Art. 1
Modifica all’articolo 3
della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 13
1. L’articolo 3
della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e
dell’ittiturismo è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono
attività di pescaturismo e ittiturismo
- È istituito, presso la competente Sezione regionale del Dipartimento
agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, l’elenco degli operatori
di pescaturismo e ittiturismo. L’elenco è composto da tre sezioni: una per il
pescaturismo, una per l’ittiturismo e una per le cooperative di pesca che
detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di
supporto logistico.
- L’imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta
l’autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole
13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina
delle attività di pesca-turismo , in attuazione dell’articolo 27-bis della I.
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), dà formale comunicazione
scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, alla Sezione regionale
competente, affinché questa provveda a inserirlo nell’apposita sezione
dell’elenco. Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell’autorizzazione
all’esercizio del pescaturismo. Per l’iscrizione nella terza sezione
dell’elenco dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità
specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma
3.
- L’imprenditore ittico che svolge attività di ittiturismo, ai fini
dell’iscrizione nell’elenco, dà formale comunicazione scritta alla Sezione
regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di
avvio dell’attività resa ai sensi dell’articolo 4.
- L’imprenditore ittico che cessa l’attività di pescaturismo e/o ittiturismo
deve parimenti fornire formale comunicazione entro sessanta giorni dalla data
di cessazione alla Sezione regionale competente.
- La Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle
attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l’adesione a reti,
circuiti, protocolli e percorsi di qualità.
- La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza corsi di
formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le
attività di diversificazione di cui alle presenti disposizioni. La frequenza a
tali corsi non è vincolante ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma
1
7. Le modalità di azione e attuazione
delle attività descritte ai commi 5 e 6 sono disciplinate da apposito
regolamento regionale di attuazione.
8. La Regione Puglia, in conformità a
quanto specificatamente previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio
2014, n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai
successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di
finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite
lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e
adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati
a ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi
marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle
attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di
monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo
smaltimento dei rifiuti..
Art. 2
Modifica all’articolo 5
della 1.r.
13/2015
1. All’articolo 5
della 1.r.
13/2015 è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera f) del comma 1, le parole: "all’Albo
regionale", sono sostituite dalle seguenti: "all’elenco regionale".
Art. 3
Modifiche all’articolo 7
della 1.r.
13/2015
1. All’articolo 7 della
1.r.
13/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 5, dopo le parole:
"preincartati anche da soggetti terzi", è aggiunta la seguente: "abilitati";
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle
attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per
cento, dall’attività di pesca professionale, che è attività principale e
prevalente dell’imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i
condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente
appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti
dall’articolo 2
della legge
regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita
diretta dei prodotti agricoli)."
Art. 4
Modifica all’articolo 8
della 1.r.
13/2015
1. L’articolo 8
della 1.r.
13/2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Attività didattiche nel pesca-turismo e
ittiturismo
-
Al fine di sviluppare le attività di cui all’articolo 2,
comma 10, lettera d), è istituito, nell’ambito delle attività di pescaturismo
e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza
didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate
nel regolamento regionale di attuazione, già richiamato all’articolo 1, comma
7. L’imprenditore ittico, definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.
96), viene equiparato all’imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di
operatore nell’attività didattica.
2. L’operatore deve svolgere, nell’ambito dell’azienda
ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione secondo le finalità
inerenti il percorso didattico scelto dalla stessa impresa ittica.
3. L’operatore può conseguire una formazione
didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati
dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
4. È istituito l’elenco regionale degli ittiturismo e
pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione regionale gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali dell’Assessorato regionale alle
risorse agroalimentari.
5. Il dirigente della Sezione regionale gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali provvede all’iscrizione
degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa
ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Puglia - Assessorato
risorse agroalimentari - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e
biodiversità, formulata dal titolare dell’azienda ittica o dal legale
rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale; b)legale rappresentante;
b)
legale rappresentante
c) codice fiscale e partita IVA;
d) recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.
6. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari
provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e
pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di
divulgazione e promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico
(URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività
didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
7. L’istanza di iscrizione all’elenco regionale degli
ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia -
Assessorato risorse agroalimentari - Servizio valorizzazione e tutela risorse
naturali e biodiversità, dal titolare dell’azienda ittica o dal legale
rappresentante.
8. L’Ufficio regionale competente può richiedere, in
fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede
dell’azienda, se ritenuti necessari.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1, della L.R.
12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.