) commissione consultiva locale per la pesca e
l’acquacoltura;
c) Osservatorio regionale della pesca e dell’acquacoltura;
d) accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.
Art.
3
Piano
regionale della pesca e dell’acquacoltura
1.
Ai fini dello sviluppo programmato e coordinato dell’economia ittica e della
tutela delle risorse biologiche
pugliesi, la Regione Puglia adotta, in applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge, n. 38
del 7 marzo 2003), il Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura, che
hadurata triennale.
2.
Il Piano della Regione Puglia è lo strumento programmatorio finalizzato a
orientare le linee gestionalie gli interventi migliorativi
ambientali.
3.
Il Piano implementa la politica regionale della pesca, secondo gli obiettivi e
le azioni di cui all’articolo 2 e indica le priorità e disciplina gli aspetti di
seguito indicati:
a) analisi dello stato dell’economia ittica pugliese;
b) analisi dello stato dell’ambiente e delle risorse;
c) criticità e punti di forza dei settori della pesca e
dell’acquacoltura;
d) analisi dei fabbisogni e individuazione degli strumenti/misure di
intervento;
e) piano finanziario e cronoprogramma delle attività.
4.
Il Piano è elaborato dalla competente struttura regionale, anche con il supporto
dell’Osservatorio regionale
della pesca e dell’acquacoltura, e adottato, su proposta dell’assessore
competente, previo parere
non vincolante della commissione consultiva locale per la pesca e
l’acquacoltura.
5.
Il Piano individua gli interventi regionali di sostegno e incentivazione della
pesca e dell’acquacoltura conformemente alla strategia e agli ambiti d’azione di
cui all’articolo 2, oltre al sostegno, alla stipula di convenzioni tra soggetti
pubblici e privati (associazioni di categoria, strutture che ne sono unitaria
espressione, organizzazioni produttori, distretti, consorzi di imprese di pesca
e/o acquacoltura e altri organismi rappresentativi degli interessi degli
operatori dei settori).
6.
Il Piano individua i fabbisogni del settore della pesca e dell’acquacoltura,
promuove e sostiene i conseguenti
interventi di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché di formazione
continua e permanente.
7.
Il Piano tiene conto della programmazione nazionale e dei programmi di
intervento, oltre che dei vigenti
regolamenti dell’Unione europea, in attuazione della politica nazionale, della
politica comune della pesca, dei sostegni economici messi a disposizione dall’Ue
per la crescita dell’economia legata alla pesca e all’acquacoltura e della
pianificazione finanziaria di settore.
8.
Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da
predisporre entro l’ultimo trimestre
di ciascun triennio e le eventuali modifiche necessarie in relazione alle
evoluzioni economicosociali del settore e dell’ambiente.
9.
Per le acque interne la Regione si dota di un Piano ittico regionale, redatto
sulla base del reticolo idrografico
della Regione Puglia - riportato nel Piano paesaggistico territoriale regionale
(P.P.T.R.) approvato dalla Giunta Regionale.
10.
Il Piano ittico regionale prevede:
a) le eventuali espropriazioni o convenzioni di diritti di pesca, se
presenti;
b) l’utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesc a, se
presenti;
c) i criteri per la concessione di acque a scopo di acquacoltura o gestione
particolare della pesca e le eventuali
proposte di concessione, al fine di perseguire una migliore gestione della
pesca;
d) i criteri per l’istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di
tutela ittica, nonché per la definizione
della durata di tali destinazioni, l’individuazione di tali zone e la durata
delle destinazioni;
e) i criteri per l’istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento
delle gare e manifestazioni di pesca, l’individuazione di tali tratti - campi
gara - e delle modalità di svolgimento delle gare stesse;
f) l’individuazione e le relative particolari regolamentazioni di tratti di
corpi d’acqua che permettano il raggiungimento di finalità di miglioramento,
incremento o difesa della fauna ittica nonché del controllo del
prelievo.
Art.
4
Commissione
consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura
1.
La Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura prevista
dall’articolo 10 del d.lgs. 154/2004,
coinvolge gli stakeholder pubblici e privati.
2.
La composizione della Commissione avviene con deliberazione della Giunta
regionale; la nomina dei
singoli componenti è disposta con atto del dirigente della Sezione gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione
Puglia.
3.
La Commissione ha sede presso gli uffici della Regione Puglia ed esprime pareri
sulle questioni concernenti
la pesca e l’acquacoltura inerenti i compartimenti marittimi del territorio
pugliese e, in particolare,
l’organismo si pronuncia su:
a) proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla
valorizzazione dell’attività di pesca, acquacoltura
e attività connesse;
b) questioni riguardanti l’interazione tra pesca e acquacoltura e
l’ambiente;
c) problematiche che riguardano l’applicazione di leggi e/o
regolamenti;
d) proposte di legge e/o regolamenti;
e) ogni altro argomento attinente la pesca e l’acquacoltura, nell’interesse
della produzione e degli operatori
dei settori citati, ivi compreso il parere sulla proposta di Piano di cui
all’articolo 3.
