ARTICOLO 1
(1)
Vedi la L.R.
11 maggio 1990, n. 26,
la Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1991 e la Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n.
1625. Vedi, anche, l'art.
6, comma 2 della l.r. n. 28/2016 che
ha prorogato i termini di efficacia dei
contributi.
Art.
1
La
Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori
intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani
di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento
dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei
centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli
altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione,
previsti dalle L. 17 agosto 1942, n. 1150 e L. 18 aprile 1962, n. 167 e dalla
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni,
interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti.
Tali
contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti
della Giunta regionale nella misura:
a)
100% per la redazione dei piani regolatori intercomunali e dei piani regolatori
generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia
economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità
montane.
b)
70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di
fabbricazione, previsti dalle L. 17 agosto 1942, n. 1150 e L. 18 aprile 1962, n.
167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed
integrazioni (2).
(2)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
28 maggio 1975, n. 47.
Art.
2
Le
domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 - corredate da
preventivo economico di spesa - vanno presentate all'Assessorato regionale
all'urbanistica e lavori pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.
Art.
3
La
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici,
delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2
L.R.
20 agosto 1974, n. 31
e fissa termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato
all'urbanistica e lavori pubblici gli strumenti e progetti urbanistici di cui
alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati
dal Consiglio comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore
a quattro anni. (3)
Ai
fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di
ripartizione il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica all'Ente
richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi,
dovranno essere presentati all'Assessorato all'urbanistica e lavori pubblici i
piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati (4).
(3)
Comma modificato dalla l.r.
n. 28/2016, art. 6, c. 1.
(4)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
2,
L.R.
28 maggio 1975, n. 47.
Art.
4
I
contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
L'erogazione
dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente
pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad
elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta regionale.
L'erogazione
dei contributi concessi per la redazione dei Piani regolatori generali (P.R.G.)
viene così disposta:
a)
80 per cento all'adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei
criteri del P.R.G.;
b)
20 per cento all'approvazione definitiva del P.R.G. (4).
5
(5)
Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
Art.
5
Nel
caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il
contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione
all'Assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici dello strumento o
progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il contributo medesimo,
salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta
motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici,
e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario ad acta per
l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la
trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto
urbanistico all'Assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici (6).
(6)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R.
28 maggio 1975, n. 47.
Art.
6
In
fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al
precedente art. 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già
provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la
redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge,
purché gli stessi non siano stati ancora approvati.
In
tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno
riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della
presente legge e 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (7).
(7)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R.
28 maggio 1975, n. 47.
Art.
7
L'Assessore
all'urbanistica e lavori pubblici, se delegato dal Presidente della Giunta,
esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.
Art.
8
Per
le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di
lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.
Nel
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti
variazioni:
Cap.
324/2. - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione (in
diminuzione) |
L. |
300.000.000 |
|
Cap.
324-bis. - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori
intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei
piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di
risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e
popolare, nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità
montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di
fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile
1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive
modificazioni ed integrazioni (nuova istituzione - in
aumento) |
L. |
300.000.000 |
|
|
|
|
|
Per
gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 si provvederà con analogo
stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.
I
mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri (8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 28 maggio 1975, n.
47.
Art.
9
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127
della Costituzione della Repubblica e dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Puglia ed
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.