(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 ottobre 2011, n. 2369.(allegata)
Art. 1
Finalità
1. E’ istituita
l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito denominata
Agenzia), con sede legale in Bari, ente strumentale della Regione Puglia.
2. L’Agenzia ha
personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo
preposto all’attuazione degli interventi oggetto della presente legge,
attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al
sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
Art. 2
Attività in ambito
forestale
1. L’Agenzia,
nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad
attuare:
a) un sistema coordinato
e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la
gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile
della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;
b) iniziative finalizzate alla
valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
c) l’ammodernamento
delle strutture forestali;
d) attività di supporto
tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione civile, ivi
comprese le attività della Sala operativa unificata permanente (SOUP) di
protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e
nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verifichino
nel territorio della Regione;
e) attività di supporto
e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne
facciano richiesta.
2. Rientrano
nei compiti dell’Agenzia:
a) gli interventi di
forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
b) la gestione dei complessi
forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio
regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
c) la gestione
vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della
biodiversità;
d) l’introduzione di
innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla
salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla
razionalizzazione dei mezzi di produzione;
e) le attività di
supporto e di consulenza tecnico-amministrativi, in relazione alle attività di
cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti
pubblici che ne facciano richiesta;
f) ogni e
qualsiasi attività gestionale per l’ottimale esercizio degli ambiti
forestali.
Art. 3
Attività irrigue
1. L’Agenzia,
nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad
attuare:
a) un sistema coordinato
e integrato della risorsa “acqua” a fini irrigui emunta dagli impianti già
dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle
regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania)
e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;
b) un sistema che soddisfi le
esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell’allevamento
del bestiame;
c) la razionalizzazione
della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del
“Piano di tutela delle acque”;
d) i processi di salvaguardia
ambientale promuovendo, in particolare, l’utilizzo di acqua da impianti di
affinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 166 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni,
al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante
appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o
prevalente partecipazione pubblica;
e) l’efficacia e il
contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa
all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque,
recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
(Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13.
2. Rientrano
nei compiti dell’Agenzia:
a)
la gestione e l’esercizio degli impianti di irrigazione già dell’Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania
e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e
degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di
progettazione e di manutenzione;
b) le azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione
irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all’irrigazione;
c) la promozione di
iniziative e la realizzazione di interventi per l’informazione e la formazione
degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza
dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l’uso corretto e ottimale
della risorsa “acqua”;
d) l’ammodernamento degli
impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l’installazione di
apparecchiature per evitare perdite d’acqua nei nodi delle infrastrutture
irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell’acqua nei gruppi di
consegna; il riuso dell’acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
e) la realizzazione di
opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica
per il funzionamento degli impianti;
f) tutte le
iniziative e le azioni strumentali all’ottimale esercizio degli impianti di
irrigazione.
Art. 3 bis (2)
Attività
in ambito fitosanitario
1.
Sono assegnate all’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto
all’Osservatorio fitosanitario regionale:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione
finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di
eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per
l’attuazione delle misure fitosanitarie;
c) l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo1
della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento
alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi
regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10
dicembre 1982, n. 38), in materia di interventi conseguenti a calamità
naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e
alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo
di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38);
d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di
ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da
Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale
delle aree infette.”.
(2) Articolo integrato dalla l.r. 19/2019, art. 1, comma
1.
Art. 4
Competenze della Giunta regionale e dei direttori di
area (3)
1. In relazione
alle finalità e ai compiti assegnati all’Agenzia, la Giunta regionale:
a) approva gli obiettivi
generali e di settore da perseguire nell’ambito della dotazione finanziaria
dell’Agenzia fissata dalla legge di bilancio;
b) stabilisce i criteri
generali da seguire nello svolgimento delle attività forestali e delle attività
irrigue nonché per il monitoraggio, la vigilanza e il controllo della qualità
nella loro gestione;
c) fissa i criteri per
la determinazione delle tariffe e dei canoni irrigui;
d) individua specifici
programmi da realizzare e ne affida l’attuazione anche con assegnazione di
ulteriori risorse finanziarie regionali, interregionali, nazionali e
comunitarie;
e) approva il bilancio
annuale e triennale dell’Agenzia;
f) approva la
dotazione organica, provvisoria e definitiva, nonché il regolamento di cui
all’articolo 5, comma 3;
g) designa il direttore
generale e il collegio di revisori dei conti.
2. Nell’ambito
degli obiettivi e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale, i
Direttori dell’Area politiche per lo sviluppo rurale e dell’Area organizzazione
e riforma dell’amministrazione (di seguito denominati direttori di area
competenti) curano e gestiscono i rapporti con l’Agenzia ed esercitano i poteri
di integrazione con la programmazione e la pianificazione regionale di cui agli
articoli 4 e 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio
2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione
Puglia).