4.
La Commissione può altresì essere interessata nelle attività di confronto con
gli stakeholder, attivate dalla
Regione Puglia nel corso delle sue attività istituzionali e programmatiche
relative alla gestione delle attività di pesca e
all’acquacoltura.
5.
La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta all’anno o in
risposta a esplicite sollecitazioni
dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.
6.
La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi,
spese o compensi a carico della Regione. Ai componenti può essere riconosciuto
il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente
documentate.
Art.
5
Osservatorio
regionale della pesca e dell’acquacoltura
1.
E’ istituito l’Osservatorio regionale della pesca e
acquacoltura.
2.
L’Osservatorio svolge attività di osservazione, rilevamento e raccolta dati,
analisi dei settori produttivi
di riferimento e assume funzioni di supporto all’attività di programmazione
della Regione e degli enti locali, di raccordo delle iniziative promosse sul
territorio regionale oltre che di monitoraggio dell’andamento e delle tendenze
evolutive del settore.
3.
All’Osservatorio competono:
a)
la raccolta, l’analisi e l’editing di dati esistenti e/o reperibili sul campo
afferenti all’economia ittica nelle sue diverse
articolazioni;
b)
l’aggiornamento dei database predisposti per consentire l’osservazione
dell’andamento di ogni attività
economica e sociale legata ai settori di pesca e
acquacoltura;
c)
la rilevazione, l’aggiornamento e il monitoraggio delle componenti economiche,
delle associazioni e delle organizzazioni operanti nei settori, con particolare
attenzione all’anagrafe dei pescatori sportivi e professionali e degli
acquacoltori;
d)
la realizzazione di siti web, pagine social, newsletter per promuovere la più
ampia diffusione delle informazioni relative ai settori di
riferimento;
e)
la promozione e la cura di incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere
nazionale ed internazionale, fra gli stakeholder della filiera
ittica;
f)
il supporto alla Regione nell’elaborazione del Piano regionale della pesca e
dell’acquacoltura.
Art.
6
Accordi,
strumenti di pianificazione e cooperazione
1.
Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale sono: accordi
di programma, convenzioni
e protocolli d’intesa con enti pubblici, istituti di ricerca, consorzi e società
consortili, associazioni
di categoria e cooperative del settore.
2.
L’accordo di programma definisce gli obiettivi, in termini di occupazione e/o di
riconversione produttiva,
di miglioramento produttivo ottenibile, di ricostituzione e/o aumento delle
risorse ittiche, di
aumento delle conoscenze, nonché i tempi di attuazione, le penalità, le
condizioni e le modalità di recesso.
3.
La Regione riserva particolare attenzione alle azioni strategiche di gestione
integrata della fascia costiera,
di armonizzazione e diversificazione dei vari mestieri di pesca, di
pianificazione strategica delle attività di pesca, di acquacoltura, di
ripopolamento e di protezione delle risorse marine e
lacustri.
4.
La Regione favorisce l’implementazione delle relazioni istituzionali e delle
forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali,
le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l’attuazione di politiche e
strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse
ittiche.
Art.
7
Azioni
di sostegno alla modernizzazione e all’innovazione di
settori
1.
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, può
concedere aiuti e
sostegni economici a favore delle imprese attive nella produzione, nella
trasformazione e nella commercializzazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
2.
Gli aiuti e i sostegni di cui al comma 1 si applicano soprattutto se riferiti a
periodi/eventi di difficoltà del settore specifico o se facenti seguito
all’adozione di misure tecniche di conservazione e/o gestione delle risorse
alieutiche.
3.
La Regione favorisce, fra l’altro:
a) le attività di ricerca in materia di pesca e acquacoltura per migliorare,
anche in termini di sicurezza, le condizioni di vita degli operatori del settore
ittico e la qualità dei prodotti ittici;
b) la formazione professionale per gli addetti della pesca e
dell’acquacoltura;
c) la divulgazione della cultura del mare, della pesca,
dell’acquacoltura;
d) la promozione del consumo responsabile e valorizzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura pugliesi, anche negli istituti
scolastici.
Art.
8
Tutela
delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione
territoriale
1.
Ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche
marine e lacustri, fatte salve le competenze nazionali in materia e per quanto
di competenza, il direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e
ambientale della Regione Puglia - con proprio provvedimento e sentita la
commissione consultiva locale per la pesca e !’acquacoltura — individua, sulla
base di studi specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di
pianificazione gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle
amministrazioni competenti.
