IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così
come modificato
dalla legge
costituzionale 22
novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2,
lett.
c) della
L.
R. 12
maggio
2004, n.
7 “Statuto
della Regione
Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma
2, della
L.
R. 12
maggio
2004, n.
7 “Statuto
del Regione Puglia” così
come
modificato dalla
L.R.
20 ottobre
2014, n.
44;
VISTA
la
Delibera di Giunta Regionale N° 2023 del 15/11/2018 di
adozione del Regolamento;
EMANA IL
SEGUENTE REGOLAMENTO
ART.
1
FINALITA’
La Residenza
Sanitaria Assistenziale R1
( RSA
R1) eroga prestazioni in regime residenziale intensive
di cura e
mantenimento
funzionale, ad elevato
impegno sanitario, alle persone con patologie non acute
che, presentando alto livello di complessita’, instabilita’ clinica
tale da
non richiedere
ricovero
ospedaliero, sintomi di
difficile controllo,
necessita’ di
supporto alle
funzioni vitali e/o gravissima disabilita’,
richiedono continuita’
assistenziale con pronta disponibilita’ medica e presenza infermieristica
sulle 24 ore.
La RSA
R1 eroga
prestazioni a pazienti
affetti da SLA
o altre
sindromi neurodegenerative
in fase
avanzata, pazienti
con patologie croniche con
necessità di
assistenza
respiratoria, portatori di
tracheostomia, nutrizione artificiale
(enterale
o parenterale), o
comunque confinate
a letto
e con
dipendenza totale
per l’alimentazione, il controllo degli sfinteri, l’igiene personale ,
in fase
di stabilizzazione clinica
, che abbiano completato
i necessari precedenti
protocolli
riabilitativi ma
per problematiche sociali e/o
tecnico-organizzative
non possono essere assistiti a
domicilio.
I trattamenti,
non erogabili al
domicilio o in
altri setting assistenziali di
minore intensita’,
sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo,
infermieristico
e tutelare,
accertamenti diagnostici, assistenza
farmaceutica,
fornitura
di preparati
per nutrizione artificiale e
dei dispositivi medici monouso e di assistenza protesica.
L’attività
di assistenza a questi
soggetti
è caratterizzata
da:
-
attività
di nursing
con fisioterapia al
mantenimento
delle condizioni già
raggiunte
all’interno delle UU.OO. ospedaliere
e di riabilitazione di
provenienza
nonché alla prevenzione di
ulteriori complicanze
da patologie sovrapposte;
-
continua
sorveglianza
medica adeguata
allo “status”
di ogni singolo
paziente da
parte di
staff
medico–
specialistico;
-
programmazione concordata
con l’équipe medico-specialistica,
dell’intervento
guidato e
della collaborazione
-
dei parenti
in tutte
quelle attività
che, con
stimoli familiari al
paziente, mirino a
risvegliare
una coscienza reattiva
all’ambiente esterno e/o sostengano l’ospite nelle relazioni e nella comunicazione.
La RSA
R1 è articolata
in nuclei di
20 persone. Essa
si colloca
prioritariamente
all’interno dei
Presidi Territoriali di Assistenza pubblici.
ART. 2
NUCLEO DI ASSISTENZA INTENSIVA DI CURA E MANTENIMENTO FUNZIONALE, AD ELEVATO IMPEGNO SANITARIO
Il Nucleo ospita
pazienti ad
alta complessità
( PAC)
nella fase
cronica
che presentano
spesso problematiche sistemiche e comorbilità.
Il nucleo ospita
pazienti adulti che
hanno superato
la fase
acuta della malattia, stabilizzati
nelle funzioni vitali e
con necessità
d’intervento
intensivo
di cura
e mantenimento
funzionale, ad elevato
impegno sanitario secondo
il modello previsto
dal presente
regolamento
e di supporto
multiprofessionale distribuito
nell’arco delle 24 ore.
Al nucleo in
RSA
R1
si accede
con preventiva
autorizzazione
rilasciata
dalla UVM del
DSS di residenza
del paziente, previa redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
1)
del Medico
dell’Unità Operativa
per trasferimento
da struttura
ospedaliera per
acuti che dimette
il paziente;
2)
del Medico
dell’Unità Operativa
per trasferimento
da struttura
ospedaliera di
riabilitazione cod.
28, cod. 75, cod. 56 o di lungodegenza cod. 60;
3)
della U.O.
del DIP.
MFeR insistente
nella ASL ove
ha residenza
il paziente
per trasferimento
dai
Presidi di riabilitazione territoriale;
4)
del MMG per trasferimento da struttura
di post-acuzie o dagli ospedali di comunità.
La prescrizione dei
precedenti
punti 1),
2) e 3)
deve
essere firmata
e timbrata
dal dirigente
medico che
la rilascia sotto
la propria personale responsabilità.
La prescrizione deve
espressamente
indicare
che “il paziente, in condizioni cliniche stabilizzate,
necessita
di n.
mesi di
trattamento
assistenziale intensivo
di cura e mantenimento
funzionale in RSA
R1. Il paziente
richiede elevato
impegno assistenziale (nursing infermieristico articolato
nell’arco
delle 24 ore)
e non può
essere avviato
ad altro setting assistenziale minore e/o
di assistenza domiciliare.”
In nessun caso
il medico
competente
alla redazione della prescrizione-proposta
può omettere o
rifiutarsi
di procedere
per ragioni che
non attengono rigorosamente
alla valutazione medica
del rischio di instabilità, o rinviare la valutazione ad altra figura
di cui alle lett. Da 1) a 4) del precedente comma.
La valutazione del
rischio di instabilità
clinica deve
essere effettuata
dal prescrittore,
il quale compila la
scheda di presentazione del
paziente, di
cui all’allegato
A al presente
regolamento,
in cui è
inclusa la NEWS
che esprime un indice di
probabilità
di deterioramento
clinico e
la CIRS
( Modified Comulative
Illness Rating
Scale - versione
10/2013 ). I
dati riportati
nella scheda devono
essere stati
rilevati
non oltre
le 48 ore
precedenti la richiesta.
La NEWS
e la CIRS,
benché approvate
dalla comunità
scientifica,
sono soltanto
uno strumento indicativo.
Resta ferma la responsabilità del dirigente medico nella valutazione clinica del paziente.
Si può accedere
al nucleo della
RSA
R1 se sussiste
il bisogno assistenziale intensivo
di cura
e mantenimento funzionale e il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.
In nessun caso
un paziente
che necessiti di
tale setting assistenziale ma
che sia in
condizione di
potenziale alto rischio di instabilità clinica può accedere all’assistenza extraospedaliera erogata dal nucleo di RSA R1.
La presa in carico del paziente deve essere concordata e comunicata dalla struttura, entro 5 giorni lavorativi,
all’Area
Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso
assistenziale, all’Area
Socio Sanitaria della ASL di residenza
del paziente. Quest’ultima comunicherà
al Distretto
Socio Sanitario di residenza del paziente
l’avvenuta
presa in
carico. Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o proroghe).
La durata
del trattamento
residenziale intensivo
di cura
e mantenimento
funzionale può essere
di massimo 12 mesi salvo
proroga
da parte
dell’UVM, così
come indicato
nella prescrizione del Medico
dell’U.O.
ospedaliera o nella autorizzazione della U.O.
del DIP.
MFeR.
Al termine del percorso
di trattamento
assistenziale intensivo, in
assenza di
proroga
per l’ulteriore
permanenza nel
nucleo di RSA
R1 e persistendo il
bisogno del paziente
di assistenza,
questi sarà
trasferito
in altro
setting assistenziale appropriato,
preferibilmente
di tipo domiciliare.
La richiesta
di proroga
per l’ulteriore
permanenza nel
nucleo di RSA
R1 deve
essere preventivamente autorizzato,
secondo le
procedure
che saranno
definite
con i
soggetti
interessati,
dall’UVM del DSS
nella quale insiste la struttura
erogante.
A tal
fine la struttura
che ha in
carico
il paziente,
almeno 20 giorni lavorativi
prima della scadenza,
notifica inderogabilmente
la richiesta
di proroga
all’UVM del DSS
nella quale insiste
la struttura
erogante,
all’Area
Socio Sanitaria della ASL
nella quale insiste
la struttura
erogante,
e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio
del percorso
assistenziale, all’Area
Socio Sanitaria
della ASL di
residenza
del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto
Socio Sanitario di residenza
del paziente la prosecuzione del trattamento
in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata
in caso di esito negativo
alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente
i termini dei 20 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta
impregiudicata
l’attività
di verifica
dell’appropriatezza
da parte
dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti
erogati
(ingressi e/o
proroghe) in
sede di verifica
dell’appropriatezza
che vale
fatto
salvo il periodo di proroga tacitamente accordato.
ART. 3
REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI
La RSA R1 deve essere in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti
leggi in materia di:
- protezione antisismica;
- protezione antincendio;
- protezione acustica;
- sicurezza elettrica
e continuità
elettrica;
- sicurezza antinfortunistica;
- igiene dei luoghi di lavoro;
- protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- smaltimento dei
rifiuti;
- condizioni microclimatiche;
- impianti di distribuzione dei gas;
- materiali
esplodenti.
In merito
a tali
problematiche si
ritiene di fare
riferimento
alle specifiche norme nazionali, regionali, locali
e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.
I requisiti di
cui sopra
devono
essere valutati
tenendo conto
delle specifiche deroghe previste
dalle normative vigenti
ivi compresa
quella riguardante
l’eliminazione delle
barriere architettoniche per
gli edifici costruiti antecedentemente
all’entrata
in vigore
delle norme di
cui alla legge
09.01.1989, n.13, nonché di
piani di adeguamento che devono essere presentati
dalle Aziende Sanitarie
Locali.
ART . 4
REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
4.1
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI Standard dimensionali e strutturali
Gli standard
dimensionali sono determinati
nelle misure
che seguono,
tenendo presente
che gli standard rapportati
alle persone sono da considerarsi netti,
in quanto fanno riferimento a superfici utili per
lo svolgimento delle funzioni
specifiche:
a) la superficie totale utile funzionale delle strutture
è fissata
in un minimo di mq 40 per ospite;
b) per le camere (bagno
escluso):
minimo mq 12 per una persona;
minimo mq 18 per due persone;
c) le restanti
aree di
attività
e di servizio sono da
dimensionarsi nel computo
complessivo
di 40 mq
per ospite di cui alla precedente lettera
a);
d) nel caso
di strutture
preesistenti
e di ristrutturazioni sono
accettabili misure
in difetto
entro
il 20% degli standard di riferimento, fatta
eccezione per le camere che devono rispettare
le dimensioni minime.
Le porte
devono
possedere caratteristiche tali da
limitare
l’ingombro
durante
l’apertura
(P. es. porte
scorrevoli, rototraslanti..). Le
porte di
accesso a camere,
bagni o ambienti
con spazi di
manovra
ridotti devono
aprire verso
l’esterno anche per
consentire
il soccorso
a pazienti
in caso
di caduta.
Quando la porta
apre verso
vie di fuga
o uscite
di emergenza
il senso di
apertura deve
essere verso
l’esodo. La
luce netta
della porta
deve
essere di misura tale da consentire
il passaggio di letti
con ruote, barelle doccia e carrozzine.
I pavimenti
devono
avere
una superficie antisdrucciolo e
non presentare
dislivelli, asperità,
sconnessioni e gradini nelle
aree utilizzate
dai degenti. Nelle aree
di transito
comuni a
degenti
e visitatori
eventuali
dislivelli devono essere eliminati
con brevi rampe a bassa pendenza (max 4-5%).
I corridoi devono
avere
larghezza
sufficiente per
consentire
il transito
di carrozzine
o barelle
e comunque dimensioni e caratteristiche adeguate all’esodo in situazioni di emergenza.
