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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1997
Numero
16
Data
05/06/1997
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997- 1999.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 giugno 1997, n. 67, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I NORME DI BILANCIO

TITOLO I NORME DI BILANCIO

ARTICOLO 1

(Stato di previsione delle entrata)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l' anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, e' approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1997.

 

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l' anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, e' approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.

2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1996 del mutuo a completamento del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in  L. 1.203.303.535.957, e' iscritta la somma di lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1997.

3. Al finanziamento della somma di cui al comma 2 si provvede, per l' esercizio finanziario 1997, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell' art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e secondo i criteri e le modalita' di cui all' art. 15 della presente legge.

 

ARTICOLO 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l' impegno delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all' art. 2, fatto salvo l' impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norme degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilita' 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all' art. 2.

 

ARTICOLO 4

(Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio)

1. In considerazione della introduzione, a decorrere dall'esercizio 1997, del nuovo programma informatico di contabilita' e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settori di intervento, la Ragioneria e' autorizzata ad apportare d' ufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione regionale.

 

ARTICOLO 5

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1997, di cui all' allegato n. 1 alla presente legge.

 

ARTICOLO 6

(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita' quelle descritte nell' elenco allegato n. 2 alla presente legge.

 

ARTICOLO 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire 4.143.352.000, e' iscritto al cap. 1110010 ed e' gestito a termini dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire 1 miliardo 219 milioni, e' iscritto al capitolo 1110030 ed e' gestito a termini dell' art. 37 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 9

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire 437.789.202.073, e' iscritto al cap.1110020 ed e' gestito a termini dell' art.41 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977.

2. La Giunta regionale e' autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 del predetto art. 41 della legge regionale di contabilita'.

 

ARTICOLO 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell' anno 1997 e' iscritto al capitolo 1110070 ed e' gestito a termini dell' art. 38 della legge di contabilita' regionale.

2. L' allegato n. 3 della presente legge indica l' oggetto e l' importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell' anno 1997.

 

ARTICOLO 11

(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire 25 miliardi, e' iscritto al cap. 1110045 ed e' gestito a termini dell' art. 71 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977.

 

ARTICOLO 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui all' art. 45, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spese per l' esercizio finanziario 1997.

 

ARTICOLO 13

Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata)

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento dei residui di stanziamento relativi agli anni 1996 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione, e' iscritto al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire 372.472.008.164.

2. Alla riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica circa l' avvenuto accertamento della correlata posta in entrata.

3. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entita' del fondo di cui al comma 1 qualora, a seguito di successive rideterminazioni ricognitive risulti necessario dimensionare il predetto fondo alle effettive risultanze gestionali in dipendenza di minori o maggiori accertamenti di entrata e di spesa.

 

ARTICOLO 14

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell' art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, e' approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1997- 1999 nel testo allegato alla presente legge.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA

SITUAZIONE DEBITORIA

 

ARTICOLO 15

(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione)

1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all' art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell' art. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, e' autorizzata a contrarre con Aziende e istituti di credito ordinario nonche' con la Cassa depositi e prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi e subordinatamente alla verifica delle reali necessita' finanziarie del bilancio regionale da valutare sulla base delle risultanze del rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1995.

2. Il mutuo sara' stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante piu' conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dell' ammortamento di venti anni.

3. A tal fine e' autorizzata l' iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, al capitolo 1122015, della somma di lire 5 miliardi quali interessi di preammortamento, nonche' l' iscrizione nel bilancio pluriennale 1998- 1999, al capitolo 1122020, della spesa annua di lire 41.813.000.000 per il servizio di ammortamento.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all' assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previsti dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e degli interessi del mutuo e' garantito dalla Regione mediante l' iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.

6. Gli oneri di cui la comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all' art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro del Presidente della Regione.

7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell' art. 36, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 16

(Mutuo per il consolidamento dei debiti fuori bilancio)

1. L' annualita' di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalla definizione delle operazioni di ricontrattazione e consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 215 miliardi al fine di considerare il previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1996 per un ammontare di lire 96 miliardi.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1997 e 1998, e' iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 232 miliardi per l' anno 1998 e di lire 250 miliardi per l' anno 1999.

3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e degli interessi dei mutui e' garantito dalla regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.

4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all' art. 3, comma 2, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all' art. 3, comma 6 della medesima legge n. 549 del 1995.