(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 490.(allegata)
Art. 5
Autonomia organizzativa e
gestionale dell’Agenzia
1. L’Agenzia è
dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile e tecnica.
2. La gestione
finanziaria dell’Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed
economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. Il
funzionamento e la contabilità dell’Agenzia sono disciplinati con regolamento
adottato dal Direttore generale, entro sessanta giorni dalla data di
insediamento, e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale su proposta
congiunta degli assessori competenti in materia di foreste, demanio,
organizzazione e bilancio.
4.
L’organizzazione dell’Agenzia, articolata in ambiti provinciali, è stabilita dal
Direttore generale con un atto generale di organizzazione, adottato entro
novanta giorni dalla data di insediamento, da notificare ai direttori di area
competenti che, nei successivi trenta giorni dalla data di notifica, possono
proporre osservazioni delle quali il Direttore generale deve tenere conto nella
definitiva approvazione dell’atto.
Art. 6
Organi
dell’Agenzia
1. Sono organi
dell’Agenzia:
a) il Direttore
generale;
b) il Collegio dei revisori
dei conti.
2. Gli organi
dell’Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l’inizio di ogni
legislatura.
Art. 7
Direttore
generale
1. Il Direttore
generale è il rappresentante legale dell’Agenzia.
2. Il Direttore
generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
designazione della Giunta regionale.
3. Il Direttore
generale è scelto tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo,
dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero tra persone in possesso di
particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di attività
forestali e/o irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici
o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita, per
almeno un quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso
l’esercizio di funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il
possesso della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai
sensi dell’ordinamento previgente al regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n.509, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.
4. Il rapporto
di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, ha
durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta con le medesime modalità di
cui al comma 2 ed è incompatibile con altre attività professionali.
5. La Giunta
regionale, con il provvedimento di designazione all’incarico, determina il
trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore generale, lo schema di
contratto di lavoro nonché le condizioni in ragione delle quali il Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, può
revocare l’incarico.
6. Il
dipendente pubblico che viene incaricato e assunto quale Direttore generale è
collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico con
riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Art. 8
Compiti del Direttore
generale
1. Il Direttore
generale, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta
regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e
controllo dell’Agenzia e in particolare:
a) adotta il regolamento
di cui all’articolo 5, comma 3;
b) adotta la dotazione
organica definitiva e, all’esito del procedimento di cui all’articolo 5, comma
4, approva l’atto generale di organizzazione;
c) stabilisce il
programma annuale delle attività;
d) predispone il bilancio di
previsione e il conto consuntivo;
e) provvede alla
gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del
personale;
f) verifica e
assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
g) redige la relazione
annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al
Presidente della Giunta regionale e ai direttori di area competenti;
h) stipula i contratti,
le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo
svolgimento delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;
i) cura le
relazioni sindacali.
Art. 9
Collegio dei revisori dei
conti
1. Il Collegio
dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di
insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.
2. Il Collegio
dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e
finanziaria dell’Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione
trimestrale sull’attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul
bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio
dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due
componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori
dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne
riferiscono immediatamente al Presidente della Giuta regionale.
Art. 10
Conferenza
tecnica
1. Il Direttore
generale, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale dell’attività consultiva
e di supporto di un’apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma
2.
2. La
Conferenza tecnica, presieduta dal Direttore generale dell’Agenzia, è composta
dal Dirigente dell’Ufficio gestione del Servizio foreste e dal Dirigente
dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio demanio e patrimonio della Regione
Puglia ovvero delle diverse strutture dirigenziali competenti.
3. La
Conferenza tecnica, su richiesta motivata del Direttore generale dell’Agenzia e
su disposizione dei direttori di area competenti, è integrata dai dirigenti dei
servizi e/o degli uffici regionali competenti ratione materiae in
merito alle tematiche e alle questioni sulle quali è specificamente richiesta
l’attività della conferenza.
Art. 11
Risorse
strumentali
1. La Giunta
regionale concede in gestione, gratuitamente e con vincolo di destinazione,
tutti i beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altra risorsa strumentale
per la migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati all’Agenzia.
La proprietà dei beni demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali
al servizio dell’Agenzia restano in ogni caso in capo alla Regione Puglia.
2.
L’affidamento della gestione delle attrezzature di cui al comma 1 ha luogo
attraverso apposito verbale, sottoscritto tra il Direttore generale e il
Dirigente dell’Ufficio gestione del Servizio foreste ovvero il dirigente
dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio demanio e patrimonio della Regione
Puglia, che attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di
funzionalità:
a) per la gestione
irrigua, degli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, delle
attrezzature e delle pertinenze mobili e immobili;
b) per la gestione forestale,
delle singole attrezzature e relativi materiali di scorta, delle pertinenze
mobili e immobili, a eccezione di quelle necessarie per le attività
istituzionali del Servizio foreste.
