TITOLO I NORME
DI BILANCIO
ARTICOLO 1
(Stato di
previsione delle entrata)
1. Lo stato di
previsione delle entrate della Regione Puglia per l' anno finanziario 1997,
annesso alla presente legge, e' approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini
di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di
cassa.
2. Sono autorizzati,
secondo le leggi in vigore, l' accertamento, la riscossione e il versamento
nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
spettante nell'esercizio finanziario 1997.
ARTICOLO 2
(Stato di
previsione della spesa)
1. Lo stato di
previsione della spesa della Regione Puglia per l' anno finanziario 1997,
annesso alla presente legge, e' approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini
di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di
cassa.
2. In conseguenza
della mancata definizione nel corso del 1996 del mutuo a completamento del
ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato
in L. 1.203.303.535.957, e'
iscritta la somma di lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo
0001010 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario
1997.
3. Al finanziamento
della somma di cui al comma 2 si provvede, per l' esercizio finanziario 1997,
attraverso la contrazione di mutuo a termini dell' art. 20 del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68 e secondo i criteri e le modalita' di cui all' art. 15 della presente
legge.
ARTICOLO 3
(Impegni e
pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato l'
impegno delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 1997, entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all' art. 2, fatto salvo l' impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norme degli artt. 60
e 61
della legge
regionale di contabilita' 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E' autorizzato il
pagamento delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 1997, entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all' art. 2.
ARTICOLO 4
(Modifiche della
codifica regionale e interregionale di bilancio)
1. In considerazione
della introduzione, a decorrere dall'esercizio 1997, del nuovo programma
informatico di contabilita' e delle specifiche codifiche introdotte in
connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio
per settori di intervento, la Ragioneria e' autorizzata ad apportare d' ufficio
ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche
degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione
regionale.
ARTICOLO 5
(Quadro generale
riassuntivo)
1. E' approvato il
quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario
1997, di cui all' allegato n. 1 alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Elenco spese
obbligatorie)
1. Sono considerate
spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita' quelle
descritte nell' elenco allegato n. 2 alla presente legge.
ARTICOLO 7
(Fondo di
riserva per spese obbligatorie)
1. Il fondo di riserva
per spese obbligatorie, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire
4.143.352.000, e' iscritto al cap. 1110010 ed e' gestito a termini dell' art. 36
della legge
di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 8
(Fondo di
riserva per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva
per spese impreviste, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire 1
miliardo 219 milioni, e' iscritto al capitolo 1110030 ed e' gestito a termini
dell' art. 37
della legge
di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 9
(Fondo di
riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva
di cassa, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire 437.789.202.073,
e' iscritto al cap.1110020 ed e' gestito a termini dell' art.41
della legge di contabilita' regionale n. 17 del
1977.
2. La Giunta regionale
e' autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al
comma 3 del predetto art. 41
della legge regionale di contabilita'.
ARTICOLO 10
(Fondo globale
per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione)
1. Il fondo globale
per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della
Regione che si prevede di finanziare nell' anno 1997 e' iscritto al capitolo
1110070 ed e' gestito a termini dell' art. 38
della legge
di contabilita' regionale.
2. L' allegato n. 3
della presente legge indica l' oggetto e l' importo degli stanziamenti a carico
del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione
prevede di approvare nel corso dell' anno 1997.
ARTICOLO 11
(Fondo per
residui passivi perenti)
1. Il fondo per il
pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per
l' esercizio finanziario 1997 in lire 25 miliardi, e' iscritto al cap. 1110045
ed e' gestito a termini dell' art. 71
della legge
di contabilita' regionale n. 17 del 1977.
ARTICOLO 12
(Variazioni di
bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di
cui all' art. 45,
comma 1, della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli
stati di previsione della entrata e della spese per l' esercizio finanziario
1997.
ARTICOLO 13
Fondo per la
reiscrizione delle economie a destinazione vincolata)
1. Il fondo per la
reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei
rispettivi esercizi di mantenimento dei residui di stanziamento relativi agli
anni 1996 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di
destinazione, e' iscritto al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire
372.472.008.164.
