L’Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia è stato soppresso dall’art
L'Istituto regionale di
incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), istituito con la presente legge, è
stato soppresso dall'art. 45, primo comma, L.R.
19 giugno 1993, n. 9.
Art. 1
La Regione Puglia, per svolgere le funzioni ad
essa trasferite con l'art. 75 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
istituisce l'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.),
con sede in Foggia.
L'Istituto esercita la sua attività in
attuazione delle direttive della Regione, è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, ha competenza sull'intero territorio regionale, svolge i
compiti di cui ai successivi articoli.
La Regione Puglia può stipulare con altre
regioni comunque interessate apposite convenzioni che autorizzino l'Istituto ad
espletare nei territori di dette regioni servizi e compiti di pertinenza dello
stesso. Il costo di dette attività è stabilito annualmente con deliberazione
della Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto
[... ] (1)
.
Art. 2
All'I.R.I.I.P. è affidato lo svolgimento dei
seguenti compiti:
1) favorire la fecondazione di tutte le fattrici
a qualunque razza esse appartengano;
2) acquistare, mantenere ed impiegare alla
pubblica monta, a condizione di favore, stalloni selezionati per il
miglioramento delle produzioni equine;
3) impiegare alla pubblica monta stalloni di
proprietà di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose per gli allevatori;
4) concedere in uso gli stalloni dell'Istituto a
enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di assicurare la fecondazione
delle fattrici, ove se ne appalesi la necessità per mancanza di stazioni di
monta pubbliche e/o di personale dell'Istituto;
5) favorire la fecondazione di fattrici di tutte
le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti
dell'Istituto;
6) salvaguardare, migliorare e incoraggiare le
produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la selezione ed il
miglioramento;
7) allevare in un proprio Centro le razze
tipiche autoctone in via di estinzione;
8) controllare e approvare gli stalloni agricoli
e sportivi di proprietà privata;
9) effettuare prove attitudinali per i
riproduttori selezionati e svolgere studi e indagini conseguenti, anche in
collaborazione con Istituti universitari e/o specializzati;
10) provvedere alle stazioni di fecondazione
equina, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 127 e del D.P.R. 2
novembre 1964, n. 1618, in quanto compatibili con la presente legge e fino
alla emanazione di nuove norme da parte della Regione;
11) tenere i libri genealogici di selezione per
le razze equine e organizzare manifestazioni ippiche connesse alla selezione ove
sorga la necessità, per comprovata impossibilità giuridica o organizzativa,
delle Associazioni degli allevatori di bestiame equino qualificato a svolgere
dette attività.
Qualora l'Istituto svolga i compiti di cui al
precedente punto 11), l'onere corrispettivo sarà addebitato all'Associazione
interessata quale destinataria dei contributi di cui all'art. 2 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 7, la relativa contabilità costituirà
gestione speciale all'interno dei bilanci dell'Istituto.
Art. 3
I beni mobili e immobili, già appartenenti
all'Ente «Istituto di incremento ippico di Foggia» soppresso per effetto della
legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e attribuiti alla Regione
ai sensi dell'art. 113 e successive modificazioni del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, sono assegnati all'I.R.I.I.P. con apposita deliberazione del
Consiglio regionale.
Il patrimonio di cui l'I.R.I.I.P. dispone è
costituito:
a) dai beni di cui al comma precedente;
b) dai beni di qualsiasi specie che, per
donazione o altro titolo pervengano all'Istituto.
L'Istituto trae i mezzi per il suo
finanziamento:
a) dai proventi dei beni di cui al precedente
comma;
b) dai proventi riscossi per servizi e attività
svolte;
c) dai contributi ordinari della Regione Puglia;
d) dai contributi delle regioni che si
convenzionano ai sensi del precedente art. 1, di altri Enti, di privati;
e) dai contributi straordinari della Regione
Puglia in relazione a specifici programmi di attività.
Art. 4
Sono organi dell'I.R.I.I.P.:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'Ufficio di Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di elezione
da parte del Consiglio regionale.
Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Presidente e da due Vice Presidenti,
designati direttamente dal Consiglio regionale;
b) da un rappresentante per ciascuna delle
Associazioni regionali allevatori delle razze equine regolarmente costituite
nella Regione Puglia designato dalle Associazioni medesime;
c) da un rappresentante per ciascuna delle tre
Organizzazioni confederali dei lavoratori più rappresentative a livello
regionale designato dalle Organizzazioni medesime;
d) da un veterinario compreso nel ruolo unico
del personale dipendente dalla Regione, designato dall'Assessore regionale alla
Sanità;
e) da un funzionario regionale addetto ai
servizi zootecnici, designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura.