I percorsi
esterni
non devono
presentare
buche o sporgenze
che li ingombrino così
da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Area
abitativa
Devono essere presenti:
• camere da 1 o 2 letti. All’interno di ogni camera deve essere garantita:
-
la privacy
degli ospiti, anche
attraverso
l’impiego
di divisori mobili, l’accesso e
il movimento
delle carrozzine, l’uso dei sollevatori e il passaggio delle barelle;
-
a ciascun posto
letto,
l’accessibilità
contemporanea di due
operatori
per lato,
onde garantire
le necessarie manovre
assistenziali, nonché la
possibilità di
trasferimento
dei pazienti
sia su carrozzina che barella;
-
la presenza
di bagno attrezzato
per la non
autosufficienza,
con possibilità
di accesso e
rotazione completa delle carrozzine e sollevatore, dotato di lavandino, wc, doccia a pavimento o vasca, bidet;
-
la presenza di un armadio porta abiti e di un mobile basso (con funzione di comodino, scarpiera) per posto letto.
Gli arredi devono essere compatibili con la patologia del paziente;
-
TV.
• almeno il 30% dei posti
letto
dotati di monitoraggio delle funzioni vitali ed eventuale ventilazione meccanica che possono necessitare per i pazienti
di recente trasferiti dalle terapie intensive o per possibili aggravamenti
improvvisi;
Servizi
di
nucleo
Devono essere presenti
per ciascun nucleo:
• locale soggiorno/TV/spazio collettivo;
• sala da pranzo anche
plurinucleo;
• angolo cottura;
• deposito attrezzature,
ortesi e ausili vari;
• locale di servizio per il personale con
annessi servizi igienici;
·
un bagno assistito
per immersione totale in posizione supina (dovranno essere garantiti spazi idonei a consentire
le manovre al personale di assistenza);
• locale deposito biancheria pulita (articolato
per piano per nuclei presenti
su più piani);
• locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle (articolato
per piano per nuclei presenti
su più piani);
• locale deposito per attrezzature,
carrozzine e materiale di consumo, etc. (articolato
per piano per nuclei presenti
su più piani);
• locale attività
pedagogico-educativa,
addestramento professionale, tempo libero.
Area
destinata
alla valutazione e
alle terapie
Tale area,
che deve
essere opportunamente
individuata
e indicata
all’interno
della struttura,
può servire anche diversi
nuclei. In tal
caso devono
essere presenti,
per ognuna delle tipologie di
locali elencati
di seguito, almeno un locale per nucleo. Devono essere previsti:
• ambulatorio o studio medico
attrezzato
per visite e valutazioni
specifiche;
• una sala medicazione, attrezzata
anche per la piccola
chirurgia, dotata di scialitica
e stativo;
• locali per l’erogazione delle attività
specifiche di riabilitazione. Nello specifico:
- locale per fisiokinesiterapia;
- locale per terapia
occupazionale;
- locale per terapia cognitiva;
- locale per terapia del linguaggio;
- locale per urologia (patologie cerebrali e/o spinali);
• palestra con attrezzature
e presidi necessari per le
specifiche attività
riabilitative
previste;
• locale per l’attività
infermieristica;
Area
della socializzazione
Tale area,
che deve
essere opportunamente
individuata
e indicata
all’interno
della struttura,
può servire anche diversi nuclei.
Devono essere presenti:
• servizi per l’assistenza religiosa e relativi locali;
• locale bar (in alternativa
distributori automatici di alimenti
e bevande);
• soggiorno polivalente;
• bagni per i visitatori, di cui almeno uno accessibile alle
persone con disabilità;
• ove
possibile aree
verdi attrezzate,
e accessibili alle persone
con disabilità,
all’interno del
complesso.
L’area verde è obbligatoria per le strutture
di nuova realizzazione.
Servizi
a richiesta
dell’utenza
• locali per servizi al degente (es.: barbiere, parrucchiere, podologo);
• possibilità di servizio lavanderia esterno;
Aree
generali e
di supporto
Tale
area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della struttura,
può servire anche diversi nuclei.
Devono essere previsti:
• ingresso con portineria, posta, telefono;
• uffici amministrativi con archivio per la documentazione clinica e amministrativa;
• Sala
riunioni;
• cucina, dispensa e
locali accessori (se
il servizio
è appaltato
all’esterno
un locale
per lo sporzionamento);
• lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato all’esterno locali per lo stoccaggio);
• servizio di
pulizia ( se
il servizio è
appaltato all’esterno un
locale per lo
stoccaggio
attrezzi
e materiale
vario);
• magazzini;
• spogliatoi
per il personale con
annessi bagni;
• deposito pulito;
• deposito sporco;
• camera mortuaria con sala dolenti.
Tutti i corridoi e le scale devono essere forniti di corrimano.
In caso
di strutture
a più piani, devono
essere presenti
impianti elevatori
tra cui
un montalettighe e
un ascensore. Le
dimensioni degli ascensori devono
essere tali
da garantire
l’accesso almeno
ad una carrozzina e un operatore.
4.2
REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI
Tutti gli
ambienti delle
varie aree
e servizi
(area abitativa,
servizi di
nucleo, area
destinata
alla valutazione e alle
terapie, area
della socializzazione, aree
generali
e di supporto)
devono
essere dotati
di impianto
di riscaldamento e di condizionamento.
In ogni struttura
è presente
e accessibile il
carrello
per la gestione delle
emergenze/urgenze,
completo
di defibrillatore,
saturimetro,
materiale per
l’assistenza
respiratoria [pallone AMBU
(Assistant
Manual Breathing Unit), maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro,
fonendoscopio, laccio emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto intervento previsti
dalla normativa
vigente.
Devono essere presenti:
-
almeno due posti
letto
dotati
di monitoraggio
delle funzioni vitali
ed eventuale
ventilazione meccanica che
possono rendersi
necessari per i
pazienti di
recente
trasferiti dalle
terapie
intensive
o per possibili aggravamenti
improvvisi;
-
letti elettrici articolati con
sponde e ruote
(per tutti i
posti letto
residenza) e
che si possano abbassare
fino a 40 cm;
-
materassi antidecubito
ad alta
tecnologia (se
a camere
d’aria alternanti,
deve
essere prevista
la possibilità di
sgonfiaggio
veloce per
il massaggio
cardiaco)
per ogni posto
letto;
nella dotazione complessiva
deve esservi
la disponibilità
di materassi
per pazienti
a rischio medio
alto di
lesioni da pressione o
con lesioni da pressione gravi
(IV stadio secondo
la scala
di Braden) p.
es materassi a
fluttuazione e materassi a
cessione d’aria.
-
Cuscini antidecubito;
-
sistema di chiamata/allarme, inclusi quelli per tetraplegici a succhio-soffio o con bottone;
-
sollevatori pazienti
elettrici con diverse tipologie di imbragature;
-
1 sollevatore per obesi ( anche
plurinucleo);
-
almeno 2 seggioloni
polifunzionali;
-
carrozzine, parte
standard
con ruote
grandi posteriori (dimensioni varie) e
con tavolino avvolgente
per carrozzina;
-
1 sistema pesapersone per
disabili;
-
macchina per la tosse;
-
almeno 3 apparecchi
per aerosolterapia;
-
broncoapiratori / bronco-aspiratori portatili
con sistema a batteria ricaricabile;
-
disponibilità nella struttura
di uno spirometro ed apparecchio per EGA;
-
disponibilità nella
struttura
di un Bladder scanner;
-
almeno n. 2 poltroncine
doccia;
-
comodini
bidirezionali per
disabili;
-
disponibilità di valutazioni neurofisiopatologiche, urodinamiche, monitoraggio pressorio, emogasanalisi;
-
attrezzature
per la riabilitazione motoria (letto
per fisioterapia, cuscini di gomma piuma, tappeto
di gomma piuma, parallele, scala
svedese, cyclette,
pedaliera, apparecchiature
per magnetoterapia elettrostimolazione ionoforesi);
-
materiali e
strumenti
per la riabilitazione cognitiva
(materiali modellabili, oggetti
per la stimolazione stereognosica, memory test, etc);
-
materiali e strumenti
per la terapia
occupazionale;
-
materiali e strumenti
per l’attività
ricreativa
e di socializzazione;
4.3
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
Il ruolo di
Responsabile sanitario
della struttura
è affidato
a un medico
in possesso dei
requisiti di
cui all’art.
12 della L. R. n.
9/2017.
In caso
di assenza
o d’impedimento
temporanei le
funzioni del Responsabile sanitario
vengono
assunte da
un altro medico con le stesse caratteristiche professionali.
Il Responsabile
sanitario della RSA R1 deve garantire
la presenza per almeno 12 ore settimanali. Il medico cui è affidata
la direzione:
-
garantisce la formulazione e l’applicazione del regolamento interno;
-
risponde della idoneità
del personale, delle attrezzature
e degli impianti;
-
vigila sulla puntuale osservanza
delle norme igienico
sanitarie, sulla efficienza
e sicurezza
dello strumentario e dei locali, sulla validità e corretta
applicazione delle metodologie in
uso;
-
vigila sulla gestione dei farmaci;
-
vigila sul rispetto
delle norme che regolamentano le incompatibilità
del personale;
-
garantisce la regolare
presenza
del personale;
-
è responsabile del
rispetto
del PAI
definito
dall’UVM competente
per ciascun paziente
e della sua
regolare
-
erogazione;
-
è responsabile della registrazione delle cartelle
cliniche degli ospiti, del
loro aggiornamento
periodico e dell’archiviazione;
-
vigila sull’aggiornamento
tecnologico
e formativo
in funzione delle disabilità
trattate
e delle necessità identificate
dall’équipe della struttura;
-
provvede all’aggiornamento delle metodiche;
-
rilascia certificazioni agli aventi
diritto.
Tutto
il personale operante
nella RSA
R1 è in
possesso delle necessarie qualificazioni professionali previste
per gli operatori
del SSN, ovvero,
nel rispetto
della normativa
vigente,
deve
essere in
possesso di titolo
di studio idoneo per l’accesso ai ruoli sanitari del Servizio sanitario
nazionale.
Il personale operante
nella struttura
deve
essere garantito,
in termini numerici (equivalente
a tempo
pieno) per ciascuna figura
professionale, nel
rispetto
della normativa
nazionale e regionale vigente.
Il personale operante
nella struttura
deve
avere
un rapporto
lavorativo
di tipo subordinato
(tempo indeterminato
e determinato)
alla diretta
dipendenza del
titolare
della struttura.
Il ricorso
a contratti
a tempo
determinato
è possibile fino ad
un massimo del
20% rispetto al
totale
del personale in
organico,
fermo restando il
ricorso a
contratti
a tempo
determinato
per sostituzioni di
personale a
seguito di
congedi
per maternità,
aspettativa o
malattia.
In caso
di assenza
di personale con
diritto alla
conservazione del
posto di
lavoro
(maternità, infortunio, malattia) è obbligatoria la sostituzione con personale di pari profilo professionale nel rispetto
del debito orario richiesto nella sezione “Requisiti specifici organizzativi”.
Il personale medico è composto da medici specialisti in neurologia, cardiologia, geriatria e discipline equipollenti
e affini, o
specialisti in
riabilitazione. Per
medico specialista
in riabilitazione si
intende un
medico con
specializzazione in
medicina fisica
e riabilitativa
ed equipollenti,
ovvero
un medico
in possesso di
specialità in discipline affini per
le quali ha
ottenuto,
nel rispetto
delle normative
concorsuali, l’accesso professionale alla medicina fisica
e riabilitazione, ovvero
un medico
chirurgo
in possesso di
specialità in
altre discipline che, come
da normativa
concorsuale, ha
anzianità di
servizio in
strutture
dedicate ad
attività
riabilitative
così come individuate dal presente regolamento.*
*cfr. Documento
“Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
Presso ogni
struttura,
comprendente
uno o più
nuclei, deve
essere presente
un medico
che garantisca
la guardia medica
nelle ore
notturne e festive
con abilitazione BLSD
(Basic Life
Support & Defibrillation)
e ILS (Immediate Life Support).
