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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
35
Data
20/06/1979
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Disciplina della ricezione turistica all' aperto.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 21 giugno 1979, n. 46. La presente legge è stata abrogata dal primo comma, lettera a), dell'art. 76, L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/1999.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

La presente legge è stata abrogata dal primo comma, lettera a), dell'art. 76, L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/1999.

Art. 1
Finalità della legge.

[La presente legge si propone di favorire, secondo lo spirito dell'art. 12 dello Statuto regionale, lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio. Essa disciplina, in particolare, la pianificazione delle aree all'uopo utilizzabili, sottoponendo, altresì, le stesse ad adeguata normativa urbanistica e di tutela ambientale anche per impedirne la privatizzazione e la lottizzazione di fatto. Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici]  (1) .

(1)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 3 ottobre 1986, n. 29.

 

Art. 2
Tipologia dei complessi.

[I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate aperte al pubblico, per la sosta di turisti provvisti di norma di tende, roulottes o altri mezzi autonomi di pernottamento.

Nelle suddette strutture ricettive, allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Tali strutture non potranno superare il 25% della ricettività consentita per il campeggio.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate, per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di norma di mezzi propri di pernottamento, in unità abitative mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Nelle suddette strutture ricettive è possibile riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Tali aree non potranno superare il 25% della ricettività consentita.

I campeggi ed i villaggi turistici sono dotati accessorialmente di bar con vendita di alcolici e superalcolici, ristoranti, pizzerie, supermercati e bazar, nonché attrezzature sportive e ricreative.

La licenza di esercizio comprenderà l'autorizzazione specifica all'esercizio delle attività sopraelencate.

I campeggi ed i villaggi turistici possono essere realizzati da Enti, da privati o da organismi del turismo sociale e giovanile e debbono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per la classificazione ]  (2) .

(2)  Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 3 ottobre 1986, n. 29 e successivamente abrogato dal quarto comma dell'art. 23, della suddetta L.R. n. 29/1986.

 

Art. 3
Impianto igienico-sanitario ed antincendio.

[I campeggi devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati agli standards di riferimento, di idonei impianti antincendio, di un impianto di trattamento degli scarichi e dovranno, altresì, contenere opere atte ad assicurare la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi, ai sensi delle specifiche leggi in materia, secondo la disciplina del regolamento di esecuzione della presente legge.] .

 

Art. 4
Dimensionamento e ricettività.

[Le aree destinate a campeggi di nuovo impianto devono avere una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq., sulla base di mq. 35 per persona.

Per i campeggi realizzabili in aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici vigenti e/o da specifici vincoli territoriali sia su terreni privati che demaniali, è fatto obbligo al beneficiario di utilizzare a rotazione per la durata di dieci anni continuativi, solo metà dell'intera superficie disponibile. Da tali limitazioni sono escluse le aree per le opere di cui al successivo quarto comma.

L'obbligo suddetto vale anche per i complessi già installati, anche parzialmente nelle aree destinate a bosco con prescrizione di adeguamento entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge (3) .

Per i campeggi già esistenti, ferma restando la superficie di dotazione attuale, le presenze consentite vengono rapportate a mq. 30 per persona.

La realizzazione delle opere urbanizzative, nonché degli impianti fissi, semifissi e delle infrastrutture di cui al precedente art. 2, deve avvenire, comunque, negli spazi non boscati.

La sosta delle roulottes e delle tende per l'attività campeggistica è consentita solo nelle radure e nelle «chiarie».

Per «radura» si intende una soluzione di continuità permanente della struttura del bosco; per «chiaria», si intende una soluzione di continuità temporanea degli strati della struttura del bosco, ivi compreso il sottobosco.

Il ricovero ed il rimessaggio di roulottes ed altri mezzi di pernottamento, durante i periodi di inattività campeggistica, sono consentiti solo in appositi siti preventivamente individuati ed espressamente indicati nell'autorizzazione.

La distanza da altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali non deve essere inferiore a 250 metri.].

(3)  Gli obblighi di cui al presente comma sono prorogati al 31 dicembre 1986 per effetto del secondo comma dell'art. 23 L.R. 3 ottobre 1986, n. 29.

 

Art. 5
Piano regionale degli insediamenti.

[Le nuove aree di campeggio devono essere inquadrate in un piano formato dalla Regione, che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale, e che non sia in contrasto con l'offerta ricettiva delle aziende alberghiere.

Il piano deve essere coordinato col piano di sviluppo regionale di cui all'art. 3 dello Statuto e deve tenere conto delle indicazioni del piano urbanistico territoriale di cui all'art. 4 dello Statuto, nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e delle prescrizioni di salvaguardia ambientale.