Partecipano di diritto alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione:
a) un rappresentante per ciascuna delle regioni
che stipulano convenzioni ai sensi del precedente art. 1 designato da dette
regioni, con voto consultivo;
b) un dipendente regionale tra quelli destinati
all'Istituto, con funzioni di segretario redigente, designato dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto nella prima riunione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
può partecipare il coordinatore dei servizi dell'Istituto.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano
in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti e possono essere
riconfermati per una sola volta. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più
membri la sostituzione avviene con le procedure e nel rispetto delle norme di
cui ai commi del presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, fra
l'altro, a deliberare in merito:
a) al bilancio preventivo e al conto consuntivo,
ivi comprese le relazioni da allegare, nonché alle variazioni ai capitoli di
bilancio in corso di esercizio;
b) ai programmi di attività annuali e/o
pluriennali da svolgere;
c) all'ordinamento dei servizi di monta, ivi
compresa l'entità delle tasse di monta e le modalità di versamento delle stesse
all'Istituto;
d) alle norme relative alla tenuta degli
stalloni;
e) alle proposte relative ad atti e/o contratti
che implicano mutamenti nel patrimonio;
f) all'affidamento a veterinari di fiducia dei
servizi di profilassi e cura degli equini dell'Istituto e di quelli di proprietà
di terzi in pensione presso l'Istituto;
g) alle richieste di istituzione delle stazioni
di monta, ivi compresa tutta la normativa necessaria per il loro migliore
funzionamento, nonché alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della
presente legge.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di
norma in due sessioni l'anno e straordinariamente quando il Presidente o chi ne
fa le veci lo ritenga necessario o allorché sia fatta richiesta scritta da
almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione
sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi
componenti ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo se non dopo
trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che
vi siano il Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio di Amministrazione può essere
sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su deliberazione
della Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura,
qualora siano state riscontrate irregolarità e violazioni della presente legge.
In caso di scioglimento, la Giunta regionale nomina un Commissario per la
gestione straordinaria che non potrà superare il periodo di tre mesi salvo
proroghe motivate per altri tre mesi soltanto.
I provvedimenti di scioglimento del Consiglio e
di nomina del Commissario sono rimessi al Presidente del Consiglio regionale per
i successivi atti di competenza.
Le deliberazioni di cui ai punti a)
limitatamente alle variazioni, b), e) del comma quinto del presente articolo
vanno inviate entro giorni cinque dall'adozione alla Giunta regionale per il
tramite dell'Assessorato all'agricoltura, e diventano esecutive se la Giunta non
ne pronuncia l'annullamento entro giorni 20 dalla data di ricevimento.
Art. 6
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione
alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi, sovraintende
alla gestione dell'Istituto e al personale ad esso destinato.
In caso di assenza o di impedimento del
Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due Vice Presidenti
a turno.
Art. 7
L'Ufficio di Presidenza è composto dal
Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice Presidenti.
Esso delibera nelle materie delegategli dal
Consiglio di Amministrazione, prepara gli ordini del giorno delle riunioni di
quest'ultimo predisponendo le proposte relative adotte, nei casi di comprovata
urgenza, deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica
nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione della
deliberazione.
Art. 8
Il riscontro della gestione dell'Istituto viene
effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri
effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari compresi nel ruolo unico del
personale dipendente dalla Regione, in servizio o in pensione, nominati dalla
Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'agricoltura
e dell'Assessore regionale al bilancio.
Il Presidente del Collegio è scelto fra i membri
effettivi e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta.
I membri del Collegio debbono essere iscritti
all'Albo nazionale dei revisori dei conti; in mancanza di funzionari regionali
dotati di tale requisito, la nomina viene fatta scegliendo fra liberi
professionisti iscritti all'Albo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo
dell'Istituto e predispone apposite relazioni da allegare agli stessi;
b) controlla la gestione finanziaria
dell'Istituto;
c) assiste alle sedute del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto e può intervenire a quelle dell'Ufficio di
Presidenza;
d) adempie a tutte le altre incombenze previste
dalla normativa vigente.
I membri del Collegio dei Revisori durano in
carica quanto il Consiglio regionale e possono essere riconfermati per una volta
soltanto.
Art. 9
Al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto è dovuta una indennità di carica stabilita, al
lordo delle ritenute di legge e per 12 mesi all'anno, nella misura di L. 200.000
mensili per il Presidente e di L. 100.000 mensili per ciascuno dei
Vicepresidenti.
Ai restanti membri del Consiglio di
Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso
eccettuati i funzionari regionali in servizio, è dovuto un gettone di presenza
stabilito nella misura di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni
seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero e per un massimo di 12
sedute all'anno.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali
in servizio per i quali vale la normativa regionale vigente in materia di
trattamento economico di missione, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio
elettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di
viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a
presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non
siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di biglietto
ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza
esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la
seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio le spese di
viaggio sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro
di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando
l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e
rimborsando, altresì, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
Art. 10
L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio
il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo con la relazione annuale
deve essere predisposto entro il 30 settembre per l'esercizio successivo, mentre
il consuntivo dell'esercizio trascorso entro il 30 aprile.
