Art. 1
Modifica 
all’articolo 24 
della legge 
regionale 30 novembre 2000, n. 17
1. 
La lettera d), del comma 2, dell’articolo 24  
della legge 
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi in materia di tutela ambientale), è sostituita dalla seguente: 
“d) emanazione di direttive, realizzazione di strumenti di coordinamento e 
supporto su base regionale, individuazione di zone sismiche, formazione e 
aggiornamento delle medesime;”. 
 
Art. 
2
Istituzione 
SIESP
1. 
E’ istituito il Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, 
denominato SIESP. 
 
Art. 
3
Attribuzioni
1          
Il SIESP è gestito dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere 
pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia. 
2          
Il SIESP realizza, attraverso una piattaforma informatica, un sistema 
regionale unico di presentazione, elaborazione, gestione e archiviazione di 
tutte le pratiche di edilizia    sismica. 
3          
La Giunta regionale predispone un regolamento che indica le modalità di 
funzionamento del SIESP e stabilisce quali sono i soggetti che gestiscono il 
SIESP. 
 
Art. 
4
Attuazione
1          
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della 
presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento del SIESP per 
definire modalità di funzionamento e gestione del SIESP stesso. 
2          
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto 
della Giunta regionale di approvazione del regolamento del SIESP, il 
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio 
della Regione Puglia procede alla pubblicazione del bando di gara per la 
realizzazione del SIESP. 
 
Art. 
5
Norma 
finanziaria
1          
Per l’attuazione delle presenti disposizioni, nell’ambito della missione 
8, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 
2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila per le spese di 
impianto e nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una 
dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di 
euro 5 mila per le spese di gestione e funzionamento di cui all’articolo 4. 
2          
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante 
prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 2, capitolo 1110071 (Fondo 
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa in conto capitale in 
corso di adozione) per euro 250 mila. Alla copertura delle spese di gestione e 
funzionamento di euro 5 mila si provvede mediante prelevamento dalla missione 
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 (Fondo globale per il finanziamento 
di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione). 
 
Art. 
6
Norma 
transitoria
1. 
Nelle more dell’attivazione del SIESP, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, 
opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia può attivare progetti 
pilota per perfezionare il funzionamento del SIESP e acquisire elementi per la 
stesura del regolamento. 
 
Art. 
7 *
Modifica 
all’articolo 4 
della legge 
regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. 
All’articolo 4 
della legge 
regionale 30 luglio 2009, n. 14(Misure straordinarie e urgenti a sostegno 
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio 
edilizio residenziale), dopo il comma 5 bis. è aggiunto il seguente: 
“5 
ter. Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare 
a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o 
non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione 
plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito 
all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, 
comma 3, e qualora insistano in zona dotate delle urbanizzazioni primarie 
previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”
* La Corte costituzionale  , con  sentenza  n. 70/2020 ,ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del presente articolo ; 
a partire dalla data del 19 
aprile 2019 ed ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla 
questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 7 nell’arco 
temporale antecedente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1, lettera b), 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella 
legge 55/2019.