2. Alla riassegnazione
ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di
spesa interessati, mediante prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo di cui
al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica circa l'
avvenuto accertamento della correlata posta in entrata.
3. La Giunta regionale
e' autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entita' del fondo di
cui al comma 1 qualora, a seguito di successive rideterminazioni ricognitive
risulti necessario dimensionare il predetto fondo alle effettive risultanze
gestionali in dipendenza di minori o maggiori accertamenti di entrata e di
spesa.
ARTICOLO 14
(Bilancio
pluriennale)
1. A norma dell' art.
6
e seguenti della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, e'
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1997-
1999 nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI PER
IL RISANAMENTO DELLA
SITUAZIONE
DEBITORIA
ARTICOLO 15
(Mutuo a
definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione)
1. Al fine di
pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre
1992 di cui all' art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a
termini dell' art. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, e' autorizzata a contrarre con
Aziende e istituti di credito ordinario nonche' con la Cassa depositi e prestiti
il relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi e subordinatamente
alla verifica delle reali necessita' finanziarie del bilancio regionale da
valutare sulla base delle risultanze del rendiconto generale per l' esercizio
finanziario 1995.
2. Il mutuo sara'
stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante
piu' conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e
per la durata massima dell' ammortamento di venti anni.
3. A tal fine e'
autorizzata l' iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio
1997, al capitolo 1122015, della somma di lire 5 miliardi quali interessi di
preammortamento, nonche' l' iscrizione nel bilancio pluriennale 1998- 1999, al
capitolo 1122020, della spesa annua di lire 41.813.000.000 per il servizio di
ammortamento.
4. La Giunta regionale
e' autorizzata a provvedere all' assunzione del mutuo predetto con proprio atto
deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previsti dalla
presente legge.
5. Il pagamento delle
annualita' di ammortamento e degli interessi del mutuo e' garantito dalla
Regione mediante l' iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata
del mutuo, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei
pagamenti.
6. Gli oneri di cui la
comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza
regionale di cui all' art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 da
attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero
del tesoro del Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al
presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell' art. 36,
comma 3, della legge
di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 16
(Mutuo per il
consolidamento dei debiti fuori bilancio)
1. L' annualita' di
ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della
spesa, derivante dalla definizione delle operazioni di ricontrattazione e
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, viene elevata a lire 215 miliardi al fine di considerare il
previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte,
attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore
edilizio maturati nel corso del 1996 per un ammontare di lire 96
miliardi.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli
anni 1997 e 1998, e' iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040,
quale rata di ammortamento, la somma di lire 232 miliardi per l' anno 1998 e di
lire 250 miliardi per l' anno 1999.
3. Il pagamento delle
annualita' di ammortamento e degli interessi dei mutui e' garantito dalla
regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del
mutuo, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei
pagamenti.
4. Gli oneri di cui al
comma 3 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza
regionale di cui all' art. 3, comma 2, della legge n. 549 del 1995, da attivare
per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal
Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all' art. 3,
comma 6 della medesima legge n. 549 del 1995.
ARTICOLO 17
(Ricontrattazione tassi di
interesse)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata a contrarre la rimodulazione, anche per singole tranches, dell'
intesa convenzionale sottoscritta sia con riferimento alla durata che ai
tassi.
2. La Giunta regionale
e' autorizzata altresi', in alternativa, a provvedere alla estinzione, in tutto
o in parte, delle diverse tranches dell' intesa stessa previa acquisizione da
una o piu' banche anche straniere di nuovi finanziamenti a condizioni
globalmente piu' favorevoli.
3. L' obiettivo potra'
essere perseguito anche con l' affidamento, senza oneri per l' Amministrazione
regionale, di uno specifico incarico a una banca anche straniera.