2.
Le aree di cui al comma 1 si distinguono in:
a) aree di riposo biologico: aree all’interno delle quali sia opportuno
sospendere le attività di pesca professionale
e/o sportiva e ricreativa per un determinato periodo di tempo per favorire la
ricostituzione degli stock o la crescita degli organismi
acquatici;
b) aree di nursery o di ripopolamento: aree marine, lacustri o costiere
all’interno delle quali sia opportuno
ridurre le pressioni antropiche (anche attraverso l’installazione di elementi
fissi o mobili che
possano fungere da dispositivi di aggregazione del pesce — FAD - o ricovero) per
favorire la riproduzione
delle specie di rilevanza per l’economia ittica e la salvaguardia della
biodiversità;
c) aree di pianificazione dello sforzo di pesca: aree all’interno della quali
sia opportuno regolamentare le attività di pesca (in termini temporali o
spaziali) per fruire delle risorse acquatiche in modo
sostenibile;
d) oasi blu: strumento di gestione che consiste nella temporanea acquisizione
(consegna) da parte di
un ente locale di un’area Sito di interesse comunitario (SIC) a mare e/o
dell’eventuale area contermine
alla stessa, all’interno delle quali si opera la zonazione e la regolamentazione
delle attività
(professionali, sportive e ricreative);
e) zone idonee per l’acquacoltura (AZA, allocated zones for aquaculture): ossia
le aree marine o lacustri
o costiere (a mare e a terra) da destinare a finalità di acquacoltura, nonché
gli spazi di servizio
necessari allo svolgimento di tale attività.
3.
In coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e con gli articoli 2
e 3, l’Amministrazione regionale, avvalendosi dell’Osservatorio regionale della
pesca e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura,
sviluppa e propone alle amministrazioni competenti piani di gestione delle
aree
di cui al comma 2, eventualmente concertati con le regioni limitrofe al fine di
massimizzare l’efficacia delle misure stabilite.
Art.
9
Pesca
fantasma
1.
La pesca fantasma, o ghost fishing, è rappresentata dalla continua cattura di
organismi acquatici, non
misurata e non misurabile, da parte di attrezzi da pesca smarriti o
abbandonati.
2.
Ai fini della tutela e della salvaguardia dell’ambiente marino, lacustre e
costiero, gli operatori della
pesca, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, adottano sistemi di
riconoscimento, anche
innovativi, degli attrezzi da pesca posizionati in mare, che consentano
l’agevole rintracciabilità del proprietario.
3.
La Regione incoraggia l’impiego e l’utilizzo di sistemi innovativi di
segnalazione degli attrezzi da pesca posizionati in mare, tali da consentirne il
tracciamento della posizione, anche attraverso sistemi innovativi e tecnologici,
per facilitarne il recupero in caso di smarrimento.
4.
E’ fatto altresì obbligo agli operatori di segnalare presso gli uffici della
capitaneria di porto competente la posizione ultima degli attrezzi smarriti, al
fine di istituire e aggiornare un database informatico che fornisca dati in
merito e consenta di pianificare eventuali operazioni di
recupero.
5.
La Regione promuove e sostiene programmi di recupero degli attrezzi da pesca
smarriti o abbandonati
in mare e nelle acque interne.
Art.
10
Pescaturismo
e ittiturismo
1.
Le attività di pescaturismo e ittiturismo sono disciplinate dalla legge
regionale del 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e
dell’ittiturismo).
Art.
11
Vendita
diretta
1.
La vendita diretta del pescato è la cessione, effettuata da parte
dell’imprenditore ittico dei propri prodotti
direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione.
2.
La vendita diretta consente all’imprenditore ittico di valorizzare al meglio la
propria produzione ed è considerata attività connessa alla attività principale,
ai sensi del comma articolo 2 del d.lgs. 4/2012.
3.
La cessione diretta al consumatore finale di propri prodotti non è quindi
soggetta a requisiti che si applicano
alle attività di commercio di prodotti alimentari (ad es. licenze limiti orari),
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59).
4.
La cessione diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio,
su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al
pubblico e può comprendere la consegna a domicilio.
5.
La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi
di sbarco e ripari da pesca autorizzati, questi ultimi intesi come strutture o
impianti di facile rimozione, destinati all’ormeggio di imbarcazioni e ubicati
su area demaniale marittima.
6.
L’attività di pesca professionale e la connessa attività di vendita diretta del
pescato da parte
dell’imprenditore
ittico è esercitabile nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene
e sicurezza degli alimenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 e regolamento
di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’ 8 aprile 2011, ivi
compresi gli obblighi di tracciabilità e informazione al consumatore di cui al
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011.
