CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, N. 27
(DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO
REGIONALE)
Art. 1
Modifiche al titolo della l.r.
27/1995
1. Al titolo della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale) dopo la parola: “Disciplina” è inserita la seguente:
“dell’amministrazione”.
Art. 2
Integrazione titolo I della l.r.
27/1995
1. Nella parte che precede l’articolo 1 della l.r.
27/1995 è introdotto il “Titolo I”, con la seguente rubrica: “Finalità
e principi generali”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 1 della l.r.
27/1995
1. Al comma 1 dell’articolo 1
della l.r.
27/1995 , le parole:
a) “nell’ambito dei principi e delle norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
alla legge 16 maggio 1970, n. 281” sono sostituite dalle seguenti: “in
conformità all’articolo 62 dello Statuto”;
b) “il regime giuridico
dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il
patrimonio regionale, l’esercizio delle funzioni amministrative e delle
attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni” sono
sostituite dalle seguenti: “l’amministrazione del demanio e del patrimonio
regionale”.
Art. 4
Integrazione dell’articolo 1 bis alla l.r.
27/1995
1. Dopo l’articolo 1
della l.r.
27/1995 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis (Principi generali)
1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità,
semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.”.
Art. 5
Modifiche al titolo II della
l.r.
27/1995
1. Nella rubrica del titolo II della l.r.
27/1995, le parole: “del patrimonio regionale” sono sostituite dalla
seguente: “regionali”.
Art. 6
Modifiche al capo I del titolo II della l.r.
27/1995
1. Nella rubrica del capo I del titolo II della l.r.
27/1995, dopo le parole: “Tipologia dei beni” sono aggiunte le seguenti: “e
loro regime giuridico”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 2
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 2
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola “in quanto” è soppressa;
b) al comma 1 dopo le parole: “dall’art. 822, comma 2, del Codice
civile” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime del demanio
pubblico di cui all’articolo 823 del c.c.”;
c) al comma 2, dopo le
parole: “dai commi 2 e 3 dell’art. 11 della legge n.281 del 1970” sono
aggiunte le seguenti: “dall’articolo 825 c.c.”;
d) dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: “2 bis. Spetta alla competente struttura regionale la
tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente
ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi
ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del
possesso.”
Art. 8
Modifiche all’articolo 3
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 3
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: “dall’art.
826 del Codice civile” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al
regime giuridico di cui all’articolo 828 dello stesso codice”;
b) al comma 4, dopo le parole: “il patrimonio
disponibile regionale” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al
regime giuridico ordinario”.
Art. 9
Soppressione del titolo II della l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo II Tipologia e classificazione dei
beni del patrimonio regionale” che precedono il capo II della l.r. 27/1995 sono
soppresse.
Art. 10
Modifiche all’articolo 4
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 4
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “e
autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12”;
b) al comma 2, le parole: “vengono destinati all’esercizio delle
funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche
finalità pubbliche”sono sostituite dalle seguenti: “classificati
demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a
finalità pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Il passaggio da
una tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta
regionale.”
Art. 11
Modifiche alla rubrica del titolo III
della l.r.
27/1995
1. Nella rubrica del titolo III della l.r.
27/1995 le parole: “Attività regionali in materia di valorizzazione,
gestione e” sono soppresse.
Art. 12
Modifiche all’articolo 5
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 5
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica la parola: “regionali” è
soppressa;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.
L’amministrazione dei beni regionali consiste in:
a) acquisizione;
b) catalogazione e inventariazione;
c) alienazione;
d) locazione e concessione;
e) valorizzazione;
f) costruzione e conservazione;
g) razionalizzazione delle
sedi degli uffici.”
Art. 13
Modifiche al titolo IV e al capo I del titolo IV della
l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo I
Beni regionali” che precedono l’articolo 6
della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Capo II Acquisizione”.
Art. 14
Modifiche all’articolo 6
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 6
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: “Beni regionali” sono
sostituite dalle seguenti: “Modi di acquisizione”;
b) al comma 1, le
parole: “Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio
della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito
di” sono sostituite dalle seguenti: “I beni regionali sono acquisiti con le
seguenti modalità”;
c) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole:
“c) costruzione” sono aggiunte le seguenti: “di beni finalizzati al
soddisfacimento di interessi propri della Regione”.
Art. 15
Soppressione titolo IV e capo II dello stesso titolo
della l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II
Acquisizione dei beni” che precedono l’articolo 7
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 16
Modifiche all’articolo 8
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 8
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: “a seguito di” sono
sostituite dalla seguente: “per”; dopo la parola: “acquisto” sono aggiunte le
seguenti: “e permuta”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.
Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da
destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.”;
c) alla lettera b) del comma 2, le parole: “a seguito di pubblico
bando” sono sostituite dalle seguenti: “con procedimento di evidenza
pubblica”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta
regionale provvede all’acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è
individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche
richieste per il bene oggetto di acquisto.”;
e) dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti commi:
“3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con
beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse
regionale.