ARTICOLO 18
(Finanziamento
oneri per ritardati pagamenti)
1. Al fine di
provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono
iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 000315, 000316 e 000317 del
bilancio di previsione per l' anno 1997 le somme rispettivamente di lire 3
miliardi quale quota interessi, di lire 3 miliardi quale quota rivalutazione e
di lire 1 miliardo quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli
interessi di cui al comma 1 e' quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero
da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
TITOLO
III
NORME SETTORIALI
FINALIZZATE AL
RISANAMENTO
FINANZIARIO
ARTICOLO 19
(Disposizioni
urgenti per le attivita' di formazione professionale)
Articolo abrogato dall’art. 36
della l.r.
15/2002; precedentemente il comma 4 è stato sostituito dall’art. 63
della l.r.
14/98.
ARTICOLO 20
(Disposizioni in
materia sanitaria)
1.
RINVIATO DAL GOVERNO.
2. Sostituisce la lett. c) del comma 1
dell'art. 10
della l.r.
38/94
3. Sostituisce il comma 1 dell'art. 46
della l.r.
38/94
4. La Regione provvede al finanziamento delle quote a
proprio carico concernenti il ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli
anni 1990 e 1991 mediante l' utilizzo di eventuali avanzi verificatisi nell'
ambito della gestione sanitaria a decorrere dall' anno 1995, in attuazione dell'
art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la parte
eventualmente non coperta si provvede mediante alienazioni di beni disponibili
di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ovvero contrazioni
di mutui.
5. I pagamenti dovuti
per le prestazioni di degenza e ambulatoriali, rese a partire dall' anno 1997
dagli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici nonche' dagli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata sono,
effettuati dalla USL nel cui territorio e' ubicata la sede della istituzione,
fatta salva la compensazione finanziaria della mobilita' sanitaria per le
prestazioni rese ai cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per l'
anno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti USL i fondi disponibili nel
bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in
proporzione alla spesa riconoscibile per ciascun ente relativamente all' anno
1996.
6.*
La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 8 sexies del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le funzioni assistenziali oggetto di
specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di
produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i
progetto obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di
produzione sono i seguenti:
a) assistenza a
malattie rare;
b) allarme sanitario e
trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale
operativa;
c)
trapianti d’organo, di midollo osseo e di tessuto
* Comma così sostituito dall’art. 20
della l.r.
28/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
7. Comma abrogato dall’art. 20
della l.r.
28/2000.
8. Al fine dell'
esercizio dell' attivita' di controllo sugli atti delle AUSL e delle Aziende
ospedaliere e dell' IRCCS di diritto pubblico, di competenza della Giunta
regionale e del Consiglio regionale previsti dall' art. 4, comma 8, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 e dalle leggi
regionali n. 36 del 28 dicembre 1994 e n. 38
del 1994, viene istituita apposita Unita' operativa presso l' Assessorato
regionale alla sanita'. Fino alla costituzione del predetto organismo, l'
attivita' istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi e'
effettuata dagli uffici del Comitato regionale di controllo - Sezione di Bari -
d' intesa con l' Assessorato regionale alla sanita'. A tal fine, gli atti
sottoposti al controllo devono essere accompagnati da relazione del Collegio dei
revisori delle citate Aziende.
L' art. 39
della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 non si applica per gli atti delle AUSL,
delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto
pubblico.
9. Ferme restando le
disposizioni dell' art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
riconosciuta l' istituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna
avvenuta con formale atto delle aziende sanitarie o delle disciolte USL entro il
limite del 10 per cento per
ciascuna delle aree funzionali di medicina e di chirurgia. Le relative
prestazioni rese dalle AUSL e Aziende ospedaliere dall' anno 1996 sono
remunerate secondo le tariffe vigenti.*
* Comma così modificato dall’art. 14
della l.r.
22/97.
10. Al pagamento dei
debiti rientranti nell' ambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL
provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la
rappresentanza legale e processuale, utilizzando le risorse finanziarie
rivenienti dagli interventi previsti dalle disposizioni in materia di ripiano
della maggiore spesa sanitaria corrente sino al 31 dicembre
1994.
