Titolo
I
Disposizioni
in materia di riduzione del consumo del suolo
Art.
1
Finalità
1
La presente legge detta disposizioni in materia di pianificazione e
trasformazioni urbanistiche al fine di conseguire obiettivi di contenimento del
consumo di suolo, mitigazione e compensazione degli impatti ambientali, tutela
del paesaggio e della bellezza dei contesti urbani storicizzati, miglioramento
della qualità urbana.
2
A tal fine disciplina le modalità di applicazione, nell’ambito della
redazione e attuazione dei piani urbanistici comunali, della perequazione, della
compensazione urbanistica e di misure premiali.
Art.
2
Perequazione
urbanistica
1
Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale perseguono la
perequazione urbanistica intesa come l’insieme delle tecniche e delle modalità
di attuazione delle trasformazioni degli ambiti ivi previsti, mediante
attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare
un’equa distribuzione dei costi e dei benefici determinati dalla pianificazione
e ad assicurare al comune le aree destinate a dotazioni territoriali e a
infrastrutture, in alternativa al ricorso a procedure espropriative.
2. La
perequazione urbanistica è finalizzata a:
a) evitare la disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;
b) garantire l’indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte di
piano;
c) assicurare la realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici
e sociali, della viabilità, del verde e dell’edilizia residenziale sociale;
d) promuovere lo sviluppo armonico della pianificazione con riferimento
alla qualità ambientale, urbana, architettonica e paesaggistica.
3.
La perequazione si realizza, nell’ambito delle previsioni del Piano
urbanistico generale (PUG), con la definizione di un indice di edificabilità
territoriale da applicare in ambiti di trasformazione specificatamente
individuati, anche con il ricorso all’istituto del comparto edificatorio.
4.
Agli ambiti di cui al comma 3 è assegnato un indice di edificabilità
territoriale unico in presenza di caratteristiche omogenee o differenziato sulla
base della classificazione delle aree in essi ricomprese. Detto indice è
riferito alla capacità edificatoria complessivamente attribuita a prescindere
dalla edificabilità e dalle destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.
Nella classificazione delle aree e nell’attribuzione degli indici si tiene conto
del loro stato di fatto e di diritto, delle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche, dell’edificato eventualmente esistente e del livello di
infrastrutturazione.
Art.
3
Compensazione
urbanistica
1.
In presenza di vincoli preordinati all’espropriazione o della loro reiterazione,
gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono definire misure
finalizzate a compensare, in alternativa all’indennità, i proprietari di aree o
di beni immobili che il comune intende acquisire per la realizzazione di opere
pubbliche. Tali misure consistono:
a) nell’attribuzione di quantità edificatorie da utilizzare secondo le
previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale;
b) nel riconoscimento di modifiche delle destinazioni d’uso di aree o
immobili esistenti;
c) in trasferimenti o permute di aree.
2.
Per l’attuazione della compensazione gli strumenti della pianificazione
urbanistica comunale individuano i beni immobili da espropriare, definiscono un
indice per la esatta determinazione delle quantità edificatorie da assegnare a
fini compensativi e indicano gli ambiti di trasformazione o i comparti nei quali
possono essere utilizzate.
3.
La compensazione urbanistica non opera nell’ipotesi di apposizione di
vincoli conformativi, in presenza dei quali può trovare applicazione lo
strumento della perequazione urbanistica.
4.
Il comune, nell’ambito del Programma triennale dei lavori pubblici,
puprevedere la realizzazione di opere pubbliche stabilendo, in alternativa al
corrispettivo in denaro e comunque nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici, il riconoscimento in favore dell’appaltatore di
quantità edificatorie equivalenti al valore dell’intervento da realizzare così
come determinato in sede di aggiudicazione. Gli strumenti urbanistici comunali
individuano gli ambiti di trasformazione o i comparti nei quali dette quantità
edificatorie possono essere utilizzate.
Art.