3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di
evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire
sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.”.
Art. 17
Modifiche all’articolo 10
della l.r.
27/1995
1. Al comma 1 dell’articolo 10
della l.r.
27/1995, le parole:
a) “al patrimonio regionale” sono sostituite
dalle seguenti: “in proprietà”,
b) sono aggiunte, in
fine, le seguenti: “, previa accettazione da parte della Giunta regionale.”
Art. 18
Modifiche al titolo V della l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo V” che precedono il “Capo
I Norme generali” della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Titolo IV”.
2. Le parole: “Titolo V Catalogazione e
Inventariazione dei beni” che precedono il “Capo II Catalogazione dei beni”
della l.r.
27/1995sono soppresse.
3. Le parole: “Titolo V Catalogazione e
Inventariazione dei beni. Capo III Inventariazione dei beni” che precedono
l’articolo 15
della l.r.
27/1995sono soppresse.
Art. 19
Modifiche all’articolo 14
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 14
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, la parola: “patrimoniali” è
soppressa;
b) al comma 1, le parole: “di norma” sono
sostituite dalla seguente: “esemplificativamente”;
c) le
lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 sono sostituite dalle
seguenti:
“a) descrizione e ubicazione del bene;
b)
classificazione del bene;
c) titolo di proprietà;
d) situazione catastale e ipotecaria;
e)
destinazione urbanistica e di uso;
f) stato di possesso;
g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;
h) vincoli e oneri giuridici.”.
Art. 20
Modifiche all’articolo 15
della l.r.
27/1995
1. Al comma 1 dell’articolo 15
della l.r.
27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “ricadono nella competenza del
Settore Provveditorato ed Economato e” sono soppresse;
b) dopo
le parole: “sono articolati”, sono aggiunte le seguenti: “dalla struttura
competente”.
Art. 21
Modifiche al titolo VI capo I e soppressione dei capi II
e III dello stesso titolo della l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione
dei beni. Capo I Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale” della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Titolo V Uso e amministrazione dei
beni immobili”.
2. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione
dei beni. Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio
regionale” che precedono l’articolo 20
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione
dei beni. Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei
servizi di pubblico interesse” che precedono l’articolo 22
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 22
Modifiche all’articolo 17
della l.r.
27/1995
1. Al comma 1 dell’articolo 17
della l.r.
27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “occupazioni temporanee
di aree ed edifici, ovvero” sono soppresse;
b) dopo le
parole: “concessioni in uso” è aggiunta la seguente: “temporaneo”;
c) le parole: “per lo svolgimento di attività non
corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato” sono
soppresse;
d) le parole: “che sia garantita la
continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per
i beni demaniali; -che le attività da svolgere siano compatibili con la
funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento
per i beni del patrimonio indisponibile” sono sostituite dalle seguenti: “per
i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa
alcun pregiudizio; -per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la
strumentalità pubblica.”
Art. 23
Modifiche all’articolo 18
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 18
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole:
“Concessione in uso” sono sostituite dalla seguente: “Locazione”;
b) al comma 1, le parole: “previo avviso pubblico”, sono
sostituite dalle seguenti: “con procedura di evidenza pubblica”;
c) dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: “3
bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di
locazione.”
Art. 24
Modifiche al titolo VII della l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo VII Valorizzazione dei beni” della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 25
Modifiche al titolo VIII Capo I e soppressione dei capi
II, III e IV dello stesso titolo della l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo I
Norme generali” che precedono l’articolo 24
della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Titolo VI Alienazione dei beni”.
2. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei
beni. Capo II Norme sul patrimonio agricolo-forestale” che precedono l’articolo
25
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei
beni. Capo III Alienazione di beni immobili” che precedono l’articolo 26
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
4. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei
beni. Capo IV Alienazione di beni mobili” che precedono l’articolo 31
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 26
Modifiche all’articolo 24
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 24
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal
seguente: “1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono
al patrimonio disponibile.”;
b) al comma 3, la
parola: “avviene” è sostituita dalla seguente: “è” e le parole: “ed è disposta
dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge” sono
soppresse.
Art. 27
Integrazione dell’articolo 26 bis alla l.r.
27/1995
1. Dopo l’articolo 26
della l.r.
27/1995 è inserito il seguente: “Art. 26 bis (Alienazione beni
demaniali)
1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in
concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa
sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli
attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:
a) i terreni sono alienati al
prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della
presentazione dell’istanza di acquisto, ridotto di un terzo;
b) i fabbricati sono alienati al prezzo di
mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza, con la
riduzione 50 per cento;
2. Gli attuali concessionari, ai fini
dell’acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso
di possesso in buona fede, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di
effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque,
qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione;
3. I beni del demanio cosiddetti liberi sono
alienati con procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa
vigente.”
