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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
17
Data
05/02/1975
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Art. 23 - Legge regionale 3 marzo 1973, N. 6 aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo Stato per le finalita' di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972- 73.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, Ediz. Straord. del 12 febbraio 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 35), L.R. 18 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Lo stanziamento annuale di L. 400.000.000 previsto dall'articolo 23 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene elevato a L. 1.500.000.000 limitatamente agli anni 1972-1973.

 

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo una tantum sino a L. 30.000.000 per asili nido ai comuni o consorzi di comuni compresi nel piano regionale per la costruzione di asili nido per gli anni 1972-1973 e finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in riferimento ai medesimi esercizi, per le finalità di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

Art. 3

Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 saranno osservate le norme del regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3 per quanto compatibili con la presente legge.

 

Art. 4

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge determinato in complessive lire 2.200.000.000, si provvede con la utilizzazione della disponibilità per uguale importo, del fondo previsto al cap. 324 art. 2 del bilancio di previsione 1974, avente ad oggetto: "Fondo globale destinato al finanziamento di leggi in corso di approvazione".

La competenza della spesa di cui al primo comma è posta a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge è perfezionata.

  

Art. 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 35), L.R. 18 agosto 1998, n. 28.