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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
24
Data
04/03/1975
Abrogato
 
Materia
Programmazione
Titolo
Procedure ed organi della programmazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 8 del 6 marzo 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I Procedure ed organi della programmazione

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 127 del 14-04-1995,

 Regione Puglia e Presidente Consiglio dei ministri.

 

TITOLO I

Procedure ed organi della programmazione

Art. 1
Finalità della legge.

I compiti e le procedure per la programmazione economica previsti dall'art. 25 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, sono disciplinati dalla presente legge in attuazione delle finalità fissate dall'art. 3 dello Statuto della Regione.

 

Art. 2
Attività programmatica della Regione.

Gli indirizzi della programmazione regionale e i relativi piani di attuazione, i piani settoriali di intervento sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta tenendo conto delle istanze locali espresse a livello comprensoriale, ovvero dagli Organi della programmazione istituiti a livello comprensoriale, e con la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nella Regione.

Con le procedure di cui al comma primo il Consiglio regionale formula le proposte ed i pareri per la programmazione nazionale.

 

Art. 3
Elaborazione ed attuazione del programma regionale di sviluppo.

Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al Bilancio e Programmazione Economica, se delegato, provvede, avvalendosi degli organi tecnici della programmazione, ad elaborare il programma organico di sviluppo economico e sociale della Regione per quinquenni successivi ed ai successivi aggiornamenti ove si rendessero necessari, ad assicurarne la organica esecuzione, curando il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali con il programma medesimo e con gli eventuali programmi straordinari di intervento e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali e pluriennali.

 

Art. 4
Piano di assetto territoriale e piani settoriali di intervento.

Il piano di assetto territoriale, in armonia con la programmazione regionale stabilisce le direttive per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) ed alla localizzazione degli insediamenti produttivi, dei servizi sociali e delle infrastrutture.

La Giunta deve sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale (1).

I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo (2).

(1)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 25 luglio 1979, n. 44.

(2)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 25 luglio 1979, n. 44.

 

Art. 5
Consultazione degli Enti locali e delle forze sociali.

Al fine di corrispondere alle istanze della collettività regionale e di assicurarne la necessaria partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e civile della Puglia, l'Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica nel corso del processo di elaborazione del Programma, promuove l'audizione dei rappresentanti degli Enti Locali e delle forze sociali della Regione secondo le direttive fissate dal Consiglio regionale.

 

Art. 6
Obiettivi programmatici e previsioni di bilancio.

Ai sensi dell'art. 70, comma settimo, lettera c), dello statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente, insieme col progetto di bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del programma economico regionale.

 

Art. 7
Verifica dello stato di attuazione del programma.

Ai sensi dell'art. 71, comma terzo, dello statuto, la Giunta presenta annualmente al Consiglio, insieme col conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi congiuntamente alle relazioni degli organi comprensoriali.

 

TITOLO II

Gli organi tecnici della programmazione

Art. 8
Determinazione degli organi tecnici della programmazione.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli è istituito oltre all'Ufficio del programma e bilancio di cui all'art. 25 della legge regionale del 25 marzo 1974, n. 18 il Comitato tecnico scientifico per la Programmazione regionale.

 

Art. 9
Adempimenti dell'Ufficio del programma e bilancio.

L'Ufficio del programma e del bilancio assolve a tutti gli adempimenti burocratici e tecnici relativi all'elaborazione ed all'attuazione del programma economico regionale e dei piani settoriali d'intervento nonché agli adempimenti tecnici di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6 e 7.

 

Art. 10
Coordinatore dell'Ufficio del programma e bilancio.

Il Coordinatore dell'Ufficio del programma e del bilancio previsto dall'art. 25, comma secondo, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18:

a) dirige l'ufficio del programma e del bilancio;

b) attende alla preparazione dei documenti programmatici;

c) collabora alla preparazione di provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l'attuazione del programma;

d) partecipa alla predisposizione del progetto di piano urbanistico regionale;

e) provvede all'analisi sistematica dell'informazione statistica e socio-economica;

f) assiste il Presidente della Giunta, gli Assessori e gli Enti dipendenti dalla Regione nelle iniziative per l'attuazione del programma, partecipando all'elaborazione dei progetti di intervento;

g) interviene, su richiesta del Presidente, alle riunioni della Giunta convocata per discutere problemi attinenti l'elaborazione e la attuazione del programma;

h) è membro del Comitato tecnico-scientifico per la Programmazione regionale.

Per l'adempimento delle sue funzioni il Coordinatore corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici ed enti interessati.

 

Art. 11
Comitato tecnico-scientifico per la Programmazione economica regionale.

È costituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonché dei programmi di intervento settoriale.

Il Comitato tecnico scientifico ha altresì il compito di approfondire l'impostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonché sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli istituti universitari, Enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale (3).

(3)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 25 luglio 1979, n. 44.

 

Art. 12
Esecuzione di indagini da parte di Istituti di ricerca.

Per le indagini, gli studi, le rilevazioni e le progettazioni da compiere per le finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale di Istituti nazionali e regionali di ricerca e di altri Enti pubblici, oppure di Società ed Associazioni anche non riconosciute, ancorché straniere, qualora speciali circostanze motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanata dal Presidente della Giunta dovessero richiederlo.

Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l'informazione socio- statistica (4).

(4)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 8, L.R. 25 luglio 1979, n. 44.

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13
Informazioni ai fini della programmazione regionale.

Gli organi e gli Enti regionali e gli Enti locali della Puglia forniranno all'Ufficio programma e bilancio le informazioni, i dati e gli elementi che vengono ad essi richiesti ai fini della elaborazione, attuazione, verifica ed aggiornamento del programma economico regionale.

L'Ufficio programma e bilancio può corrispondere con imprese private e pubbliche, associazioni sindacali e di categoria per ottenere informazioni in ordine ai loro programmi d'investimento e altri elementi ritenuti rilevanti ai fini della programmazione economica.

Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, solo quando si tratti di informazioni personali o segrete e sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione regionale e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

 

Art. 14
Personale addetto alla programmazione.

Il personale dirigente in servizio presso l'Ufficio del programma e bilancio addetto alle mansioni specifiche della programmazione è costituito da 10 unità.

 

Art. 15
Conferimento di incarichi professionali.

Per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge la Giunta è autorizzata a conferire speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad esperti altamente qualificati che abbiano svolto o svolgano attività nel campo della programmazione economica con la remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferimento dell'incarico.

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 879 del 17-11-1981,

 Colapietro c. Regione Puglia (p.d. 811765).

 

Art. 16
Inquadramento del personale.

Il personale, che abbia già prestato servizio presso il disciolto Comitato regionale per la Programmazione economica con incarichi di studio conferiti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o che abbia svolto presso la Regione mansioni retribuite in virtù di provvedimenti amministrativi regolarmente approvati inerenti l'attività di programmazione economica, verrà inquadrato a domanda nei ruoli del personale regionale. L'inquadramento avviene nella VII fascia funzionale per coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

 

Art. 17
Spese per il funzionamento degli organi della programmazione.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con stanziamenti da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1975 e successivi.

Art. 18
Urgenza.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.