4
Misure
premiali
1
Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono
prevedere, in favore dei soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e
urbanistiche o dei proprietari di beni immobili meritevoli di tutela e
valorizzazione, misure premiali a fronte di interventi volti a migliorare le
condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali,
architettoniche e culturali dell’ambito di intervento.
2. Le misure premiali hanno lo scopo di incentivare:
a) l’eliminazione di detrattori ambientali;
b) la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale;
c) la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana ai sensi della
legge
regionale 1° agosto 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana);
d) il miglioramento della qualità architettonica degli interventi edilizi
e delle trasformazioni del territorio, in particolare attraverso il ricorso a
concorsi di idee e progettazione, in coerenza con le previsioni di cui alla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere
di architettura e di trasformazione del territorio);
e) la realizzazione di previsioni urbanistiche secondo requisiti di
qualità ulteriori rispetto a quelli minimi obbligatori stabiliti dagli strumenti
urbanistici e regolamentari comunali e dalle normative in materia di
sostenibilità ambientale;
f) la tutela, conservazione e valorizzazione di manufatti o edifici
tradizionali e tipici, di valore storico-culturale, che, pur non essendo
sottoposti a vincoli di natura storica, architettonica, paesaggistica e
ambientale, presentano caratteri di significatività e rappresentatività del
territorio tali da essere meritevoli di salvaguardia;
g)
la messa a disposizione del comune di superfici fondiarie con la relativa
edificabilità o beni immobili da destinare alla realizzazione di interventi di
Edilizia residenziale sociale.
3.
Le misure
premiali possono consistere:
a) nell’attribuzione di quantità edificatorie in incremento rispetto a
quelle previste dagli strumenti della pianificazione urbanistica;
b) in modifiche delle destinazioni d’uso di aree o immobili già
esistenti;
c) in trasferimenti o permute di aree;
d) nella riduzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.
Art.
5
Strumenti
di piano
1
Le previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, trovano
applicazione attraverso gli strumenti urbanistici previsti dall’articolo 8
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio).
2
Le previsioni strutturali del PUG stabiliscono gli obiettivi da
perseguire e i limiti entro i quali attuare la perequazione, la compensazione e
le misure premiali, in coerenza con le linee fondamentali dell’assetto del
territorio e le direttrici di sviluppo urbano.
3. Le
previsioni programmatiche del PUG:
a) individuano gli ambiti di trasformazione entro i quali attuare la
perequazione, definendo la quantità edificatoria mediante l’applicazione di un
indice di edificabilità territoriale, unico in presenza di caratteristiche
omogenee o differenziato sulla base della classificazione delle aree in essi
ricomprese e in presenza di situazioni insediative pregresse;
b) individuano gli interventi volti a perseguire le finalità di cui agli
articoli 3 e 4, definendo gli indici per la determinazione delle quantità
edificatorie da assegnare a fini compensativi o premiali e stabilendo gli ambiti
di trasformazione o i comparti, in loco o a distanza, nei quali dette quantità
edificatorie possono essere utilizzate;
c) contemplano la possibilità di incrementare, sino a un massimo del 50
per cento, le quantità edificatorie da insediare negli ambiti di cui alla
lettera a), a condizione che la quota in incremento sia riservata al comune per
il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4;
d) contemplano la possibilità di incrementare, in misura non eccedente il
30 per cento, l’indice di edificabilità di aree già urbanizzate o di mutare la
destinazione d’uso delle medesime, per il raggiungimento degli obiettivi di cui
agli articoli 3 e 4.
4.
Il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 può essere
perseguito nel PUG attraverso il comparto edificatorio che riunisce le proprietà
immobiliari all’interno di un’area delimitata per cui è prevista una
trasformazione ovvero una riqualificazione urbanistica unitaria e armonica. Su
iniziativa pubblica o autonoma, i proprietari dei suoli ricompresi nel comparto
possono riunirsi in consorzio al fine di presentare al comune il Piano
urbanistico esecutivo dell’intero comparto in cui, ferma restando l’applicazione
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765), vengono puntualmente definiti gli oneri gravanti sui
proprietari connessi all’attuazione dei meccanismi perequativi e premiali di cui
agli articoli 2 e 4. Per la costituzione del consorzio è sufficiente la
partecipazione dei proprietari che detengano almeno il 51 per cento delle
superfici catastali comprese entro il perimetro dell’area interessata,
[determinato in base al loro valore ai fini dell’applicazione della Imposta
municipale unica (IMU).] (1)
5.
