Capo I
Modifiche alla legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza
scopo di lucro)
Art. 1
Modifica all’articolo 1
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11
1. L’articolo 1
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza
scopo di lucro), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità della legge
1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme
inmateria di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai
sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia
amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di
concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).".
Art. 2
Modifiche e all’articolo 2
della l.r.
11/1999, e introduzione dell’articolo 2 bis
1. L’articolo 2
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Competenze regionali
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in
particolare:
a) individua i
requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli
standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro
rispetto;
b) svolge attività di
vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al
fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di
criteri e standard prestabiliti.
2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le
altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio
nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio
regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli
orientamenti a livello internazionale.".
2. Dopo l’articolo 2 della l.r. 11/1999, come
sostituito dal precedente comma 1, è inserito il seguente:
"Art. 2 bis Competenze comunali
1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le
funzioni relative:
a) alle procedure
amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche
ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello
unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e
del relativo regolamento attuativo;
b) alla vigilanza e controllo,
compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive.".
Art. 3
Modifica all’articolo 8
della l.r.
11/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 8
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente: "1. La denominazione di ciascuna
struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal comune che deve
evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito provinciale.".
Art. 4
Modifica all’articolo 9
della l.r.
11/1999
1. Al comma 5 dell’articolo 9
della l.r.
11/1999, le parole: "per il rilascio della autorizzazione", sono sostituite
dalle seguenti: "per l’esercizio dell’attività".
Art. 5
Modifica all’articolo 10
della l.r.
11/1999
1. L’articolo 10
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Procedure per la classificazione delle strutture
turistiche ricettive
- Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per
territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.
- Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al
comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta
che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell’ambito
territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture
ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione
diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un
congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle
determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione d’ufficio della
classificazione effettivamente posseduta.
- Qualora, successivamente all’avvio dell’attività, vi sia un mutamento dei
requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica
al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione
precedentemente ottenuta.
- La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la
modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della
classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni
dall’approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone
l’aggiornamento.
- Decorso il termine per i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3
della I. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e
all’Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità
stabilite.
Art. 6
Modifica all’articolo 11
della l.r.
11/1999
1. Il comma 2 dell’articolo 11
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente: "2. Alla classificazione di tali
strutture provvede il comune competente per territorio.".
Art. 7
Modifica all’articolo 14
della l.r.
11/1999
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14
della l.r.
11/1999, le parole alfanumeriche: "di cui all’articolo 5 della legge n. 217
del 1983", sono soppresse.
Art. 8
Modifiche all’articolo 15
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 15
della l.r.
11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al
pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte
di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno
di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da
unità abitative fisse e non.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
2 bis. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di cui al
comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato
dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni.";
2 ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi
principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali
servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura
dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché
lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia
stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di
alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza
della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di
classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
Art. 9
Modifiche all’articolo 17
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 17
della l.r.
11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei
complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con
unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti
di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non
potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non
potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e
autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la
realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il
rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina di cui al d.p.r.
380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste
negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al
presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano, che con
delibera del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico.
Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla
data di trasmissione all’Assessorato regionale competente.
b) il comma 4, come modificato dall’articolo 13, comma
1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21, è sostituito dal
seguente: "4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in
strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 40
per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento. Gli
interventi finalizzati all’installazione dei predetti allestimenti mobili di
pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad
attività edilizia libera a condizione che:
a) siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale
vigente;
b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento
possano essere rimossi in ogni momento;
c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione
e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;
d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e
trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Per
gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che faccia
capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi principali, quali
quelli relativi all’alloggio, quanto per la fornitura degli ulteriori ed
eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la fornitura dei
servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo
stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove prevista, e sia altresì
stipulata un’apposita convenzione regolante le caratteristiche del servizio di
cui alla gestione in conformità ai requisiti minimi previsti per il livello di
classificazione che la struttura possiede.
Art. 10
Modifiche all’articolo 21
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 21
della l.r.
11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 la parola:
"Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune";
b) al comma 3 la parola:
"Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune".
Art. 11
Modifica all’articolo 22
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 22
della l.r.
11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: "Sindaco"
è sostituita dalla seguente: "comune";
b) il comma 7 è abrogato;
c) il comma 9 è abrogato.
Art. 12
Modifica all’articolo 24
della l.r.
