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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
66
Data
31/10/1979
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 in materia di edificabilita' dei suoli.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 6 novembre 1979, n. 80.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

... (1) .

... (2) .

(1)  Sostituisce il primo sub-capoverso del primo comma dell'art. 6, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

(2)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 6, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (3) .

... (4) .

... (5) .

... (6) .

... (7) .

(3)  Sostituisce il titolo dell'art. 9, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

(4)  Sostituisce il primo comma dell'art. 9, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

(5)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 9, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

(6)  Sostituisce il quarto comma dell'art. 9, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

(7)  Aggiunge l'ultimo comma all'art. 9, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

L'art. 10 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è abrogato.

Il Consiglio comunale delibera su un documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a), b), c) e f), dell'art. 5 e all'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Per i comuni compresi nelle classi 1° e 2° della tabella A allegata alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, il documento programmatico preliminare può essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi termini stabiliti dal presente articolo possono essere raddoppiati.

Il documento programmatico preliminare è depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli enti pubblici interessati all'uso del territorio sono tenuti a comunicare al comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesimo periodo il comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il documento alla Giunta regionale, alla provincia ed alla eventuale comunità montana.

Nei trenta giorni successivi alla data della comunicazione del documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del comune in sede di formazione del P.P.A..

Trascorso inutilmente tale termine il documento si intende accettato.

Il predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i novanta giorni successivi al termine di cui al precedente settimo comma il comune formula il P.P.A. e lo approva.

La delibera di approvazione del P.P.A. è soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione, il P.P.A. viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta regionale ed altri enti interessati, ed è altresì depositato presso la segreteria comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.

 

Art. 4

... (8) .

(8)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 11, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (9) .

(9)  Aggiunge il primo comma all'art. 14, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (10) .

(10)  Sostituisce il primo comma dell'art. 18, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

Art. 7

... (11) .

(11)  Sostituisce l'art. 20, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (12) .

(12)  Sostituisce l'art. 21, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (13) .

(13)  Sostituisce l'art. 23, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (14) .

... (15) .

(14)  Sostituisce il quarto comma dell'art. 24, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

(15)  Sostituisce il penultimo comma dell'art. 24, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (16) .

(16)  Aggiunge l'ultimo comma all'art. 25, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (17) .

(17)  Sostituisce il primo comma dell'art. 28, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

L'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 viene abrogato.

 

Art. 14

... (18) .

(18)  Sostituisce l'art. 31, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (19) .

(19)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 34, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (20) .

(20)  Sostituisce l'art. 36, L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

... (21) .

(21)  Modifica le tabelle allegate alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.

 

In calce alla tabella L allegata alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 si aggiunge quanto segue:

«Per gli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale inferiori o superiori a quelli tabellari, si applica la seguente formula:

 

1 - R

 

ift = iff  

______

 

 

1 + iff

S

 

 

K

con ift = indice di fabbricabilità territoriale;

iff = indice di fabbricabilità fondiaria;

R = incidenza strade calcolata = 10%;

S = aree per servizi pari a 18 mq abitante o a 12 mq/ab;

K = cubatura per abitante insediate (K = 80 mc/ab o K = 100 mc/ab).

 

Art. 19

La validità della legge regionale 3 settembre 1974, n. 35 «Misure di protezione delle coste in attesa dall'approvazione del piano urbanistico territoriale» è prorogata di due anni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.