Legge abrogata dal comma 1 bis dell’art
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 2), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R.
12 aprile 2000, n. 9.
Art. 1
[Il programma regionale di sviluppo agricolo
predisposto per l'anno 1978 dalla Regione in applicazione della legge 27
dicembre 1977, n. 984, è integrato nei settori della zootecnia -
forestazione - irrigazione - colture mediterranee - colture industriali -
terreni collinari e montani attraverso gli interventi di cui ai successivi artt.
2, 3, 4, 5, 6 e 7].
Art. 2
[Gli interventi nel settore della zootecnia
riguardano la realizzazione delle opere di cui all'art. 15 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 7] .
Art. 3
[Gli interventi nel settore della forestazione
riguardano:
a) rimboschimento e ricostituzione boschiva sui
perimetri dei bacini montani e sui comprensori di politica montana;
b) rimboschimento dei terreni nudi e
ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi o altre cause;
c) prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi;
d) costituzione di servizi antincendio boschivi]
.
Art. 4
[Gli interventi nel settore della irrigazione
riguardano la realizzazione delle opere di cui all'annessa tabella «A», che fa
parte integrante della presente legge] .
Art. 5
[Gli interventi nel settore delle colture
mediterranee riguardano:
a) ammodernamento strutturale dei mandorleti
esistenti;
b) realizzazione di nuovi impianti mandorlicoli
razionali;
c) attuazione di opere minori irrigue e
aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura mandorlicola] .
Art. 6
[Gli interventi nel settore delle colture
industriali riguardano l'incentivazione, la ristrutturazione e lo sviluppo delle
colture bieticole e tabacchicola.
Per quanto riguarda la coltura bieticola, gli
interventi riguardano in particolare:
a) azioni organiche di lotta fitosanitaria
svolte dai produttori associati;
b) attuazione di opere minori irrigue e
aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;
c) azioni di assistenza economica ai produttori
associati in ordine ai maggiori costi sostenuti per il trasporto della
produzione fuori della Regione.
Per quanto riguarda la coltura tabacchicola, gli
interventi riguardano in particolare:
a) azioni sperimentali di seminagione svolte dai
produttori singoli o associati;
b) azioni organiche di lotta fitosanitaria
svolte dai produttori associati;
c) attuazione di opere minori irrigue e
aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;
d) potenziamento delle strutture cooperative] .
Art. 7
[Gli interventi nel settore dei terreni
collinari e montani riguardano azioni e opere finalizzate a:
a) manutenzione straordinaria e ripristino della
rete viaria esistente, al servizio degli insediamenti sparsi;
b) elettrificazione rurale, con priorità agli
allacciamenti agli insediamenti ad indirizzo pastorale-zootecnico, anche se
sparsi;
c) riattamento di cisterne pubbliche, nonché
captazione ed utilizzo delle acque di sorgente o di altre risorse idriche a
scopo plurimo;
d) ammodernamento delle strutture aziendali e
sviluppo delle produzioni zootecniche, nonché degli insediamenti in campagna,
ivi compresi i servizi civili;
e) indagini e studi di carattere socio-economico
tendenti ad acquisire elementi conoscitivi in ordine alla individuazione delle
risorse offerte dal territorio ed alla loro utilizzazione] .
Art. 8
[La Regione attua interventi, ai sensi della
normativa vigente, nei seguenti campi:
a) credito;
b) assistenza tecnica ed economica alla
cooperazione tramite l'E.R.S.A.P.;
c) miglioramento fondiario;
d) bonifica integrale] .
Art. 9
[Gli impegni di spesa sugli stanziamenti recati
dalla presente legge per gli interventi di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8,
sono subordinati all'adozione da parte del Consiglio regionale di appositi
programmi, predisposti di norma dalla Giunta regionale.
Per gli interventi di cui al precedente art. 7,
la predisposizione dei pagamenti è affidata alle Comunità Montane operanti nella
Regione. A tal fine, lo stanziamento corrispondente recato dalla presente legge
è ripartito fra le Comunità Montane, entro quindici giorni dalla pubblicazione
della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base dei
parametri di cui all'art. 10-bis della legge
regionale 5 settembre 1972, n. 9.
Per le provvidenze finanziarie recate dalla
presente legge si applicano le norme di cui all'art. 7 della legge 27
dicembre 1977, n. 984] .
