Legge abrogata dall’art
La
presente legge è stata abrogata dal primo comma, lettera a), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa
L.R. n. 11/1999.
Art. 1
Finalità della legge.
[La presente legge si
propone di favorire, secondo lo spirito dell'art. 12 dello Statuto regionale, lo
sviluppo della ricezione turistica all'aperto, nel rispetto dei valori
ambientali e naturali del territorio. Essa disciplina, in particolare, la
pianificazione delle aree all'uopo utilizzabili, sottoponendo, altresì, le
stesse ad adeguata normativa urbanistica e di tutela ambientale anche per
impedirne la privatizzazione e la lottizzazione di fatto. Agli effetti della
presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i
campeggi ed i villaggi turistici]
(1) .
Art. 2
Tipologia dei complessi.
[I campeggi sono
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree
recintate aperte al pubblico, per la sosta di turisti provvisti di norma di
tende, roulottes o altri mezzi autonomi di pernottamento.
Nelle suddette strutture ricettive, allo scopo
di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, è
possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative mobili,
semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti
idrico, fognario ed elettrico.
Tali strutture non potranno superare il 25%
della ricettività consentita per il campeggio.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate, per il soggiorno e la
sosta di turisti sprovvisti di norma di mezzi propri di pernottamento, in unità
abitative mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente
allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.
Nelle suddette strutture ricettive è possibile
riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici
centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito
provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Tali aree non potranno
superare il 25% della ricettività consentita.
I campeggi ed i villaggi turistici sono dotati
accessorialmente di bar con vendita di alcolici e superalcolici, ristoranti,
pizzerie, supermercati e bazar, nonché attrezzature sportive e ricreative.
La licenza di esercizio comprenderà
l'autorizzazione specifica all'esercizio delle attività sopraelencate.
I campeggi ed i villaggi turistici possono
essere realizzati da Enti, da privati o da organismi del turismo sociale e
giovanile e debbono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per
la classificazione ] (2) .
(2) Articolo così
modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R.
3 ottobre 1986, n. 29 e successivamente abrogato dal quarto comma
dell'art. 23, della suddetta L.R. n. 29/1986.
Art. 3
Impianto igienico-sanitario ed
antincendio.
[I campeggi devono
essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati agli standards di
riferimento, di idonei impianti antincendio, di un impianto di trattamento degli
scarichi e dovranno, altresì, contenere opere atte ad assicurare la raccolta e
l'eliminazione dei rifiuti solidi, ai sensi delle specifiche leggi in materia,
secondo la disciplina del regolamento di esecuzione della presente legge.] .
Art. 4
Dimensionamento e ricettività.
[Le aree destinate a
campeggi di nuovo impianto devono avere una superficie complessiva non inferiore
a 10.000 mq., sulla base di mq. 35 per persona.
Per i campeggi realizzabili in aree destinate a
bosco dagli strumenti urbanistici vigenti e/o da specifici vincoli territoriali
sia su terreni privati che demaniali, è fatto obbligo al beneficiario di
utilizzare a rotazione per la durata di dieci anni continuativi, solo metà
dell'intera superficie disponibile. Da tali limitazioni sono escluse le aree per
le opere di cui al successivo quarto comma.
L'obbligo suddetto vale anche per i complessi
già installati, anche parzialmente nelle aree destinate a bosco con prescrizione
di adeguamento entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della
presente legge (3) .
Per i campeggi già esistenti, ferma restando la
superficie di dotazione attuale, le presenze consentite vengono rapportate a mq.
30 per persona.
La realizzazione delle opere urbanizzative,
nonché degli impianti fissi, semifissi e delle infrastrutture di cui al
precedente art. 2, deve avvenire, comunque, negli spazi non boscati.
La sosta delle roulottes e delle tende per
l'attività campeggistica è consentita solo nelle radure e nelle «chiarie».
Per «radura» si intende una soluzione di
continuità permanente della struttura del bosco; per «chiaria», si intende una
soluzione di continuità temporanea degli strati della struttura del bosco, ivi
compreso il sottobosco.