3. Laddove
mancanti, l’Agenzia provvede agli adempimenti amministrativi necessari per la
corretta utilizzazione degli impianti affidati.
4. Ai fini del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, l’Agenzia, con
riferimento alle opere la cui realizzazione è a essa affidata, è titolare di
tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.
Art. 12
Risorse umane (4)
1. Per lo
svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia si dota di proprio personale
tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica,
approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in
considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai
commi successivi nonché dell’articolo 16, comma 5.
2. In fase di
prima istituzione l’Agenzia si avvale:
a) degli operai di ruolo
e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione
Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle
dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali
forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della
Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite
all’Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui alcomma 4
quinquies dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal
comma 40 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere
dall’istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma
40 dell’articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l’Agenzia opera, nel corso
dell’anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro
utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate
lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle
attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l’Agenzia opera, a partire
dall’anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo
determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali
irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al
raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate
lavorative, in corrispondenza dell’ampliamento e del miglioramento dei servizi e
delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base
territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del
rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli
operai forestali e irrigui che nel corso dell’anno 2009 abbiano prestato
attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli
operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all’anno 2009
abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate
lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di
ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle
attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite
all’Agenzia, mediante l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a
beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento
con oneri a carico del bilancio regionale.
2
bis. Il personale interessato dai processi di liquidazione del Consorzio agrario
regionale della Lucania e Taranto e di Bari, in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), può
essere ricollocato previo esperimento di apposita procedura selettiva, presso
l’Agenzia. (5)
2 ter. L’Agenzia provvede al
ricollocamento del suddetto personale nel rispetto dei vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della dotazione organica e tenuto
conto delle esigenze organizzative. (6)
2 quater.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 bis) e 2 ter), l’Agenzia
provvede nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dai processi di
collocamento a riposo del personale di ruolo. (7)
2 quinquies. Al
personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica
il contratto Collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente
applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e
assicurativo-previdenziale.”. (8)
[3. Al personale
operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con
conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e
assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge
1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al
restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli
regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma
5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti
di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi
di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia.] (9)
[4. In sede di primo
inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo
indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo
determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto
stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai
forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto
presso la Regione Puglia.] (10)
[5. Sino alla
definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia
transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono
inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente
applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e
assicurativo-previdenziale.] (11)
(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 863.(allegata)
(5) Comma inserito dalla l.r. 24/2014,
art. 1
(6) Comma inserito dalla l.r. 24/2014,
art. 1
(7) Comma inserito dalla l.r. 24/2014,
art. 1
(8) Comma inserito dalla l.r.
36/2017 art. 23
(9) Comma abrogato dall’art. 32,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(10) Comma abrogato dall’art. 32,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(11) Comma abrogato dall’art. 32,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 13
Risorse
finanziarie
1. L'Agenzia
realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le
seguenti entrate:
a) contributi ordinari
della Regione Puglia;
b) contributi straordinari
della Regione Puglia;
c) contributi eventuali
dello Stato:
d) introiti a qualunque titolo
derivanti dalla gestione delle attività assegnate all’Agenzia;
e) proventi derivanti da
specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
f) contributi
ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e
comunitarie.
Art. 14
Accesso alla
documentazione e all’ informazione
1. L’attività
dell’Agenzia si conforma ai principi di trasparenza, imparzialità e buona
amministrazione.
2. L’Agenzia
assicura l’informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni
e pubblicazioni delle notizie negli albi pretori dei comuni, delle province e
delle comunità montane e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta
idonea.
3. L’Agenzia
garantisce, nei limiti previsti dalla legge, l’accesso agli atti e ai documenti
inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite.
4. Il diritto
di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, e dalle
disposizioni regionali in materia. Trova applicazione la legge
regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia) e relativo regolamento
attuativo 29 settembre 2009, n. 20.
Art. 15
Abrogazione
1. E’ abrogata
la legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per l’affidamento degli
impianti irrigui collettivi ai consorzi di bonifica).
Art. 16
Disposizioni finanziarie
e transitorie
1. Per l’anno
2010, alla dotazione finanziaria dell’Agenzia si provvede mediante il
trasferimento alla stessa degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di
previsione della Regione Puglia, ovvero nella inferiore misura a seguito di
provvedimenti di impegno esecutivi già assunti alla data dell’adozione del
provvedimento di trasferimento delle somme ancora disponibili, sui seguenti
capitoli:
a) capitolo 131055 - UPB
8.4.1 “Interventi previsti dall’art. 15, lett. b), l.r.
54/81 – oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti
irrigui collettivi” = - € 0,00;
b) capitolo 131060 - UPB 8.4.1
“Spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi
irrigui di proprietà regionale. L.r.