 

ARTICOLO 17

(Ricontrattazione tassi di interesse)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre la rimodulazione, anche per singole tranches, dell' intesa convenzionale sottoscritta sia con riferimento alla durata che ai tassi.

2. La Giunta regionale e' autorizzata altresi', in alternativa, a provvedere alla estinzione, in tutto o in parte, delle diverse tranches dell' intesa stessa previa acquisizione da una o piu' banche anche straniere di nuovi finanziamenti a condizioni globalmente piu' favorevoli.

3. L' obiettivo potra' essere perseguito anche con l' affidamento, senza oneri per l' Amministrazione regionale, di uno specifico incarico a una banca anche straniera.

 

ARTICOLO 18

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 000315, 000316 e 000317 del bilancio di previsione per l' anno 1997 le somme rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 3 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 1 miliardo quali spese procedimentali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 e' quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

 

 

TITOLO III

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL

RISANAMENTO FINANZIARIO

 

ARTICOLO 19

(Disposizioni urgenti per le attivita' di formazione professionale)

Articolo abrogato dall’art. 36 della  l.r. 15/2002; precedentemente il comma 4 è stato sostituito dall’art. 63 della l.r. 14/98.

 

ARTICOLO 20

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. RINVIATO DAL GOVERNO.

2. Sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 38/94

3. Sostituisce il comma 1 dell'art. 46 della l.r. 38/94

4. La Regione provvede al finanziamento delle quote a proprio carico concernenti il ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1990 e 1991 mediante l' utilizzo di eventuali avanzi verificatisi nell' ambito della gestione sanitaria a decorrere dall' anno 1995, in attuazione dell' art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazioni di beni disponibili di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ovvero contrazioni di mutui.

5. I pagamenti dovuti per le prestazioni di degenza e ambulatoriali, rese a partire dall' anno 1997 dagli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici nonche' dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata sono, effettuati dalla USL nel cui territorio e' ubicata la sede della istituzione, fatta salva la compensazione finanziaria della mobilita' sanitaria per le prestazioni rese ai cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per l' anno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti USL i fondi disponibili nel bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in proporzione alla spesa riconoscibile per ciascun ente relativamente all' anno 1996.

6.* La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto  dall’art. 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le  funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i progetto obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti:

a) assistenza a malattie rare;

b) allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa;

c) trapianti d’organo, di midollo osseo e di tessuto

* Comma così sostituito dall’art. 20 della  l.r. 28/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

7. Comma abrogato dall’art. 20 della  l.r. 28/2000.

8. Al fine dell' esercizio dell' attivita' di controllo sugli atti delle AUSL e delle Aziende ospedaliere e dell' IRCCS di diritto pubblico, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale previsti dall' art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dalle leggi regionali n. 36 del 28 dicembre 1994 e n. 38 del 1994, viene istituita apposita Unita' operativa presso l' Assessorato regionale alla sanita'. Fino alla costituzione del predetto organismo, l' attivita' istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi e' effettuata dagli uffici del Comitato regionale di controllo - Sezione di Bari - d' intesa con l' Assessorato regionale alla sanita'. A tal fine, gli atti sottoposti al controllo devono essere accompagnati da relazione del Collegio dei revisori delle citate Aziende.

   L' art. 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 non si applica per gli atti delle AUSL, delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico.

9. Ferme restando le disposizioni dell' art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riconosciuta l' istituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna avvenuta con formale atto delle aziende sanitarie o delle disciolte USL entro il limite del 10 per cento  per ciascuna delle aree funzionali di medicina e di chirurgia. Le relative prestazioni rese dalle AUSL e Aziende ospedaliere dall' anno 1996 sono remunerate secondo le tariffe vigenti.*

* Comma così modificato dall’art. 14 della l.r. 22/97.

 

10. Al pagamento dei debiti rientranti nell' ambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la rappresentanza legale e processuale, utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dagli interventi previsti dalle disposizioni in materia di ripiano della maggiore spesa sanitaria corrente sino al 31 dicembre 1994.

11. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe per le prestazioni di ricovero rese dalle Aziende ospedaliere sono rideterminate nella misura del 100 per cento di quelle adottate con dm del 14 dicembre 1994.