La Giunta regionale allo scopo di agevolare la formazione e
l’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali anche alla luce dei
contenuti delle presenti disposizioni, interviene a favore dei comuni con i
contributi diretti di cui alla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni
strumenti urbanistici), riconoscendo priorità ai comuni che adottino metodi e
strumenti elettronici per la modellazione e la gestione informativa.
(1) Parole soppresse dalla l.r.
35/2019, art. 3,
comma 1, lett. a).
Art.
6
Limiti
territoriali di applicazione
1.
Al fine di ridurre il consumo di suolo, le quantità edificatorie riconosciute a
titolo di misure premiali o compensazione non sono utilizzabili nelle zone
territoriali omogenee E), di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968.
2.
Nelle medesime zone territoriali non si applicano, altresì, i meccanismi
perequativi.
Art.
7
Circolazione
delle quantità edificatorie
1
Le quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazioni o
misure premiali riguardano proprietà immobiliari catastalmente individuate.
Dette quantità edificatorie possono essere oggetto di libero trasferimento tra
proprietà immobiliari, anche non contigue, purché in coerenza con le previsioni
degli strumenti urbanistici comunali, con i piani e le norme urbanistiche
sovraordinate, e concorrono alla definizione del valore degli immobili ai fini
della relativa imposta comunale.
2
Gli atti di compravendita delle quantità edificatorie derivanti da misure
premiali, compensazione e perequazione sono trasmessi al comune che provvede
all’aggiornamento del registro di cui all’articolo 8.
3
Il certificato di destinazione urbanistica riporta anche l’indicazione
delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazione e misure
premiali.
Art.
8
Registro
delle quantità edificatorie
1
Al fine di monitorare i processi di attuazione degli strumenti di
pianificazione, i comuni istituiscono e aggiornano il registro delle quantità
edificatorie in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata,
le quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazione e misure
premiali ai sensi della presente legge.
2. Le quantità
edificatorie sono annotate nel registro di cui al comma 1, senza oneri a carico
dei soggetti interessati, indicando:
a) i dati catastali dell’immobile;
b) l’ambito di trasformazione o le aree dal quale derivano le quantità
edificatorie, nonché le aree nelle quali sono utilizzate;
c) le eventuali condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici in
merito alle possibilità di utilizzo delle quantità edificatorie;
d) gli estremi della nota di trascrizione dell’atto con cui sono state
trasferite, costituite e modificate le quantità edificatorie.
2
Il registro è consultabile con le stesse modalità previste per gli
strumenti di pianificazione ed è pubblicato nel portale web istituzionale del
comune.
Art.
9
Contributo
straordinario di urbanizzazione per interventi in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d’uso
1
In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4-bis.
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel caso di
interventi su aree o immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il
profilo urbanistico-edilizio, l’approvazione di varianti urbanistiche o il
rilascio di deroghe o che prevedano un cambio di destinazione d’uso, è dovuto al
comune, da parte del soggetto attuatore, un Contributo straordinario di
urbanizzazione (CSU) in misura non inferiore al 50 per cento del maggior valore
generato dai suddetti interventi. Tale contributo è definito sulla base dei
criteri di cui al presente articolo ed è aggiuntivo rispetto al contributo per
il rilascio del permesso di costruire.