11. A decorrere dal 1
gennaio 1997 le tariffe per le prestazioni di ricovero rese dalle Aziende
ospedaliere sono rideterminate nella misura del 100 per cento di quelle adottate
con dm del 14 dicembre 1994.
ARTICOLO 21
(Gestione
commiss"Times New Roman"e delle Aziende USL e
ospedaliere)
1. Salvo quanto
disposto dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come
modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, in caso di vacanza dell'
Ufficio del Direttore generale delle Aziende USL e ospedaliere, la Giunta
regionale puo' nominare un Commissario straordinario. Il Commissario
straordinario dura in carica fino alla nomina del Direttore generale da
effettuarsi con le modalita' di cui all' art. 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n.
590. Tale nomina dovra' comunque avvenire nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di vacanza dell' Ufficio ai sensi dell' art. 3, comma 6, del
decreto legislativo n. 502 del 1992.
2. Il Commissario
straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di cui
all' art. 1 della legge n. 590 del 1994. Allo stesso e' attribuita una
indennita', da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, in misura
non superiore a quella del Direttore amministrativo o sanitario dell' Azienda
USL od ospedaliera. Si applica il disposto di cui all' art. 3, comma 8, del
decreto legislativo n. 502 del 1992.
3.
RINVIATO DAL GOVERNO.
ARTICOLO 22
(Norme urgenti
nel settore dei trasporti)
1. Le quote del
concorso statale spettanti alle imprese private concessionarie di autoservizi in
base all' art. 1, comma 2, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito
dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, come sostituito dall' art. 5, comma 3 bis,
del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, e dalle stesse imprese cedute alla Regione in base all' art. 1,
comma 4, della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, sono annualmente vincolate alla copertura
finanziaria degli stanziamenti di spese per i pagamenti dell' interesse di
preammortamento e delle annualita' di ammortamento del mutuo da assumere in
attuazione dell' art. 1,
comma 3, della citata delle regionale
n. 37 del 1995. Il vincolo e' applicato anche alle erogazioni di dette quote
mediante attivazione di delegazione di pagamento rilasciata dal Presidente della
Regione a favore dell' Istituto o del pool di banche mutuanti. Le spese di cui
al presente comma sono obbligatorie a norma dell' art. 36,
comma 3, della legge
di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E' autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per l' elaborazione degli studi e dei piani di
utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse
regionale, con imputazione al capitolo n. 0003692.
3. E' disposta l'
alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente regionale
pugliese trasporti, nonche' del materiale rotabile acquistato dalla Regione in
applicazione dell' art. 12
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37.
4. Il comma 1 dell'
art. 3
della legge
regionale n. 37 del 1995 e' modificato nel senso che agli oneri connessi
alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel
pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun esercizio
finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti
da:
a) giacenze
finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento
precario sui conti degli istituti cassieri e sui conti di contabilita' speciale
presso le Sezioni di tesorerie provinciali dello Stato intrattenuti dalle
cessate aziende affidatarie;
b) crediti finanziari
verso chiunque e a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessare,
comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza
della Corte costituzionale n. 261/ 91 e ai sensi dell' art. 1, comma 3, del
decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1993, n. 151.
Dette entrate sono acquisite al bilancio
regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 3065049 " Avanzi
finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento
regionale".
ARTICOLO 23
(Lavoro e
cooperazione leggi regionali 26 marzo 1985, n. 9 e 21/
1994.
Fissazione del
termine per la presentazione delle domande)
1. Il termine per la
presentazione delle domande relative all' applicazione delle disposizioni di cui
all' art. 30,
comma 1, della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e'
fissato al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 24
(Disposizioni
finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprieta'
regionale)
1. Il trasferimento di
fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali
di cui alla legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 viene prorogato al biennio 1997-
98.
2. Gli oneri
finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l' anno 1997 e in
lire 10 miliardi per l' anno 1998, graveranno sull' apposito capitolo "
Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione di impianti
irrigui regionali - legge
regionale n. 15 del 1994 - proroga per il biennio 1997- 98", nei limiti
degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.
