a) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3
della l.r.
n. 11/1999 è aggiunta la seguente: “f bis) condhotel.
b) dopo il comma 6 dell’articolo 4
della l.r.
11/1999 e aggiunto il seguente: “6 bis) Sono “condhotel” le strutture
turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive -Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i
criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione
alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità
abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del
Presidente dei Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.
c) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14
della l.r.
n. 11/1999 è aggiunta la seguente: “b bis) Marina Resort.
d) dopo l’articolo 38
della l.r.
n. 11/1999 è inserito il seguente: “38 bis (Marina Resort);
1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo
32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli
esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti
all’interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta
regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di
apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella
definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a
quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
e) il comma 3 dell’articolo 48
(Definizioni) della l.r.
n. 11/1999 è sostituito dal seguente: “3. Sono spiagge libere con
servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento
attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima
per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50
per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi
da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con servizi, il
concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e
docce
e garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio.
Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le
proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di
proprietà privata.
f) l’articolo 49
bis (Classificazione) della l.r.
n. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 49 bis (Classificazione)
1 Gli stabilimenti
balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai
servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.
2 La
classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio
dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà in fase di prima
applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento
contenete il sistema di classificazione.
3 Per le nuove strutture
aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento
dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
4 Nel
secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può
procedere a variazione di classificazione.
5 Con regolamento della
Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante
della competente
Commissione consiliare, è definito un sistema di
classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro
miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello
internazionale. Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini
previsti, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa
vigente.
6 Per la classificazione degli stabilimenti balneari si
applicano le procedure previste dall’articolo 10 della presente
legge.
7 Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le
funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle
inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente
competenti.
g) dopo l’articolo 49
bis della l.r.
n. 11/1999 è aggiunto il seguente:
“Art. 49 ter (Norma transitoria)
1 Al fine di
introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture
balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto
anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari
degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione
di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento
contenente il sistema di classificazione.
2 La classificazione
diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento
contenente il sistema di classificazione.