(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 4748 del 04-11-2002, S.P. ed altri c. Comune di
Modugno, Soc. G.E.L. ed altro
Art. 1
Finalità.
1. La Regione finanzia programmi integrati
mirati alla riqualificazione dei tessuti urbanistico-edilizi mediante il
coordinamento degli interventi pubblici e privati.
Art. 2
Contenuti del
programma integrato d'interventi.
1. Il programma integrato comprende interventi
di recupero e riuso di edilizia residenziale, pubblica e privata di cui alle
lettere b), c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e, ove
ammesse, di nuova edificazione, nonché la realizzazione di infrastrutture, di
urbanizzazioni primarie e secondarie e di opere di sostegno delle attività
produttive fisicamente e funzionalmente connesse alla residenza, con esclusione
di quelle che producono rumori e/o esalazioni nocive e moleste.
2. Il programma integrato contiene altresì
previsioni tecniche e finanziarie in ordine a:
- interventi di cui alla lett. a) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, mirati al miglioramento architettonico del
contesto urbano;
- interventi sul colore urbano nell'ambito di
uno studio effettuato su un ampio contesto;
- interventi di arredo urbano;
- acquisto di edifici da recuperare con priorità
di quelli con accertata vulnerabilità e loro destinazione alle attività di cui
all'art. 5
della L.R.
5 giugno 1985, n. 56 o al patrimonio pubblico residenziale indisponibile;
- acquisto di aree ed edifici necessari
all'attuazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata;
- rimozione di vincoli e servitù ostativi alla
realizzazione del programma integrato;
- trasferimento e sistemazione temporanea delle
famiglie nonché quanto altro disposto dal 2° comma dell'art. 29 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art. 3
Modalità di
finanziamento.
1. I finanziamenti disposti da leggi statali e
regionali in materia di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana sono
finalizzati in misura non inferiore al 60% per l'attuazione dei programmi
integrati di cui alla presente legge.
2. Gli interventi di cui al primo comma del
precedente art. 2 sono finanziati con le modalità e le procedure disciplinate
dalle rispettive leggi di settore. Gli interventi di cui al secondo comma del
medesimo articolo sono finanziati dalla Regione sino alla totalità dei costi
documentati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 4
Formazione del
programma integrato.
1. Il Comune individua, con le modalità di cui
all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 l'ambito territoriale di degrado
urbano da riqualificare mediante il programma integrato di interventi.
2. Il programma integrato di interventi può
essere proposto al Comune da imprese di costruzione e loro consorzi, da
associazioni temporanee di imprese, da cooperative edilizie e loro consorzi,
dagli II.AA.C.P. A tal fine, i proponenti presentano al Sindaco del Comune la
domanda corredata da un piano di fattibilità, da una relazione
tecnico-amministrativa e finanziaria e dallo schema di convenzione di cui al
successivo art. 10 della presente legge.
3. Nel caso che il programma integrato di
interventi sia di iniziativa comunale, il Comune può affidarne la redazione e/o
la successiva attuazione ai soggetti di cui al precedente comma.
Art. 5
Approvazione
comunale del programma integrato e poteri sostitutivi.
1. Il programma integrato è approvato dal Comune
con le procedure di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il programma integrato proposto dai soggetti
di cui al comma precedente viene adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni
dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto inutilmente tale termine, il
proponente, con ricorso notificato al Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali,
comunica l'inerzia dell'Amministrazione comunale al Presidente della Giunta
regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nei
trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, invita il
Sindaco ad adottare i provvedimenti successori entro trenta giorni.
4. Decorso quest'ultimo termine e perdurando
l'inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale approva il programma
integrato con proprio decreto (1).
5. Le funzioni del Presidente della Giunta
regionale sono esercitate dall'Assessore regionale all'Urbanistica ed Edilizia
residenziale, se delegato.
(1) Comma così modificato
dall’art. 3,
comma 4, L.R.
24 luglio 2012, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 6
Effetti dei
programmi integrati.
1. I programmi integrati d'intervento sono
equiparati ai piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n.
457 ed esercitano gli effetti di cui all'art.37
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56.
2. L'approvazione del programma integrato
comporta l'automatica inclusione delle sue previsioni nel programma pluriennale
di attuazione di cui al Titolo II della L.R.
12 febbraio 1979, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
Ammissione ai
finanziamenti regionali.
1. La deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione del programma integrato, unitamente a tutta la documentazione
occorrente, viene inviata dal Sindaco alla Regione - Settore edilizia
residenziale.
2. La deliberazione comunale deve essere
corredata dai pareri, nulla - osta e autorizzazioni delle Amministrazioni non
regionali che esercitano funzioni dirette o di sorveglianza sugli interventi
previsti nel programma integrato. Qualora tali atti vadano resi nei progetti
esecutivi, gli atti stessi sono sostituiti da preventivi nulla-osta.
3. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, dichiara l'ammissione del programma integrato ai
finanziamenti regionali.
Art. 8
Piano annuale di
finanziamento dei programmi integrati.
1. La Giunta regionale, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la
competente Commissione consiliare, approva il piano annuale di finanziamento
degli interventi compresi nei programmi integrati ammessi ai sensi del
precedente art. 7.
Art. 9
Contributi per la
redazione dei programmi integrati.
1.Per la redazione dei programmi integrati, la
Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, a seguito di preventivo
documentato, contributi sulle spese fino al 100% a valere sulle poste
finanziarie di cui alla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 31, come modificata dalla L.R.
28 maggio 1975, n. 47 nonché dalla L.R.
13 maggio 1985, n. 26.
Art. 10
Convenzione
Comune, Soggetti attuatori.
1. Successivamente all'ammissione regionale di
cui al precedente articolo 7, tra Comune e soggetti attuatori è stipulata
apposita convenzione con la quale vengono concordate le modalità di attuazione
dei programmi, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli
aspetti tecnici, economici e finanziari degli interventi nonché le quote di
finanziamento pubblico e quelle a carico dei privati.
2. La convenzione di cui al precedente comma
disciplina altresì la cessione o la locazione di immobili risanati da imprese,
società e cooperative con il contributo dello Stato e/o della Regione, dando
preferenza ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
3. La convenzione è redatta in conformità dello
schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con la previsione delle modalità di sub-appalto previste dall'ultimo comma della
Delib.C.R. 7 dicembre 1989, n. 1113.
Art. 11
Affidamento
degli interventi privati al Comune o al concessionario.
1. I privati proprietari di immobili sui quali
il programma integrato prevede interventi di recupero possono, mediante
dichiarazione irrevocabile di assenso, affidare la realizzazione delle relative
opere al Comune o al soggetto proponente il programma integrato stesso.
2. In caso di inerzia dei privati proprietari,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, penultimo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art. 12
Tassa interesse
sui mutui di cui alla L.R. 15 maggio 1980, n. 45.
1. Il tasso degli interessi a carico dei
soggetti destinatari delle agevolazioni previste dalla L.R.
15 maggio 1980, n. 45, come modificata dalla L.R.
24 maggio 1985, n. 48, è fissato, tanto per il periodo di preammortamento
che per quello di ammortamento del mutuo, nella misura di un terzo del tasso
ufficiale di sconto vigente al momento della stipula del contratto di mutuo con
l'Istituto di credito fondiario convenzionato con la Regione. In ogni caso, il
tasso massimo a carico del beneficiario non può superare il 7%.
Art. 13
Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si farà fronte con i fondi annualmente disposti in bilancio
finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi
integrati.