Dalla approvazione del piano da parte del consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica utilità per le opere in esso previste.] .

 
 

Art. 6
Disposizioni urbanistiche transitorie.

[Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 5, nei comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per campeggi, o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui sia stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

Nei casi di cui al precedente comma, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla trasmissione della medesima all'Assessorato regionale all'Urbanistica.] .

 

Art. 7
Conservazione dell'autorizzazione in caso di arretramento dalla costa.

[Al fine di favorire la formazione di spazi liberi sia a salvaguardia dell'ambiente naturale che per la creazione di parchi pubblici, viene assicurata, a coloro che effettueranno l'arretramento dei campeggi ad almeno 300 metri dalla costa e nel rispetto degli strumenti urbanistici, la conservazione dell'originaria autorizzazione alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai titolari dell'autorizzazione saranno assicurati dal Comune i tempi tecnici necessari per reperire e predisporre le nuove aree di campeggio.

Il beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge della dichiarazione di disponibilità all'arretramento o spostamento del complesso ricettivo.

Le aree lasciate libere resteranno vincolate e destinate unicamente a verde o parco pubblico.] .

 

Art. 8
Concessione edilizia.

[Chiunque intenda procedere alla realizzazione dei complessi ricettivi di cui all'art. 2 della presente legge è tenuto a chiedere la concessione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In caso di campeggi da realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali, deve essere preventivamente acquisito anche il parere non vincolante del Comitato consultivo regionale per il turismo di cui alla legge regionale 17 marzo 1977, n. 7.

Ove tale parere non sia comunicato all'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta, il provvedimento sulla domanda potrà essere ugualmente adottato.] .

 
 

Art. 9
Autorizzazione per l'apertura del complesso.

[L'apertura e l'esercizio dei complessi di cui al precedente art. 1 della presente legge sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio la quale acquisirà preventivamente la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti leggi.

La domanda per l'apertura e l'esercizio dell'impianto dovrà essere indirizzata in carta legale al Sindaco del comune competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso.

La domanda sarà corredata dalla prova del pagamento della tassa di concessione nelle misure fissate dalla legge regionale 17 agosto 1977, n. 28.

Qualora l'autorizzazione comprenda anche l'esercizio di somministrazione e vendita delle bevande analcoliche ed alcoliche, di generi alimentari e non alimentari e l'attività di bar e mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse previste dalla legislazione vigente.

Il pagamento delle tasse prescritte è annuale anche se il periodo di apertura del complesso è di durata inferiore.

Sulla domanda di autorizzazione per l'apertura degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto il parere non vincolante dell'organismo turistico pubblico sub-regionale competente per territorio, che ha facoltà di esprimersi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni.

Entro 90 giorni dalla domanda del richiedente, il Comune, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, decide sulla istanza di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio del complesso ricettivo. La decorrenza di tale termine senza che il comune abbia adottato la sua decisione costituisce rigetto della domanda.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto prevederà il periodo di apertura e, ove non siano mutate le originarie condizioni obiettive e soggettive, si rinnoverà automaticamente con il pagamento, entro il 31 gennaio, delle tasse prescritte.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un proprio rappresentante che verrà indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.] .

 

Art. 10
Autorizzazione a favore di Enti, Associazioni ed Aziende.

[L'autorizzazione a favore di Enti, Associazioni pubbliche e private e società private può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Nel caso di complessi realizzati da amministrazioni comunali o da comunità montane, qualora detti Enti locali non siano in grado di gestire direttamente le strutture ricettive, possono affidarne la gestione - con apposita convenzione approvata dai rispettivi consigli - ad Enti ed Associazioni pubbliche e private operanti nel settore turistico, di provata esperienza, che si impegnino a gestire i complessi, d'intesa con l'Ente promotore, nonché a Cooperative di almeno 10 giovani costituite a mente della legge 1° giugno 1977, n. 285.].

 

Art. 11
Responsabilità ed obblighi del titolare o del gestore.

[Il titolare o il gestore che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il periodo di apertura autorizzata deve darne comunicazione al Sindaco, indicandone i motivi e la durata, che non può essere comunque superiore a mesi 6, salvo fondate ragioni da vagliarsi dal competente Organo comunale.

Il titolare e, nei casi di cui ai precedenti artt. 8 e 9, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge, nonché nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di Enti pubblici territoriali.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate deve essere conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Per i complessi situati in località isolate le schede di notifica debbono pervenire all'autorità di Pubblica Sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il gestore ha l'obbligo di denunciare al Comune le tariffe praticate comprensive di IVA entro il 30 ottobre dell'anno precedente. Le tariffe e il regolamento interno del complesso devono essere esposti in maniera visibile all'ingresso del campeggio.].

