Legge abrogata dal comma 1 bis , n
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 12,
comma 1-bis, numero 5), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R.
12 aprile 2000, n. 9.
Art. 1
[ ... ] (1)
.
[ ... ] (2)
.
Art. 3
[ ... ] (3)
.
[...] (4)
.
[... ] (5)
.
(4) Sostituisce il
terzo comma dell'art. 21, L.R.
3 marzo 1978, n. 15.
(5) Sostituisce il
quarto comma dell'art. 21,L.R.
3 marzo 1978, n. 15.
Art. 4
[L'importo massimo di cui al primo comma
dell'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dal
terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è fissato in
52.599 ECU ] (6) .
Art. 5
[Gli importi minimi e massimi di cui al primo
periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153
così come sostituito dal primo comma della legge 21 dicembre 1977, n.
958, sono fissati rispettivamente in 13.158 e 66.699 ECU ]
(7) .
Art. 6
[Gli ammontari minimi e massimi di cui al
secondo comma dell'art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, così come
modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n.
352, sono fissati rispettivamente in 3290 e 9867 ECU ] (8) .
Art. 7
[L'importo massimo di cui al terzultimo comma
dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352 è fissato in 13.158 ECU
per azienda] (9) .