La struttura
trasmette
l’elenco
della dotazione organica
alla competente
Sezione regionale opportunamente dettagliato
con i
nominativi degli operatori,
la qualifica
professionale, il
titolo di studio,
la data
di assunzione e la tipologia del contratto
con il debito orario.
Per
ogni utente è:
-
redatto
il Piano Assistenziale
Individuale;
-
compilata
la cartella
clinica che
deve
contenere
i dati
relativi al
paziente (anagrafici, operatori
di riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il PAI, la scheda infermieristica con il dettaglio delle attività
di propria competenza
effettuate
e quella relativa
agli specifici programmi
assistenziali-riabilitativi
eseguiti, i risultati degli strumenti
di valutazione utilizzati,
le verifiche con
l’indicazione dei
risultati raggiunti
e la motivazione della chiusura
del programma; in
cartella
sono registrate
le eventuali assenze
dell’utente
dalla struttura,
con la relativa
motivazione. Nello specifico:
-
il Medico
specialista
è responsabile della esecuzione del PAI. L’esecuzione del PAI e
le valutazioni
specialistiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi assistenziali-riabilitativi, anche attraverso
la compilazione di
scale, da
parte del
medico responsabile devono
essere puntualmente documentati
in cartella.
-
le attività
del personale infermieristico, che concorrono
al raggiungimento
dell’orario giornaliero
richiesto per l’intervento assistenziale-riabilitativo, sono anche quelle strettamente legate all’addestramento del paziente/caregivers per:
·
L’utilizzo di dispositivi per il controllo/trattamento dei disordini legati all’evacuazione);
·
Cateterismi intermittenti;
·
Alimentazione per OS – SNG – PEG;
·
Prevenzione lesioni da pressione;
·
Aspirazione delle mucosità orofaringee, pulizia del cavo orale, gestione cannula tracheostomica;
·
Movimentazione dei carichi;
·
Cambi posturali a letto,
letto/carrozzina, carrozzina/WC;
·
Igiene – vestizione.
La durata di ognuna di queste attività
di addestramento deve essere riportata in cartella.
E’ da considerarsi
attività
infermieristico/assistenziale/riabilitativa
anche quella preventiva
per l’individuazione di soggetti a
rischio, attraverso
la compilazione di
scale di
valutazione specifiche (es.: Indice di
Braden, Scala Morse,
Scala Stratify),
a cura
del personale infermieristico
(Anche il tempo
necessario per la
compilazione di ognuna di queste scale deve essere riportato in cartella).
-
per i
Fisioterapisti
– Logopedisti
- Terapisti
Occupazionali: l’intervento
riabilitativo
deve
essere
erogato
da tali
figure professionali nel
rapporto
terapista/paziente
1:1. L’impegno orario di
tali figure
professionali deve
essere documentato
nella cartella
riabilitativa
e controfirmato
dal paziente, come
da modulo di
trattamento
riabilitativo
di cui all’allegato
B al presente
regolamento. Qualora il paziente sia impedito, il modulo verrà controfirmato
dal Direttore
sanitario.
-
per l’Assistente
Sociale – Psicologo: l’impegno orario
di tali
figure professionali deve
esseredocumentato nella cartella riabilitativa.
L’organizzazione garantisce all’ospite:
-
prestazioni di
tipo alberghiero
comprendenti
alloggio,
vitto rapportati
alle particolari condizioni degli ospiti;
-
il rispetto
della dignità
e della libertà
personale, della
riservatezza,
dell’individualità
e delle convinzioni
-
religiose;
-
la continuità
dei rapporti sociali e della vita di relazione;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni riabilitative;
-
consulenza e controllo dietologico;
-
prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
-
prestazioni di
prevenzione della sindrome
da immobilizzazione con
riduzione al massimo del
tempo trascorso a letto;
-
attività
di animazione, attività
occupazionale,
ricreativa
di integrazione e
di raccordo
con l’ambiente
familiare e
sociale di origine; le
autonomie e
la partecipazione familiare
e sociale sono favorite
utilizzando anche le risorse del contesto territoriale in cui è ubicata la struttura,
comprese le associazioni di volontariato;
-
prestazioni per
la cura
personale (es.: barbiere,
parrucchiere, lavanderia) a
richiesta
degli ospiti e
con oneri a carico
degli stessi;
-
l’assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda della confessione degli
ospiti.
Le prestazioni di
diagnostica
strumentale, di
laboratorio e
per immagini, farmaceutiche,
di assistenza
protesica, di fornitura
di dispositivi medici monouso,
le visite
specialistiche e
le prestazioni odontoiatriche, sebbene non erogate
dalla struttura,
sono assicurate
agli ospiti della
stessa ai
sensi della normativa
vigente,
attraverso
i servizi presenti
all’interno del PTA ovvero, qualora non presenti,
attraverso
altri servizi della
ASL.
Un eventuale
peggioramento
delle condizioni cliniche del
paziente che
determini la
necessità di
ricovero ospedaliero
per acuzie determinerà l’attivazione del servizio territoriale di emergenza.
La struttura
redige
la carta
dei servizi,
da consegnare
agli ospiti e
ai familiari di
riferimento
al momento dell’ingresso. Il documento deve
specificare:
-
la mission;
-
la dotazione del
personale con le rispettive
attribuzioni/compiti;
-
le norme igienico
sanitarie;
-
le finalità ed i metodi di cura/riabilitativi/assistenziali;
-
l’organizzazione della
vita all’interno
della struttura,
con particolare
riguardo sia
agli orari
dei pasti
e delle visite
che alle modalità dei rapporti con
la famiglia, gli amici e gli
aderenti
alle associazioni di volontariato;
-
l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal SSR;
-
le modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti
per il miglioramento della qualità della struttura.
È garantita alla
famiglia una adeguata informazione e
partecipazione nonché specifica formazione prima del rientro del paziente nel proprio
ambiente di vita.
Il sistema di archiviazione delle cartelle cliniche deve consentire
un rapido accesso ai dati.
Le strutture
assolvono al
debito informativo
nei confronti
della Regione, delle ASL
e delle UVARP
anche attraverso
l’adesione al
Sistema Informativo
per l’Assistenza
Residenziale, secondo
modalità e
tempistica definite
a livello regionale.
ART. 5
REQUISITI SPECIFICI PER UN NUCLEO DI RSA R1
5.1
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati
i requisiti descritti nell’art. 4.1 Requisiti minimi strutturali.
5.2
REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Sono confermati
i requisiti descritti nell’art. 4.2 Requisiti minimi tecnologici
5.3
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
È garantita, per
ogni paziente, la
predisposizione del Progetto Riabilitativo/Assistenziale Individuale con
gli specifici programmi e i
tempi di realizzazione previsti:
-
riabilitazione delle
funzioni motorie e
sensoriali;
-
riabilitazione/assistenza nelle funzioni cardio-respiratorie;
-
riabilitazione/assistenza nelle funzioni vescico-sfinteriche;
-
riabilitazione/assistenza nelle funzioni digestive
(disfagia, deglutizione);
-
riabilitazione delle
funzioni cognitive/comportamentali
e del linguaggio;
-
formazione
del caregiver;
-
presa in
carico
del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzione carico
emozionale).
E’ garantita
la presenza di:
medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti
sociali;
- infermieri;
- terapisti
della riabilitazione;
- operatori socio-sanitari dedicati
all’assistenza;
- dietista
La natura
dei bisogni assistenziali, prevalentemente
incentrati
su interventi
infermieristici che
vanno dalla gestione dei
supporti vitali
al controllo
e monitoraggio
di condizioni cliniche di
per sè croniche, evolutive
e a forte
rischio di instabilità
oltre a
necessità di
mobilizzazione e
di cura
della persona,
connota
il numero
e la tipologia delle figure
professionali coinvolte nell’assistenza.
Lo standard minimo sotto
riportato è riferito all’attività
assistenziale per 20 posti
letto.
NUCLEO DI RSA R1 DA 20 POSTI LETTO |
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
min.assist./paz/die* |
|
MEDICO SPECIALISTA |
1 |
15 |
|
INFERMIERE PROFESSIONALE
presenza h
24 |
5,5 |
72 |
|
OSS
presenza h
24 |
5,5 |
72 |
|
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE |
3 |
36 |
|
PSICOLOGO |
12 ore |
6 |
|
ASSISTENTE
SOCIALE |
12 ore |
6 |
|
DIETISTA |
12 ore |
6 |
|
TOTALE
MINUTI ASSISTENZA |
213 |
|
*cfr.
Documento
“Prestazioni residenziali e
semiresidenziali” del
Ministero della
Salute –
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei
livelli di assistenza
e dei principi etici di
sistema –
Commissione nazionale per la
definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
Le figure professionali sono
espresse in unità
di lavoro
a tempo
pieno; l’indicazione dei
tempi assistenziali minuti assist./paz. / die rappresentano parametri medi di assistenza.
1unità di medico = 38 ore sett.
1unità di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
L’attività
medica non
è inferiore
a 300 minuti/die/nucleo. Presso ogni
struttura,
comprendente
uno o più nuclei, deve
essere presente
un medico
che garantisca
la guardia
medica nelle ore
notturne e festive
con abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS (Immediate Life Support).
La struttura
dovrà
garantire
l’accesso di
ogni altro
specialista
della ASL territorialmente
competente
secondo le specifiche esigenze dei pazienti
presenti.
I professionisti
sanitari della riabilitazione (
fisioterapista
ex D.M.
14 settembre
1994 n. 741– D.M.
27
luglio
2000; logopedista
ex D.M.
14 settembre 1994, n.
742 – D.M.
27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex
D.M.
17 gennaio 1997, n.136 – D.M.
27 luglio 2000; educatore
professionali ex
D.M. 8
ottobre 1998, n.
520 – D.M.
27 luglio 2000) possono essere
tra loro
intercambiabili in
relazione alla
tipologia di disabilità
prevalentemente trattata
e per esigenze
di turnazione, fermo
restando il
numero complessivo
di 3 unità;
l’assistenza
garantita dal suddetto
personale non dovrà essere inferiore a 36 minuti al giorno per paziente.
I minuti assistenza
per paziente
riferiti allo Psicologo,
all’Assistente
sociale e al
Dietista
vanno erogati
facendo riferimento al fabbisogno settimanale.
L’assistenza infermieristica
è assicurata sulle 24 ore per un minimo di 72
minuti/die/paziente.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire
assistenza per non meno di 72 minuti pro/die a paziente.
Si precisa in
ogni caso
che deve
essere assicurata
la presenza
contemporanea
per nucleo di
almeno due operatori
durante
l’effettuazione di
prestazioni quali mobilizzazione, igiene
quotidiana, bagno,
vestizione, aiuto nell’alimentazione.
ART. 6
REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE RSA R1
Il presente
capo disciplina i
requisiti che
le RSA
R1 devono
possedere per
accedere all’accreditamento istituzionale.
I requisiti sono
formulati
nel rispetto
dei principi di
cui all’articolo
8-quater del
decreto
legislativo
502/92 e successive
modificazioni e
sulla base degli
indirizzi contenuti negli
atti di
programmazione nazionale e regionale e degli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta regionale 23 aprile 2013, n.
775.
6.1 OBIETTIVO
1 - SISTEMA DI
GESTIONE
6.1.1. Politica,
obiettivi e piano di attività.
La direzione della
struttura provvede
alla definizione delle
politiche complessive
ed esplicita
gli obiettivi da raggiungere,
sia per la
tipologia ed i
volumi che
per la qualità
delle prestazioni per
le quali intende
accedere all’accreditamento istituzionale.
Per esplicitare
le politiche complessive,
gli obiettivi e
le relative
modalità di
realizzazione, la
direzione
adotta un documento in cui sono riportati:
a)
la missione e cioè la ragione d’essere della organizzazione ed i valori cui si ispira;
b) i campi prioritari di azione ed i metodi da adottare
per raggiungere gli obiettivi che devono:
1) essere articolati
nel tempo;
2) risultare congruenti
con gli obiettivi previsti
nei documenti di programmazione sanitaria regionale.
