Art.
1
Finalità
1. La Regione Puglia, ai sensi
degli articoli 2 e 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 9 e 18 della
Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in
materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione
sociale, nonché dell’articolo 13
della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il
valore sociale e la funzione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca
etica e spirituale.
Art. 2
Oggetto
1. In attuazione delle finalità
indicate all’articolo 1 e nell’esercizio delle facoltà previste per la Regione
nel d.lgs. 117/2017 e della normativa regionale di riferimento, la Regione
Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati e non già
finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che
svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e
socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d’uso, per l’utilizzo
degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i fabbisogni
delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello
regionale e territoriale.
Art.
3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge,
e ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del d.lgs. 117/2017, si definiscono enti del
Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all’articolo 2, le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti
filantropici,[ le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,] (1) gli oratori di cui alla legge
regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno
della funzione socioeducativa delle attività di oratorio).
(1) Parole
soppresse dalla l.r.
67/2018, art. 95,
comma 1.
Art.
4
Linee
guida
1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, un elenco degli immobili di
proprietà regionale suscettibili di essere concessi in comodato gratuito ai
sensi dell’articolo 1803 del codice civile ed emana linee guida che
disciplinano:
a) le modalità
di presentazione delle domande di concessione in comodato;
b) i criteri
da seguirsi nella valutazione delle domande di concessione degli immobili
regionali e nella
formazione di una graduatoria regionale, secondo un ordine di priorità;
c) le modalità per
l’effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo dei beni concessi.
Art.
5
Norme
generali
1
Gli immobili
regionali vengono concessi in comodato nello stato in cui versano all’atto della
stipula del contratto. Il comodatario non può chiedere il rimborso delle spese
straordinarie sostenute per la conservazione dell’immobile, ove non previamente
autorizzate dalla competente struttura regionale.
2
I
miglioramenti e le addizioni apportati dal comodatario all’immobile nel periodo
di vigenza contrattuale devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione
e restano acquisiti all’immobile senza obbligo per la stessa di rimborso o
indennizzo presente o futuro a favore del comodatario. È fatta altresì salva la
facoltà della Regione di pretendere la rimessa in pristino a cura e a spese del
comodatario.
3
Per tutto ciò
che non è previsto dalla presente legge, si applicano le vigenti disposizioni in
materia di comodato.
Art.
6
Norma
finanziaria
1. Dall’attuazione delle
disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori
entrate, a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.