* Vedi
nota
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV,
sent. n. 379 del 19-04-1977, Regione Puglia c. Commissione controllo (p.d.
770868).
(1) La presente legge è stata abrogata dal primo comma
dell'art. 9, L.R. 28
gennaio 1998, n. 5.
Art. 1
[L'indennità per i membri del
Consiglio regionale, stabilita in base al disposto dell'art. 31 dello Statuto,
anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata
all'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai Sensi della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:
a) 100 % per i Presidenti del Consiglio e delle Giunte
regionali;
b) 90% per il vice Presidente della Giunta regionale (2);
c) 85% per i Vice Presidenti del Consiglio regionale e per gli
altri membri della Giunta regionale (3);
d) 80% per i componenti dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni
consiliari permanenti e per i Presidenti del Comitato consiliare per il Piano e
del Comitato regionale di protezione civile (4);
e) 63 % per i Consiglieri regionali (5).
Sono fatte salve le norme di cui alla legge 12 dicembre
1966, n. 1078] (6).
(2) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R. 29
maggio 1987, n. 11.
(3) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R. 29
maggio 1987, n. 11.
(4) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R. 29
maggio 1987, n. 11.
(5) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R. 29
maggio 1987, n. 11.
(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dal primo comma dell'art. 9, L.R. 28
gennaio 1998, n. 5.
Art. 2
La corresponsione dell'indennità prevista per i Consiglieri
regionali al punto e) del precedente articolo decorre dal giorno successivo a
quello della elezione (7).
Per i Presidenti e i Vice Presidenti del Consiglio e della
Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del
Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, la
differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 e la
misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c),
decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la
durata della funzione o della carica.
La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese
cessa:
alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i
componenti l'Ufficio di Presidenza;
fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti
la Giunta regionale;
alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale, per gli altri consiglieri regionali (8).
Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della
legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a
quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio (9).
L'indennità di carica ed il rimborso delle spese cessano, per i
consiglieri e per i componenti la Giunta regionale, dalla data dello
scioglimento del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 126 della
Costituzione (10) (11).
(7) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R. 7 agosto
1979, n. 50.
(8) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1,
L.R. 16
maggio 1975, n. 41.
(9) Comma aggiunto dal primo comma dell'art.
1, L.R. 16 maggio 1975, n.
41.
(10) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1,
L.R. 16 maggio 1975, n.
41.
(11) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R. 29 maggio 1987, n.
11.
Art. 3
L'Ufficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta
pari a L. 200.000 sull'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni
giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che
l'assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del regolamento
del Consiglio (12) (13).
(12) Articolo così modificato dal primo comma dell'art.
1, L.R. 5
settembre 1994, n. 31.
(13) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R. 29
maggio 1987, n. 11.
Art. 4
...
(14)....
(14) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 1,
L.R. 21
luglio 1978, n. 33. Vedi, anche quanto
disposto dalla L.R. 14
novembre 1972, n. 14.
Art. 5
[Agli oneri finanziari
derivati dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 2
della presente legge, previsti in L. 180.000.000 per l'anno 1970 ed in L.
450.000.000 per l'anno 1971 e all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4,
previsto in L. 10.000.000 per il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971, si fa
fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di
funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate
attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281.
Per l'esercizio finanziario dell'anno 1972, agli oneri
derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 4, si farà fronte con i fondi
stanziati ai capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione 1972; per gli anni
successivi si provvederà con relativi stanziamenti di bilancio] (15).
(15) Lettera così modificata dal primo comma dell'art.
1, L.R. 29
maggio 1987, n. 11.