La direzione della struttura deve coinvolgere nella elaborazione del documento tutte le articolazioni organizzative
al fine di garantirne la forte condivisione dei contenuti.
La direzione
della struttura
deve
altresì tenere
in considerazione le
indicazioni provenienti
da associazioni e comitati
e i suggerimenti
raccolti
direttamente
dagli utenti
attraverso
comunicazioni, interviste,
questionari, reclami.
La direzione deve esplicitare a tutte
le articolazioni organizzative
interessate gli obiettivi e le funzioni ad esse assegnate.
6.1.2. Obiettivi della struttura
sanitaria
Gli obiettivi della struttura
devono tenere in considerazione i seguenti
elementi:
a) la valutazione dei bisogni e della
domanda;
b) il soddisfacimento del cittadino-utente
in conformità alle norme e all’etica
professionale;
c) il continuo miglioramento del servizio;
d) l’efficacia
e l’efficienza
delle prestazioni di servizio.
6.1.3. Obiettivi generali
Gli obiettivi generali sono commisurati
al lungo periodo di quattro
anni e devono:
a)
essere stabiliti sia
per quanto
riguarda la
tipologia dei servizi
che la qualità
delle prestazioni che si
intendono erogare;
b)
essere congruenti
con le risorse specificamente
assegnate;
c)
essere compatibili con
gli impegni che
la direzione
della struttura
è in grado
di sostenere
per garantirne
il raggiungimento;
d)
essere motivati
(sulla base del bisogno,
della domanda o di un mandato).
6.1.4. Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici costituiscono
la base della pianificazione economica operativa
della struttura
sanitaria e hanno la caratteristica
di essere improntati
sul medio e breve periodo.
Gli obiettivi specifici devono
coniugare
realisticamente
i volumi
di attività
previsti,
le risorse
disponibili, le iniziative
programmate di adeguamento delle risorse, le attività
di miglioramento e i risultati
attesi in termini di efficacia
e di efficienza
delle prestazioni.
Essi debbono inoltre:
a)
essere inseriti in
un piano di
attività
in cui sono
chiaramente
identificate
le responsabilità
per la loro attuazione;
b)
essere misurabili;
c)
assoggettati
a scadenze (inizio e fine delle attività
connesse);
d)
essere articolati
nel tempo;
e)
essere sottoposti
a valutazione periodica per verificare
in quale misura sono stati
raggiunti.
Il piano di attività
deve, in particolare,
comprendere:
a)
la tipologia ed
il volume di
attività
erogabili, in
rapporto
alle risorse
strutturali
tecnologiche ed
umane presenti
nella struttura
ed ai limiti di spesa
fissati a livello regionale e locale;
b)
le modalità di erogazione del servizio;
c)
l’organigramma
con il
quale sono individuati
i responsabili delle articolazioni operative
e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo,
definite
le loro
funzioni;
d)
l’assegnazione di
specifiche responsabilità
durante
le varie fasi
previste
per il raggiungimento
degli obiettivi specifici, comprese quelle inerenti
alle revisioni o modifiche del piano stesso durante la sua realizzazione;
e)
le specifiche procedure documentate o le istruzioni da applicare;
f)
il metodo,
le scadenze
e gli strumenti,
indicatori, per
misurare
il grado
di raggiungimento
degli obiettivi
specifici;
g)
eventuali nuove iniziative
previste per conseguire gli obiettivi specifici.
Il documento
della struttura
deve
essere datato,
firmato dalla direzione e
riesaminato dalla stessa a
intervalli prestabiliti, almeno ogni
quattro
anni, in modo
da assicurarne
la continua adeguatezza
alle linee di
indirizzo, l’efficacia
a generare
eventuali
cambiamenti
strutturali
ovvero
organizzativi, la
idoneità in
riferimento
alle risorse specificamente
assegnate.
6.1.5. Diffusione - Condivisione - Motivazione
Per garantire
la comprensione, la
condivisione o
il rispetto
degli obiettivi contenuti nel
documento emesso dalla direzione
della struttura
esso deve
essere reso
disponibile al personale coinvolto
direttamente
o indirettamente
nella erogazione del
servizio,
affinché tutte
le attività
possono essere
riferite
agli indirizzi che vi sono espressi.
La direzione della struttura
deve
sostenere
la politica,
gli obiettivi e
il piano di
attività
espressi nel documento, garantendo la
disponibilità delle risorse
e dei mezzi
necessari e assicurandosi, mediante
iniziative
specifiche, che il personale coinvolto
lo sostenga,
lo comprenda e
lo attui,
tenuto
conto
che in un’organizzazione che eroga servizi,
le singole
persone costituiscono
una risorsa
molto importante
e il comportamento
e le prestazioni influiscono
direttamente
sulla qualità dei servizi erogati.
Per migliorare
la motivazione del
personale, la
sua crescita,
la sua capacità
relazionale, la
qualità delle prestazioni erogate,
la direzione deve
assumersi la
responsabilità
o designare
un proprio delegato,
se le dimensioni o la complessità della struttura
lo richiedono,
di:
a)
predisporre un ambiente di lavoro che stimola il miglioramento e consolida i rapporti di collaborazione;
b)
assicurare
che siano ben
compresi
i compiti da
svolgere,
gli obiettivi da
conseguire
e il modo
in cui essi influiscono
sulla qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
c)
curare
che tutti siano consapevoli
di avere
un ruolo e
di influire
sulla qualità
del servizio
fornito
al cittadino-utente;
d)
verificare
il livello di condivisione degli obiettivi per garantire
continuità
e correttezza
nella misurazione;
e)
accertare periodicamente la motivazione nel provvedere alla qualità del servizio;
f)
raccogliere
suggerimenti,
proporre
iniziative
per il miglioramento
della qualità
(efficienza,
efficacia)
delle prestazioni e dei servizi erogati;
g)
verificare
i risultati delle iniziative
di miglioramento attivate
e darne evidenza alla organizzazione.
6.1.6. Risorse umane
Nelle organizzazioni sanitarie il
personale rappresenta un
elemento primario nei
vari processi di
produzione ed erogazione di
prestazioni e
servizi. Le
attività
sanitarie, per
loro natura,
non sono sempre
standardizzabili in quanto
l’ambito
discrezionale del
contributo
professionale è
sempre presente
in relazione al
livello di responsabilità
ed in grado
quindi di influenzare
il risultato,
quando il contributo
professionale ai
processi produttivi di
una organizzazione rappresenta
una variabile così
rilevante,
la sua gestione
assume inevitabilmente valenza
strategica.
Di conseguenza,
nelle strutture
sanitarie, la
scelta di
professionalità
adeguate e
gli strumenti necessari per gestirle, rappresentano un aspetto
molto rilevante per l’organizzazione dei servizi.
I requisiti di
carattere
generale
cui devono
attenersi
i soggetti
titolari delle
strutture
oggetto
del presente regolamento sono:
il personale con
rapporto
di dipendenza
deve
garantire
la continuità
delle prestazioni, la
gestione delle situazioni a
rischio ed il
regolare
svolgimento
dei diversi
compiti di
assistenza
previsti,
con l’adozione di
un documento che riporta:
1)
il fabbisogno del
personale a
rapporto
di dipendenza
definito
sulla base dei
volumi, delle
tipologie delle attività
e di quanto
previsto
nell’ambito
dei requisiti specifici contenuti negli
articoli seguenti
del presente regolamento, per ciascuna tipologia di attività;
2)
la dotazione del
personale a
rapporto
di dipendenza
in servizio
suddiviso per ruolo,
profilo professionale e posizione funzionale, nonché
la dotazione di personale in servizio con altra tipologia di rapporto di lavoro;
3)
il rispetto
delle condizioni di
incompatibilità
previste
dalla vigente
normativa
nel rapporto
di lavoro
con il personale impiegato;
4)
il possesso da parte
del personale sanitario a rapporto di dipendenza - medico, psicologo, infermieristico, tecnico
della riabilitazione e
socio-sanitario dei
requisiti di
accesso che devono
risultare
identici a
quelli richiesti per l’accesso al
SSN;
6)
la corretta
applicazione, nei confronti
del personale, dei contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria.
La programmazione dell’eventuale avvicendamento
del personale deve
essere tale
da assicurare
la continuità relazionale e la presenza di referenti
per singoli pazienti.
6.1.7. Controllo del sistema per misurazioni
Procedure
per il controllo
e adeguamento
del sistema
di misurazione del
servizio sono
previste
per provare
validità e affidabilità
di tutte le misure incluse inchieste e questionari di soddisfazione dell’utente.
La struttura
prevede
punti di
misura e
frequenze
di misurazione per
la rappresentazione dell’andamento
nel tempo e stabilisce le responsabilità della misurazione.
Sono redatte
procedure
o istruzioni sui
dati da
raccogliere,
indicando come, dove
e da chi
sono rilevati
e quale modulistica
è utilizzata
per la registrazione.
6.1.8. Miglioramento della qualità
La qualità
è una caratteristica
essenziale ed indispensabile dell’assistenza
sanitaria, un
diritto di
ogni paziente e di ogni comunità, un obiettivo
prioritario, specialmente in situazioni di risorse limitate e restrizioni economiche.
Il fine prioritario
della politica
sanitaria della Regione Puglia è
la promozione della qualità
dell’assistenza sanitaria,
in termini di
equità, d’accesso,
umanizzazione delle
cure, gestione del
rischio clinico,
qualità della vita, soddisfazione dell’utente e uso appropriato delle risorse, anche sulla base di rapporti costi-efficacia.
Una valutazione sistematica
e rigorosa
dell’assistenza
è legittima per
verificare
se le risorse
sono utilizzate
in maniera appropriata e fornire la migliore qualità possibile dell’assistenza sanitaria.
I soggetti
pubblici e privati
hanno la responsabilità
di garantire
e migliorare
sistematicamente
la buona qualità dell’assistenza
fornita
ai pazienti,
attraverso
adeguate politiche di
miglioramento.
Le attività
di miglioramento continuo della
qualità sono
definite
come “insieme di
attività
e di misurazioni integrate
e progettate
ai vari livelli
nell’organizzazione sanitaria, che
tende a
garantire
ed a migliorare
di continuo la
qualità dell’assistenza fornita
ai pazienti”.
Queste azioni
riguardano l’insieme del
processo assistenziale, dall’identificazione del bisogno sanitario
agli esiti delle cure
prestate.
Il miglioramento
della qualità
è considerato
un processo continuo
attraverso
il quale gli
aspetti importanti
dell’assistenza
sono monitorati
e migliorati
se necessario e le
novità
selezionate
continuamente.
Per garantire
e migliorare
l’assistenza
sanitaria è
necessario valutare di continuo se
l’assistenza
al paziente
risponde a criteri
di qualità,
per mantenere
una buona qualità
laddove esiste,
identificando
attraverso
il confronto
fra produttori,
le buone pratiche ed
applicando nella pratica
i risultati della ricerca
clinica e
la valutazione delle tecnologie, attraverso
linee guida e
raccomandazioni basate sull’evidenza.
Gli aspetti
della struttura,
dei processi e dei risultati
dell’assistenza (stato di salute,
qualità della vita, soddisfazione, costi)
sono valutati
e migliorati
se necessario. Le
opinioni dei soggetti
coinvolti,
operatori sanitari,
pazienti, finanziatori, autorità,
sulla buona qualità
dell’assistenza
sanitaria sono
incluse nelle attività di valutazione e miglioramento della qualità.
La valutazione delle tecnologie è
strumento
per la misurazione dell’efficacia
dei metodi
dell’assistenza sanitaria. Oggetto
di valutazione sono
sia i metodi
nuovi, sia
quelli conosciuti da
tempo e
stabilizzati
di prevenzione, diagnosi e terapia.
La valutazione interna, il
miglioramento
ed il mantenimento
della buona qualità
si completano
con la valutazione esterna, che deve essere parallela e di supporto alla valutazione interna ed al miglioramento.
