IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 2031 del 15/11/2018 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(Modifiche all’art. 3
“La formazione” del Reg.
R. n. 28/2007)
1
All’articolo 3,
comma 1 del Reg.
R. n. 28/2007, le parole “enti accreditati dal Settore Formazione
Professionale”, vengono sostituite dalle seguenti: “organismi accreditati dalla
Sezione Formazione Professionale”.
2
All’articolo 3,
comma 2 del Reg.
R. n. 28/2007,, le parole “il Settore” vengono sostituite dalle seguenti:
“la Sezione”.
Art.
2
(Modifiche all’art. 12
“Esame finale e rilascio dell’attestato” del Reg.
R. n. 28/2007)
1.
All’articolo 12
del Reg.
R. n. 28/2007 il comma 2 è interamente sostituito come segue:
Al
termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una
prova pratica da parte di una apposita commissione di esame cosi costituita:
PRESIDENTE:
- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla
sede delle attività formative COMPONENTE:
- Direttore Sanitario o suo delegato; COMPONENTE:
- Direttore del corso o un Docente del corso; COMPONENTE:
- Rappresentante designato dall’Assessorato alla Formazione
Professionale; COMPONENTE:
- Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche; COMPONENTE:
- Rappresentante dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;
SEGRETARIO:
- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.
2
All’articolo 12 ,
comma 6 del Reg.
R. n. 28/2007, al punto 1 dell’elenco, dopo le parole “attestato di O.T.A.”,
vengono aggiunte le seguenti parole: O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente
familiare.
3
All’articolo 12
comma 6 del Reg.
R. n. 28/2007, il punto 6 dell’elenco, è così sostituito: 6) personale
dipendente in servizio in possesso dell’attestato di O.S.A o di Assistente
familiare;
4
All’articolo 12 ,
comma 6 del Reg.
R. n. 28/2007, al punto 7 dell’elenco, dopo le parole “oppure di O.S.A.”,
vengono aggiunte le seguenti parole: “o di assistente familiare”.
5
All’articolo 12 ,
comma 6 del Reg.
R. n. 28/2007 il punto 8 dell’elenco, prima delle parole “Aspiranti
esterni”, viene aggiunta la seguente parola: “altri”.
Art.
3
(Modifiche all’art. 13
del Reg.
R. n. 28/2007)
1.
All’articolo 13
“Titoli pregressi” del Reg.
R. n. 28/2007 il comma 1 è così sostituito:
Al
fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura unica
dedicata all’assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio
Sanitario, è necessario realizzare, nell’ambito della formazione sul lavoro,
misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del
S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e
degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio
assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con
dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di
qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di
qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale o
sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale che,
a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo
le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza
lavorativa, di almeno 5 anni, tale da aver consentito l’acquisizione di
competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. La misura compensativa
prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al
preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle
competenze già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto
all’Allegato C) del presente regolamento.
Art.
4
(Modifiche
all’art. 14
“Finanziamento della spesa”, comma 2, del Reg.
R. n. 28/2007)
1
All’articolo 12,
comma 2 del Reg.
R. n. 28/2007, le parole “il Settore” vengono sostituite dalle seguenti: “la
Sezione”.
2
All’articolo 12,,
comma 2 del Reg.
R. n. 28/2007, la parola “Enti” viene sostituita dalla seguente “Organismi”.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.