11/1999
1. Al comma 8 dell’articolo 24
della l.r.
11/1999, le parole: "ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla osta
dell’APT competente per territorio" sono soppresse.
Art. 13
Modifica all’articolo 26
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 26
della l.r.
11/1999 la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente: "c) sistema
idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo
stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro ore sufficientemente aerati,
nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e comunque nel
rispetto delle norme previste in materia specifica;".
Art. 14
Modifica all’articolo 38
della l.r.
11/1999
1. Al comma 3 dell’articolo 38
della l.r.
11/1999, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "comune".
Art. 15
Modifica all’articolo 41
della l.r.
11/1999
1. Il comma 8, dell’articolo 41
della l.r.
11/1999 è abrogato.
Art. 16
Modifica all’articolo 49
della l.r.
11/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 49
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in
materia di concessione demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di
stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici,
deve essere autorizzata dal comune.".
Art. 17
Modifica all’articolo 56
della l.r.
11/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 56
della l.r.
11/1999 le parole: "Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 217 del 1983", sono
soppresse.
Art. 18
Modifica all’articolo 58
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 58
della l.r.
11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate
dalla presente legge, è subordinata alla presentazione della SCIA, nel rispetto
del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della I. 241/1990.";
b) al comma 2 le parole: "in un’unica
autorizzazione amministrativa." sono sostituite dalle seguenti: "in un’unica
SCIA.".
Art. 19
Modifiche all’articolo 59
della l.r.
11/1999
1. L’articolo 59
della l.r.
11/1999, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 18 febbraio
2014, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Art. 59
Avvio dell’attività
1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato
l’esercizio, deve indicare:
a) le generalità del titolare e, ove persona
diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
b) quando la SCIA è presentata da persona
giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la
rappresentanza legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà
essere uguale ad altra già esistente nell’ambito provinciale;
d) il periodo di apertura (annuale o
stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità
dell’esercizio;
f) la classificazione della struttura, ove
prevista;
g) l’ubicazione della struttura;
h) gli estremi identificativi della concessione edilizia
ove prevista.
2. A seconda delle strutture ricettive, di cui
al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre
indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.
3. Comparto alberghiero. I titolari
degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge,
alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
a) la
dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
b)
relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle
camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero
dei bagni;
c) indicazione
anagrafica del direttore d’albergo;
d) copia della
polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.
4. Comparto complessi
ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture
ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’articolo 14, comma 1,
lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
a) la dichiarazione, su
modello regionale, relativa alla classificazione;
b) copie delle polizze
di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei
confronti degli ospiti;
c) planimetria
dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e
residenziali già esistenti di cui all’articolo 24, comma 5;
d) planimetria
dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità
abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere,
dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
e) regolamento interno di
funzionamento delle strutture di cui all’articolo 35;
f) certificato di agibilità degli
allestimenti.
5. Comparto ostelli della gioventù. L’attività di
gestione degli ostelli della gioventù è subordinata alla presentazione della
SCIA, previa stipula di apposita convenzione con il comune competente per
territorio ove è ubicato l’immobile che individua e regola:
a) i soggetti che possono
utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono
offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla
classificazione posseduta;
c) la durata minima della permanenza
degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l’uso della
struttura;
f) il tipo di gestione che deve
garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto
alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;
g) le modalità e i limiti di
utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati
dall’utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
6 La SCIA, può comprendere la
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione
stipulata con il comune.
7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della I.
217/1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e
appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove
sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di
abitabilità e deve essere corredata di:
a) relazione tecnica-illustrativa
indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili.
8 Comparto case per ferie.
L’attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla
presentazione della SCIA, al comune competente per territorio ove è ubicato
l’immobile, previa stipula di apposita
convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la
struttura;
b) il tipo dei servizi che si
intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
c) la durata minima della
permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l’uso della
struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire
l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità
per cui è autorizzato l’esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i
diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
9 La SCIA può comprendere la
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione
stipulata con il comune.
10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare
l’attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove
sono ubicati gli immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica
illustrativa contenente i seguenti elementi:
a) estremi del certificato
di abitabilità;
b) numero dei vani destinati
alla ospitalità con l’esatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a
disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione.
11 L’attività di
affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.