Il ricovero ed il rimessaggio di roulottes ed
altri mezzi di pernottamento, durante i periodi di inattività campeggistica,
sono consentiti solo in appositi siti preventivamente individuati ed
espressamente indicati nell'autorizzazione.
La distanza da altri campeggi o insediamenti
turistici e residenziali non deve essere inferiore a 250 metri.].
(3) Gli obblighi di cui
al presente comma sono prorogati al 31 dicembre 1986 per effetto del secondo
comma dell'art. 23 L.R.
3 ottobre 1986, n. 29.
Art. 5
Piano
regionale degli insediamenti.
[Le nuove aree di
campeggio devono essere inquadrate in un piano formato dalla Regione, che tenga
conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto
anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale, e che non sia in
contrasto con l'offerta ricettiva delle aziende alberghiere.
Il piano deve essere coordinato col piano di
sviluppo regionale di cui all'art. 3 dello Statuto e deve tenere conto delle
indicazioni del piano urbanistico territoriale di cui all'art. 4 dello Statuto,
nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e
delle prescrizioni di salvaguardia ambientale.
Dalla approvazione del piano da parte del
consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica utilità per le opere
in esso previste.] .
Art. 6
Disposizioni urbanistiche
transitorie.
[Fino all'approvazione
del piano di cui all'art. 5, nei comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di
zone specifiche per campeggi, o la prevedono in quantità insufficiente, gli
insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso
in cui sia stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività
turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e
territoriali della zona interessata.
Nei casi di cui al precedente comma,
l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera
del consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo
strumento urbanistico.
Detta variante sarà approvata dalla Giunta
regionale entro 90 giorni dalla trasmissione della medesima all'Assessorato
regionale all'Urbanistica.] .
Art. 7
Conservazione dell'autorizzazione in caso di
arretramento dalla costa.
[Al fine di favorire la
formazione di spazi liberi sia a salvaguardia dell'ambiente naturale che per la
creazione di parchi pubblici, viene assicurata, a coloro che effettueranno
l'arretramento dei campeggi ad almeno 300 metri dalla costa e nel rispetto degli
strumenti urbanistici, la conservazione dell'originaria autorizzazione alle
condizioni stabilite dalla presente legge.
Ai titolari dell'autorizzazione saranno
assicurati dal Comune i tempi tecnici necessari per reperire e predisporre le
nuove aree di campeggio.
Il beneficio di cui ai commi precedenti è
subordinato alla presentazione al Comune entro e non oltre due anni dall'entrata
in vigore della presente legge della dichiarazione di disponibilità
all'arretramento o spostamento del complesso ricettivo.
Le aree lasciate libere resteranno vincolate e
destinate unicamente a verde o parco pubblico.] .
Art. 8
Concessione edilizia.
[Chiunque intenda
procedere alla realizzazione dei complessi ricettivi di cui all'art. 2 della
presente legge è tenuto a chiedere la concessione edilizia, ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
In caso di campeggi da realizzare, seppure
parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali,
deve essere preventivamente acquisito anche il parere non vincolante del
Comitato consultivo regionale per il turismo di cui alla legge
regionale 17 marzo 1977, n. 7.
Ove tale parere non sia comunicato
all'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta, il
provvedimento sulla domanda potrà essere ugualmente adottato.] .
Art. 9
Autorizzazione per l'apertura del
complesso.
[L'apertura e
l'esercizio dei complessi di cui al precedente art. 1 della presente legge sono
subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione
comunale competente per territorio la quale acquisirà preventivamente la
prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti leggi.
La domanda per l'apertura e l'esercizio
dell'impianto dovrà essere indirizzata in carta legale al Sindaco del comune
competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si intendono
perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso.
La domanda sarà corredata dalla prova del
pagamento della tassa di concessione nelle misure fissate dalla legge
regionale 17 agosto 1977, n. 28.
Qualora l'autorizzazione comprenda anche
l'esercizio di somministrazione e vendita delle bevande analcoliche ed
alcoliche, di generi alimentari e non alimentari e l'attività di bar e mensa ed
autorimessa, sono altresì dovute le tasse previste dalla legislazione vigente.
Il pagamento delle tasse prescritte è annuale
anche se il periodo di apertura del complesso è di durata inferiore.