7.
L’imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio al consumatore, in
ambito locale, piccoli
quantitativi di pescato, per un valore non superiore a euro 50 al giorno per
consumatore finale, è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di
tracciabilità e informazioni al consumatore ai sensi del regolamento (CE) n.
1224/2009, articolo 58, paragrafo 8; del decreto ministeriale 10 novembre 2011,
articolo 3, comma 2; del regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 35, comma
4.
8.
Si intendono “piccoli quantitativi” quelle partite di prodotti sbarcati che non
superano 100 kg. (regolamento
(CEE) del 23 didembre 1985 n. 3703);
9.
Resta ferma l’applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia
sanitaria e fiscale, concernenti la vendita di prodotti
ittici.
10.
La Regione promuove la concertazione fra gli enti preposti al controllo, le
associazioni di categoria, gli operatori e le amministrazioni locali per una più
efficace organizzazione delle attività di cui all’articolo 11 e al fine di
uniformare e rendere effettiva la disciplina sul territorio
regionale.
Art.
12
Pesca
sportiva e pesca ricreativa
1.
La pesca sportiva/ricreativa è l’attività esercitata esclusivamente a scopo
ricreativo e/o agonistico che
sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la
vendita del prodotto pescato. Essa si distingue in pesca sportiva e pesca
ricreativa.
2.
La pesca sportiva è l’attività di pesca non commerciale senza scopo di lucro
praticata da soggetti appartenenti
a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva
nazionale.
3.
La pesca ricreativa è l’attività di pesca non commerciale praticata da soggetti
non appartenenti a un’organizzazione
sportiva nazionale o che non sono in posse sso di una licenza sportiva
nazionale.
4.
La pesca sportiva e la pesca ricreativa operano entrambe nel rispetto del
decreto del Presidente della
Repubblica 1639 del 2 ottobre 1968 (Regolamento per l’esecuzione della legge 14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), nel
rispetto altresì della normativa nazionale e comunitaria specifica e delle
presenti disposizioni con particolare riferimento alle regolamentazioni di cui
all’articolo 7.
5.
Gli attrezzi autorizzati per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa sono
quelli stabiliti all’articolo 138 del d.P.R. 1639/1968.
6.
E’ fatto divieto ai pescatori sportivi e ai pescatori ricreativi di vendere o
commercializzare in qualunque
forma il pescato.
7.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali
del 6 dicembre 2010, in ordine al rilevamento della consistenza numerica della
pesca sportiva e ricreativa in mare, con i conseguenti
adempimenti.
Art.
13
Pesca
e acquacoltura in laghi, lagune e stagni costieri e acque
interne
1.
La Regione assume la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse della
pesca e dell’acquacoltura dei laghi, delle lagune e degli stagni costieri e
delle acque pubbliche interne.
2.
Per tale finalità la Regione attua - nel quadro generale del Piano regionale
della pesca e dell’acquacoltura,
dei programmi comunitari pertinenti e conformemente ai principi nazionali,
internazionali
e comunitari in materia - la pianificazione ottimale di tali risorse, degli
imprenditori ittici e degli addetti, oltre allo sviluppo delle economie locali,
in generale.
3.
La Regione attribuisce importanza primaria alla disciplina dello sforzo di
pesca, alla diversificazione delle pratiche produttive tradizionali ai fini
della corretta e duratura gestione del patrimonio ittico.
4.
La Regione può delegare le funzioni amministrative di cui all’articolo 13 ad
altre amministrazioni.
5.
La Regione disciplina la pesca nelle acque interne, nonché l’individuazione dei
campi da gara e le manifestazioni di pesca, con apposito
regolamento.
6.
Il regolamento stabilisce i limiti di cattura, le condizioni e modalità di
esercizio, gli obblighi, i divieti, gli attrezzi consentiti e le loro
limitazioni d’uso, unitamente alle sanzioni previste per le violazioni di dette
norme.
Art.
14
Concessioni
per attività di acquacoltura
1.
Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di
acquacoltura si applicano, indipendentemente
dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate
in attuazione
dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n.
494.
2.
Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla
Regione o dal comune
rivierasco, se delegato.
3.
Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono
regolate secondo i termini stabiliti dall’articolo 17
della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 7 .(Usi civici e terre collettive in
attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio
1928, n. 332).
4.
Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi abbiano già provveduto
adottano, ai sensi dell’articolo 17
della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332), il regolamento dei rispettivi diritti di uso civico di pesca e lo
trasmettono alla competente struttura regionale ai fini dell’approvazione della
Giunta regionale. (1)
(1) Comma sostituito dalla l.r.
67/2017, art. 74,
comma 1.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.