2. Il
contributo straordinario di cui al comma 1 è determinato dai comuni tenendo
conto del valore di trasformazione dell’immobile, dei suoi costi e della
tipologia di intervento a seconda che:
a) preveda variante urbanistica con incremento di volumetria/superficie o
con una diversa destinazione dell’area;
b) preveda variante urbanistica con una diversa destinazione di aree
destinate a servizi;
c) preveda una diversa destinazione urbanistica dell’area senza
edificazione;
d) modifichi esclusivamente parametri edilizi senza incremento di
volumetria/superficie o cambi di destinazione;
e) preveda un mero cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti
senza incremento di volumetria/ superficie.
3. Il maggior valore generato dalla
trasformazione dell’immobile è pari alla differenza tra il valore di
trasformazione calcolato con riferimento all’edificabilità di cui alla proposta
di intervento (VT1) e il valore della trasformazione del medesimo immobile
calcolato con riferimento alla edificabilità di cui alla disciplina urbanistica
previgente (VT0). Il valore di trasformazione dell’immobile (VT) è dato dalla
differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla
trasformazione dell’immobile (VM) e il costo di trasformazione (CT).
4. Il costo di trasformazione (CT) è
costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione
e deve tener conto delle seguenti voci:
a) costo di costruzione del fabbricato fissato dal comune in relazione
alle diverse tipologie di intervento;
b) costo relativo ai contributi di cui all’articolo 16 del d.p.r.
380/2001;
c) costo relativo alle spese tecniche, che è fissato nella misura massima
del 10 per cento del costo di costruzione del fabbricato e include tutte le
prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura;
d) onere complessivo, che è fissato nella misura massima del 20 per cento
del costo di costruzione del fabbricato e include l’utile di impresa o profitto
del promotore, gli oneri finanziari e gli oneri per la commercializzazione degli
immobili.
5. In particolare, il contributo
straordinario di urbanizzazione è così determinato:
a) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), è pari al 50 per cento
del maggior valore generato dalla variante, secondo la seguente formula: CSU =
50% (VT1 - VT0) = 50% [(VM1 - CT1) - (VM0 - CT0)];
b) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), è pari al 50 per cento
della differenza tra il valore finale di trasformazione dell’immobile generato
dalla nuova destinazione urbanistica e il valore di monetizzazione fissato dal
comune per l’area destinata a servizi, secondo la seguente formula: CSU = 50%
[(VT1 - CT1) - valore monetizzazione];
c) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), è pari al 50 per cento
della differenza tra il valore di mercato dell’area calcolato secondo la nuova
destinazione urbanistica e quello calcolato secondo la destinazione previgente,
in base alla seguente formula: CSU = 50% (VM1 - VM0);
d) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera d), è pari al 50 per cento
della differenza tra il valore di mercato della porzione dell’immobile che ha
beneficiato della deroga e il relativo costo di costruzione, secondo la seguente
formula: CSU = 50% (VM - CT);
e) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera e), è pari al 50 per cento
della differenza tra il valore di mercato dell’immobile calcolato secondo la
nuova destinazione d’uso e quello calcolato secondo la destinazione previgente,
in base alla seguente formula: CSU = 50% (VM1 - VM0).
6. Al fine di conseguire obiettivi di
contenimento del consumo di suolo, recupero del patrimonio edilizio esistente e
miglioramento della qualità urbana, al valore del contributo straordinario di
urbanizzazione determinato sulla base dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5, i comuni applicano i seguenti coefficienti di moltiplicazione:
a) 0,80 per gli interventi che non determinano incremento del carico
urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti
territoriali prevalentemente già edificati o urbanizzati;
b) 1,20 per gli interventi che determinano incremento del carico
urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti
territoriali prevalentemente già edificati o urbanizzati;
c) 1,50 per gli interventi che non determinano incremento del carico
urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti
territoriali non edificati o urbanizzati;
d) 2,00 per gli interventi che determinano incremento del carico
urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti
territoriali non edificati o urbanizzati.
7.
Per gli interventi realizzati nell’ambito di programmi integrati di
rigenerazione urbana ai sensi della l.r.
