Art. 1
Modifiche
all’articolo 3
della legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 25
1. All’articolo 3
della legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 25(Disposizioni di carattere tributario), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il secondo
e il terzo periodo del comma 1 sono abrogati;
b) dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il
contribuente che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale
versata, abbia perso il possesso di un veicolo di sua proprietà a seguito di
furto debitamente documentato, ha diritto di ottenere, previa richiesta, la
compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento
effettuato secondo le seguenti modalità:
a) il rimborso è riconosciuto
nella misura proporzionale al numero dei mesi interi successivi a quello in cui
si è verificato il furto, purché il periodo nel quale non si è goduto del
possesso del veicolo sia
pari ad almeno
tre mesi;
b) la compensazione è
riconosciuta qualora il contribuente proceda ad una nuova immatricolazione, in
sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso a
seguito di furto. In tal caso è riconosciuta al contribuente una riduzione
dell’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo
pari alla quota parte di tassa pagata sul veicolo precedente, per il periodo in
cui non si è goduto del suo possesso, purché questo sia pari ad almeno tre mesi.
L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova
immatricolazione avvenga entro e non oltre sei mesi dal verificarsi della
perdita di possesso, per furto, del veicolo precedente.
1 ter. Sia l’esenzione dal
pagamento che il diritto al rimborso o alla compensazione sono subordinati
all’avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro
automobilistico (PRA).”.
Art.
2
Norma
finanziaria
1
Dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1 derivano, a decorrere dal bilancio
regionale 2019, minori entrate in termini di competenza e cassa pari a euro
189.844,00 e maggiori oneri pari ad euro 189.844,00.
2
Alla copertura
delle minori entrate di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione, in
termini di competenza e cassa, per gli esercizi 2019-2021, pari a euro
189.844,00 sul capitolo 1013000 “Tassa automobilistica regionale (L.r.
13/1/72 n. 1 art. 12
e ss.)”, titolo 1, tipologia 101, categoria 50 dello stato di previsione delle
entrate, con corrispondente riduzione, per ogni annualità, dell’autorizzazione
di spesa sul capitolo 1110070 “Fondo Globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3,
titolo 1.
3
Alla copertura
dei maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione, in
termini di competenza e cassa, per gli esercizi 2019-2021, sul capitolo 3860
“Rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscossi S.O.”, missione 1,
programma 3, titolo 1, pari a euro 189.844,00 con corrispondente riduzione, per
ogni annualità, dell’autorizzazione di spesa sul capitolo 1110070 “Fondo Globale
per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”,
missione 20, programma 3, titolo 1.
La presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.