12. Comparto stabilimenti balneari. Per l’esercizio dell’attività il
titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve
allegare:
a) relazione tecnica
illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;
b) estremi della licenza edilizia;
c) estremi della concessione demaniale;
d) copia delle ricevute del versamento
delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
e) copia della polizza di assicurazione
responsabilità civile e furto;
f) regolamento interno
di fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma 4.
13. Comparto darsene. Per l’esercizio
dell’attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la
SCIA al comune e devono allegare:
a) relazione tecnica
illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;
b) estremi della concessione
demaniale;
c) copia delle ricevute del
versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in
materia;
d) copia della polizza di
assicurazione responsabilità civile e furto;
e) certificato di agibilità degli
impianti.
14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli
enti di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al
comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli
impianti di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata:
a) relazione tecnica illustrativa
dell’impianto;
b) planimetria con l’esatta
ubicazione delle strutture;
c) estremi della concessione demaniale
rilasciata dalla capitaneria di porto, per l’attività nautica;
d) certificato di agibilità degli
impianti e delle strutture;
e) copia delle ricevute dei versamenti sulle
tasse di concessione;
f) copia delle polizze di assicurazione per
rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
g) copia dello statuto sociale;
h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
i) regolamento interno.
15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal
regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle
capitanerie di porto in materia di demanio marittimo.".
Art. 20
Modifiche all’articolo 60
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 60
della l.r.
11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: "domanda" è
sostituita dal seguente acronimo: "SCIA";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 21
Modifiche all’articolo 61
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 61
della l.r.
11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: "Contenuto della
SCIA";
- b) al comma 1 le parole: "L’autorizzazione di esercizio", sono sostituite
dalle seguenti: "la SCIA";
Art. 22
Modifiche all’articolo 63
della l.r.
11/1999
1. L’articolo 63
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 63 Chiusura temporanea o definitiva
1. Il titolare della SCIA che intende procedere alla
chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo
avviso al comune.".
Art. 23
Modifiche all’articolo 64
della l.r.
11/1999
1. L’articolo 64
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 64 Registrazione notifica delle persone
alloggiate
- I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e
classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Aret
Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per
l’osservatorio turistico (SPOT).
- La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge
regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e
dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).".
Art. 24
Modifiche all’articolo 69
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 69
della l.r.
11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: "della Regione" sono sostituite dalle seguenti:
"del comune";
- b) al comma 3 le parole: "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti:
"al comune".
Art. 25
Modifica all’articolo 70
della l.r.
11/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 70
della l.r.
11/1999le parole: "Ai sensi dell’art.7, ultimo comma, della legge
n. 217 del 1983" sono soppresse.
Art. 26
Modifiche all’articolo 72
della l.r.
11/1999
1. All’articolo 72
della l.r.
11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: "dell’autorizzazione
amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo";
b) al comma 16 la parola: "Sindaco" è
sostituita dalla seguente: "comune";
c) il comma 17 è abrogato.
Art. 27
Abrogazioni
1. Gli articoli 12,
13,
67,
74
e 75
della l.r.
11/1999, sono abrogati.
Capo II
Modifiche alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della
competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio e turismo)
Art. 28 (1)
Modifica al titolo della legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34
[1. Al titolo della legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province
della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di
agenzia di viaggio e turismo), le parole: "alle province", sono sostituite dalle
seguenti: "ai comuni".
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
17/2019, art. 23,
comma 1, lett. d)
Art. 29 (2)
Modifiche all’articolo 1
della l.r
. 34/2007
[1. All’articolo 1
della l.r
. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, come
sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2014, n. 38, è
sostituito dal seguente: "1. Le presenti disposizioni disciplinano le competenze
amministrative dei comuni per l’esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione".
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento, controllo e di vigilanza sulle procedure disciplinate dalle
presenti disposizioni al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la
trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.". ]
(2) Articolo abrogato dalla l.r.
17/2019, art. 23,
comma 1, lett. d)
Art. 30 (3)
Modifiche agli articoli 4,
5,
9,
10,
11,
12,
18,
19,
20
e 21
della l.r
. 34/2007
[1. Agli articoli 4,
5,
9,
10,
11,
12,
18,
19,
20
e 21
della l.r
. 34/2007 e successive modificazioni, ovunque presente la
parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "comune". ]
(3) Articolo abrogato dalla
l.r.
17/2019, art. 23,
comma 1, lett. d)
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.