 

ARTICOLO 21

(Gestione commiss"Times New Roman"e delle Aziende USL e ospedaliere)

1. Salvo quanto disposto dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, in caso di vacanza dell' Ufficio del Direttore generale delle Aziende USL e ospedaliere, la Giunta regionale puo' nominare un Commissario straordinario. Il Commissario straordinario dura in carica fino alla nomina del Direttore generale da effettuarsi con le modalita' di cui all' art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590. Tale nomina dovra' comunque avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell' Ufficio ai sensi dell' art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 1 della legge n. 590 del 1994. Allo stesso e' attribuita una indennita', da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore a quella del Direttore amministrativo o sanitario dell' Azienda USL od ospedaliera. Si applica il disposto di cui all' art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. RINVIATO DAL GOVERNO.

 

ARTICOLO 22

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)

1. Le quote del concorso statale spettanti alle imprese private concessionarie di autoservizi in base all' art. 1, comma 2, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, come sostituito dall' art. 5, comma 3 bis, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e dalle stesse imprese cedute alla Regione in base all' art. 1, comma 4, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, sono annualmente vincolate alla copertura finanziaria degli stanziamenti di spese per i pagamenti dell' interesse di preammortamento e delle annualita' di ammortamento del mutuo da assumere in attuazione dell' art. 1, comma 3, della citata delle regionale n. 37 del 1995. Il vincolo e' applicato anche alle erogazioni di dette quote mediante attivazione di delegazione di pagamento rilasciata dal Presidente della Regione a favore dell' Istituto o del pool di banche mutuanti. Le spese di cui al presente comma sono obbligatorie a norma dell' art. 36, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' elaborazione degli studi e dei piani di utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale, con imputazione al capitolo n. 0003692.

3. E' disposta l' alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente regionale pugliese trasporti, nonche' del materiale rotabile acquistato dalla Regione in applicazione dell' art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37.

4. Il comma 1 dell' art. 3 della legge regionale n. 37 del 1995 e' modificato nel senso che agli oneri connessi alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti da:

a) giacenze finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento precario sui conti degli istituti cassieri e sui conti di contabilita' speciale presso le Sezioni di tesorerie provinciali dello Stato intrattenuti dalle cessate aziende affidatarie;

b) crediti finanziari verso chiunque e a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessare, comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/ 91 e ai sensi dell' art. 1, comma 3, del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

  Dette entrate sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 3065049 " Avanzi finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale".

 

ARTICOLO 23

(Lavoro e cooperazione leggi regionali 26 marzo 1985, n. 9 e 21/ 1994.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande)

1. Il termine per la presentazione delle domande relative all' applicazione delle disposizioni di cui all' art. 30, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e' fissato al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 24

(Disposizioni finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprieta' regionale)

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 viene prorogato al biennio 1997- 98.

2. Gli oneri finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l' anno 1997 e in lire 10 miliardi per l' anno 1998, graveranno sull' apposito capitolo " Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione di impianti irrigui regionali - legge regionale n. 15 del 1994 - proroga per il biennio 1997- 98", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

 

ARTICOLO 25

(Ripiano disavanzi gestione impianti irrigui)

1. Relativamente alle stagioni irrigue 1994/ 1995/ 1996, sono assunti a carico del bilancio regionale i costi di gestione degli impianti di cui all' art. 1 della legge regionale n. 15 del 1994 sostenuti in eccedenza al fondo di cui all' art. 8 della stessa legge limitatamente a:

a) oneri, anche per ritardato pagamento, relativi a consumi energetici per funzionamento degli impianti, nei limiti degli impegni di bilancio assunti entro gli esercizi di competenza;

b) oneri relativi al trattamento economico del personale di cui all' art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1994, nei limiti degli impegni assunti entro gli esercizi di competenza.

2. Alla copertura degli ulteriori maggiori costi direttamente sostenuti dai Consorzi convenzionati nel triennio di cui al comma 1 e quantificati in lire 3 miliardi 400 milioni si provvede:

a) per lire 900 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico del capitolo 0131072 del bilancio 1994 per interventi sugli impianti irrigui di proprieta' regionale non piu' realizzati;

b) per lire 2 miliardi 500 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico dei capitoli 0131072 e 0131073 del del bilancio 1996 per spese di funzionamento degli impianti irrigui di proprieta' regionale non utilizzate per effetto del del gettito derivato per canoni di utenza irrigua relativi alle stagioni precedenti, entro il limite accertato di lire 2.504.211.000.

3. Al riutilizzo delle risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi di cui ai punti a) e b) del comma 2 provvede la giunta regionale in sede di approvazione, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge regionale n. 15 del 1994, dei rendiconti delle spese sostenute, ivi comprese quelle derivanti da contenzioso attivato dal personale operaio di cui all' art. 5 della medesima legge e definito con provvedimento giudiziario passato in giudicato.