Nel creare le condizioni per il miglioramento della qualità del servizio, occorre:
a)
incoraggiare e sostenere uno stile direzionale che sia d’aiuto;
b)
promuovere i valori, gli atteggiamenti
ed i comportamenti
che incoraggiano il miglioramento;
c)
definire
chiari traguardi per il miglioramento della qualità;
d)
incoraggiare una comunicazione efficace
e il lavoro di gruppo;
e)
riconoscere i successi ed i risultati
ottenuti;
f)
formare ed addestrare per il miglioramento.
Attraverso
la pianificazione e
il coinvolgimento
del personale operativo
si persegue il
miglioramento
con l’identificazione e
la segnalazione di
servizi o
di situazioni diverse
dal pianificato
di modo che
diventino
dovere e responsabilità d’ogni membro della struttura.
La struttura
attua azioni preventive
per l’eliminazione o la
riduzione della ricorrenza del problema.
Le condizioni necessarie per
attivare
il miglioramento
della qualità
richiedono valori, atteggiamenti
nuovi, comportamenti
condivisi, che si estrinsecano in:
a)
focalizzazione sul soddisfacimento dei bisogni degli utenti,
sia interni che esterni;
b)
coinvolgimento di tutte
le articolazioni organizzative
della struttura
nel miglioramento della qualità;
c)
dimostrazione dell’impegno, ruolo guida e coinvolgimento della direzione;
d)
enfatizzazione sul miglioramento come parte del lavoro di ognuno, in gruppo o
individuale;
e)
facilitazione alla comunicazione aperta e all’accesso a dati
ed informazioni;
f)
promozione del lavoro di gruppo e del rispetto
per l’individuo;
g)
assunzione delle decisioni sulla base dell’analisi dei dati.
Le attività
di miglioramento
della qualità
del servizio sono mirate
al conseguimento
di miglioramenti
nel breve e lungo termine e comprendono:
a)
l’identificazione dei dati
pertinenti da raccogliere;
b)
l’analisi dei dati,
dando priorità
a quelle attività
aventi
il maggior
impatto
negativo
sulla qualità
del servizio;
c)
le informazioni di
ritorno,
sui risultati
delle analisi verso
la direzione della struttura
con raccomandazioni per il miglioramento immediato del servizio.
6.1.9. Obiettivi del miglioramento
Gli obiettivi del
miglioramento
sono specificati
per ogni articolazione organizzativa,
e sono strettamente integrati
con gli
obiettivi generali
definiti dalla direzione della struttura,
tenendo conto
della soddisfazione dell’utente e dell’efficacia
ed efficienza
dei processi.
Gli obiettivi del miglioramento sono:
a) misurabili nella
realizzazione;
b) assoggettati
a scadenza;
c) chiaramente
comprensibili;
d) pertinenti.
Le strategie per
raggiungere
gli obiettivi di
cui sopra
sono compresi
e concordati
da coloro
che lavorano insieme per raggiungerli, oltre che riveduti e rispondenti
i cambiamenti
d’aspettativa
dell’utenza.
I responsabili dei
piani di miglioramento
predispongono
una metodologia di
lavoro,
mirata
all’efficienza
e all’efficacia
del complesso di attività
di servizio delle strutture.
I responsabili stimolano la
partecipazione del
personale ad
ogni livello
attraverso
suggerimenti,
attività
e programmi di
miglioramento
continuo tecnico,
organizzativo
con riduzione dei costi.
Ogni risorsa
umana delle varie articolazioni operative,
se coinvolta, può presentare proposte valide, frutto
dell’esperienza diretta.
6.1.10.
Metodologia di raccolta suggerimenti
utenti
La valutazione dell’utente
è la misura
finale della qualità
di un servizio,
essa può essere
immediata,
ritardata o retrospettiva
e spesso è l’unico elemento di giudizio di un utente sul servizio ricevuto.
La struttura
effettua valutazioni e
misurazioni continue della soddisfazione dell’utente,
focalizzando su
quanto i requisiti del
servizio (comprese
le modalità
di erogazione) soddisfano
le esigenze
dell’utenza.
A tal
fine la struttura
predispone, almeno una
volta
l’anno,
una raccolta
(questionari, sondaggi,
indagini) sul grado
di soddisfazione degli utenti
per tenerne conto
in sede di
pianificazione dei
programmi per
il miglioramento
del servizio.
6.1.11.
Metodologie di confronto con comitati
od associazioni
Il miglioramento
della qualità
prevede
programmi dedicati
a raccogliere
dati, suggerimenti
ed idee innovative da realtà esterne e rappresentative del collettivo
dell’utenza, quali organismi di rappresentanza e di volontariato.
6.2 OBIETTIVO
2 - PRESTAZIONI E
SERVIZI
6.2.1. La carta dei servizi
I soggetti
erogatori
di servizi
sanitari revisionano e
pubblicizzano,
in conformità
al decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19
maggio 2005, la
carta
dei servizi
che costituisce un
obbligo di
legge
ed offre alla organizzazione l’opportunità
di rivedere
e gestire
i propri
processi in
efficienza,
focalizzandoli sulla soddisfazione dell’utente, partendo dalla definizione degli impegni circa il servizio da erogare.
La carta
è redatta
con la
consultazione delle categorie
professionali e
delle associazioni di
tutela e
di volontariato rappresentative
del collettivo
dell’utenza.
Del processo di
consultazione deve
esistere
documentazione scritta al fine di preservare l’evidenza del contributo di ognuno.
La carta
dei servizi
sanitari è
il patto
tra le
strutture
del SSN ed
i cittadini, secondo i
seguenti
principi informatori:
a)
imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto
all’accesso ai servizi;
b)
piena informazione dei cittadini utenti
sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;
c)
definizione di
standard
e assunzione di
impegni da parte
dell’amministrazione locale
rispetto
alla promozione della qualità del servizio e alla determinazione di modalità di valutazione costante della qualità stessa;
d)
organizzazione di modalità strutturate
per la tutela dei
diritti dei cittadini;
e)
ascolto
delle opinioni e
dei giudizi, sulla qualità
del servizio,
espressi dai
cittadini direttamente
o tramite
le associazioni che li rappresentano attraverso
modalità e strumenti
di partecipazione e coinvolgimento.
6.2.2. Struttura
della carta dei servizi
La carta
dei servizi
recepisce gli
obiettivi di
qualità espressi dalla struttura
e riporta
in modo chiaro
e comprensibile:
a) informazioni sulla struttura
e servizi forniti;
b) standard di qualità, impegni e programmi;
c) meccanismi di
tutela e verifica.
6.2.3. Eleggibilità e presa in carico dei pazienti
La struttura,
tenuto
conto
della normativa
regionale e delle disposizioni del presente
regolamento
in tema
di criteri di eleggibilità e presa in carico dei pazienti,
deve:
a) Formalizzare i protocolli per l’eleggibilità dei pazienti;
b) Adottare
e formalizzare
protocolli, linee guida e
procedure
per la gestione del
percorso
assistenziale del paziente nelle diverse fasi della malattia
e nei diversi setting assistenziali (intrastrutturali);
c) Definire
la responsabilità per la presa in carico e per la gestione del paziente;
d) Prevedere
la tracciabilità
della presa
in carico
dei pazienti
all’interno della documentazione sanitaria,
compresa
la riconciliazione;
e) Gestire
il trasferimento
delle informazioni relative
alla presa
in carico
all’interno del
processo di
cura;
f) Verificare
la conoscenza
e l’applicazione dei
protocolli
e delle procedure
da parte
del personale ed
il loro miglioramento se
necessario.
6.2.4. Continuità
assistenziale
L’organizzazione della
struttura
deve
progettare
ed implementare
i processi di
continuità
per coordinare l’assistenza
dei singoli pazienti
tra le
varie articolazioni organizzative.
La definizione delle responsabilità
e delle modalità
per il passaggio
in cura
contribuisce a
migliorare
la continuità,
il coordinamento,
la soddisfazione del paziente, la qualità e potenzialmente anche gli esiti. A tal fine la struttura
deve:
a)
Identificare
per tutto il periodo di degenza un responsabile della cura del paziente;
b)
Formalizzare
e mettere
in atto
protocolli
e linee guida
per la continuità
assistenziale dei pazienti
(appropriatezza
dei trasferimenti
all’interno
dell’organizzazione, della
dimissione dei pazienti
e del follow up);
c)
adottare
i processi a supporto di continuità
e coordinamento delle cure;
d)
definire
i collegamenti
funzionali tra
le varie articolazioni interne e
con le
strutture
esterne
coinvolte nell’assistenza;
e)
adottare
modalità strutturate
per il trasferimento
delle informazioni rilevanti
durante
i passaggi
di consegna, i trasferimenti
e i processi di
dimissione;
f)
adottare
e diffondere
le procedure
per consentire
che tutta
la documentazione clinica
del paziente
sia a disposizione degli
operatori
sanitari in
ogni momento,
al fine di
favorire
lo scambio
di informazioni per la corretta
gestione dei pazienti.
6.2.5. Gestione della documentazione
La documentazione, che
descrive il
sistema gestionale e
operativo,
rappresenta
l’evidenza
oggettiva
della struttura
organizzativa
e tecnica;
aderisce alla sua
realtà
operativa,
e per seguirne l’evolversi,
è organizzata in maniera
flessibile con
gerarchia di
contenuti ed
articolata
in differenti
livelli, che
individuano i rispettivi destinatari e le modalità di distribuzione.
6.2.6. Struttura
della documentazione
La documentazione contiene i
dati necessari al
riscontro
oggettivo
delle attività
svolte
al fine di
raccogliere
ed elaborare gli stessi al fine di fornire informazioni relativamente
al:
a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici;
b) livello di
soddisfazione degli utenti
circa la qualità del servizio;
c) risultato di verifica
delle attività;
d) risultato
dei piani di miglioramento;
e) analisi per l’individuazione delle tendenze di qualità;
f)
azione correttiva
e la sua efficacia;
g) idoneità delle
prestazioni dei fornitori;
h) addestramento
e competenza
del personale;
i) confronto con dati
nazionali di riferimento.
6.2.7. Controllo della documentazione
La documentazione che
dispone prescrizioni generali
e specifiche per
l’erogazione del
servizio deve
essere leggibile, datata
(incluse le date
di revisione), chiara
ed identificabile. In
funzione della tipologia
di documento, sono fissati
metodi per controllare l’emissione, la distribuzione e la revisione.
I metodi di cui sopra assicurano che i documenti
siano:
a) approvati
dal personale autorizzato;
b) emessi e resi
disponibili nelle aree dove l’informazione è
necessaria;
c) compresi e accettati
da parte di coloro che devono utilizzarli;
d) facilmente
rintracciabili;
e) esaminati per ogni necessaria revisione;
f)
ritirati
o distrutti quando superati.
6.2.8. Approvazione ed emissione dei documenti
I documenti
e i dati,
prima dell’emissione, sono
verificati
e approvati
da personale autorizzato
ai fini della loro adeguatezza.
Un elenco
generale,
preparato
e reso
disponibile, o altra
equivalente
forma di
controllo,
indica lo
stato
di revisione dei documenti
in vigore per impedire l’utilizzo
di quelli non più validi o
superati.
Il sistema di controllo, di cui sopra assicura che:
a)
siano disponibili i
documenti necessari in
tutti i luoghi ove
si svolgono
le attività
essenziali per garantire
la qualità del servizio;
b)
siano prontamente
rimossi da tutti
i centri
di emissione o
di utilizzazione documenti
non validi ovvero superati,
per evitare un loro uso indesiderato;
c)
siano identificati
i documenti superati
e conservati
per motivi legali e di conservazione delle conoscenze.
6.2.9. Distribuzione dei documenti
modificati
La distribuzione dei
documenti modificati
è curata
dalla funzione che
li ha emessi
e sottoposti
a modifica, ovvero
dal responsabile incaricato
dell’archiviazione e
gestione; la
stessa funzione garantisce
l’eliminazione dei
documenti superati.
