IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 1682 del 16/09/2019 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.1
Modifica
all’art.11
del regolamento regionale 11/2017
1.
All’articolo 11
del regolamento regionale n. 11/2017è
aggiunto il seguente comma:
“1
bis. In fase di prima applicazione dell’art. 9, comma1, prospetto E), del
presente regolamento, a seguito del superamento del corso di qualificazione
regionale o procedura selettiva per titoli, ai fini dell’assegnazione del grado
nella categoria “Ispettore” si terrà conto dell’anzianità di servizio
complessivamente già maturata, come indicato nel prospetto
seguente:
Vice
Ispettore |
12
anni di anzianità di servizio |
Ispettore
|
16
anni di anzianità di servizio |
Ispettore
Capo |
20
anni di anzianità di servizio |
Ispettore
Superiore |
24
anni di anzianità di servizio
|
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.