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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
31
Data
20/08/1974
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 26, Ediz. Straord. del 22 agosto 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  Vedi  la L.R. 11 maggio 1990, n. 26, la Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1991 e la Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1625. Vedi, anche, l'art. 6, comma 2 della l.r. n. 28/2016 che ha prorogato i termini di efficacia dei contributi.

 

Art. 1

La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle L. 17 agosto 1942, n. 1150 e L. 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

a) 100% per la redazione dei piani regolatori intercomunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.

b) 70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle L. 17 agosto 1942, n. 1150 e L. 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni (2).

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 28 maggio 1975, n. 47.

 

Art. 2

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate all'Assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

 

Art. 3

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici, delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2 L.R. 20 agosto 1974, n. 31 e fissa termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'urbanistica e lavori pubblici gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a quattro anni. (3)

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato all'urbanistica e lavori pubblici i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati (4).

(3)  Comma modificato dalla l.r. n. 28/2016, art. 6, c. 1.

(4) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 28 maggio 1975, n. 47.

 

Art. 4

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta regionale.

L'erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani regolatori generali (P.R.G.) viene così disposta:

a) 80 per cento all'adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del P.R.G.;

b) 20 per cento all'approvazione definitiva del P.R.G. (4). 5

(5)  Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

 

Art. 5

Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all'Assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici, e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario ad acta per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici (6).

(6)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R. 28 maggio 1975, n. 47.

 

Art. 6

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente art. 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (7).

(7)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 28 maggio 1975, n. 47.

 

Art. 7

L'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

 

Art. 8

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Cap. 324/2. - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione)

L.

300.000.000

 

Cap. 324-bis. - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare, nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni (nuova istituzione - in aumento)

L.

300.000.000

 

 

 

 

 

Per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri (8).

(8)  Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 28 maggio 1975, n. 47.

 

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica e dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.