La distribuzione da
parte dell’emittente
può arrivare
fino al trasferimento
della documentazione ai
responsabili di altre
funzioni, i quali
provvedono
alla distribuzione interna, garantendone l’attribuzione di
responsabilità e la rintracciabilità.
6.2.10.
Gestione del dato
Il sistema
di gestione del
dato è
finalizzato
alla raccolta,
elaborazione ed
archiviazione dei
dati di
struttura, processo ed esito al fine di:
a)
sostanziare e ridefinire
le politiche e gli obiettivi della struttura;
b)
fornire
il ritorno informativo
alle articolazioni organizzative,
necessario per le
valutazioni di
loro competenza;
c)
rispondere al
debito informativo
nei confronti
dei livelli sovraordinati.
I dati
di origine generati
dallo svolgimento
delle attività
sono definiti e
coerenti
con gli
obiettivi della struttura, per garantire
che le informazioni generate siano oggettive
ed attendibili.
La struttura
della gestione del
dato è
dotata
di un sistema
informativo
per la corretta
gestione dei
documenti che dispone prescrizioni generali
e specifiche allo
svolgimento
delle attività
finalizzate
all’erogazione del servizio.
A tale scopo, la direzione assicura:
a) l’individuazione dei
bisogni informativi della organizzazione;
b) la struttura
del sistema informativo
(e cioè la sua identificazione e la sua articolazione);
c) la diffusione della
documentazione presso le funzioni interessate;
d) le modalità di raccolta dei dati
relativi alle attività
svolte;
e) la valutazione della qualità del dato (riproducibilità, accuratezza, completezza);
f)
la diffusione ed utilizzo
delle informazioni generate dall’elaborazione dei dati.
E’ individuato
un referente
del sistema
informativo,
responsabile delle procedure
di raccolta
e verifica
della qualità (riproducibilità,accuratezza,
completezza)
e diffusione dei
dati, ferme
restando le
responsabilità specifiche previste da norme
nazionali.
6.1.11. Registrazione dei dati
La struttura
predispone procedure
che individuano modalità
di registrazione dei
dati per
dimostrare
il conseguimento
della qualità
richiesta
e l’efficacia
del sistema
qualità, contribuendo alla crescita
di un tangibile patrimonio di conoscenze.
6.1.12. Motivazione delle registrazioni
La struttura
produce e
conserva
i documenti
per dimostrare
il raggiungimento
degli obiettivi
prefissati
e valutare l’opportunità di attuare
interventi
di vario tipo,
quali in particolare:
a) modifiche alle
modalità di erogazione del servizio;
b) programmi di miglioramento;
c) sperimentazioni;
d) nuovi progetti;
e) interventi
sui costi.
I dati
raccolti
sono utilizzati
in modo proficuo se
sono soddisfatte
alcune condizioni, come
quelle elencate
di seguito:
a) essere conosciuti;
b) essere ordinati,
accessibili, organizzati;
c) essere leggibili ed interpretabili con facilità;
d) essere
supportati dalle
descrizioni atte
a chiarire
su quali basi
sono stati
prodotti ed
entro
quali limiti mantengono la loro significatività.
6.1.13.
Conservazione dei documenti
I documenti
di registrazione
dei dati
e le informazioni generate
dalla loro
elaborazione sono
conservati
in
condizioni ambientali e di ordine per evitare possibili danneggiamenti
e permetterne la rintracciabilità.
E’ stabilito il tempo di conservazione per il quale occorre tener presente i seguenti
aspetti:
a) necessità di consultazione;
b) rispetto
delle disposizioni vigenti.
Sono adottate
opportune procedure
di accesso,
protezione
dei dati
e conservazione nel
caso di
utilizzo di supporti informatici (archivi elettronici).
Per
il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari si rinvia alle disposizioni vigenti
in materia di “privacy”.
6.1.14. Verifica
dei risultati
La direzione
della struttura
è responsabile della
creazione delle
condizioni organizzative
che facilitano
e consentono la promozione e il supporto ad attività
valutative.
La direzione
della struttura
assegna responsabilità
specifiche di controllo
periodico delle attività
al fine di assicurare la continua adeguatezza ed efficacia
per il conseguimento degli obiettivi generali e
specifici.
Il personale che
attua il
processo di
erogazione del
servizio è
investito
di responsabilità
delle seguenti valutazioni sistematiche:
a) aderenza alle specifiche di realizzazione del servizio;
b) controllo continuo che le specifiche di servizio siano soddisfatte;
c) aggiustamento del processo al verificarsi
di deviazioni.
6.1.15. Valutazione dei risultati
e del servizio da parte dell’organizzazione
La valutazione dei
risultati e
del servizio
da parte
della direzione
si svolge
su dati
oggettivi, in
collaborazione con
tutti gli operatori,
e si sviluppa al
livello delle
articolazioni organizzative
utilizzando personale interno preparato allo scopo.
La valutazione di cui sopra verifica:
a)
il grado
di conoscenza
e condivisione del
personale delle modalità
operative
pianificate
e dei criteri
di registrazione dei dati
generati
dallo svolgimento delle attività;
b)
il grado
di applicazione e
applicabilità
delle modalità
operative
pianificate
al fine di valutare
l’adeguatezza delle risorse umane (professionalità e numero) e materiali (idoneità e disponibilitall’uso) messe a disposizione della struttura;
c)
il grado
di adeguatezza
dei processi operativi
per garantire
sia il livello
qualitativo
delle prestazioni dei servizi, sia il raggiungimento degli obiettivi specifici programmati.
I professionisti
sono particolarmente
coinvolti
ed incoraggiati
all’utilizzo
di specifiche tecniche per
i processi in
esame.
Momenti
di verifica formali tra
i componenti
dell’equipe, riunioni di
gruppo periodiche, attività interprofessionali di miglioramento della qualità ed audit clinici possono essere previsti
per i professionisti
sanitari.
6.1.16. Criteri di registrazione dei dati
La valutazione dei
risultati della struttura
è continua
e svolta
su dati
oggettivi per
individuare e
perseguire azioni di miglioramento.
I criteri di registrazione dei dati
per l’analisi riguardano:
a)
le attività
rilevanti
di ogni servizio che hanno
influenza
sulla efficacia
dell’organizzazione;
b)
le caratteristiche delle attività
che devono
essere misurate
e controllate
per assicurare
la qualità
del servizio (indicatori);
c)
i metodi di valutazione delle caratteristiche scelte a riferimento;
d)
i mezzi per controllare le caratteristiche al fine di mantenerle entro i limiti stabiliti (standard).
I criteri
di registrazione dei
dati consentono
un efficace
controllo
dei processi di
servizio della struttura assicurando che il servizio erogato risponde a quello atteso
dall’utente e dalla struttura.
OBIETTIVO
3 - ASPETTI
STRUTTURALI
6.3.1. Idoneità all’uso della struttura
L’organizzazione sanitaria
deve
essere in
grado di
offrire ai
propri pazienti,
ai loro
familiari, al
personale e
ai visitatori una struttura
sicura. Per
raggiungere
quest’obiettivo
è necessaria una gestione della struttura,
degli impianti volta a ridurre, controllare, prevenire i rischi e i pericoli e mantenere condizioni di sicurezza. Pertanto,
l’organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e
dalle risorse
proprie di
ciascuna, è tenuta ad osservare
la legislazione, la
normativa
e ogni altro
requisito
cogente
applicabile che
determinano il
modo in cui una
struttura
è progettata
e mantenuta
in efficienza.
La Direzione
deve
conoscere
la legislazione, la normativa
e i requisiti applicabili e
inserire a
bilancio, pianificare
e implementare
tutte le
attività
volte
a soddisfare i requisiti di legge.
A tal fine la struttura
deve:
a)
pianificare
e inserire
a bilancio il
potenziamento
o sostituzione di
impianti, edifici o componenti
necessari a garantire
l’idoneità
all’uso,
la sicurezza
e l’efficacia della struttura
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti
e degli altri requisiti che si applicano all’organizzazione;
b)
Prevedere
la presenza,
formalizzazione e
messa in atto
di un programma di
gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture;
c)
Prevedere la presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell’idoneità
della struttura
che fornisca
i dati
relativi
ad incidenti,
infortuni e
altri eventi
a supporto della pianificazione della
riduzione dei rischi (es.
report, audit ed incontri periodici relativi
alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza);
d)
Predisporre piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale;
e)
Prevedere la formazione e il coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell’ambiente di lavoro.
6.3.2. Gestione delle attrezzature
Le attrezzature
che sviluppano i
processi di
erogazione dei servizi
hanno impatto
sul livello qualitativo
ottenuto per cui
la loro
corretta
gestione è
fondamentale
ai fini dell’oggettiva
credibilità
dei valori risultanti
dal loro utilizzo.
La gestione delle
attrezzature,
dalla definizione dei
bisogni di acquisto
alla loro
alienazione, è caratterizzata da una
interfunzionalità.
Compito della
direzione
della struttura
è definire,
in fase
di pianificazione, le responsabilità delegate alle varie articolazioni organizzative.
L’insieme di
tutti i beni
che concorrono
in maniera
diretta
o indiretta
alla qualità
delle prestazioni sanitarie è definita
attrezzatura.
Le regole
generali
di gestione, di
seguito riportate,
si riferiscono
in particolare
alle attrezzature
biomediche che sono di particolare
criticità nel processo di erogazione.
Sono promosse, per l’acquisizione e gestione delle attrezzature
biomediche, attività
interdisciplinari di valutazione ed analisi relative
alla sicurezza, ai costi,
ai benefici, all’efficacia
ed agli aspetti etici.
6.3.3. Programmazione degli acquisti
di attrezzature
L’acquisizione delle attrezzature
è pianificata
in modo documentato
da assicurare
le prestazioni previste
dal piano di attività
in coerenza con gli obiettivi del piano
medesimo.
Un programma di
acquisto delle attrezzature
in generale
e, in particolare,
delle apparecchiature
biomediche e dei dispositivi
medici è previsto al fine di tenere conto:
a)
dell’evoluzione delle tipologie dei servizi;
b)
dell’obsolescenza;
c)
dell’adeguamento alle norme tecniche;
d)
della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria.
6.3.4. Inventario delle attrezzature
La direzione della struttura
adotta un
inventario delle attrezzature
biomediche in dotazione, di
tipo dinamico, aggiornato con informazioni archiviate su supporto informatico
per:
a) soddisfare
gli obblighi di legge;
b) disporre di dati
riassuntivi;
c) permettere
la rintracciabilità delle attrezzature
biomediche;
d) fare
le analisi per
stabilire
dei criteri
di sostituzione, al
fine di programmare
gli investimenti
tecnologici, tenendo conto
dell’obsolescenza
del parco
macchine e delle singole
tipologie di apparecchiature
biomediche.
Le informazioni raccolte
e rese
disponibili sia in
forma aggregata
per l’intero
parco
macchine, sia in
forma disaggregata
per singola
tipologia di attrezzatura,
centro
di costo,
classe di età,
produttore,
periodo di ammortamento e modalità di acquisizione: acquisto, noleggio, leasing, donazione, in service.
Le apparecchiature
temporaneamente
disattivate
sono immagazzinate,
protette,
verificate
e controllate
ad intervalli idonei per
garantire
che i requisiti di
precisione, accuratezza
e validità,
siano soddisfatti
al momento del riutilizzo.
6.3.5. Manutenzione
L’assicurazione della manutenzione è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi specifici della struttura
riguardo ai
volumi ed
al livello
qualitativo
delle prestazioni in
quanto garantisce
la efficienza
ed efficacia
delle apparecchiature biomediche in
uso.
La manutenzione è garantita
da apposito personale tecnico - professionale sia interno che esterno.
Il piano per la manutenzione delle apparecchiature biomediche tiene conto delle:
a)
indicazioni relative
alla sicurezza in uso;
b) necessità di
manutenzione mediante le indicazioni contenute nei manuali di servizi;
c) indicazioni contenute
nelle normative
tecniche relative
alla sicurezza
e al mantenimento
in uso secondo gli standard di funzionalità.