ARTICOLO 25
(Ripiano
disavanzi gestione impianti irrigui)
1. Relativamente alle
stagioni irrigue 1994/ 1995/ 1996, sono assunti a carico del bilancio regionale
i costi di gestione degli impianti di cui all' art. 1
della legge
regionale n. 15 del 1994 sostenuti in eccedenza al fondo di cui all' art. 8
della stessa legge limitatamente a:
a) oneri, anche per
ritardato pagamento, relativi a consumi energetici per funzionamento degli
impianti, nei limiti degli impegni di bilancio assunti entro gli esercizi di
competenza;
b) oneri relativi al
trattamento economico del personale di cui all' art. 5,
comma 1, della legge
regionale n. 15 del 1994, nei limiti degli impegni assunti entro gli
esercizi di competenza.
2. Alla copertura
degli ulteriori maggiori costi direttamente sostenuti dai Consorzi convenzionati
nel triennio di cui al comma 1 e quantificati in lire 3 miliardi 400 milioni si
provvede:
a) per lire 900
milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico del capitolo 0131072
del bilancio 1994 per interventi sugli impianti irrigui di proprieta' regionale
non piu' realizzati;
b) per lire 2 miliardi
500 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico dei capitoli
0131072 e 0131073 del del bilancio 1996 per spese di funzionamento degli
impianti irrigui di proprieta' regionale non utilizzate per effetto del del
gettito derivato per canoni di utenza irrigua relativi alle stagioni precedenti,
entro il limite accertato di lire 2.504.211.000.
3. Al riutilizzo delle
risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi di cui ai punti a) e b) del
comma 2 provvede la giunta regionale in sede di approvazione, ai sensi dell'
art. 3,
comma 7, della legge
regionale n. 15 del 1994, dei rendiconti delle spese sostenute, ivi comprese
quelle derivanti da contenzioso attivato dal personale operaio di cui all' art.
5 della medesima legge e definito con provvedimento giudiziario passato in
giudicato.
ARTICOLO 26
(Flussi
finanziari)
1. A decorrere dall'
esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre, nelle
more dell' approvazione delle perizie tecnico - amministrative di cui all' art.
3,
comma 2, della legge
regionale n. 15 del 1994, l' emissione di mandati mensili di anticipazione
in favore dei Consorzi convenzionati in misura globalmente non superiore, nel
semestre, al 50 per cento del fondo attribuito nell' esercizio precedente. L'
emissione dei mandati e' subordinata all' avvenuta presentazione dei rendiconti
di spesa relativi alle precedenti gestioni.
ARTICOLO 27
(Interventi
urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'
ottobre 1996)
1. Ai sensi dell' art.
9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677 e dell' art. 2 dell' Ordinanza n. 2480
datata 19 novembre 1996, la Regione contrae mutuo con la Cassa depositi e
prestiti o con Istituti di credito per l' importo di lire 3 miliardi 600 milioni
per finanziamenti di interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni
colpiti da eventi calamitosi nell' ottobre 1996. L' onere di ammortamento e' per
il 90 per cento a carico del Dipartimento della protezione civile e per il
restante 10 per cento a carico dell' Amministrazione regionale.
ARTICOLO 28
(Mantenimento in
bilancio di fondi)
1. Le disponibilita'
iscritte nei seguenti capitoli del bilancio regionale per l' anno 1996 e non
impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell' esercizio 1997
al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla
gestione commiss"Times New Roman"e di liquidazione dell' Ente regionale di
sviluppo agricolo in Puglia, soppresso con la legge regionale 19 giugno 1993, n.
6:a) Capitolo
0004930 " Spese per il funzionamento del Commissario per le gestioni di riforma
fondiaria";
b) Capitolo 0004940 "
Spese gestione stralcio ERSAP".
ARTICOLO 29
(Disposizioni in
materia di edilizia residenziale agevolata)
1. L' Assessorato all'
urbanistica - edilizia residenziale - assetto del territorio - Settore ERP - e'
autorizzato a richiedere le erogazioni dei contributi in conto interessi al
competente Ministero dei lavori pubblici - CER, ai sensi della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base e
conformemente alle richieste avanzate dagli Istituti di credito convenzionati a
mezzo di apposite schede riepilogative cosi' come sottoscritte dal legale
rappresentante della banca e dal Presidente del Collegio dei
revisori.
