Art.1
Modifica
all’articolo 6
della legge
regionale 7 agosto 2017, n. 33
1.
Il comma 1 dell’articolo 6
della legge
regionale 7 agosto 2017, n 33 (Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017,
n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale
alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi) è sostituito dal seguente:
“1.
Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 delle presenti
disposizioni, in fase di prima applicazione e a integrazione di quanto previsto
dall’articolo 12
della legge
regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali) l›Agenzia è autorizzata a dotarsi, previo bando di
selezione a evidenza pubblica, di unità di personale tecnico, amministrativo e
operaio, da inquadrare a tempo indeterminato con contratto di natura
privatistica, in possesso di competenze professionali nei campo della difesa
attiva e passiva delle colture, valutabili in base, all’esperienza maturata in
almeno sei anni di attività lavorativa continuativa presso i Consorzi di difesa
aderenti ad Assocodipuglia o l’Assocodipuglia.”.
Art.
2
Modifica
all’articolo 9
della l.r.
33/2017
1.
Dopo l’articolo 9
della l.r.
33/2017 è aggiunto il seguente:
“9
bis.
Norma
transitori
1.
Al fine di garantire la continuità dei servizi regionali in materia di difesa
attiva e integrata delle colture agrarie, di cui alle funzioni ascritte
all’articolo 2 e alle attività previste all’articolo 3 della presente legge, per
un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni e
strutture ad ARIF, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le attività
attualmente svolte da Assocodipuglia e dagli associati consorzi di difesa,
continueranno a essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un contributo
proporzionale al periodo di copertura del servizio
svolto.”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge regionale
12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.