IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1479 del
15/09/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(Modifica all’art. 9
del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9
, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Ai bandi o avvisi per la presentazione di domande di agevolazione
relative a strumenti finanziari si applicano le lettere a), b), d) ed e) di cui
al precedente comma, nonchè l’art. 71 comma 4 del Regolamento UE 1303/2013”.
Art. 2
(Modifica all’art. 10
del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17)
1. Al comma 2, lettera h, dell’articolo 10
le parole: “tutte le spese non capitalizzate ad eccezione di quanto previsto
dalla vigente normativa per le spese di Ricerca e Sviluppo”, sono sostuite con
le seguenti:
“tutte le spese non capitalizzate ad
eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Art. 3
(Modifica all’art. 15
del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17)
1. All’inzio del comma 10 dell’articolo 15
, prima delle parole: “I soggetti beneficiari delle agevolazioni”,
sono aggiunte le seguenti:
“Limitatamente agli “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” di cui
all’art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e relative ad investimenti in “attivi
materiali” di cui al precedente comma 4,”
Art.
4
(Modifica all’art. 35
del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17)
1. All’articolo 35,
comma 1, dopo le parole “gli investimenti in “attivi materiali” ” sono
aggiunte le parole “ed “attivi immateriali”
Art. 5
(Modifica all’art. 37
del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17)
1. All’articolo 37
, il comma 8 è sostituito dal seguente:
“Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari
ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti
che non potrà essere superiore al 30% dell’investimento e all’importo massimo di
1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell’investimento e all’importo
massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.”
2. All’articolo 37, il comma 9 è sostituito dal seguente:
“Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità,
l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8
è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.”
Art. 6
(Modifica all’art. 58
del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17)
1. All’articolo 58
, il comma 8 è sostituito dal seguente:
“Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo
in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell’investimento e
all’importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35%
dell’investimento e all’importo massimo di 700.000 euro per le piccole
imprese.”
2. All’articolo 58, il comma 9 è sostituito dal seguente:
“Per le imprese che hanno conseguito il rating di
legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al
precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000
euro”
Art. 7
(Modifica all’art. 62
del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17)
2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 62,
è aggiunta la seguente: “c) gli aiuti di cui al presente comma sono erogati
anche sotto forma di garanzie, come previsto dall’art. 22 del Regolamento
651/2014”.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.