IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1614 del
11/10/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO
Art. 1
Definizione,
principi e finalità
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le
attività degli organi previsti dalla legge
regionale 16 aprile 2015, n. 25 “Misure di prevenzione, solidarietà e
incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità
organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”. Disciplina
inoltre le forme di aiuto e di sostegno economico alle persone e alle famiglie
vittime dell’usura e dell’estorsione, i rapporti con gli altri soggetti previsti
dalla l.r.
25/2015 e pianifica il finanziamento delle attività per il
perseguimento
delle finalità ivi previste.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
migrazioni, Antimafia sociale è l’ufficio regionale che svolge ogni attività
derivante dalla l.r.
25/2015 ivi compresa l’attività di assistenza alla Consulta e
dell’Osservatorio regionale antiusura e antiestorsione, raccogliendo e
monitorando i dati statistici che pervengono dai comuni e dagli iscritti
all’Albo di cui all’articolo 4
della l.r.
25/2015 ;
b) il portale telematico contiene le informazioni, le banche
dati, le iniziative e i risultati relativi alla l.r.
25/2015 e al presente regolamento; la Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale è tenuta ad adottare
tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto alla privacy
attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul portale
telematico.
c) La Consulta antiusura e antiestorsione è l’organismo
regionale di consultazione e di confronto sul fenomeno dell’usura, fornisce
pareri e orientamenti per l’attività di prevenzione e contrasto di questi
fenomeni, nonché sugli obiettivi e la destinazione delle risorse;
d) il
Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei
fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime è
finanziato con risorse del bilancio autonomo, con i fondi strutturali europei,
con le sottoscrizioni volontarie e con i rimborsi, come indicato nell’art. 5,
comma 3, della l.r.
25/2015 ;
e) per Implementazione si intende l’inserimento e
l’aggiornamento di ogni informazione e dato del portale telematico e della
banca dati dell’Osservatorio regionale relativamente a: relazioni, studi e
ricerche, avvisi pubblici, progettualità e reportistica sul fenomeno
dell’usura.
Art. 2
Consulta
antiusura e antiestorsione
1. La Consulta regionale antiusura e antiestorsione di cui
all’articolo 7
della l.r.
25/2015 si riunisce, di norma, una volta l’anno su convocazione del
suo Presidente, fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo
7.
2. I componenti della Consulta restano in carica sino
all’insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro sessanta
giorni dalla suddetta data.
Art. 3
Struttura organizzativa competente e Osservatorio sul
fenomeno dell’usura e dell’estorsione
1. La struttura competente in materia di sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale incardinata presso la
Segreteria generale della Presidenza, avvia, organizza, monitora e controlla
ogni iniziativa coerente con le finalità dell’articolo 2
della l.r.
25/2015 nonché le attività dell’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura e dell’estorsione, supportando l’attività della Consulta.
Art. 4
Albo
regionale e disciplina del sistema premiante previsto dall’articolo 4,
comma 5, della l.r.
25/2015
1. L’albo regionale antiusura e antiestorsione è suddiviso in
tre sezioni. I soggetti iscritti nella prima e terza sezione dell’Albo che
realizzano iniziative durevoli caratterizzate da particolare portata innovativa
e risultati di eccezionale rilevanza, oggettivamente verificabili e misurabili,
possono richiedere alla Regione, con le modalità prescritte da apposito avviso
pubblico che stabilisce requisiti di ammissibilità, criteri di selezione,
modalità di rendicontazione e controlli, un contributo una tantum, fino alla
concorrenza del cinquanta per
cento delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
2. L’ammissione al contributo è disposta dalla Sezione
Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale,
avvalendosi di una commissione nominata dal dirigente di Sezione. La
determinazione dirigenziale di ammissione al contributo è soggetta a
pubblicazione sul portale telematico e nella sezione “amministrazione
trasparente” del sito istituzionale in adempimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Art. 5
Risorse
finanziarie
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere
della Consulta, entro i termini di approvazione del bilancio, propone alla
Giunta le linee di intervento e gli strumenti da finanziare per le finalità
della legge.