Il piano di
manutenzione generale
è articolato
sulla base delle criticità
dell’apparecchiatura
biomedica per
il risultato essenziale, distinguendo fra
manutenzione correttiva,
preventiva
e controlli
periodici di sicurezza
e funzionalità. Il
piano di manutenzione che
tende a garantire
i necessari standards
qualitativi delle prestazioni fornite
e di sicurezza,
deve
essere documentato
per ciascuna apparecchiatura
biomedica e
reso noto
ai diversi livelli operativi per consentire
lo svolgimento dei compiti attribuiti al singolo operatore.
E’ importante che la documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature, obbligatoriamente fornita
al momento
dell’acquisto,
sia a corredo
dello strumento
e conservata
in modo da
essere facilmente rintracciabile dal responsabile della manutenzione per la sua attività.
6.3.6. Manutenzione preventiva
e controlli di funzionalità e sicurezza
Il piano di
manutenzione prevede,
se richiesto
dalla tipologia delle
attrezzature,
le attività
relative
alla manutenzione preventiva
e ai controlli
di funzionalità e sicurezza delle attrezzature
al fine di garantire
la loro idoneità all’uso.
Il piano di manutenzione per le apparecchiature biomediche deve:
a)
identificare
tutte le
apparecchiature
che possono influire
sulla qualità
del servizio
offerto,
controllarle e metterle
a punto
ad intervalli prefissati
o prima dell’uso,
a fronte
dì campioni certificati
riconosciuti nazionali. In mancanza di tali campioni il criterio di controllo deve essere definito
e documentato;
b)
definire
il processo da
utilizzare
per la manutenzione preventiva,
compresi
i dettagli
relativi
al tipo di apparecchiatura
biomedica, identificazione univoca,
ubicazione, frequenza
delle verifiche, metodo
di verifica, criteri di accettazione e provvedimenti
da adottare
qualora i risultati
non fossero soddisfacenti;
c)
definire
il processo da
utilizzare
per i controlli di
funzionalità e
sicurezza
delle apparecchiature
biomediche, compresi
i dettagli relativi al
tipo di apparecchiatura
biomedica, identificazione univoca,
ubicazione, frequenza delle verifiche, metodo
di verifica,
criteri di
accettazione e
provvedimenti
da adottare
qualora i
risultati non fossero soddisfacenti;
d)
identificare
le apparecchiature
biomediche mediante
contrassegno appropriato
o documenti
approvati
di identificazione per evidenziare lo stato di controllo;
e)
conservare
le registrazioni relative
alle manutenzioni preventive
e ai controlli
delle apparecchiature
f)
biomediche;
g)
assicurare
che le condizioni ambientali
siano adatte
alle operazioni di
manutenzione preventiva
e controllo; assicurare
che la manipolazione, la
custodia e
la conserva
conservazione delle apparecchiature
biomediche siano adatte
a mantenere l’accuratezza e l’idoneità richiesta;
h)
evitare
che le apparecchiature
biomediche subiscano
interventi
che possano pregiudicarne
il controllo funzionale e di sicurezza.
6.3.7. Archivio manutenzioni eseguite
Gli interventi
di manutenzione
correttiva
e preventiva,
compresi
i controlli
di funzionalità
e sicurezza
sulle apparecchiature biomediche in
dotazione, devono
essere documentati.
Per ogni
apparecchiatura
biomedica esiste
una documentazione cartacea o
preferibilmente
elettronica,
che riporta
i dati
significativi per
ogni intervento di manutenzione eseguito.
OBIETTIVO
4 - COMPETENZE DEL PERSONALE
6.4.1. Formazione
Le
risorse
umane sono fondamentali
per la guida della organizzazione e
la sua corretta
gestione;
è necessario che le modalità
di inserimento,
di addestramento,
di formazione e
aggiornamento
siano tenute
in considerazione per il personale ai vari livelli della struttura.
La direzione della struttura
adotta un
piano di formazione-aggiornamento
del personale, con
indicazione del responsabile e
normalizza le
modalità per
favorire
l’inserimento
operativo
del personale di
nuova
acquisizione.
6.4.2. Inserimento, affiancamento,
addestramento
I criteri
di valutazione possono essere
individuati per
consentire
la copertura
di un determinato
ruolo sia al personale di nuova acquisizione, sia a quello da destinare
a nuove mansioni.
Le necessità di
addestramento sono programmate tenendo presente:
a) i tempi necessari al raggiungimento
dei requisiti e delle abilità richieste;
b) il turn over del personale;
c) la numerosità dello stesso.
La struttura
organizzativa identifica le esigenze di affiancamento
e di addestramento del personale e predispone attive
procedure documentate per gestirle.
L’addestramento
che riguarda
procedure
e capacità
tecniche onseguite
per eseguire
i compiti assegnati
e l’utilizzo
degli strumenti,
attrezzature
e dispositivi in dotazione è dimostrabile attraverso
archivi nominativi.
6.4.3. Formazione e aggiornamento
La formazione continua rappresenta uno strumento di cambiamento e di sviluppo del servizio erogato.
La direzione
della struttura
assume o assegna la
responsabilità
di coordinamento
delle attività
di formazione e di aggiornamento, le cui funzioni
sono:
a)
individuare le esigenze formative;
b)
determinare gli strumenti
e le risorse per far fronte a tali esigenze;
c)
prefissare
le priorità
di intervento
formativo
sulla base del budget
disponibile e delle linee strategiche della direzione;
d)
selezionare
i criteri per il personale da aggiornare
e formare;
e)
specificare
gli indicatori, per misurare l’efficacia
(impatto)
degli interventi
formativi;
f)
pianificare
sia le attività
sulla base delle
esigenze
formative
richieste dal
Programma
Nazionale per la Formazione Continua -ECM-, sia quelle volte alla valutazione dell’efficacia
degli interventi
formativi.
La formazione della relazione interpersonale per
i professionisti
che sono in
diretto
contatto
col paziente
è curata con particolare
attenzione.
Le esigenze
di aggiornamento
interno ed
esterno volte
allo sviluppo professionale dell’individuo sono valutate in maniera trasparente sulla base delle strategie della struttura
- mission, vision, obiettivi
generali e
specifici.
La struttura
prevede
metodi
(relazioni, meeting settimanali, incontri
mensili, pubblicazioni) volti
a garantire che le
conoscenze
maturate
all’esterno
vengano
condivise con
tutto il
personale interessato;
individua e rende noti e agibili punti
di raccolta delle informazioni- riviste, archivi, pubblicazioni, relazioni - necessarie all’aggiornamento
professionale del
personale, valuta
annualmente i
risultati complessivi di
soddisfazione e di impatto
dell’ attività
formativa.
Il personale sanitario operante
presso la
struttura
consegue, ogni anno,
i crediti formativi
previsti
dal Programma Nazionale per la Formazione Continua - ECM -.
La struttura
predispone la programmazione e le specifiche procedure che prevedono:
a)
la facilitazione all’inserimento
delle risorse
di nuova
acquisizione o assegnate
a nuove
mansioni mediante la fornitura delle informazioni
necessarie;
b)
l’affiancamento
a personale esperto
al fine di
armonizzare
i tempi
necessari a rendere
pienamente operative le nuove risorse dal punto di vista tecnico, gestionale, di servizio;
c)
l’addestramento
di tutto
il personale interessato
per abilitarlo
a gestire
sistemi, apparecchiature
ed attrezzature
sia in uso che di nuova
introduzione;
d)
la formazione e l’aggiornamento secondo le necessità riconosciute di sviluppo personale e del servizio.
OBIETTIVO
5 - COMUNICAZIONE
6.5.1. Comunicazione
Per dare
trasparenza
alla propria politica
e alle caratteristiche del
servizio erogato,
la struttura
deve
munirsi di strumenti
idonei a garantire
una corretta
e sistematica
comunicazione all’interno e
all’esterno
della organizzazione.
La struttura
deve
assicurare
la piena informazione circa
le modalità
erogative,
i contenuti e
la capacità delle prestazioni di
servizio avendo
cura di
verificare
la chiarezza,
la comprensibilità
e la accessibilità
delle informazioni in
rapporto
alla tipologia dell’utilizzatore-cittadini, istituzioni, associazioni. Nella comunicazione con
gli utenti
deve
essere posta
anche grande attenzione al
recepimento
delle loro
esigenze.
A tal
fine, la direzione
predispone materiale informativo
in forma
sintetica
a disposizione dell’utenza,
che specifichi tipologia delle prestazioni erogate,
operatori responsabili delle prestazioni, orari ed
eventuali costi
per servizi aggiuntivi. Le
caratteristiche del
servizio devono
essere diffuse tramite
ogni soggetto
attivo
della struttura,
sia come singolo, sia organizzato in
gruppi.
Alle Associazioni dei familiari maggiormente rappresentative in rapporto a ciascun ente erogatore è riconosciuto
il diritto
di informazione e
di accesso agli
atti che
riguardino la
pluralità
dei pazienti
e le loro esigenze
diffuse. L’esercizio è
finalizzato
alla maggior
tutela dei
soggetti
disabili e dei
soggetti
sui quali gravano obblighi di
vigilanza e
assistenza
in virtù di
rapporti familiari e/o
di parentela, di
tutela, curatela, amministrazione di
sostegno e/o
a qualsivoglia altro
titolo assimilabile. A
tal fine l’ente
erogatore
provvederà a
consentire
effettivo
accesso ed informazione, nel
rispetto
delle norme sulla
riservatezza
e sul trattamento dei dati.
La comunicazione deve essere efficace
per informare su:
a) tipologia,
disponibilità e realizzazione del percorso assistenziale;
b) oneri a carico del paziente per servizi aggiuntivi;
c) relazioni fra servizio atteso,
servizio percepito ed oneri sostenuti dal paziente;
d) possibilità da
parte del paziente di contribuire a migliorare la qualità del servizio.
In particolare
la persona o
il tutore
deve
essere informata
sulla malattia, sulle disabilità
ad essa correlate,
sulle possibili evenienze
della fase
successiva al
percorso
assistenziale e
amministrativo,
in modo che
sia in grado di gestire
tale fase. L’informazione alla persona deve essere garantita
con:
a) criteri
espliciti di erogazione delle prestazioni;
b) informazione alla persona e ai famigliari sulla codifica
di gravità assegnata;
c) identificazione di un operatore referente;
d) indicazione dei
tempi e luoghi per effettuare
l’informazione.
Se necessario,
la struttura
deve
prevedere
il coinvolgimento
degli utenti
nel percorso
clinico e
la partecipazione alla definizione del percorso assistenziale.
6.5.2. Comunicazione interna
La comunicazione interna garantisce che
i principi, gli
obiettivi che
si prefigge
e quanto
la struttura
pianifica per raggiungerli, siano condivisi, per il
coinvolgimento,
la motivazione e
l’ aumento
del senso di
appartenenza degli operatori.
La direzione istituisce specifiche figure
di riferimento,
in modo che
il personale svolga
correttamente
e con alto grado di motivazione le attività
assegnate
per:
a)
assicurare
che siano compresi
i compiti
da svolgere,
gli obiettivi da conseguire
e il modo
in cui essi
influiscono sulla qualità;
b)
curare
che ciascuno sia
consapevole
di avere
un ruolo e
di influire
sulla qualità
del servizio
fornito
all’utente; c) verificare
il livello
di condivisione degli obiettivi per garantire
continuità
e correttezza
(validità
e affidabilità) nella misurazione;
c)
accertare
periodicamente
la motivazione del
personale nel
provvedere
alla qualità
del servizio (questionari, reclami, suggerimenti);
d)
evidenziare al personale il grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità;
e)
raccogliere
suggerimenti,
favorire
opportunità di
incontro
per analizzare
le criticità
e proporre
iniziative
per il miglioramento della qualità (efficienza
ed efficacia) delle prestazioni e dei servizi erogati;
f)
verificare
i risultati delle iniziative
di miglioramento attivate
e darne evidenza a tutto
il personale.
