IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la
Delibera di Giunta Regionale N° 143 del 06/02/2018 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.
1
(Modifiche
all’art. 1
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
All’articolo 1
del Reg.
R. n. 8/2016 il comma 2 è così sostituito:
“2.
La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita in coerenza
con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l.
15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017,
n.147.”
2.
All’articolo 1
del Reg.
R. n. 8/2016 il comma 3 è così sostituito:
“3.
Ai fini dell’attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è
disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla
legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al
Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con la disciplina della misura
nazionale di sostegno al reddito di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al
D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, e con l’accordo approvato in Conferenza
Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante “Linee guida per la
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per
l’Inclusione Attiva”.
Art.
2
(Modifiche
all’art. 3
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
L’articolo 3
del Reg.
R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:
“Articolo
3
(Composizione
della misura)
1.
Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in
combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di
accesso da parte dei soggetti richiedenti:
a)
indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio
sociolavorativo per l’inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale,
come definito nell’ambito del patto individuale di inclusione sociale
attiva;
b)
percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di
una qualifica professionale, se funzionale al percorso di
attivazione;
c)
altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni
genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l’integrazione sociale,
attività di affiancamento e supporto individuale per l’inserimento sociale di
beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.
2.
La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le
politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici
gruppi sociali, le condizioni alle quali il Reddito di Dignità può integrare il
Reddito di Inclusione di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15
settembre 2017, n.147, per la specifica platea di
beneficiari”.
Art.
3
(Modifiche
all’art. 4
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
L’articolo 4
del Reg.
R. n. 8/2016è così integralmente sostituito:
“Articolo
4
(L’accesso
alla misura)
1.
Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al
comma 2 dell’articolo 3, i requisiti di accesso sono disciplinati dal di cui
alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la
specifica platea di beneficiari.
2.
Con riferimento al sostegno al Reddito di Dignità per il contrasto alla povertà
di cui al comma 1 dell’articolo
3,
sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i
seguenti:
a)
avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda;
b)
residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione
dell’istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il
periodo di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE)
non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente
lettera;
c)
possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui
attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell’art. 43 comma 2 Cod.
Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione
dell’istanza;
d)
possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.,
ovvero ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore
a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore al valore annualmente definito con
apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione il
valore ISRE non deve superare euro 3.000,00. In caso di variazione della
composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o
in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di
una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE
aggiornata.
e)
nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati
la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in spesso di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. Nonché motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni
precedenti;
f)
valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5,
con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con
apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la
soglia è fissata a punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui
al successivo articolo;
g)
espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di
inclusione sociale attiva;
h)
non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15
settembre 2017, n. 147, salvo espressa deroga disposta con provvedimento della
Giunta Regionale.
3.
Il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte
di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria.
4.
Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano
a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici,
di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo
concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello
stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo
sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione
sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali
esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni
di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di
servizi.
5.
La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le
politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici
gruppi sociali, le specifiche condizioni e modalità di accesso al Reddito di
Dignità in presenza della necessità di interventi indifferibili e urgenti a
completamento di progetti individuali di presa in carico per persone vittime di
violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza e adulti in
condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, nonché di persone con
disabilità coinvolte in sperimentazioni a regia regionale finalizzate
all’inclusione sociolavorativa e alla vita
indipendente.”
Art.
4
(Modifiche
all’art. 5
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
L’articolo 5
del Reg.
R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:
“Articolo
5
(Valutazione
multidimensionale del bisogno)
1.
Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al
comma 2 dell’articolo 3 (ReI), i criteri di priorità sono disciplinati dal
D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di
beneficiari.
2.
Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al
comma 1 dell’articolo 3, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita
alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della
presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:
a)
numero di figli
b)
numero di figli minori
c)
nucleo familiare monogenitoriale
d)
presenza di persona con disabilità grave o non
autosufficienza
e)
valore ISEE.
I
suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati
sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva
unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di
validità.
Con
riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce
requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, la
valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni
socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia
stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In
sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35 sui 100 punti
totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:
a)
presenza nel nucleo familiare di figli |
max 25
punti |
n. 1
figlio |
10 p. |
n. 2
figli |
20 p. |
n. 3 figli o
più |
25 p. |
b)
presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a
36 mesi |
5
punti |
c) nucleo
familiare monogenitoriale |
25
punti |
d)
presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza |
max 10
punti |
disabilità
grave |
5
p. |
non
autosufficienza |
10 p. |
e) valore
ISEE |
max 35
punti |
a)
presenza nel nucleo familiare di figli |
max 25
punti |
n. 1
figlio |
10 p. |
n. 2
figli |
20 p. |
n. 3 figli o
più |
25 p. |
b)
presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a
36 mesi |
5
punti |
c) nucleo
familiare monogenitoriale |
25
punti |
d)
presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza |
max 10
punti |
disabilità
grave |
5
p. |
non
autosufficienza |
10 p. |
e) valore
ISEE |
max 35
punti |
così
attribuito: al valore massimo di 35 si sottrae il valore dell’ISEE diviso per
171,429
Il
punteggio massimo di pt. 35 si attribuisce a ISEE ORDINARIO
“0”.