Sulla domanda di autorizzazione per l'apertura
degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto il parere non
vincolante dell'organismo turistico pubblico sub-regionale competente per
territorio, che ha facoltà di esprimersi, sotto pena di decadenza, entro il
termine di trenta giorni.
Entro 90 giorni dalla domanda del richiedente,
il Comune, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, decide
sulla istanza di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio del complesso
ricettivo. La decorrenza di tale termine senza che il comune abbia adottato la
sua decisione costituisce rigetto della domanda.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto
prevederà il periodo di apertura e, ove non siano mutate le originarie
condizioni obiettive e soggettive, si rinnoverà automaticamente con il
pagamento, entro il 31 gennaio, delle tasse prescritte.
Il titolare o il gestore dell'esercizio possono
designare un proprio rappresentante che verrà indicato nel provvedimento di
autorizzazione.
Il rappresentante ha gli stessi obblighi del
titolare o del gestore.] .
Art. 10
Autorizzazione a favore di Enti, Associazioni ed
Aziende.
[L'autorizzazione a
favore di Enti, Associazioni pubbliche e private e società private può
concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che
deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.
Nel caso di complessi realizzati da
amministrazioni comunali o da comunità montane, qualora detti Enti locali non
siano in grado di gestire direttamente le strutture ricettive, possono affidarne
la gestione - con apposita convenzione approvata dai rispettivi consigli - ad
Enti ed Associazioni pubbliche e private operanti nel settore turistico, di
provata esperienza, che si impegnino a gestire i complessi, d'intesa con l'Ente
promotore, nonché a Cooperative di almeno 10 giovani costituite a mente della
legge 1° giugno 1977, n. 285.].
Art. 11
Responsabilità ed obblighi del titolare o del
gestore.
[Il titolare o il
gestore che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il
periodo di apertura autorizzata deve darne comunicazione al Sindaco, indicandone
i motivi e la durata, che non può essere comunque superiore a mesi 6, salvo
fondate ragioni da vagliarsi dal competente Organo comunale.
Il titolare e, nei casi di cui ai precedenti
artt. 8 e 9, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza, nel
complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge, nonché
nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o
regolamento dello Stato o di Enti pubblici territoriali.
Una copia a ricalco delle schede di notifica
delle persone ospitate deve essere conservata presso l'esercizio e sostituisce
il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del Testo Unico della legge
di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e
relativo regolamento.
Per i complessi situati in località isolate le
schede di notifica debbono pervenire all'autorità di Pubblica Sicurezza nel più
breve tempo possibile.
Il gestore ha l'obbligo di denunciare al Comune
le tariffe praticate comprensive di IVA entro il 30 ottobre dell'anno
precedente. Le tariffe e il regolamento interno del complesso devono essere
esposti in maniera visibile all'ingresso del campeggio.].
Art. 12
Vigilanza sui complessi.
[La vigilanza sui
complessi di cui all'art. 1 della presente legge è esercitata dal Comune, dalla
Giunta regionale, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, ognuno per la parte di
propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Resta ferma la competenza dell'autorità
sanitaria per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria. Restano,
altresì, ferme le competenze degli Enti e degli Uffici all'uopo preposti per
quanto attiene le norme in materia di impianti antincendio e di tutela del
vincolo idrogeologico e forestale.
Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione
potrà controllare l'esistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata
concessa e, in caso di carenze accertate d'ufficio ovvero rilevate dagli Enti ed
Uffici competenti per la loro materia, dovrà procedere a diffida non inferiore a
60 giorni.
In caso di inosservanza degli obblighi
prescritti o di carenze di particolare gravità, il Comune, previa diffida a
uniformarsi entro 3 giorni, potrà procedere a sospensione temporanea e in caso
di recidività alla revoca dell'autorizzazione stessa.
Avverso il provvedimento di sospensione
temporanea o di revoca della autorizzazione, è ammesso, entro 60 giorni dalla
data di notifica all'interessato, ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
La sospensione temporanea o la revoca
dell'autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo si applica anche
nel caso di:
a) occupazione, cessione e locazione degli
allestimenti e delle piazzole del campeggio allo stesso nucleo familiare per un
periodo superiore a 30 giorni, prorogabile nel caso di disponibilità ricettiva a
45 giorni;
b) occupazione delle piazzole destinate alle
tende e roulottes nel periodo 1° luglio-20 agosto senza l'effettiva presenza nel
campeggio degli utenti del mezzo di pernottamento;
c) rimessaggio durante i periodi di inattività
del campeggio, delle roulottes e degli altri mezzi di pernottamento dei turisti
nelle piazzole destinate al soggiorno.