Art. 10
[Per gli interventi di cui ai precedenti
articoli è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 1978 la
spesa di complessivi 35,638 miliardi di lire, ripartita come segue:
lire 3,000 miliardi sul cap. 198, per gli
interventi di cui al precedente art. 2;
lire 0,600 miliardi sul cap. 100, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto a);
lire 0,050 miliardi sul cap. 101, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto b);
lire 0,209 miliardi sul cap. 247, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto c);
lire 0,100 miliardi sul cap. 263, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto d);
lire 8,338 miliardi sul cap. 224, per gli
interventi di cui al precedente art. 4 - punti A/B/C) della allegata tabella A;
lire 0,662 miliardi sul cap. 227, per gli
interventi di cui al precedente art. 4 - punto D) della allegata tabella A;
lire 0,400 miliardi sul cap. 195, per gli
interventi di cui al precedente art. 5 - punti a) e b);
lire 0,148 miliardi sul cap. 225, per gli
interventi di cui al precedente art. 5 - punto c);
lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto a);
lire 0,700 miliardi sul cap. 225, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto b);
lire 0,900 miliardi sul capitolo di nuova
istituzione «Finanziamento all'E.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza
tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dell'art. 3, lettere h) ed l),
della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32», per gli interventi di cui
al precedente art. 6 - comma 2 - punto c);
lire 0,300 miliardi sul cap. 18, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto a);
lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto b);
lire 0,300 miliardi sul cap. 225, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto c);
lire 0,200 miliardi sul cap. 228 e lire 0,800
miliardi sul cap. 241, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3
- punto d);
lire 8,000 miliardi sul cap. 81, per gli
interventi di cui al precedente art. 7;
lire 1,006 miliardi sul cap. 185, per gli
interventi di cui al precedente art. 8 - punto a);
lire 5,525 miliardi sul capitolo di nuova
istituzione «Finanziamento all'E.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza
tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dell'art. 3, lettere h) ed l),
della legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32», per gli interventi di cui al
precedente art. 8 - punto b);
lire 2,000 miliardi sul cap. 230, per gli
interventi di cui al precedente art. 8 - punto c);
lire 2,000 miliardi sul cap. 141, per gli
interventi di cui al precedente art. 8 - punto d)] .
Art. 11
[Per conseguire quanto disposto nella presente
legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della
Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
A) Parte entrata |
Previsioni in diminuzione (competenza e cassa) |
(miliardi di lire) |
|
|
- |
|
Cap. 10 - Assegnazione di fondi dallo Stato per l'attuazione del
programma di intervento |
|
|
straordinario in agricoltura, legge n. 403/1977 |
7,740 |
|
|
|
|
B) Parte spesa |
Stanziamenti in diminuzione (competenza e cassa): |
|
|
Cap. 220 - Contributi in c/capitale per la costruzione ed il
riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione
di acquedotti rurali - art. 17 legge 27 ottobre 1966, n. 910 |
2,000 |
|
Cap. 221 - Contributi in c/capitale per la costruzione e riattamento di
strade vicinali ed interpoderali - legge n. 78/1974 |
1,000 |
|
Cap. 222 - Contributi in c/capitale per lo sviluppo e il potenziamento
delle elettrificazioni rurali - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78 -
legge n. 183/1976, art. 7, lettera a) |
1,000 |
|
Cap. 226 - Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di
impianti per la conservazione, ecc. |
1,000 |
|
Cap. 227 - Concessione di contributi in c/capitale per la esecuzione di
opere di miglioramento fondiario incluse nei programmi, ecc. |
2,463 |
|
Cap. 230 - Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati
aziendali e per opere di miglioramento fondiario, ecc. |
1,000 |
|
Cap. 241 - Concessione di contributi in c/capitale nelle spese per la
realizzazione, ecc. |
1,200 |
|
Cap. 352 - Finanziamento ai sensi dell'art. 7 lettere A, B e C della
legge 2 maggio 1976, n. 183 |
32,253 |
|
|
Totale |
41,916 |
|
|
|
|
Stanziamenti in aumento (competenza e cassa): |
|
|
Cap. 18 - Spese e contributi ad enti ed altri soggetti per studi,
indagini e ricerche anche sperimentali nel campo dell'agricoltura |
0,300 |
|
Cap. 81 - Assegnazione alle comunità montane ai sensi dell'art.