3.
I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati
sulla base delle sole
informazioni
desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE
resa per il nucleo
familiare
del richiedente e in corso di validità.”
Art.
5
(Modifiche
all’art. 7
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
Al comma 1 dell’art. 7
del Reg.
R. n. 8/2016, è aggiunta la seguente lett.
d):
“d)
gli sportelli del Servizi di Segretariato Sociale degli Ambiti territoriali che
attivano espressamente il servizio di ricezione domande e caricamento su
piattaforma telematica.”
2.
Il comma 2 del Reg. R. n. 8/2016 è sostituito dal
seguente:
“2.
Fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del comma 1, i Servizi Sociali dei
Comuni e degli Ambiti territoriali sono deputati ad assicurare l’accesso alle
informazioni di base su tutte le fasi di istruttoria delle domande, essendo gli
stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti
soggettivi di accesso”.
Art.
6
(Modifiche
all’art. 8
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
L’articolo 8
del Reg.
R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:
“Articolo
8
(Fasi
di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti
responsabili)
1.
A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi
tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono
le seguenti fasi di istruttoria:
Fase
I - verifica preliminare dei requisiti anagrafici di accesso, a cura dei Comuni
associati in Ambito territoriale
Fase
II (domande ReI) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità
ReI, la stessa è trasmessa, mediante cooperazione applicativa su portale INPS,
per l’istruttoria e le determinazioni conseguenti;
Fase
II (domande ReD) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità
ReD, non essendo ammissibile ReI, la stessa è istruita telematicamente mediante
cooperazione applicativa con le banche dati del Casellario dell’Assistenza INPS,
e mediante integrazione di istruttoria a cura dei
Comuni;
Fase
III - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo
punteggio sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 2, attraverso
l’applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica
unica;
Fase
IV - dopo il rilascio degli elenchi degli ammessi a ReI o a ReD, valutazione
multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari
e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo
familiare, a cura dell’equipe multiprofessionale presso ciascun Ambito
territoriale sociale, in collaborazione con il Centro per l’Impiego competente,
ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l’inclusione
sociale.
2.
I tempi di svolgimento delle Fasi di cui al comma 1 per l’istruttoria delle
domande di accesso al ReD - Reddito di Dignità, sono disciplinati da apposito
provvedimento della Giunta Regionale.
3.
Ai sensi dell’art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento
la Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, approva ai fini esclusivi dell’attuazione della misura Reddito di
dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree
territoriali di competenza dei centri territoriali per l’impiego, e gli Ambiti
territoriali sociali di cui all’art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006
n.19”.
Art.
7
(Modifiche
all’art. 9
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
All’art. 9
del Reg.
R. n. 8/2016, il comma 1 è così sostituito:
“1.
Per il beneficio economico di cui all’articolo 3 comma 2, i criteri di
determinazione dell’importo economico da riconoscere sono disciplinati dal D.
Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.”
2.
All’art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 3 è così
sostituito:
“3.
L’ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale
di cui alla lett. a) dell’articolo 3 comma 1 è pari ad Euro 400,00. Con apposito
provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici in
relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. [Ndr: art. 9 del
Reg. R. n. 8/2016]”
3.
All’art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 4 è così
sostituito:
“4.
L’ammontare massimo mensile del sostegno economico nei casi in cui con appositi
provvedimenti di Giunta Regionale si disponga l’integrazione del ReD al ReI di
cui al D.Lgs. n. 147/2017, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con
cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei
familiari con meno di cinque componenti.”
Art.
8
(Modifiche
all’art. 10
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
All’art. 10
del Reg.
R. n. 8/2016, il comma 3 è così sostituito:
“3.
Il beneficio economico del Reddito di Dignità è erogato con cadenza bimestrale,
in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo
di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un
periodo massimo di 6 mesi, salvo espresse deroghe disposte con proprio
provvedimento dalla Giunta Regionale per specifici target di beneficiari, ovvero
per le successive fasi di attuazione della misura.
L’importo
maturato per un bimestre è erogato di norma entro il bimestre
successivo”.
Art.
9
(Modifiche
all’art. 18
del Reg.
R. n. 8/2016)
1.
All’art. 18
del Reg.
R. n. 8/2016, il comma 2 è così sostituito:
“2.
Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura
Reddito di Dignità, come disciplinate dall’art. 10 comma 2 della legge
regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di
revoca:
a)
le cause di cui all’art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;
b)
le cause come specificate nel D. Lgs. n. 147/2017, di disciplina del
SIA;
c)
la irreperibilità del richiedente, che non consenta ai Servizi Sociali dei
Comuni referenti entro 30 (trenta) gg dal provvedimento di ammissione di
definire e far sottoscrivere il patto individuale di
inclusione.”
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.