In caso di lottizzazione di fatto degli
allestimenti e delle piazzole di sosta, l'autorizzazione è revocata di diritto
dal Comune che l'ha rilasciata.].
Art. 13
Disciplina transitoria.
[La presente legge si
applica anche ai complessi, ad attività sia stagionale che annuale, già in
funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione
originaria.
Limitatamente all'anno 1979 il rinnovo verrà
effettuato con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla base delle
precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.
Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo
delle autorizzazioni deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio.
Il Comune, entro 15 giorni dalla decisione,
notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero le prescrizioni
che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle
vigenti leggi in materia.
Il rinnovo dell'autorizzazione può essere
concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al precedente
comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal
Comune.] .
Art. 14
Sanzioni.
[Chiunque fa funzionare
uno dei complessi indicati nella presente legge, sprovvisto della prescritta
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L.
3.000.000, ferme restando le sanzioni di natura penale.
In caso di recidiva, la sanzione è triplicata.
Le spese di rimozione ed eventuale demolizione sono a carico dell'inadempiente.
L'applicazione di tariffe superiori a quelle
stabilite ed indicate nel provvedimento di autorizzazione e di rinnovo, comporta
la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 oltre al rimborso
dell'importo pagato in più dal cliente.
Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca
della autorizzazione. La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione,
del regolamento interno del complesso e delle tariffe stabilite comporta la
sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Dell'accertamento delle infrazioni di cui ai
commi 1), 2) e 3) del presente articolo viene redatto apposito verbale, copia
del quale è immediatamente consegnata ai trasgressori.
La sanzione amministrativa deve essere assolta
entro 30 giorni dalla data del verbale di accertamento.]
.
Art. 15
Vincolo di destinazione.
[Agli impianti di cui
all'art. 2 della presente legge, vengono estesi il vincolo di destinazione
turistica, nonché le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi vigenti per
le aziende alberghiere.
Gli insediamenti realizzati nel rispetto della
presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilità e rientrano
nelle deroghe previste dagli artt. 2 e 3 della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 35 e successive modificazioni e
integrazioni.] .
Art. 16
Tariffe.
[Allo scopo di
conseguire una opportuna uniformità su tutto il territorio regionale, le tariffe
di soggiorno nei campeggi vengono proposte all'inizio di ogni biennio, a partire
dal 1979, da una Commissione regionale così composta:
a) dall'Assessore regionale al Turismo o da un
suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da cinque sindaci in rappresentanza di
ciascuna delle cinque province, designati dall'A.N.C.I.;
c) da un rappresentante di ciascuna delle
Organizzazioni sindacali più rappresentative della Regione;
d) da due rappresentanti del Comitato regionale
della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning (Federcampeggio);
e) da due rappresentanti dell'Associazione
regionale della F.A.I.T.A.(Federazione delle associazioni italiane dei complessi
turistico-ricettivi dell'aria aperta).
Tali tariffe, non potranno, comunque, essere
superiori a quelle stabilite nello stesso periodo per le locande ubicate nello
stesso Comune o, in mancanza, nei comuni limitrofi.] .
Art. 17
Regolamento d'esecuzione.
[Entro 6 mesi
dall'approvazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di
esecuzione ] (4)
.
Art. 18
Norme
finali.
[Con successivo
provvedimento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, verrà disciplinata organicamente l'intera materia relativa all'apertura e
gestione degli alberghi od ostelli per la gioventù, dei villaggi turistici
extralberghieri, delle case per ferie e, in genere, di tutti i complessi
ricettivi complementari concernenti il turismo sociale, che non abbiano le
caratteristiche volute dal R.D. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella
legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, attualmente
regolati dalla legge 21 marzo 1958, n. 326.
Per quanto non espressamente disciplinato,
valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi
statali e regionali.]