21/2008 e per quelli realizzati ad esito di concorsi di progettazione ai
sensi della l.r. 14/2008, i coefficienti di cui al comma 6 sono ridotti da un
minimo dello 0,2 a un massimo dello 0,4 secondo quanto sarà determinato da ogni
singolo comune. Nelle more delle determinazioni comunali, le riduzioni si
applicano nella misura minima.
8.
La somma riscossa dal comune per il contributo straordinario di
urbanizzazione è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per
la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria o di opere pubbliche e servizi nel contesto in cui ricade
l’intervento o in altre parti del territorio comunale, oppure per l’acquisizione
di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia
residenziale sociale od opere pubbliche. Tale somma può altresì essere
utilizzata per la redazione di strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale quali, a titolo esemplificativo, i piani urbanistici generali ed
esecutivi, i programmi integrati di rigenerazione urbana, i piani per
l’eliminazione delle barriere architettoniche, i piani relativi alla mobilità,
nonché per la progettazione e la realizzazione di: interventi per la messa in
sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio comunale; opere di
mitigazione e di compensazione ecologica e ambientale non derivanti da puntuali
obblighi o prescrizioni posti a carico dei privati in sede di approvazione di
interventi di trasformazione urbanistico-edilizia; interventi pubblici di
riqualificazione e rigenerazione urbana, edilizia, sociale e culturale quali, a
titolo esemplificativo, dotazioni territoriali, arredi urbani, riqualificazione
energetica di edifici pubblici, sviluppo di servizi sociali ed educativi per la
promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, riqualificazione dei
beni pubblici o beni privati che assolvono a un interesse pubblico, recupero e
valorizzazione di beni storici e artistici, miglioramento della qualità del
decoro urbano, miglioramento delle aree destinate al verde.
9. Sono esclusi dal versamento del
contributo straordinario di urbanizzazione:
a) gli interventi di iniziativa pubblica in variante agli strumenti
urbanistici;
b) gli interventi relativi al mutamento di destinazione d’uso ove gli
stessi siano già consentiti dagli strumenti urbanistici comunali;
c) le varianti in attuazione di procedimenti di valorizzazione del
patrimonio pubblico immobiliare ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) gli interventi realizzati ai sensi della legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 39 (Abbattimento delle barriere
architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità
grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà);
e) gli interventi realizzati ai sensi della legge
regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate);
f) gli interventi straordinari di ampliamento realizzati ai sensi
dell’articolo 3 e
4 della
legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (2)(Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento
della qualità del patrimonio edilizio residenziale).
10. Fermo restando il pagamento del
contributo straordinario secondo quanto stabilito dall’articolo 16, comma 4,
lettera d-ter), del d.p.r. 380/2001, i criteri di calcolo previsti nelle
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) agli interventi contemplati da varianti ai piani urbanistici già
adottate e in corso di approvazione alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni;
b) agli interventi per i quali sia stata presentata, alla data di entrata
in vigore delle presenti disposizioni, Comunicazioni inizio lavori asseverata
(CILA), SCIA, SCIA in alternativa al permesso di costruire o istanza per il
rilascio del permesso di costruire, ovvero si sia positivamente conclusa la
conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.
133).
11. La somma
dovuta a titolo di contributo straordinario può essere corrisposta per
equivalente attraverso la cessione di aree o immobili da destinare a servizi di
pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche o, qualora
sia previsto dagli strumenti urbanistici comunali, attraverso forme compensative
diverse finalizzate al perseguimento di obiettivi di interesse generale ai sensi
degli articoli 3 e 4 della presente legge.
(2) Parole sostituite dalla l.r.
35/2019, art. 3,
comma 1, lett. b).
Art.
10
Norma
transitoria - Piani di Intervento
1
Nelle more dell’approvazione dei rispettivi Piani urbanistici generali ai
sensi di quanto previsto dalla l.r.