 

ARTICOLO 26

(Flussi finanziari)

1. A decorrere dall' esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre, nelle more dell' approvazione delle perizie tecnico - amministrative di cui all' art. 3, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1994, l' emissione di mandati mensili di anticipazione in favore dei Consorzi convenzionati in misura globalmente non superiore, nel semestre, al 50 per cento del fondo attribuito nell' esercizio precedente. L' emissione dei mandati e' subordinata all' avvenuta presentazione dei rendiconti di spesa relativi alle precedenti gestioni.

 

 

ARTICOLO 27

(Interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell' ottobre 1996)

1. Ai sensi dell' art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677 e dell' art. 2 dell' Ordinanza n. 2480 datata 19 novembre 1996, la Regione contrae mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con Istituti di credito per l' importo di lire 3 miliardi 600 milioni per finanziamenti di interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell' ottobre 1996. L' onere di ammortamento e' per il 90 per cento a carico del Dipartimento della protezione civile e per il restante 10 per cento a carico dell' Amministrazione regionale.

 

ARTICOLO 28

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilita' iscritte nei seguenti capitoli del bilancio regionale per l' anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell' esercizio 1997 al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla gestione commiss"Times New Roman"e di liquidazione dell' Ente regionale di sviluppo agricolo in Puglia, soppresso con la legge regionale 19 giugno 1993, n. 6:a) Capitolo 0004930 " Spese per il funzionamento del Commissario per le gestioni di riforma fondiaria";

b) Capitolo 0004940 " Spese gestione stralcio ERSAP".

 

ARTICOLO 29

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata)

1. L' Assessorato all' urbanistica - edilizia residenziale - assetto del territorio - Settore ERP - e' autorizzato a richiedere le erogazioni dei contributi in conto interessi al competente Ministero dei lavori pubblici - CER, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base e conformemente alle richieste avanzate dagli Istituti di credito convenzionati a mezzo di apposite schede riepilogative cosi' come sottoscritte dal legale rappresentante della banca e dal Presidente del Collegio dei revisori.

2. Il predetto competente Settore ERP e' autorizzato, non appena resesi disponibili le contribuzioni da parte del CER, a predisporre i provvedimenti di liquidazione delle somme relative ai contributi maturati per effetto della predetta legge n. 457 del 1978, secondo le modalita' indicate al precedente comma 1, a favore degli Istituti di credito interessati. In sede di operazioni di riscontro e di verifica, anche in contraddittorio con le banche interessate, dei pagamenti disposti si procedera' alla compensazione delle eventuali differenze sui successivi provvedimenti di liquidazione.

3. Riportato all'art. 15 della l.r. 6/96.

 

ARTICOLO 30

(Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi ai Comuni per la redazione del Piano regolatore generale)

1. Modifica l'art. 4 della  l.r. 31/74.

 

ARTICOLO 31

(Contributi straordinari per ripianamento passivita' pregresse ente Fiera di Foggia)

1. L' ente Fiera di Foggia e' ammesso a usufruire di contributi straordinari della Regione finalizzati al ripianamento delle passivita' pregresse al 31 dicembre 1995 entro i limiti massimi di seguito specificati:

a) lire 3 miliardi 500 milioni quale finanziamento previsto per l' anno 1997 dall' art. 24 della legge regionale n. 6 del 1996;

b) lire 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1997 - 1998 - 1999 quale ulteriore finanziamento.

2. L' Ente fieristico di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza in conformita' del programma di risanamento dell' Ente cosi' come approvato da parte della Giunta regionale in occasione della quota di contributo gia' attribuita nell' anno 1996 ai sensi dell' art. 24 della predettalegge regionale n. 6 del 1996, nonche' del conto consuntivo dell' ultimo esercizio finanziario formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei revisori dei conti.

3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' iscritta al capitolo 0352025 la somma di lire 4 miliardi 900 milioni per l' esercizio finanziario 1997 e di lire 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE

 

ARTICOLO 32

(Programma degli interventi per l' integrazione scolastica degli handicappati)

1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all' art. 4 della legge regionale 9 giugno 987, n. 16 e all' art. 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 e' formulato sulla base di articolazione triennale.

2. E' confermato il limite di finanziamento annuale previsto dall' apposito stanziamento di bilancio.

3. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le convenzioni di cui all' art. 5, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia' in atto, con durata delle stesse per l' intero anno.

