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Regolamento Vigente

Anno
2021
Numero
12
Data
15/10/2021
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Regolamento regionale in materia di sostegno alle vittime dell’usura e dell’estorsione e di funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile 2015 n. 25”
Note
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1614 del 11/10/2021 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1
Definizione, principi e finalità


1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività degli organi previsti dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”. Disciplina inoltre le forme di aiuto e di sostegno economico alle persone e alle famiglie vittime dell’usura e dell’estorsione, i rapporti con gli altri soggetti previsti dalla l.r. 25/2015 e pianifica il finanziamento delle attività per il
perseguimento delle finalità ivi previste.

2. Ai fini del presente regolamento:


a) la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale è l’ufficio regionale che svolge ogni attività derivante dalla l.r. 25/2015  ivi compresa l’attività di assistenza alla Consulta e dell’Osservatorio regionale antiusura e antiestorsione, raccogliendo e monitorando i dati statistici che pervengono dai comuni e dagli iscritti all’Albo di cui all’articolo 4 della l.r. 25/2015 ;
b) il portale telematico contiene le informazioni, le banche dati, le iniziative e i risultati relativi alla l.r. 25/2015  e al presente regolamento; la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto alla privacy attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul portale telematico.
c) La Consulta antiusura e antiestorsione è l’organismo regionale di consultazione e di confronto sul fenomeno dell’usura, fornisce pareri e orientamenti per l’attività di prevenzione e contrasto di questi fenomeni, nonché sugli obiettivi e la destinazione delle risorse;
d) il Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime è finanziato con risorse del bilancio autonomo, con i fondi strutturali europei, con le sottoscrizioni volontarie e con i rimborsi, come indicato nell’art. 5, comma 3, della l.r. 25/2015 ;
e) per Implementazione si intende l’inserimento e l’aggiornamento di ogni informazione e dato del portale telematico e della banca dati dell’Osservatorio regionale relativamente a: relazioni, studi e ricerche, avvisi pubblici, progettualità e reportistica sul fenomeno dell’usura.

 

Art. 2
Consulta antiusura e antiestorsione


1. La Consulta regionale antiusura e antiestorsione di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2015  si riunisce, di norma, una volta l’anno su convocazione del suo Presidente, fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7.

2. I componenti della Consulta restano in carica sino all’insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro sessanta giorni dalla suddetta data.

 

Art. 3

Struttura organizzativa competente e Osservatorio sul fenomeno dell’usura e dell’estorsione

1. La struttura competente in materia di sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza, avvia, organizza, monitora e controlla ogni iniziativa coerente con le finalità dell’articolo 2 della l.r. 25/2015  nonché le attività dell’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura e dell’estorsione, supportando l’attività della Consulta.

 

Art. 4
Albo regionale e disciplina del sistema premiante previsto dall’articolo 4, comma 5, della l.r. 25/2015

1. L’albo regionale antiusura e antiestorsione è suddiviso in tre sezioni. I soggetti iscritti nella prima e terza sezione dell’Albo che realizzano iniziative durevoli caratterizzate da particolare portata innovativa e risultati di eccezionale rilevanza, oggettivamente verificabili e misurabili, possono richiedere alla Regione, con le modalità prescritte da apposito avviso pubblico che stabilisce requisiti di ammissibilità, criteri di selezione, modalità di rendicontazione e controlli, un contributo una tantum, fino alla concorrenza del cinquanta per
cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. L’ammissione al contributo è disposta dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, avvalendosi di una commissione nominata dal dirigente di Sezione. La determinazione dirigenziale di ammissione al contributo è soggetta a pubblicazione sul portale telematico e nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 

Art. 5
Risorse finanziarie


1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta, entro i termini di approvazione del bilancio, propone alla Giunta le linee di intervento e gli strumenti da finanziare per le finalità della legge.

2. Le risorse di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. 25/2015 sono attribuite mediante avvisi pubblici individuando i criteri per la concessione dei contributi. Le istanze sono valutate da una apposita commissione nominata dal dirigente della sezione Sicurezza al cittadino, politiche per le migrazioni, Antimafia sociale.

 

Art. 6
Criteri e modalità di destinazione delle risorse


1. Le somme appostate annualmente in bilancio nei capitoli del Fondo sono destinate alle persone, alle famiglie, alle associazioni, alle fondazioni antiusura, ai confidi e alle imprese pugliesi iscritti all’Albo regionale antiusura e antiestorsione, all’esito della partecipazione ad avvisi pubblici.

2. L’ammissione al beneficio è disposta dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, all’esito dell’istruttoria svolta avvalendosi di una commissione o di una unità speciale interna nominate dal dirigente di Sezione. Con determinazione dirigenziale soggetta a pubblicazione sul Portale telematico e nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, le somme sono destinate:


a) all’assegnazione in gestione a fondazioni antiusura e a confidi per le prestazioni di garanzia in favore di cittadini e imprese del territorio pugliese a elevato rischio finanziario (nei modi, nei limiti e alle medesime condizioni previsti dall’articolo 15 della l. 108/1996, recante “Disposizioni in materia di usura”);
b) all’elargizione di importo fino ad euro 25.000,00 in favore dei nuclei familiari pugliesi che abbiano perso un componente ad opera della criminalità organizzata, per fatti legati all’usura e all’estorsione e i cui membri prestino la propria collaborazione nell’individuazione dei responsabili senza aver mai riportato condanne penali per attività riconducibili alla matrice dei predetti reati;
c) alla concessione di una borsa di studio di importo fino ad euro 5.000 annui per il compimento degli studi fino al termine del ciclo universitario, da anticiparsi per il primo anno e successivamente erogabile a conguaglio in forma di rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche e universitarie, per l’acquisto dei libri di testo e per le spese connesse al trasporto pubblico di linea per ciascun anno che si concluda con profitto – superamento dei 4/5 degli esami previsti;
d) alla concessione di una borsa di lavoro di importo fino a euro 5.000 annui per non più di cinque anni consecutivi strettamente finalizzata a un inserimento professionale a tempo indeterminato che risulti qualitativamente in linea con gli studi effettuati ai soggetti di cui sopra che, completato il ciclo di studi scolastico secondario superiore, non intendano intraprendere gli studi universitari;
e) a convenzioni con associazioni antiusura e antiracket di cui all’Albo previsto dalla l.r. 25/2015  per l’attività di assistenza e consulenza legale, tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza aziendale, assistenza psicologica specialistica in favore delle vittime dell’usura e dell’estorsione che
risiedano sul territorio pugliese;
f) a effettuare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla conoscenza e all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, alla divulgazione dei risultati attraverso le forme di intervento diretto o indiretto di cui alla presente legge, nonché iniziative per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del Fondo.

 

Art. 7
Rapporti con i Comuni


1. Per il contrasto all’usura e alle estorsioni la Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli enti locali anche attraverso la progettualità sperimentale dei comuni, e preferibilmente attraverso accordi intercomunali e/o che coinvolgono fondazioni e associazioni di cui all’articolo 3, comma 6, della legge.

2. I comuni individuano e comunicano alla Regione il nominativo del proprio referente per le attività  riguardanti la l.r. 25/2015  e per le comunicazioni necessarie all’implementazione del sistema informativo dell’Osservatorio istituito presso la Regione.

3. La Regione individua negli appositi avvisi pubblici i meccanismi premiali per iniziative a carattere pluriennale e/o durevole. Il finanziamento delle attività avviene a seguito di partecipazione ad avvisi pubblici a cadenza biennale, anche per le iniziative pluriennali e/o durevoli, privilegiando le progettualità innovative. Gli avvisi definiscono le ipotesi di decadenza e conseguente revoca, totale e parziale, del finanziamento concesso con recupero delle somme erogate.

 

Art. 8
Assistenza alle vittime


1. La Regione fornisce sostegno e assistenza alle vittime della criminalità e ai loro familiari qualora sporgano denuncia e collaborino, utilmente e senza reticenze, alla individuazione dei responsabili dei reati di usura ed estorsione. In tal caso può concedere un anticipo delle spese legali e di assistenza psicologica, anche con riferimento alla legge regionale 28 marzo 2019, n. 14, recante “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”.

2. Ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti, gli interessati, anche attraverso le fondazioni e associazioni antiracket di cui alle sezioni prima e terza dell’Albo della legge, presentano apposita istanza che viene valutata dalla Sezione competente per l’eventuale attribuzione.

3. Le provvidenze economiche anticipate dalla Regione sono proporzionalmente imputate all’attività di consulenza e al supporto prestati nei confronti dei soggetti lesi e devono essere restituite con le modalità e nei termini stabiliti all’atto dell’anticipazione dalla Sezione competente. A tal fine, le somme ottenute a titolo di risarcimento dai comuni costituitisi parte civile nei processi contro i soggetti accusati dei reati di estorsione e usura ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r. 25/2015  sono destinate prioritariamente alla restituzione dell’importo anticipato dalla Regione.

 

Art. 9
Attività delle scuole e università


1. La Regione persegue la finalità di accrescere la coscienza civile delle giovani generazioni per il contrasto alla criminalità, all’usura e all’estorsione anche attraverso le attività promosse da scuole e università della Puglia. Promuove, altresì, la formazione degli operatori pubblici e privati per la creazione di specifiche professionalità volte ad assicurare assistenza e consulenza alle vittime dei reati di cui alla presente l.r. 25/2015  nonché la formazione degli operatori economici del territorio al fine di creare condizioni sfavorevoli
all’attecchimento dei fenomeni criminali che pregiudicano l’iniziativa economica privata, anche con l’utilizzo di risorse provenienti dai fondi strutturali europei.

2. Per il sostegno alle attività e alle iniziative del presente articolo, la Regione emana appositi avvisi pubblici che stabiliscono modalità e condizioni, criteri di selezione, modalità di rendicontazione e controlli.

 

Art. 10
Rendicontazioni


1. I soggetti destinatari di risorse finanziarie derivanti dall’applicazione della l.r. 25/2015  o del presente regolamento rendicontano sulle attività svolte con cadenza annuale ovvero con la tempistica e le modalità previste negli avvisi pubblici o in altri provvedimenti amministrativi.

 

Art. 11
Portale telematico


1. Il portale telematico di cui all’articolo 8, comma 3, della l.r. 25/2015  dà accesso alle informazioni sulle attività della Regione contro l’usura e l’estorsione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. La divulgazione di strumenti, pratiche e risultati delle iniziative poste in essere è anch’essa strumento di prevenzione e di sensibilizzazione alla tematica.

 

Art. 12
Cumulo


1. Le forme di sostegno previsto dalla l.r. 25/2015  non sono cumulabili con nessun altro beneficio, rimborso, agevolazione o provvidenza richiesta nei confronti di soggetti pubblici o privati, a valere su risorse nazionali e comunitarie, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e ammissibili.

 

Art. 13
Rinvio


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio ai provvedimenti e agli avvisi pubblici che di volta in volta saranno adottati a cura dell’ufficio regionale competente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.