2. Il predetto
competente Settore ERP e' autorizzato, non appena resesi disponibili le
contribuzioni da parte del CER, a predisporre i provvedimenti di liquidazione
delle somme relative ai contributi maturati per effetto della predetta legge n.
457 del 1978, secondo le modalita' indicate al precedente comma 1, a favore
degli Istituti di credito interessati. In sede di operazioni di riscontro e di
verifica, anche in contraddittorio con le banche interessate, dei pagamenti
disposti si procedera' alla compensazione delle eventuali differenze sui
successivi provvedimenti di liquidazione.
3. Riportato all'art. 15
della l.r.
6/96.
ARTICOLO 30
(Legge regionale
20 agosto 1974, n. 31 - Contributi ai Comuni per la redazione del Piano
regolatore generale)
1. Modifica l'art. 4
della l.r.
31/74.
ARTICOLO 31
(Contributi
straordinari per ripianamento passivita' pregresse ente Fiera di
Foggia)
1. L' ente Fiera di
Foggia e' ammesso a usufruire di contributi straordinari della Regione
finalizzati al ripianamento delle passivita' pregresse al 31 dicembre 1995 entro
i limiti massimi di seguito specificati:
a) lire 3 miliardi 500
milioni quale finanziamento previsto per l' anno 1997 dall' art. 24
della legge
regionale n. 6 del 1996;
b) lire 1 miliardo 400
milioni per ciascuno degli esercizi 1997 - 1998 - 1999 quale ulteriore
finanziamento.
2. L' Ente fieristico
di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza in conformita' del
programma di risanamento dell' Ente cosi' come approvato da parte della Giunta
regionale in occasione della quota di contributo gia' attribuita nell' anno 1996
ai sensi dell' art. 24
della predettalegge
regionale n. 6 del 1996, nonche' del conto consuntivo dell' ultimo esercizio
finanziario formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal
Collegio dei revisori dei conti.
3. Per le finalita' di
cui ai commi 1 e 2 e' iscritta al capitolo 0352025 la somma di lire 4 miliardi
900 milioni per l' esercizio finanziario 1997 e di lire 1 miliardo 400 milioni
per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI PER
I PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE
ARTICOLO 32
(Programma degli
interventi per l' integrazione scolastica degli
handicappati)
1. Il programma di
interventi e di riparto finanziario di cui all' art. 4
della legge
regionale 9 giugno 987, n. 16 e all' art. 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 e' formulato sulla base di articolazione
triennale.
2. E' confermato il
limite di finanziamento annuale previsto dall' apposito stanziamento di
bilancio.
3. In attesa degli
accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le
convenzioni di cui all' art. 5,
comma 4, della legge
regionale n. 16 del 1987 saranno confermati, nei limiti delle somme
stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia' in
atto, con durata delle stesse per l' intero anno.
ARTICOLO 33
(Riprogrammazione POP Puglia 1994-
1999)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata a porre in essere, per quanto di competenza della Regione, gli
adempimenti previsti all' art. 2, comma 109, della legge n. 662 del 1996 "
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
2. Per il
conseguimento egli obiettivi nazionali relativi al raggiungimento dei livelli di
spesa correlati al piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno la
Giunta regionale e' autorizzata, previo parere della 1 Commissione consiliare
permanente da esprimersi nei limiti regolamentari, a procede alla rimodulazione
delle risorse di cui al Programma operativo plurifondo (POP) Puglia relative al
primo triennio non impegnate alla data del 31 dicembre
1996.
3. L' attuazione degli
interventi previsti nel POP Puglia 1994- 1999 e' disciplinata anche per il
secondo triennio 1997- 1999 secondo le modalita' e le procedure previste dalla
legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni,
ivi compresa quella prevista dall' art. 40 della presente legge.