 

ARTICOLO 33

(Riprogrammazione POP Puglia 1994- 1999)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a porre in essere, per quanto di competenza della Regione, gli adempimenti previsti all' art. 2, comma 109, della legge n. 662 del 1996 " Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

2. Per il conseguimento egli obiettivi nazionali relativi al raggiungimento dei livelli di spesa correlati al piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno la Giunta regionale e' autorizzata, previo parere della 1 Commissione consiliare permanente da esprimersi nei limiti regolamentari, a procede alla rimodulazione delle risorse di cui al Programma operativo plurifondo (POP) Puglia relative al primo triennio non impegnate alla data del 31 dicembre 1996.

3. L' attuazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994- 1999 e' disciplinata anche per il secondo triennio 1997- 1999 secondo le modalita' e le procedure previste dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresa quella prevista dall' art. 40 della presente legge.

 

ARTICOLO 34

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)

1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari, istituito con l' art. 32 della legge regionale n. 6 del 1996, e' iscritto al capitolo 1110050 ed e' gestito e alimentato secondo i criteri e le modalita' di cui al medesimo art. 32.

 

ARTICOLO 35

(Sportelli informatici idea - impresa)

1. la Giunta Regionale e' autorizzata a costituire con le associazioni professionali degli imprenditori, con le Camere di commercio, con gli enti fieristici, con gli istituti di credito e con le societa' pubbliche a partecipazione regionale e/ o statale enti giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l' informazione e l' orientamento per la creazione di nuove imprese.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi e per le spese di gestione per l' anno 1997 viene stanziata la somma di lire 850 milioni sul capitolo 0001480.

 

ARTICOLO 36

(Fondo regionale per le spese socio - assistenziali)

1. A decorrere dall' anno 1997 il " Fondo regionale per le spese socio - assistenziali" di cui all' art. 11 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, detratta la quota di cui al successivo comma 2, e' ripartito dalla Giunta regionale tra i Comuni sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:

a) 4/ 10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;

b) 2/ 10 in base alla disoccupazione;

c) 2/ 10 in base alla popolazione ultrasessantenne;

d) 2/ 10 in base alla popolazione infradiciottenne.

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 e' riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e e delle loro famiglie ai sensi dell' art. 11, comma 3, delle legge regionale n. 11 del 1990.

3. Gli stanziamenti assegnati, quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell' ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio - assistenziali di competenza.

4. I contributi concessi ai Comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 49, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalita' per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli stessi Comuni a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *,  le predette Amministrazioni provvedano ad attestare l' utilizzazione dei finanziamenti per le finalita' di cui al presente articolo.

* Il termine è stato differito al 31 dicembre 2002 dall’art. 8 della  l.r. 13/2002.

 

 

ARTICOLO 37

(Consiglio d' Europa - Svolgimento Conferenza in Puglia)

1. Per la realizzazione della Conferenza sui flussi migratori mediterranei, programmata in Puglia per il 1997 d' intesa con il Consiglio d' Europa, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni con imputazione al cap. 0001265.

 

TITOLO V CONTABILITA' REGIONALE E

MODIFICAZIONI NORMATIVE

 

ARTICOLO 38

(Integrazione e modificazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2

e successive modificazioni e integrazioni)

 

1.Riportato alla l.r. 2/77.

2. Riportato alla l.r. 2/77.

 

ARTICOLO 39

(Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17)

1. Riportato all'art. 11 della l.r. 17/93.

 

ARTICOLO 40

(Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1995)

1. Riportato all'art. 22 della l.r. 3/95.

 

ARTICOLO 41

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5)

Articolo abrogato dall’art. 58 della  l.r. 14/98.

 

ARTICOLO 42

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Ai versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al decreto del Ministero dell' ambiente del 18 luglio 1996 e relativi al periodo gennaio 1996 - ottobre 1996 non si applicano le pene pecuniarie per insufficiente o tardivo pagamento previste dall' art. 3, comma 31, della legge n. 549 del 1995 qualora il conguaglio alle misure vigenti sia effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 43

(Settore sport: modifiche legge regionale 16 maggio 1985, n. 32)

1. Riportato alla l.r. 32/85.

 

ARTICOLO 44

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30)

1.Riportato all'art. 3 della l.r. 30/96.

 

ARTICOLO 45

1. Riportato all'art. 3 della l.r. 4/77.

 

 

 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

           

ALLEGATI OMISSIS