IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
2446 del 30/12/2019 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Modifiche all’art. 3, punto 3.2 -art. 4, punto 9.2 – art. 5, punto
1.8 – art. 6, punto 1.5 e punto 1.8 del regolamento regionale 8 luglio 2016, n.
9
All’art. 3, punto 3.2 -art. 4, punto 9.2 – art. 5, punto 1.8 – art. 6, punto
1.5 e punto 1.8 del regolamento
regionale 8 luglio 2016, n. 9 le parole medico specialista NPIA sono
sostituite dalle seguenti
medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline
equipollenti e affini.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 28 GEN. 2020 EMILIANO