Art. 28
Modifiche all’articolo 27
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 27
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “asta
pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento” sono sostituite
dalle seguenti: “procedura di evidenza pubblica”;
b)
al comma 3, le parole: “l’asta” sono sostituite dalle seguenti: “la
procedura” e dopo le parole: “vada deserta per due volte” è aggiunta la
seguente: “consecutive”.
Art. 29
Modifiche all’articolo 28
della l.r.
27/1995
1. All’articolo 28
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le
parole: “dal Servizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura”;
b) alla lettera b) del comma 1, in fine, sono aggiunte
le seguenti parole: “e della riforma fondiaria”.
Art. 30
Integrazione dell’articolo 29 bis
alla l.r.
27/1995
1. Dopo l’articolo 29
della l.r.
27/1995 è inserito il seguente: “Art. 29 bis (Regolamento)
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento,
disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le
condizioni generali di vendita.”
Art. 31
Modifiche al titolo IX
della l.r.
27/1995
1. Le parole: “Titolo IX Disposizioni finali e transitorie”
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 32
Modifiche all’articolo 31
della l.r.
27/1995
1. Al comma 1 dell’articolo 31
della l.r.
27/1995 le parole: “del competente Servizio” sono sostituite dalle
seguenti: “dalla competente struttura regionale di”.
Art. 33
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell’articolo 1
della l.r.
27/1995 ;
b) il comma 3 dell’articolo 4
della l.r.
27/1995 ;
c) l’articolo 7
della l.r.
27/1995 ;
d) l’articolo 9 della l.r.
27/1995 ;
e) i commi 2 e 3 dell’articolo 10
della l.r.
27/1995 ;
f) l’articolo11
della l.r.
27/1995 ;
g) l’articolo 13
della l.r.
27/1995 ;
h) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo17
della l.r.
27/1995 ;
i) i commi 2 e 3 dell’articolo 18
della l.r.
27/1995 ;
j) l’articolo 19
della l.r.
27/1995 ;
k) l’articolo 20
della l.r.
27/1995 ;
l) l’articolo 21
della l.r.
27/1995 ;
m) l’articolo 21
bis della l.r.
27/1995 ;
n) l’articolo 22
della l.r.
27/1995 ;
o) l’articolo 23
della l.r.
27/1995 ;
p) il comma 2 dell’articolo 24
della l.r.
27/1995 ;
q) l’articolo 25
della l.r.
27/1995 ;
r) l’articolo 26
della l.r.
27/1995 ;
s) il comma 2 dell’articolo 27
della l.r.
27/1995 ;
t) i commi 2 e 3 dell’articolo 28
della l.r.
27/1995 ;
u) l’articolo 29
della l.r.
27/1995 ;
v) l’articolo 30
della l.r.
27/1995 ;
w) l’articolo 32
della l.r.
27/1995 ;
x) l’articolo 33
della l.r.
27/1995 .
CAPO II
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 34
Allacci al servizio idrico integrato in aree di
recupero
1. Nelle aree oggetto di variante di recupero
approvate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 26 (Primi adempimenti regionali in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria
delle opere abusive), oppure di altre leggi statali e regionali successive, e,
nelle more della conclusione del relativo procedimento attuativo comunale, il
gestore del servizio idrico integrato provvede su istanza e senza indugio ad
assicurare gli allacci alle reti idriche e fognarie;
2. Gli allacci alle reti di cui al comma 1 sono
consentiti se risultano già realizzate le reti idriche e fognarie ed emergono
conclamate esigenze igieniche, sanitarie e ambientali, nonché nell’ipotesi
prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera f), delle norme tecniche di
attuazione del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico
(PAI);
3. Nel caso in cui all’attività prevista dai commi 1
e 2 risulta propedeutica l’autorizzazione comunale alla manomissione e al
ripristino a regola d’arte delle sedi stradali, il gestore del servizio idrico
integrato inoltra apposita comunicazione all’ente gestore della strada e avvia i
lavori, salvo che nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica non
sopraggiunge un provvedimento con motivazione ostativa riferita alle modalità
dei lavori di manomissione.
Art. 35
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
1. E’ autorizzata la variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale, prelevando la complessiva somma di euro 1
milione e 100 mila, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2020 della missione 6, programma 1, titolo 1, capitolo U0861010, e imputandola
alla missione 8, programma 2, titolo 2, capitolo U0802002.
Art. 36
Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi
in materia di reflui
1. In relazione ai lavori di realizzazione
dell’impianto di depurazione al servizio del Comune di Sava, al fine di
concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei
reflui, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma
4, titolo 1, è assegnato un contributo straordinario per l’esercizio 2020, in
termini di competenza cassa, di euro 75 mila.
2. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede mediante riduzione dello stanziamento nell’ambito della
missione 16, programma 1, titolo 2, capitolo U0112105 della equivalente somma.
Art. 37
Modifica all’articolo 10
bis della l.r.
49/2017
1. Il comma 1 dell’articolo 10 bis della legge
regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in
regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai
fini statistici), è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente
capo si applicano a tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra
cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione, in
tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo).”
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.