ARTICOLO 34
(Fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari)
1. Il fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari, istituito con l' art. 32
della legge
regionale n. 6 del 1996, e' iscritto al capitolo 1110050 ed e' gestito e
alimentato secondo i criteri e le modalita' di cui al medesimo art.
32.
ARTICOLO 35
(Sportelli
informatici idea - impresa)
1. la Giunta Regionale
e' autorizzata a costituire con le associazioni professionali degli
imprenditori, con le Camere di commercio, con gli enti fieristici, con gli
istituti di credito e con le societa' pubbliche a partecipazione regionale e/ o
statale enti giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l'
informazione e l' orientamento per la creazione di nuove
imprese.
2. Per il
conseguimento di tali obiettivi e per le spese di gestione per l' anno 1997
viene stanziata la somma di lire 850 milioni sul capitolo 0001480.
ARTICOLO 36
(Fondo regionale
per le spese socio - assistenziali)
1. A decorrere dall'
anno 1997 il " Fondo regionale per le spese socio - assistenziali" di cui all'
art. 11
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11, detratta la quota di cui al successivo
comma 2, e' ripartito dalla Giunta regionale tra i Comuni sulla base dei
seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:
a) 4/ 10 in base alla
popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell' art.
8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
b) 2/ 10 in base alla
disoccupazione;
c) 2/ 10 in base alla
popolazione ultrasessantenne;
d) 2/ 10 in base alla
popolazione infradiciottenne.
2. Una quota del fondo
di cui al comma 1 e' riservata alle provvidenze integrative a favore degli
hanseniani e e delle loro famiglie ai sensi dell' art. 11,
comma 3, delle legge
regionale n. 11 del 1990.
3. Gli stanziamenti
assegnati, quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell' ambito
della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative
socio - assistenziali di competenza.
4. I contributi
concessi ai Comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23
e 24
della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 49, non utilizzati o utilizzati difformemente
dalle finalita' per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli stessi
Comuni a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge *, le predette
Amministrazioni provvedano ad attestare l' utilizzazione dei finanziamenti per
le finalita' di cui al presente articolo.
* Il termine è stato differito al 31 dicembre
2002 dall’art. 8
della l.r.
13/2002.
ARTICOLO 37
(Consiglio d'
Europa - Svolgimento Conferenza in Puglia)
1. Per la
realizzazione della Conferenza sui flussi migratori mediterranei, programmata in
Puglia per il 1997 d' intesa con il Consiglio d' Europa, e' autorizzata la spesa
di lire 300 milioni con imputazione al cap. 0001265.
TITOLO V
CONTABILITA' REGIONALE E
MODIFICAZIONI
NORMATIVE
ARTICOLO 38
(Integrazione e
modificazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n.
2
e successive
modificazioni e integrazioni)
1.Riportato alla l.r.
2/77.
2. Riportato alla l.r.
2/77.
ARTICOLO 39
(Integrazioni e
modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n.
17)
1. Riportato all'art. 11
della l.r.
17/93.
ARTICOLO 40
(Modifiche alla
legge regionale n. 3 del 1995)
1. Riportato all'art. 22
della l.r.
3/95.
ARTICOLO 41
(Modifiche alla
legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5)
Articolo abrogato dall’art. 58
della l.r.
14/98.
ARTICOLO 42
(Tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi)
1. Ai versamenti del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al
decreto del Ministero dell' ambiente del 18 luglio 1996 e relativi al periodo
gennaio 1996 - ottobre 1996 non si applicano le pene pecuniarie per
insufficiente o tardivo pagamento previste dall' art. 3, comma 31, della legge
n. 549 del 1995 qualora il conguaglio alle misure vigenti sia effettuato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 43
(Settore sport:
modifiche legge regionale 16 maggio 1985, n. 32)
1. Riportato alla l.r.
32/85.
ARTICOLO 44
(Modifica alla
legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30)
1.Riportato all'art. 3
della l.r.
30/96.
ARTICOLO 45
1. Riportato all'art. 3
della l.r.
4/77.
La presente legge e' dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATI
OMISSIS