CAPO
I
Modifiche
alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9
(Nuova
disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
Art. 1
Modifiche
all’articolo 5
della l.r.
9/2017
1.
Al paragrafo 1.7.3. del comma 1 dell’articolo 5
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private) dopo la parola: “immagini” sono aggiunte le seguenti: “,
anche al domicilio,”.
2.
Al paragrafo 3.2. del comma 3 dell’articolo 5
della l.r.
9/2017 dopo la parola: “paziente,” sono aggiunte le seguenti: “nonché per le
strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore
di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure
domiciliari,”.
3.
Dopo il paragrafo 3.2. del comma 3 dell’articolo 5
della l.r.
9/2017 è aggiunto il seguente: “3.2.bis Con apposito provvedimento, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede conseguentemente ad aggiornare la Sezione
B.01.03 “ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” del regolamento regionale 13
gennaio 1995, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie).”.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 19
della l.r.
9/2017
1.
Al comma 5 dell’articolo 19
della l.r.
9/2017 dopo la parola: “attività” sono aggiunte le
seguenti:
“, i professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni
pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure
domiciliari.”.
CAPO
II
Modifica
alla legge
regionale 10 maggio 2021, n. 8
(Norme
per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni
critiche e loro familiari)
Art.
3
Modifica
all’articolo 3
della l.r.
8/2021
1.
Al comma 2 dell’articolo 3
della legge
regionale 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in
ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari) dopo le
parole “commissario ad acta” sono aggiunte le seguenti: “senza oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale, individuando altro dirigente medico della
medesima azienda”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.