Legge abrogata dal comma 1bis dell’art
Art. 1
[È istituito un regime
di incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche,
vivaistiche che associano - purché in numero non inferiore al 40% e non
superiore al 70% dei soci complessivi - giovani di età fra i 18 e i 29 anni
iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977,
n. 285 e successive modificazioni, che si propongono:
a) di mettere a coltura e condurre terre
incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle
leggi vigenti;
b) di trasformare e/o condurre terre, anche
demaniali e patrimoniali, acquisite in proprietà ovvero concesse in affitto ai
sensi delle leggi vigenti.
La gestione delle attività di cui ai punti a) e
b) è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito
agrario agevolato di miglioramento e di esercizio (1)] .
Art. 2
[Il regime di incentivi di cui al precedente
articolo consiste:
a) nella concessione di un contributo di
avviamento pari a lire 150.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto, da
erogare, a domanda, entro giorni 20 (2)
;
b) nella concessione di un concorso negli
interessi sui mutui della durata di anni 30 e a tasso agevolato per
l'acquisizione di terre in proprietà, ai sensi delle leggi vigenti;
c) nella concessione di un contributo a fondo
perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione di
opere di miglioramento fondiario e agrario nonché di un concorso negli interessi
sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20, contratti per far
fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo (3) ;
d) nella concessione di un contributo a fondo
perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto delle
dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonché
di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato
contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo
(4) ;
e) nella concessione di prestiti di conduzione
ad ammortamento annuale per la gestione dell'azienda cooperativa (5) .
Le operazioni creditizie di cui al presente
articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel
pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso praticato dagli
istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei
beneficiari, calcolato nella misura percentuale più favorevole agli stessi
consentita dalla legislazione vigente] .
(3) Lettera così
sostituita dal primo comma dell'art. 1, L.R.
9 giugno 1980, n. 64. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 2 della stessa L.R. n. 64/1980.
(4) Lettera così
sostituita dal primo comma dell'art. 1, L.R.
9 giugno 1980, n. 64.
(5) Lettera così
sostituita dal primo comma dell'art. 1, L.R.
9 giugno 1980, n. 64.
Art. 3
[Le operazioni creditizie di cui al precedente
articolo sono coperte dalla garanzia fideiussoria dell'E.R.S.A.P., anche fino al
limite del 100% compresi i relativi interessi.
Nell'esercitare i compiti di cui al punto g)
dell'art. 3 della legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32, nonché quelli di cui all'art. 19
della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni,
l'E.R.S.A.P. darà priorità alle richieste di assegnazione che pervengono dalle
cooperative di cui alla presente legge] .
Art. 4
[Allo scopo di facilitare l'acquisizione di
terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente legge, è
istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il periodo
di durata del contratto di affitto e comunque per non più di anni 10, calcolato
nella misura del 20% delle tabelle di canone previste dalla legge 11 febbraio
1971, n. 11 e successive modificazioni da corrispondersi all'inizio
dell'annata agraria e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
Il premio di cui al presente articolo non ha
luogo nel caso in cui il proprietario concedente sia ente pubblico o morale e
nel caso in cui si tratti di terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti].
Art. 5
[La concessione degli incentivi di cui all'art.
2 della presente legge, eccezion fatta per quello previsto al punto a) del
medesimo articolo, è subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo,
presentato dalla cooperativa e redatto in conformità con quanto previsto
dall'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni.
Il progetto di sviluppo deve contenere anche la
documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono
mettere a coltura, trasformare e/o condurre; deve inoltre essere coerente con le
indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza, con le
direttive della Regione.
Il progetto di sviluppo è approvato con le
modalità di cui agli artt. 3 e 11 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni] .
Art. 6
[In caso di convenzioni stipulate, anche ai
sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni, fra le Comunità montane ovvero altri enti locali elettivi e le
cooperative che associano giovani provenienti dalle liste speciali, per lo
svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi
specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, è concesso a
favore di dette cooperative un contributo nominativo di avviamento, fino a un
massimo di 3 anni, di lire 250.000 mensili, limitatamente a n. 5 soci in
possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dell'attività
programmata.
Per la concessione del contributo di cui al
precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l'approvazione della
Giunta regionale, anche ai fini della rispondenza dell'attività programmata con
le linee di politica agricola regionale].
Art. 7
[Le funzioni amministrative relative agli
interventi di cui al punto a) dell'art. 2 e all'art. 4 della presente legge sono
delegate ai Comuni competenti per territorio.
Le funzioni amministrative relative agli
interventi di cui all'art. 8 della presente legge sono delegate agli Enti locali
elettivi proponenti l'iniziativa medesima.
Sono altresì delegate ai Comuni competenti per
territorio le funzioni amministrative di cui agli artt. 20, 21 e 23 della
legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni] .
Art. 8
[L'assegnazione agli enti delegati dei fondi
previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al
precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati
nella misura del 3% della quota assegnata, è effettuata ogni quadrimestre con
deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste
provenienti dagli enti delegati, nei limiti degli stanziamenti previsti nel
bilancio regionale.
L'Assessore regionale all'agricoltura e Foreste
relazionerà ogni quadrimestre alla Commissione consiliare «agricoltura, foreste,
pesca nelle acque interne, caccia» sulla attuazione della presente legge.
In caso di inerzia dell'ente delegato
l'Assessore regionale alla agricoltura e foreste invita l'ente stesso a
provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali al compimento del singolo atto
provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio,
salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 64 dello Statuto della
Regione.
Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro
il 31 ottobre, alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla
legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, una
relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema
predisposto dalla Giunta regionale, sui risultati economici e finanziari
raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto delle
spese effettuate. In caso di inerzia dell'ente delegato, l'Assessore regionale
all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni 30,
trascorsi i quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente
comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario ad
acta] (.
Art. 9
[Alle spese per l'attuazione della presente
legge si provvede con un finanziamento triennale riveniente dagli stanziamenti
di cui all'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni, nonché dagli stanziamenti di cui al fondo globale per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di
funzioni di ulteriore sviluppo - 801 agricoltura - del bilancio della Regione.
Nel bilancio di previsione della Regione - parte
2ª spesa per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione: |
Cap. 352 (801) |
L. 1.000.000.000 |
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Variazioni in aumento: |
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Rubrica 4ª - Agricoltura 4.11 |
Interventi per favorire l'occupazione giovanile nel settore
agricolo-forestale- |
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zootecnico-vivaistico |
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Cap. 263-bis - Spese per l'esercizio delle funzioni delegate da parte
dei comuni ed altri enti elettivi per interventi finalizzati a favorire
l'occupazione giovanile e il recupero delle terre incolte |
L. 1.000.000.000 |
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Alle spese per l'attuazione della presente legge
negli anni 1979 e 1980 si provvederà introducendo appositi capitoli nel bilancio
della Regione la cui entità sarà definita in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio] (.