Art. 1
Modifiche
e integrazioni all’articolo 14
della legge
regionale 7 aprile 2014, n. 10
1.All’articolo
14
della legge
regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 dopo le parole: “almeno biennale”, sono aggiunte
le seguenti: “inviando ai singoli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, apposita richiesta dit rasmissione della documentazione
probatoria”.
b) il comma 2 è così sostituito:
“2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma 1,
l’assegnatario che abbia subitonell’anno precedente una diminuzione di reddito,
può chiedere la corrispondente riduzione delcanone. L’ente gestore dispone,
previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fasciareddituale
inferiore.”.
Art.
2
Integrazioni
all’articolo 24
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27
1.
All’articolo 24
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il trasferimento dei beni
regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti
territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica
utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione
di Giunta regionale. E’ altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento
delle infrastrutture pubbliche stradali.”.
Art.
3
Modifiche
alla legge
regionale 30 aprile 2019, n. 18
1. Alla legge
regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione,
compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del
consumo di suolo e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 5, le parole:
“determinato in base al loro valore
ai fini dell’applicazione della Imposta municipale unica (IMU)”, sono soppresse;
b) alla lettera f) del comma 9 dell’articolo 9, le parole: ”ai sensi
dell’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 3 e
4”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.