La comunicazione all’interno
della struttura
prevede
momenti di
coordinamento
e di integrazione per
la predisposizione di
un ambiente
di lavoro,
che migliori i
rapporti di
collaborazione e
cooperazione per
la soluzione dei problemi.
I metodi di comunicazione possono comprendere:
a) incontri informativi della direzione;
b) riunioni per scambi di informazioni;
c) informazioni documentate;
d) mezzi informatici.
OBIETTIVO
6 – APPROPRIATEZZA
CLINICA E SICUREZZA
6.6.1. Approccio alla pratica
clinica secondo evidenze
Un’organizzazione deve
essere in
grado di
fornire
interventi
efficaci
nel rispetto
delle preferenze
individuali e dei valori culturali
e sociali di
ogni paziente.
Sono disponibili in
letteratura
evidenze
che possono guidare le
organizzazioni nell’implementare
strategie
e metodi
che possono essere
utilizzati
per fornire
cure e servizi
appropriati ed
efficaci.
Le linee guida
ed i protocolli
adottati dagli
operatori
devono
essere utilizzati
in relazione alle
specifiche condizioni organizzative
della propria realtà
operativa.
Ogni struttura
organizzativa ne
predispone una
raccolta
ed il personale deve
essere informato
sull’esistenza
di tali
documenti, che devono
essere facilmente
accessibili. Le organizzazioni devono
garantire
inoltre che
i professionisti
sanitari valutino le
evidenze
disponibili nei
processi di
definizione dei
percorsi
assistenziali e
attivino percorsi
di miglioramento
laddove
necessario. Le strutture
devono
effettuare
una valutazione sistematica
dell’ efficacia e dell’appropriatezza
delle prestazioni evidenziandone gli
scostamenti
rispetto
alle evidenze
disponibili e identificando gli ambiti di miglioramento.
Pertanto, la struttura
deve prevedere:
a) la presenza,
formalizzazione e
messa in atto
di protocolli,
linee guida e/o
percorsi
di cura/assistenza
formulali
secondo i principi della evidence based
medicine;
b) I’accessibilìtà al personale della raccolta dei regolamenti
interni e delle linee
guida;
c) l’aggiornamento
periodico dei regolamenti
interni e
delle linee guida sulla base delle evidenze
cliniche
disponibili;
d) il coinvolgimento
del personale nell’implementazione e
nell’applicazione dei
protocolli,
linee guida e/o
percorsi
di cura/assistenza
attraverso
la diffusione
delle conoscenze
necessarie alla loro
attuazione e la formazione specifica
sui protocolli di assistenza ad esse correlati;
e) la valutazione dell’efficacia
e dell’appropriatezza
delle prestazioni ed
attivazione di programmi di miglioramento se
necessario.
6.6.2. Promozione della sicurezza e gestione dei rischi
Per gestione della sicurezza
s’intende l’applicazione e
lo sviluppo di
strutture
e processi che,
sulla base delle evidenze scientifiche, siano in grado di prevenire e ridurre i rischi all’interno di una struttura.
La sicurezza
in un’organizzazione sanitaria
è pertanto
la gestione integrata
del rischio ambientale,
del rischio operatore e del rischio paziente:
-
Rischio occupazionale: riguarda
gli operatori, sanitari
e.non, nello svolgimento
della loro
attività
lavorativa.
Questi rischi sono generalmente classificati
in rischio fisico,
chimico e biologico;
-
Rischio “non clinico”:
sono problemi di
sicurezza
In generale,
ad esempio eventi
catastrofici, rischi
finanziari;
-
Rischio clinico:
riguarda i
pazienti, fa
riferimento
alla possibilità
per gli stessi
di essere
danneggiati in relazione al trattamento
sanitario.
I tre
tipi di rischio sono tra
loro strettamente
connessi, pertanto
è necessario prevedere
una gestione integrata dei tre
livelli di
rischio; ciò implica
da un lato
la conoscenza
dei fattori
di rischio comuni e
dall’altro
l’adozione di strumenti
di analisi, gestione e monitoraggio e di strategie integrate.
L’organizzazione deve
elaborare
un piano per
la qualità
e sicurezza
declinato nei
tre ambiti sopra
descritti ovvero
un piano aziendale per
la gestione del
rischio, orientato
alla sicurezza
di operatori, pazienti
e ambiente, che comprenda
anche la prevenzione ed
il controllo
delle infezioni
correlate
all’assistenza
e contempli ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione.
6.6.3. Programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli eventi
avversi.
Nei sistemi complessi è richiesto un elevato
controllo dei
rischi, dei processi e delle vulnerabilità che
devono essere oggetto
di una sistematica
analisi e verifica
e conseguentemente
le organizzazioni devono
adottare misure e strumenti
atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La gestione degli eventi
avversi comprende: l’identificazione e segnalazione degli eventi
avversi mediante un sistema
strutturato,
le analisi e
le valutazioni per
comprendere
come e
perché l’evento
avverso
è accaduto
e per identificare
eventuali misure preventive
e l’implementazione di un piano di azione; una procedura per la comunicazione aperta e trasparente con i pazienti
ed i loro familiari, forme di definizione stragiudiziale dei contenziosi.
Pertanto, la struttura
deve prevedere:
a) l’esistenza
di un sistema
per l’identificazione e
la segnalazione di
near miss, eventi
avversi
ed eventi
sentinella;
b) la partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa
nazionale;
c) l’identificazione dei
fattori
causali e/o
contribuenti
attraverso
le metodologie di
analisi disponibili in letteratura
(Root cause analysis, Audit clinico,
Significan event
audit) e azioni sistematiche di
verifica
della sicurezza
(Safety
walkround);
d) a presenza di piani di azione e relativi indicatori per il monitoraggio;
e) l’applicazione e
monitoraggio
di linee guida, buone
pratiche, raccomandazioni, check-list
ed
altri
strumenti
per la sicurezza;
f) la definizione di
modalità e
procedure
per la comunicazione ai
pazienti e/o
familiari, la gestione dell’impatto di
un evento
avverso
sugli operatori, la
comunicazione esterna, la
risoluzione stragiudiziale dei contenziosi;
g) la presenza
di un Piano di formazione;
h) l’adozione di metodologie proattive
per la valutazione dei
rischi.
6.6.4. Strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze
Nei sistemi
complessi è
richiesto un
elevato
controllo
dei rischi, dei
processi e
delle vulnerabilità
che devono essere
oggetto
di una sistematica
analisi e verifica
e conseguentemente
le organizzazioni devono
adottare misure e strumenti
atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La promozione della cultura
della sicurezza
non deve
essere solo
una dichiarazione di
intenti,
ma deve prevedere
una strategia
sistematica
di comunicazione, formazione e
sviluppo di
competenze
specifiche che comprenda anche la valutazione delle competenze professionali, sia tecniche che non tecniche.
La sostanziale attuazione di
politiche efficaci
per la sicurezza
richiede una preliminare
analisi per conoscere
le condizioni di partenza e quindi un piano per agire sugli specifici aspetti
di miglioramento.
L’implementazione di
ogni progetto
di cambiamento
deve
essere accompagnato
dal monitoraggio
e dalla valutazione al
fine di individuare
le migliori esperienze
e le: buone
pratiche da
mettere
Il disposizione e diffondere
nel SSN.
Pertanto, la struttura
deve prevedere:
a) lo sviluppo di soluzioni innovative
per la sicurezza in ambiti specifici di attività;
b) la produzione e diffusione di buone pratiche;
c) la garanzia di competenze specifiche per la analisi degli eventi
avversi;
d) la presenza,
formalizzazione e
messa in atto
di politiche e
procedure
per la partecipazione e il coinvolgimento dei pazienti
ai processi di gestione del rischio clinico.
7 PROCESSI
DI MIGLIORAMENTO
ED INNOVAZIONE
6.7.1. Programmi e progetti
di miglioramento
La struttura
effettua
annualmente al
proprio interno
o partecipa
ad almeno un
progetto
di miglioramento continuo
dell’assistenza
sanitaria favorendo il
coinvolgimento
del personale, sulla base
delle indicazioni contenute nel presente regolamento.
6.7.2. Mantenimento dei miglioramenti
acquisiti
I miglioramenti
raggiunti
devono
essere mantenuti mediante
modifica delle procedure,
istruzioni operative, addestramento,
formazione e
mediante verifica
che tali
modifiche siano parte
integrante
del lavoro
di ciascun membro della struttura.
6.7.3. Continuità
del miglioramento
Se il miglioramento
desiderato
è stato
ottenuto,
nuovi progetti
o attività
di miglioramento
devono
essere selezionati
ed attuati.
Ulteriori miglioramenti
sono sempre
possibili, con
l’attuazione di nuovi
progetti o attività dì miglioramento
sulla base di
nuovi obiettivi. E’
indispensabile fissare
delle priorità
e dei limiti temporali per ogni progetto
ed inserirli in piani di attività
della struttura.
La ragione del
miglioramento
deriva dalla necessità
di fornire
valore
aggiunto
e soddisfazione per
gli utenti. Ogni membro
della struttura
deve
acquisire la
consapevolezza
che è sempre
possibile eseguire
una attività
in maniera più efficace
ed efficiente
riducendo sprechi di
risorse.
Una maggiore
efficacia ed
efficienza
è a vantaggio
degli utenti,
della struttura,
dei suoi membri e
della società in generale.
ART. 7
DETERMINAZIONE
DEL FABBISOGNO
Il fabbisogno di
posti letto
di RSA R1 è stabilito in misura pari
a:
• 332 posti
letto
prioritariamente
allocati nell’ambito
dei Presidi Territoriali di
Assistenza
e riportati
nella seguente tabella:
ASL |
SEDE |
POSTI LETTO DI RSA R1 |
ASL BA |
PUTIGNANO |
40 |
ASL BA |
ACQUAVIVA DELLE FONTI |
20 |
ASL BA |
GRUMO (PTA) |
20 |
ASL BR |
SAN
PIETRO VERNOTICO (PTA) |
20 |
ASL BT |
TRANI (PTA) |
20 |
ASL FG |
TORREMAGGIORE (PTA) |
20 |
ASL FG |
M. SANT’ANGELO (PTA) |
20 |
ASL FG |
VICO DEL GARGANO-VIESTE (PTA) |
20 |
ASL FG |
TROIA-ACCADIA (PTA) |
20 |
ASL LE |
MAGLIE (PTA) |
24 |
ASL LE |
GAGLIANO DEL CAPO
(PTA) |
20 |
ASL LE |
NARDO’ (PTA) |
20 |
ASL LE |
POGGIARDO (PTA) |
28 |
ASL TA |
MOTTOLA (PTA) |
40 |
TOTALE
POSTI |
|
332 |
•
“40 posti letto, pari a n. 2 nuclei da n. 20 p.l., per ospitare i pazienti
ricoverati negli Istituti Ortofrenici presso “Casa della Divina Provvidenza”
nelle sedi di Foggia e/o Bisceglie, riclassificati in pazienti da ospitare in
RSA R1” (1)
(1) Elenco puntato aggiunto dal R.R.
16/2020, art. 4,
comma 1.
ART. 8
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO ED ACCREDITAMENTO
Le RSA
R1 sono soggette
all’autorizzazione alla
realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e
all’accreditamento secondo
le procedure
e nei termini stabiliti dalla
L.R.
2 maggio
2017, n. 9
e s.m.i., in
relazione al
fabbisogno definito
dal presente Regolamento.
ART. 9
NORMA
DI RINVIO
Per
quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa
regionale vigente in
materia, ed
in particolare
alla L.R.
2 maggio
2017, n. 9
e s.m.i., al
Regolamento
Regionale n.
3/2010 e s.m.i. per
la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa
nazionale vigente in materia.
Il presente
Regolamento
è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per
gli effetti dell’art. 53
comma 1 dellaL.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
ALLEGATO A
IL
RISCHIO DI INSTABILITA' CLINICA L'identificazione
|