2. Le risorse di cui all’art. 6,
comma 2, della l.r.
25/2015 sono attribuite mediante avvisi pubblici individuando i criteri per
la concessione dei contributi. Le istanze sono valutate da una apposita
commissione nominata dal dirigente della sezione Sicurezza al cittadino,
politiche per le migrazioni, Antimafia sociale.
Art. 6
Criteri e
modalità di destinazione delle risorse
1. Le somme appostate annualmente in bilancio nei capitoli
del Fondo sono destinate alle persone, alle famiglie, alle associazioni, alle
fondazioni antiusura, ai confidi e alle imprese pugliesi iscritti all’Albo
regionale antiusura e antiestorsione, all’esito della partecipazione ad avvisi
pubblici.
2. L’ammissione al beneficio è disposta dalla Sezione Sicurezza
del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, all’esito
dell’istruttoria svolta avvalendosi di una commissione o di una unità speciale
interna nominate dal dirigente di Sezione. Con determinazione dirigenziale
soggetta a pubblicazione sul Portale telematico e nella sezione “amministrazione
trasparente” del sito istituzionale in adempimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, le somme sono
destinate:
a) all’assegnazione in gestione a fondazioni antiusura e
a confidi per le prestazioni di garanzia in favore di cittadini e imprese del
territorio pugliese a elevato rischio finanziario (nei modi, nei limiti e alle
medesime condizioni previsti dall’articolo 15 della l. 108/1996, recante
“Disposizioni in materia di usura”);
b) all’elargizione di importo fino ad
euro 25.000,00 in favore dei nuclei familiari pugliesi che abbiano perso un
componente ad opera della criminalità organizzata, per fatti legati all’usura
e all’estorsione e i cui membri prestino la propria collaborazione
nell’individuazione dei responsabili senza aver mai riportato condanne penali
per attività riconducibili alla matrice dei predetti reati;
c) alla
concessione di una borsa di studio di importo fino ad euro 5.000 annui per il
compimento degli studi fino al termine del ciclo universitario, da anticiparsi
per il primo anno e successivamente erogabile a conguaglio in forma di
rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche e universitarie, per
l’acquisto dei libri di testo e per le spese connesse al trasporto pubblico di
linea per ciascun anno che si concluda con profitto – superamento dei 4/5
degli esami previsti;
d) alla concessione di una borsa di lavoro di importo
fino a euro 5.000 annui per non più di cinque anni consecutivi strettamente
finalizzata a un inserimento professionale a tempo indeterminato che risulti
qualitativamente in linea con gli studi effettuati ai soggetti di cui sopra
che, completato il ciclo di studi scolastico secondario superiore, non
intendano intraprendere gli studi universitari;
e) a convenzioni con
associazioni antiusura e antiracket di cui all’Albo previsto dalla l.r.
25/2015 per l’attività di assistenza e consulenza legale,
tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza aziendale, assistenza
psicologica specialistica in favore delle vittime dell’usura e dell’estorsione
che
risiedano sul territorio pugliese;
f) a effettuare campagne di
comunicazione e di sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla
conoscenza e all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, alla
divulgazione dei risultati attraverso le forme di intervento diretto o
indiretto di cui alla presente legge, nonché iniziative per la promozione
delle sottoscrizioni volontarie del Fondo.
Art. 7
Rapporti con
i Comuni
1. Per il contrasto all’usura e alle estorsioni la Regione
promuove la collaborazione istituzionale con gli enti locali anche attraverso la
progettualità sperimentale dei comuni, e preferibilmente attraverso accordi
intercomunali e/o che coinvolgono fondazioni e associazioni di cui all’articolo
3, comma 6, della legge.
2. I comuni individuano e comunicano alla Regione il nominativo
del proprio referente per le attività riguardanti la l.r.
25/2015 e per le comunicazioni necessarie all’implementazione del
sistema informativo dell’Osservatorio istituito presso la Regione.