15/94” = - € 3.000.000,00;
c) capitolo 131072 - UPB
8.4.1 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali – compresi oneri
per transazioni giudiziali e sentenze - l.r.
15/94” = - € 1.360.000,00;
d) capitolo 131076 - UPB 8.4.1
“Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali” = -
€ 800.000,00;
e) capitolo 131079 - UPB
8.4.1 “Spese per il personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui
regionali” = - € 7.800.000,00;
f) capitolo 3020 -
UPB 8.1.1 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e
non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale –l.r.
18/74 e
successive - CCNL”. = - € 3.476.000,00;
g) capitolo 3023 - UPB
8.1.1 “Fondo trattamento economico accessorio del CCNL” = - € 572.000,00;
h) capitolo 3031 - UPB
8.1.1 “Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie a
carico ente s. o.”. = - € 1.365.000,00;
i) capitolo
4125 - UPB 1.4.1 “Spesa per acquisto materiali utilizzati per lavori forestali
effettuati direttamente. L.r.
22/82 e art. 19
l.r.
9/2000” = - € 29.750,00.
j) capitolo 121012
- UPB 1.4.1 “Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel
Settore forestale. L.
r. 18/2000.” = - € 1.500.000,00;
k) capitolo 121050 - UPB 1.4.1
“Spesa per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e
per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati
ai sensi
dell’art. 60 della l. 264/1949 e l.r.
25/1974” = - € 29.750,00.
l) capitolo
4120 - UPB 1.4.2 “Spesa per competenze agli operai impiegati direttamente per
lavori forestali l.r.
22/82 e art 19
l.r.
9/2000” = - € 50.000,00;
m) capitolo 4130 - UPB 1.4.2 “Spesa
per il pagamento degli operai forestali di cui allal.r.
9/2000, art. 19”
= - € 0,00;
n) capitolo 121040 - UPB
1.4.2 “Spesa per la protezione delle foreste contro gli incendi – Regolamento
CEE 3529/1986 – 2158/1992 e 308/1997” = - € 0,00.
o) capitolo 531045 - UPB 1.4.2
“Lotta agli incendi boschivi artt. 15
e 19 l.r.
18/2000” = - € 8.000.000,00.
2. Sono
istituiti nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 01.04.01,
dedicati capitoli di spesa così denominati: capitolo n. ————————— “Trasferimento
di risorse finanziarie di parte corrente necessarie al funzionamento
dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali. L.R. n.3 del 24 febbraio
2010”, con una dotazione per l’anno 2010 di € 27.982.500,00; capitolo n. n. 3
del 24 febbraio“Trasferimento di risorse finanziarie per interventi in materia
irrigua e forestale dell’Agenzia. Spesa in conto capitale. L.R. n. 3 del 24
febbraio 2010”, con una dotazione per l’anno 2010 di € 800.000,00.
3.
L’attribuzione all’Agenzia delle risorse finanziarie rivenienti da “introiti a
qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all'Agenzia”
di cui all’ articolo 13, lettera d), decorre dall’esercizio finanziario
2011.
4. Al fine di
consentire l’immediato avvio delle attività forestali e irrigue affidate
all’Agenzia senza soluzione di continuità con le medesime attività sin qui
svolte dalla Regione Puglia, la Giunta regionale nomina, tra i dirigenti
regionali, tre Commissari straordinari che restano in carica sino alla nomina
del Direttore generale da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011. I
Commissari straordinari esercitano tutti i poteri amministrativi, gestionali e
organizzativi del Direttore generale e si avvalgono, per il tramite dei
direttori di area competenti, delle strutture regionali che hanno svolto le
attività forestali e irrigue nell’ambito della gestione diretta della Regione
Puglia. L’Agenzia si avvale, altresì, in qualità di beneficiario finale, dei
servizi in materia di attività forestali affidati dalla Regione Puglia a terzi,
con contratti in essere, sino alla loro scadenza. Il compenso dei Commissari
straordinari è fissato, all’atto della nomina, dalla Giunta regionale, nel
rispetto degli obblighi rivenienti dal principio di omnicomprensività.
5. I Commissari
straordinari adottano, entro il 31 dicembre 2010, la dotazione organica
provvisoria, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4, nell’ambito della quale vengono valorizzate le professionalità
degli operai di ruolo nonché definita la posizione giuridica degli operai a
tempo indeterminato in servizio alla Regione Puglia e transitati all’Agenzia,
già aventi titolo all’inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell’articolo
23
legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale), e dell’articolo 65
(Integrazione articolo 23
l.r.
7/1997) della legge
regionale 6 maggio 1998 n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000), come modificato dal secondo
comma dell’articolo 31
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, attivando le procedure selettive riservate
secondo quanto previsto dal richiamato articolo 23,
in quanto compatibile, ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia con
applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui al contratto
collettivo nazionale per le regioni e le autonomie locali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 febbraio 2010