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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
22
Data
25/08/1973
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 24 del 27 agosto 1973
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 69, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[È istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;

b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economali, tecnici e sanitari;

c) ... (2);

d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.

 

(2)  Lettera abrogata dal primo comma dell'art. 21, L.R. 7 giugno 1975, n. 49.

 

TITOLO I

Art. 2

La Giunta regionale é autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate al sensi dell'art. 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

Art. 3

Le domande di contributo, firmate dal Presidente dell'Ente: devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dall'Assessorato regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta regionale tramite l'Assessorato alla sanità.

 

TITOLO I

Art. 4

Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell'importo del contributo, il computo metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all'Assessorato alla sanità entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

 

TITOLO II

Art. 5

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento tecnico degli impianti del servizi generali, economali, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall'art. 2 e con le modalità stabilite nel titolo I della presente legge.

 

Art. 6

Nei casi in cui le opere per le quali é richiesto il contributi a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente art. 3.

 

Art. 7

... (3).

 

(3)  Articolo abrogato dal secondo comma dell'art. 17, L.R. 20 gennaio 1975, n. 6.

 

TITOLO III

Art. 8

... (4).

 

(4)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 21, L.R. 7 giugno 1975, n. 49. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 69, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 9

... (5)

 

(5)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 21, L.R. 7 giugno 1975, n. 49. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 69, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 10

... (6).

 

(6)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 21, L.R. 7 giugno 1975, n. 49. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 69, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

TITOLO IV

Disposizione finale

Art. 11

Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge (7).

Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

(7)  Ai sensi del quinto comma dell'art. 8, L.R. 6 settembre 1978, n. 50. La limitazione finanziaria di cui al presente comma è soppressa.

 

Art. 12

La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà affidata ai Comuni e agli Enti ospedalieri su apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

La gestione di centri di diagnostica regionale per le insufficienze psichiche, fisiche e sensoriali sarà affidata mediante della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, ad un ente ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul piano tecnico sanitario.

 

Art. 13

In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regione.

 

Art. 14

La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali é affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziarie a carico del fondo istituito con la presente legge.

L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potrà comunque superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta.

 

TITOLO V

Disposizione finanziaria

Art. 15

Il fondo di cui all'art. 1 per l'anno 1972 è di L. 1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126-bis che si istituisce con la presente legge.

L'importo di L. 1.157.269.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di lire 500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap. 106

L.

4.230.000

 

Cap. 107

L.

1.000.000

 

Cap. 109

L.

200.000

 

Cap. 110

L.

500.000

 

Cap. 111

L.

1.000.000

 

Cap. 112

L.

1.000.000

 

Cap. 113

L.

13.600.000

 

Cap. 114

L.

14.200.000

 

Cap. 115

L.

14.725.000

 

Cap. 116

L.

6.500.000

 

Cap. 117

L.

6.010.000

 

Cap. 118

L.

2.485.000

 

Cap. 120

L.

25.000.000

 

Cap. 121

L.

1.000.000

 

Cap. 122

L.

1.790.000

 

Cap. 123

L.

8.094.000

 

Cap. 125

L.

1.100.000

 

Cap. 126

L.

900.000

 

Cap. 127

L.

198.300.000

 

Cap. 128

L.

12.500.000

 

Cap. 129

L.

1.000.000

 

Cap. 130

L.

55.000.000

 

Cap. 132

L.

2.000.000

 

Cap. 133

L.

3.000.000

 

Cap. 134

L.

7.100.000

 

Cap. 136

L.

1.500.000

 

Cap. 143

L.

14.100.000

 

Cap. 144

L.

234.985.000

 

Cap. 146

L.

2.250.000

 

Cap. 147

L.

100.000

 

Cap. 148

L.

8.000.000

 

Cap. 151

L.

10.000.000

 

Cap. 152

L.

4.100.000

 

 

 

 

 

 

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n. 11, ad introdurre con propria deliberazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del comma precedente.

 

Art. 16

La somma di L. 1.157.269.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 17

La ripartizione del fondo tra i settori di intervento di cui all' articolo 1 sara' effettuata dalla Giunta Regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto.

 

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].

 

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 69, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.