Legge abrogata dal comma 1 bis del n
La presente legge è stata abrogata
dall'art. 12,
comma 1-bis, numero 4), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R.
12 aprile 2000, n. 9.
[Allo scopo di favorire
lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli
Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati
a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il
concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine e attrezzature
agricole.
I prestiti saranno concessi agli imprenditori
agricoli singoli o associati, con preferenza: alle imprese familiari
coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti,
proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle
cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge
1° giugno 1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine.
Nella concessione dei prestiti sarà accordata
priorità alle domande presentate negli anni 1977 e 1978, nel rispetto della data
di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo
comma del presente articolo, che non abbiano trovato definizione per esaurimento
dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dall'art. 12 della legge
27 ottobre 1966, n. 910] .
[I prestiti di cui
all'art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5 e saranno
concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al
90% per le imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all'art, 1
della presente legge.
Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è
stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di
finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sull'art. 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910] .
Art. 3
[La concessione dei
prestiti di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da
parte degli ispettorati provinciali all'agricoltura competenti, del nulla-osta.
Qualora la somma accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla-osta
verrà emesso previo pareri dei comitati consultivi competenti di cui all'art.
11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15] (1) .
(1) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera e), dell'art. 32, L.R.
24 febbraio 1999, n. 12 a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R. n. 12/1999.
Art. 4
[La Regione assume a
proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o
Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento
determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n.
403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e
quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'art. 2 della presente
legge.
Alla concessione e liquidazione del concorso
regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta
regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa
sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta
ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'Istituto o
Ente finanziatore.
Il concorso regionale negli interessi sarà
calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese
successivo a quello dell'erogazione del prestito] .
Art. 5
[I prestiti di cui
all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie
indicate all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti
dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della
legge 27 ottobre 1970, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che
gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle
procedure di riscossione coattiva.
Gli istituti ed Enti, quando trattasi di
prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto
all'atto della prima somministrazione sull'importo originario del prestito, la
trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia] .
Art. 6
[Il beneficio di cui
all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto
capitale di cui all'art. 8 della presente legge e con gli altri benefici
previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalità] .
Art. 7
[Per i prestiti concessi
ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione
interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatori nel
periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al
nulla-osta ispettoriale fino alla data di effettiva erogazione all'Istituto od
Ente della somma finanziata. Tale periodo non può superare, in ogni caso, i 12
mesi.
Il contributo per ogni operazione è stabilito in
misura tale che l'onere per interessi a carico del prestatario sia riportato al
tasso di cui all'art. 2 della presente legge.
Detto contributo sarà corrisposto tramite gli
Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la
meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e
liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti
presentati dall'Istituto o Ente, muniti del visto del collegio sindacale] .
Art. 8
[Per l'acquisto di
macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/o raccolta dei
prodotti bieticoli e tabacchicoli può essere concesso, in alternativa al
concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50%
della spesa ritenuta ammissibile.
Di tale agevolazione possono beneficiare le
imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente
legge nonché le associazioni di produttori riconosciute.
Ai formali provvedimenti di concessione e
liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base
delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale, i responsabili degli
ispettorati provinciali all'agricoltura, che sono all'uopo delegati, previo
parere dei comitati consultivi competenti di cui all'articolo 11 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15]
(2) .
(2) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera e), dell'art. 32, L.R.
24 febbraio 1999, n. 12 a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R. n. 12/1999.
Art. 9
[Per le operazioni di
locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio
di rapida obsolescenza contratte direttamente con società di «leasing» operanti
nel settore agricolo può essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui
all'articolo della presente legge, un contributo in conto capitale determinato
in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di «leasing» che in
ogni caso non potrà superare il 20% del costo effettivo delle macchine e delle
attrezzature.
Di tale agevolazione possono beneficiare le
imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente
legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani
costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, la misura massima
del contributo in conto capitale di cui al primo comma è elevata al 30%.
I responsabili degli ispettorati provinciali
all'agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di
concessione, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente
articolo, previo parere dei comitati consultivi territorialmente competenti di
cui all'art. 11 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15, e dietro presentazione da parte dei
beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato] (3) .
(3) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera e), dell'art. 32, L.R.
24 febbraio 1999, n. 12 a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R. n. 12/1999.
Art. 10
[In alternativa ai
prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, può essere concesso per
l'acquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale
nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Di detto contributo possono beneficiare le
imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente
legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi
delle leggi 2 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.
Le funzioni relative alla istruttoria,
concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al
presente articolo sono delegate alle comunità montane. La Giunta regionale può
deliberare, sentita la commissione consiliare competente, direttive per
l'esercizio della delega di cui al presente comma entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'assegnazione agli enti delegati dei fondi
previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al
precedente comma è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla
base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, comprendendovi
gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura massima del 5%
delle somme assegnate.
Il contributo di cui al presente articolo,
qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai
sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, è cumulabile con le provvidenze
previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali fino al limite
massimo della spesa ritenuta ammissibile] (4) .
(4) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12,
a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R; n. 12/1999.
Art. 11
[Per quanto non
esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alla
legge 5 luglio 1928, n. 1760, alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e
alla legge 7 ottobre 1966, n. 910, così come successivamente modificate e in
quanto compatibili] .
Art. 12
[La Giunta regionale
relazionerà annualmente alla Commissione consiliare competente, entro il primo
trimestre dell'anno successivo, sullo stato di attuazione della presente legge e
sullo sviluppo della meccanizzazione agricola in Puglia]
.
Art. 13
Disposizioni finanziarie.
[L'onere per gli
interventi di cui all'art. 10 della presente legge trova copertura per L.
300.000.000 sul cap. 275/5 «Contributi in conto capitale per l'acquisto di
macchine ed attrezzature agricole riservato alle imprese familiari coltivatrici
e alle cooperative che operano territori classificati montani» del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 27 aprile 1979.
Per gli esercizi successivi, gli oneri di cui ai
commi del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei
rispettivi bilanci di previsione.
L'onere per gli interventi di cui all'art. 4
della presente legge trova copertura per L. 800.000.000 sul cap. 275/1 «Concorso
regionale sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale per la
meccanizzazione agricola» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.
L'onere per gli interventi di cui all'art. 7
della presente legge trova copertura per L. 250.000.000 sul cap. 275/2 «Concorso
regionale sugli interessi di prefinanziamento sui prestiti contratti dagli
operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole» del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 27 aprile 1979.
L'onere per gli interventi di cui all'art. 8
della presente legge trova copertura per L. 300.000.00 sul cap. 275/3
«Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature
destinate alla semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli» del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 27 aprile 1979.
L'onere per gli interventi di cui all'art. 9
della presente legge trova copertura per L. 100.000.000 sul cap. 275/4
«Contributi in conto capitale per favorire le operazioni di leasing relative a
macchine e attrezzature agricole» del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile
1979]