20/2001, i comuni dotati di strumenti di pianificazione urbanistica,
approvati ai sensi della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), e del
Documento programmatico per la rigenerazione urbana (DPRU) di cui all’articolo 3
della l.r. 21/2008, possono individuare, attraverso l’approvazione di appositi
Piani di intervento in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente, gli
ambiti di trasformazione o i comparti in cui trovano applicazione le norme
previste dalle presenti disposizioni in materia di compensazione urbanistica, di
cui all’articolo 3, e di misure premiali, di cui all’articolo 4, prevedendo la
possibilità di incrementare sino a un massimo del 20 per cento la capacità
insediativa prevista dai predetti strumenti urbanistici e definendo gli indici
per la determinazione delle quantità edificatorie da assegnare a fini
compensativi o premiali.
2
I Piani di intervento interessano ambiti territoriali totalmente o
prevalentemente edificati, devono essere coerenti con il DPRU e non possono
comportare variante urbanistica finalizzata a trasformare in aree edificabili
aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici
comunali vigenti, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla
realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento
della superficie complessiva dell’area di intervento. Tale variante deve
comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella
interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a
ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.
3
I Piani dì intervento devono rispettare i limiti di densità edilizia di
cui al d.m. 1444/1968, e le soglie minime degli spazi per parcheggi fissate
dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
4
Il Piano di intervento è predisposto dal comune o proposto da altri
soggetti pubblici o privati, anche tra loro associati, e assume gli effetti di
strumento urbanistico esecutivo.
5
Il Piano è adottato con atto deliberativo del consiglio comunale.
6
Il sindaco, dopo l’adozione del Piano di intervento, convoca una
conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l’acquisizione dei
necessari atti di consenso, comunque denominati, per concordare i termini del
successivo accordo di programma.
7
In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel
rispetto del principio di co-pianificazione, indicano le eventuali ragioni
ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione
positiva dell’iter dell’intervento mediante l’approvazione dell’accordo di
programma.
8
In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo
di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e
corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella
prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni
consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i quali
chiunque può prenderne visione.
9
L’effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nonché
mediante l’affissione di un avviso all’albo pretorio con adeguata evidenza nel
sito istituzionale dell’ente.
10 Entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono
presentare al comune le proprie osservazioni.
11 Entro
i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle
osservazioni pervenute.
12 Entro
i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 11, il
sindaco del comune interessato chiede al presidente della Giunta regionale la
convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di servizi per la valutazione
delle osservazioni pervenute e la conclusione dell’accordo che è approvato entro
i successivi trenta giorni con decreto del presidente della Giunta regionale.
13
L’accordo produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale
con l’adozione della deliberazione consiliare di ratifica che deve intervenire,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’adesione del sindaco
all’accordo.
Titolo
II
Disposizioni
diverse
Art.
11
Disposizioni
in materia di aviosuperfici e campi di volo
1
In conformità con l’articolo 7,
comma 1, lettera l), della legge
regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di
edilizia residenziale pubblica), i comuni autorizzano la realizzazione di
aviosuperfici e campi di volo per veivoli aeromobili nelle zone territoriali
omogenee E) di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968.
2
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata allo sportello
unico per le attività produttive, di cui al d.p.r. 160/2010, nel cui
procedimento saranno acquisite le autorizzazioni e i nulla osta delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo nei casi in cui le aree
risultino assoggettate.
Art.
12
Disposizioni
in materia di applicazione della legge
regionale 3 novembre 2016, n. 30
1.
Per gli esercenti delle attività di cui all’articolo 4,
comma 1, della legge
regionale 3 novembre 2016, n. 30(Norme in materia di riduzione dalle
esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente
chiuso), che non hanno provveduto nei termini agli adempimenti previsti al
medesimo articolo 4, comma 2, è consentito l’avvio delle attività di misurazione
previste entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa segnalazione al comune competente. In caso di mancata
trasmissione dei dati alle autorità competenti, entro e non oltre diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i rimedi già
previsti dall’alinea dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 30/2016.
2.
La mancata segnalazione al comune competente, prevista dal comma 1, impedisce la
facoltà dell’avvalersi dei nuovi termini.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia. Data a Bari, addì 30 APR. 2019