Detti bilanci, unitamente alle relazioni del
Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione
entro i 30 giorni successivi e inviati entro i successivi 20 giorni alla Giunta
regionale per il tramite dell'Assessore regionale all'agricoltura
[... ] (2)
.
Il Coordinatore dei servizi è responsabile
dell'andamento tecnico-amministrativo dell'Istituto, e in particolare:
a) coordina il personale destinato all'Istituto;
b) sovraintende al funzionamento dei servizi di
monta e delle stazioni;
c) cura la raccolta e la registrazione dei dati
e delle notizie riguardanti i detti servizi;
d) presenta all'Ufficio di Presidenza la
proposta di relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni
dell'ippicoltura nella Regione;
e) presenta all'Ufficio di Presidenza proposte
in ordine agli incarichi affidati alla sua responsabilità.
L'incarico di Coordinatore è conferito dalla
Giunta regionale, su designazione del Consiglio di Amministrazione, ad un
funzionario scelto fra il personale regionale di fascia direttiva destinato
all'Istituto; per l'incarico di Coordinatore si applica quanto detta l'art.
49 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni.
Art. 12
Nei territori dei comuni che ne facciano domanda
all'Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno, e purché si tratti di zone ove
sia opportuno assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla
presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di
riproduttori di pregio, possono essere istituite pubbliche stazioni di monta
subordinatamente alla disponibilità degli stalloni e alla esigenza ippica della
zona.
Per ottenere l'istituzione della stazione, il
Comune interessato stipulerà apposita convenzione con l'Istituto, da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale.
A parziale scomputo delle spese sostenute e
riconosciute ammissibili, conseguenti all'istituzione della stazione, sarà
corrisposto al Comune convenzionatosi, con provvedimento della Giunta regionale,
un adeguato contributo.
Per eccezionali necessità e in determinate zone
la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, previa
segnalazione fatta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, può disporre
l'istituzione di nuove pubbliche stazioni di monta, ordinarie e selezionate, con
proprio provvedimento e a totale carico del bilancio della Regione.
L'Istituto, ove abbia disponibilità di stalloni
e purché abbia esaurito le richieste dei comuni, può istituire stazioni di monta
anche presso aziende private, su domanda avanzata entro il 30 ottobre di ogni
anno dai proprietari di fattrici e a patto che questi stipulino apposita
convenzione con l'Istituto, che conterrà fra l'altro l'indicazione delle tasse
di monta da pagare.
Sempre attraverso stipula di analoga convenzione
l'Istituto può cedere, su domanda, stalloni per il servizio di monta ad
affidatari provvisti di regolare autorizzazione.
Le convenzioni di cui al presente articolo
dovranno contenere, fra l'altro, la prescrizione che il proprietario, prima che
si effettui la copertura della fattrice, è tenuto a sottoscrivere la seguente
dichiarazione in calce alla bolletta di monta:
«Il sottoscritto dichiara di rinunciare a
qualsiasi titolo di risarcimento nei confronti dell'Istituto Regionale di
Incremento Ippico per la Puglia per qualunque inconveniente dovesse verificarsi
durante la permanenza nella stazione di monta e per qualunque danno potesse
derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose,
nonché di eventuali malattie contratte dalla fattrice per opera dello stallone».
Art. 13
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il
personale già in servizio presso l'Ente soppresso «Istituto di incremento ippico
di Foggia», proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura e
posto a disposizione della Regione, è destinato allo svolgimento dei compiti
affidati con la presente legge all'I.R.I.I.P. Agli stessi fini sarà destinato il
personale giornaliero ed eventualmente su proposta motivata del Consiglio di
Amministrazione, altro personale compreso nel ruolo unico dei dipendenti della
Regione.
Entro tre mesi dalla data del proprio
insediamento, il Consiglio di Amministrazione predisporrà proposte relative alla
dotazione di personale e all'ordinamento degli uffici e servizi dell'Istituto,
che saranno trasmesse al Consiglio regionale per l'approvazione con apposita
legge regionale da emanarsi nei successivi sessanta giorni.
Il personale di cui al primo comma del presente
articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura sarà
inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei dipendenti
della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle qualifiche
di provenienza. La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati
entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Gli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge trovano copertura, nel Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile
1979, obiettivo operativo 4.3.b. Interventi di settore.
|
Stanziamento competenza |
Cassa |
Cap. 206 «Spese per il funzionamento all'Istituto di incremento ippico
di Foggia - D.P.R. n. 616/1977» |
L. |
350.000.000 |
L. |
350.000.000 |
Cap. 207 «Spese per il funzionamento all'Istituto di incremento ippico
di Foggia - D.P.R. n. 616/1977 per le spese per il
personale» |
L. |
50.000.000 |
L. |
50.000.000 |
Cap. 208/1 «Contributi ai Comuni ed altre spese della Regione relative
all'istituzione di stazioni di monta. Art. 12 L.R.» |
L. |
50.000.000 |
L. |
50.000.000 |
|
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Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai
corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.