10-bis della legge regionale n. 9/1972 per l'attuazione di programmi
relativi agli interventi previsti nel programma regionale di settore
«Utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani» |
8,000 |
|
Cap. 100 - Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e
ricostituzione boschiva, ecc. |
0.600 |
|
Cap. 101 - Contributi per il rimboschimento dei terreni nudi,
ecc. |
0,050 |
|
Cap. 141 - Esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale |
2,000 |
|
Cap. 185 - Concessione prestiti a tasso agevolato a favore di
imprenditori, ecc. |
1,006 |
|
Cap. 191 - Spese e contributi per la difesa fitosanitaria, ecc. |
0,400 |
|
Cap. 195 - Contributi in c/capitale a favore di produttori agricoli,
singoli o associati, ecc. |
0,400 |
|
Cap. 198 - Contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo ed
il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, ecc. |
3,000 |
|
Cap. 224 - Interventi promossi da consorzi ed enti, per il
finanziamento di opere irrigue, sistemazioni idrauliche e reperimento di
nuove fonti di approvvigionamento, nonché i lavori di esecuzione,
completamento, adeguamento e ripristino degli impianti irrigui
consortili |
8,338 |
|
Cap. 225 - Contributi per la esecuzione di opere minori e aziendali di
irrigazione - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78 |
1,148 |
|
Cap. 228 - Concorso regionale negli interessi per i mutui integrativi
contratti per l'esecuzione di opere di trasformazione, ecc. |
0,200 |
|
Cap. 230 - Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati
aziendali e per opere di miglioramento fondiario, ecc. |
2,000 |
|
Cap. 247 - Spese per l'attuazione di iniziative atte alla prevenzione
ed estinzione degli incendi boschivi - legge regionale 18 luglio 1974,
n. 25. |
0,209 |
|
Cap. 263 - Spese per la costituzione del servizio antincendi
boschivi |
0,100 |
|
c.n.i. - Finanziamento all'E.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza
tecnica ed economica alla |
|
|
cooperazione ai sensi dell'art. 3, lettere h) ed l), della legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32 |
6,425 |
|
|
Totale |
34,176 |
|
|
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|
Riepilogo (competenza e cassa): |
|
|
Variazioni in diminuzione - parte entrata |
7,740 |
|
Variazioni in diminuzione - parte spesa |
41,916 |
|
Variazioni in aumento - parte spesa |
34,176 |
|
|
7,740 |
] . |
|
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Tabella A (1)
TABELLA A
Programma degli interventi relativi al settore
della irrigazione
Descrizione |
Importo (miliardi di lire) |
A) Opere irrigue |
Utilizzazione impianto irriguo Motunato-Batemari e
Agnano-Iachechi |
2,000 |
|
Impianto irriguo in agro di Conversano - II lotto |
2,000 |
|
Rete scolante nella zona da irrigare del complesso irriguo
adriatico-leccese |
1,000 |
|
B) Sistemazioni idrauliche |
Sistemazione idraulica dei valloni Sud, Est ed Ovest di Lesina II
lotto |
1,510 |
|
Sistemazioni corsi d'acqua minori e rete dreno nelle zone irrigue dei
complessi ricadenti in agro di |
|
|
Canosa località Fossa delle Murgie in agro di Altamura località
Corrente |
1,400 |
|
C) Reperimento nuove fonti |
Perizia studi Pr. Sp. 14/36 - Indagini relative alla progettazione
delle opere di adduzione, accumulo |
|
|
e regolazione delle acque locali convenzionali e non, provenienti dal
Sinni, nei comprensori dei |
|
|
consorzi dell'Arneo e di Ugento-Li Foggi e per gli studi connessi alla
utilizzazione intersettoriale |
|
|
delle risorse idriche disponibili |
0,428 |
|
D) Incentivi |
Incentivi per l'esecuzione di impianti irrigui presentati da
Cooperative o produttori associati |
0,662 |
|
Totale |
9,000 |
|
|
|
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(1) La presente tabella
è stata così modificata nel punto B dal primo comma dell'articolo unico, L.R.
23 maggio 1980, n. 48.