3. La Regione individua negli appositi avvisi pubblici i
meccanismi premiali per iniziative a carattere pluriennale e/o durevole. Il
finanziamento delle attività avviene a seguito di partecipazione ad avvisi
pubblici a cadenza biennale, anche per le iniziative pluriennali e/o durevoli,
privilegiando le progettualità innovative. Gli avvisi definiscono le ipotesi di
decadenza e conseguente revoca, totale e parziale, del finanziamento concesso
con recupero delle somme erogate.
Art. 8
Assistenza
alle vittime
1. La Regione fornisce sostegno e assistenza alle vittime
della criminalità e ai loro familiari qualora sporgano denuncia e collaborino,
utilmente e senza reticenze, alla individuazione dei responsabili dei reati di
usura ed estorsione. In tal caso può concedere un anticipo delle spese legali e
di assistenza psicologica, anche con riferimento alla legge regionale 28 marzo
2019, n. 14, recante “Testo unico in materia di legalità, regolarità
amministrativa e sicurezza”.
2. Ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti, gli
interessati, anche attraverso le fondazioni e associazioni antiracket di cui
alle sezioni prima e terza dell’Albo della legge, presentano apposita istanza
che viene valutata dalla Sezione competente per l’eventuale attribuzione.
3. Le provvidenze economiche anticipate dalla Regione sono
proporzionalmente imputate all’attività di consulenza e al supporto prestati nei
confronti dei soggetti lesi e devono essere restituite con le modalità e nei
termini stabiliti all’atto dell’anticipazione dalla Sezione competente. A tal
fine, le somme ottenute a titolo di risarcimento dai comuni costituitisi parte
civile nei processi contro i soggetti accusati dei reati di estorsione e usura
ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della l.r.
25/2015 sono destinate prioritariamente alla restituzione dell’importo
anticipato dalla Regione.
Art. 9
Attività
delle scuole e università
1. La Regione persegue la finalità di accrescere la
coscienza civile delle giovani generazioni per il contrasto alla criminalità,
all’usura e all’estorsione anche attraverso le attività promosse da scuole e
università della Puglia. Promuove, altresì, la formazione degli operatori
pubblici e privati per la creazione di specifiche professionalità volte ad
assicurare assistenza e consulenza alle vittime dei reati di cui alla presente
l.r.
25/2015 nonché la formazione degli operatori economici del territorio
al fine di creare condizioni sfavorevoli
all’attecchimento dei fenomeni
criminali che pregiudicano l’iniziativa economica privata, anche con l’utilizzo
di risorse provenienti dai fondi strutturali europei.
2. Per il sostegno alle attività e alle iniziative del presente
articolo, la Regione emana appositi avvisi pubblici che stabiliscono modalità e
condizioni, criteri di selezione, modalità di rendicontazione e
controlli.
Art.
10
Rendicontazioni
1. I soggetti destinatari di risorse finanziarie derivanti
dall’applicazione della l.r.
25/2015 o del presente regolamento rendicontano sulle attività svolte
con cadenza annuale ovvero con la tempistica e le modalità previste negli avvisi
pubblici o in altri provvedimenti amministrativi.
Art. 11
Portale
telematico
1. Il portale telematico di cui all’articolo 8,
comma 3, della l.r.
25/2015 dà accesso alle informazioni sulle attività della Regione
contro l’usura e l’estorsione, nel rispetto della normativa in materia di tutela
dei dati personali. La divulgazione di strumenti, pratiche e risultati delle
iniziative poste in essere è anch’essa strumento di prevenzione e di
sensibilizzazione alla tematica.
Art.
12
Cumulo
1. Le forme di sostegno previsto dalla l.r.
25/2015 non sono cumulabili con nessun altro beneficio, rimborso,
agevolazione o provvidenza richiesta nei confronti di soggetti pubblici o
privati, a valere su risorse nazionali e comunitarie, fatto salvo il solo
rimborso delle spese sostenute e ammissibili.
Art.
13
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
regolamento si fa rinvio ai provvedimenti e agli avvisi pubblici che di volta in
volta saranno adottati a cura dell’ufficio regionale competente.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.