(1) In merito alle agevolazioni previste dalla
presente legge vedi anche l'art. 7 (Disposizioni varie) della L.R.8/86.
Art.
1
Contenuti del piano.
A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad
integrazione del programma di cui alla legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3, un piano quinquennale per la
realizzazione di interventi di edilizia convenzionata nonché per l'acquisto di
alloggi da parte di cittadini residenti in Puglia.
[... ] (2) .
(2) Comma abrogato
dall'art. 2, L.R.
21 giugno 1980, n. 76.
Art. 2
Contributi regionali.
Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al
successivo art. 13, a concedere contributo sui mutui da contrarre per la
realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi
di edilizia convenzionata e per l'acquisto di alloggi.
I contributi sono concessi direttamente agli
istituti mutuanti e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano
gravati per interessi dovuti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri
fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dall'art. 20 della legge
5 agosto 1978, n. 457, oltre al rimborso del capitale.
I mutui a tasso agevolato con contributo
regionale, della durata massima di anni 20 oltre l'eventuale periodo di
preammortamento, devono essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti
di credito fondiario ed edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il
Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 1179,
nonché dagli Istituti di credito che dichiarino di accettare le condizioni
stabilite dalle convenzioni tra Casse di Risparmio e Ministero del tesoro (3) .
Per la determinazione del mutuo ammissibile si
applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l'edilizia
residenziale agevolata-convenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n.
457 (4) .
I mutui concessi ai sensi della presente legge
possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione
dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui
all'art. 31, lett. B, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (5) .
[...] (6) .
(3) Comma così
modificato dal secondo comma dell'art. 4 L.R.
31 agosto 1981, n. 50.
(4) Gli attuali commi
quarto e quinto così sostituiscono l'originario quarto comma per effetto
dell'art. 2, L.R.
21 agosto 1980, n. 76.
(5) Gli attuali commi
quarto e quinto così sostituiscono l'originario quarto comma per effetto
dell'art. 2, L.R.
21 agosto 1980, n. 76.
(6) Comma abrogato
dall'art. 2, L.R.
21 giugno 1980, n. 76.
Art. 3
Modalità e termini per la concessione dei contributi.
[...] (7) .
[...] (8) .
[...] (9) .
(7) Comma soppresso dal
terzo comma dell'art. 4, L.R.
31 agosto 1981, n. 50.
(8) Comma soppresso dal
terzo comma dell'art. 4, L.R.
31 agosto 1981, n. 50.
(9) Comma abrogato
dall'art. 16, L.R.
19 aprile 1984, n. 18.
Art. 4
Spesa ammissibile.
Per il limite massimo per il mutuo ammissibile
tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazioni si applicano le
norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge 15 febbraio
1980, n. 25 (10) .
(10) Articolo così
sostituito dall'art. 2, L.R.
21 giugno 1980, n. 76.
Art. 5
Garanzia regionale per mutui agevolati.
I mutui contratti per l'attuazione del programma
di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della
Regione ai sensi dell'art. 10 della legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3 con le modalità previste
dall'art. 10-ter del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge
16 ottobre 1975, n. 492, e dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n.
513, e sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge 5 agosto
1978, n. 457.
Art. 6
Localizzazione degli interventi.
I programmi costruttivi ammessi ai contributi
previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modifiche ed integrazioni o nell'ambito di quelle delimitate ai sensi dell'art.
51 della legge 29 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli interventi possono essere localizzati anche
al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano
assoggettati a convezione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
Art. 7
Presentazione delle domande per la concessione dei
contributi.
Gli aventi diritto presentano, entro il 30
aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti
dall'art. 2.
La domanda, che deve specificare il Comune
prescelto per l'intervento nonché il regime dell'area sulla quale si intende
operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante
l'importo complessivo dell'intervento determinato secondo quanto previsto
dall'art 17 della legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3.
Le domande relative all'acquisto delle
abitazioni, devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente
le caratteristiche dell'immobile nonché la spesa ammissibile determinata con gli
stessi criteri applicabili per le abitazioni da costruire.
Art. 8
Selezione degli operatori.
Ai fini della selezione degli operatori, delle
concessioni dei contributi regionali, nonché della stipula delle convenzioni di
cui agli artt. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 8 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 15
e 16 della legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3.
Art. 9
Beneficiari dei mutui agevolati.
I mutui agevolati di cui alla presente legge
sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che, nel Comune ove gli
alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel
cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun Comune
della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare.
A norma dell'art. 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, saranno considerati titoli di preferenza, ai fini della
formazione delle graduatorie, quelli di prestatori di opera subordinata, di
lavoratori autonomi e di lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza
all'estero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perché riconosciuti
invalidi per causa di lavoro.
Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non
può superare i limiti massimi di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a
qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi realizzati con
concorso o contributo pubblico. Trova altresì applicazione l'ultimo comma
dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.
Ai fini dell'accertamento della possidenza del
requisito del reddito si applica l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n.
513.
Art. 10
Caratteristiche degli alloggi da costruire.
Gli alloggi da costruire con contributi di cui
all'art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt.
16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (11) .
(11) In deroga a quanto
disposto dal presente articolo, vedi l'art. 8, L.R.
23 gennaio 1984, n. 6.
Art. 11
Accertamento requisiti.
I requisiti e le caratteristiche di cui ai
precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici
regionali.
Art. 12
Non cumulabilità dei benefici.
I benefici derivanti dall'applicazione della
presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi
regionali.
Art. 13
Limiti di impegno.
L'importo annuo disponibile per i contributi di
cui al precedente art. 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione
del piano.
Norme finanziarie
Art. 14
Gli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge trovano copertura sul bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale con legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31, sul cap. 89 della Parte II - Spesa
«Azioni ed interventi per programma quinquennale di edilizia convenzionata ed
agevolata legge regionale» per L. 2.000.000.000 sia per quanto attiene la
competenza sia per quanto attiene la cassa.
Gli oneri relativi al 1980 e 1981 trovano
copertura, per L. 2 miliardi l'anno, nel bilancio pluriennale 1979-1981 - sub
obiettivo operativo 1-2-b - Interventi nel campo dell'edilizia abitativa e
convenzionata.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno
carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 15
L'art. 9 della legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3, per gli esercizi 1979 e 1980, al
secondo comma è così modificato:
«L'importo annuo disponibile risulta:
1) L. 2.666.666.000 per le cooperative a
proprietà indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprietà
degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi all'Istituto Autonomo
per le Case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della
Cooperativa;
2) L. 1.333.334.000 per cooperative a proprietà
divisa».
Art. 16
Alla copertura, per il 1979, dell'onere
aggiuntivo di L. 1 miliardo, riveniente dall'applicazione del suddetto art. 15,
si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1979:
Parte II - Spesa |
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamento competenza |
Stanziamento cassa |
|
|
|
|
|
|
Variazione in aumento |
|
|
|
|
- |
Cap. 93: Contributi sui mutui da contrarre dalle Cooperative edilizie
per la realizzazione di alloggi (legge regionale n. 3 del 1977, art.
9)» |
L. |
1.000.000.000 |
1.000.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Variazione in diminuzione |
|
|
|
|
- |
Cap. 439: Fondo globale: «Fondo per il finanziamento di spese correnti
derivanti da leggi regionali in corso di adozione» |
L. |
1.000.000.000 |
1.000.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.