 

Art. 12
Vigilanza sui complessi.

[La vigilanza sui complessi di cui all'art. 1 della presente legge è esercitata dal Comune, dalla Giunta regionale, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza dell'autorità sanitaria per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria. Restano, altresì, ferme le competenze degli Enti e degli Uffici all'uopo preposti per quanto attiene le norme in materia di impianti antincendio e di tutela del vincolo idrogeologico e forestale.

Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione potrà controllare l'esistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa e, in caso di carenze accertate d'ufficio ovvero rilevate dagli Enti ed Uffici competenti per la loro materia, dovrà procedere a diffida non inferiore a 60 giorni.

In caso di inosservanza degli obblighi prescritti o di carenze di particolare gravità, il Comune, previa diffida a uniformarsi entro 3 giorni, potrà procedere a sospensione temporanea e in caso di recidività alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Avverso il provvedimento di sospensione temporanea o di revoca della autorizzazione, è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica all'interessato, ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

La sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo si applica anche nel caso di:

a) occupazione, cessione e locazione degli allestimenti e delle piazzole del campeggio allo stesso nucleo familiare per un periodo superiore a 30 giorni, prorogabile nel caso di disponibilità ricettiva a 45 giorni;

b) occupazione delle piazzole destinate alle tende e roulottes nel periodo 1° luglio-20 agosto senza l'effettiva presenza nel campeggio degli utenti del mezzo di pernottamento;

c) rimessaggio durante i periodi di inattività del campeggio, delle roulottes e degli altri mezzi di pernottamento dei turisti nelle piazzole destinate al soggiorno.

In caso di lottizzazione di fatto degli allestimenti e delle piazzole di sosta, l'autorizzazione è revocata di diritto dal Comune che l'ha rilasciata.].

 

Art. 13
Disciplina transitoria.

[La presente legge si applica anche ai complessi, ad attività sia stagionale che annuale, già in funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione originaria.

Limitatamente all'anno 1979 il rinnovo verrà effettuato con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla base delle precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.

Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio.

Il Comune, entro 15 giorni dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero le prescrizioni che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Comune.] .

 

Art. 14
Sanzioni.

[Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge, sprovvisto della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, ferme restando le sanzioni di natura penale.

In caso di recidiva, la sanzione è triplicata. Le spese di rimozione ed eventuale demolizione sono a carico dell'inadempiente.

L'applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite ed indicate nel provvedimento di autorizzazione e di rinnovo, comporta la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 oltre al rimborso dell'importo pagato in più dal cliente.

Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca della autorizzazione. La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione, del regolamento interno del complesso e delle tariffe stabilite comporta la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Dell'accertamento delle infrazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo viene redatto apposito verbale, copia del quale è immediatamente consegnata ai trasgressori.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni dalla data del verbale di accertamento.] .

 

Art. 15
Vincolo di destinazione.

[Agli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, vengono estesi il vincolo di destinazione turistica, nonché le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi vigenti per le aziende alberghiere.

Gli insediamenti realizzati nel rispetto della presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilità e rientrano nelle deroghe previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.] .

 

Art. 16
Tariffe.

[Allo scopo di conseguire una opportuna uniformità su tutto il territorio regionale, le tariffe di soggiorno nei campeggi vengono proposte all'inizio di ogni biennio, a partire dal 1979, da una Commissione regionale così composta:

a) dall'Assessore regionale al Turismo o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) da cinque sindaci in rappresentanza di ciascuna delle cinque province, designati dall'A.N.C.I.;

c) da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali più rappresentative della Regione;

d) da due rappresentanti del Comitato regionale della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning (Federcampeggio);

e) da due rappresentanti dell'Associazione regionale della F.A.I.T.A.(Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta).

Tali tariffe, non potranno, comunque, essere superiori a quelle stabilite nello stesso periodo per le locande ubicate nello stesso Comune o, in mancanza, nei comuni limitrofi.] .

 

Art. 17
Regolamento d'esecuzione.

[Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione ] (4) .

(4)  Vedi quanto disposto dal Reg. 21 luglio 1980, n. 1.
 

Art. 18
Norme finali.

[Con successivo provvedimento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà disciplinata organicamente l'intera materia relativa all'apertura e gestione degli alberghi od ostelli per la gioventù, dei villaggi turistici extralberghieri, delle case per ferie e, in genere, di tutti i complessi ricettivi complementari concernenti il turismo sociale, che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, attualmente regolati dalla legge 21 marzo 1958, n. 326.

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi statali e regionali.]