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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
38
Data
29/06/1979
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 luglio 1979, n. 50. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 4), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dal comma 1 bis del n

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 4), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

 

[Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza: alle imprese familiari coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine.

Nella concessione dei prestiti sarà accordata priorità alle domande presentate negli anni 1977 e 1978, nel rispetto della data di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo comma del presente articolo, che non abbiano trovato definizione per esaurimento dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910] .

 

[I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5 e saranno concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90% per le imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all'art, 1 della presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sull'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910] .

 

Art. 3

[La concessione dei prestiti di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli ispettorati provinciali all'agricoltura competenti, del nulla-osta. Qualora la somma accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla-osta verrà emesso previo pareri dei comitati consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15] (1) .

(1)  Articolo abrogato dal primo comma, lettera e), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 12/1999.

 

Art. 4

[La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'Istituto o Ente finanziatore.

Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese successivo a quello dell'erogazione del prestito] .

 

Art. 5

[I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1970, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia] .

 

Art. 6

[Il beneficio di cui all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all'art. 8 della presente legge e con gli altri benefici previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalità] .

 

Art. 7

[Per i prestiti concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatori nel periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al nulla-osta ispettoriale fino alla data di effettiva erogazione all'Istituto od Ente della somma finanziata. Tale periodo non può superare, in ogni caso, i 12 mesi.

Il contributo per ogni operazione è stabilito in misura tale che l'onere per interessi a carico del prestatario sia riportato al tasso di cui all'art. 2 della presente legge.

Detto contributo sarà corrisposto tramite gli Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti presentati dall'Istituto o Ente, muniti del visto del collegio sindacale] .

 

Art. 8

[Per l'acquisto di macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli può essere concesso, in alternativa al concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge nonché le associazioni di produttori riconosciute.

Ai formali provvedimenti di concessione e liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale, i responsabili degli ispettorati provinciali all'agricoltura, che sono all'uopo delegati, previo parere dei comitati consultivi competenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15] (2) .

(2)  Articolo abrogato dal primo comma, lettera e), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 12/1999.
 

Art. 9

[Per le operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida obsolescenza contratte direttamente con società di «leasing» operanti nel settore agricolo può essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui all'articolo della presente legge, un contributo in conto capitale determinato in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di «leasing» che in ogni caso non potrà superare il 20% del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, la misura massima del contributo in conto capitale di cui al primo comma è elevata al 30%.

I responsabili degli ispettorati provinciali all'agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo, previo parere dei comitati consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e dietro presentazione da parte dei beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato] (3) .

(3)  Articolo abrogato dal primo comma, lettera e), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 12/1999.
 

Art. 10

[In alternativa ai prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, può essere concesso per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Di detto contributo possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 2 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo sono delegate alle comunità montane. La Giunta regionale può deliberare, sentita la commissione consiliare competente, direttive per l'esercizio della delega di cui al presente comma entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, comprendendovi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura massima del 5% delle somme assegnate.

Il contributo di cui al presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, è cumulabile con le provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali fino al limite massimo della spesa ritenuta ammissibile] (4) .

(4)  Articolo abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R; n. 12/1999.

 

Art. 11

[Per quanto non esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e alla legge 7 ottobre 1966, n. 910, così come successivamente modificate e in quanto compatibili] .

 

Art. 12

[La Giunta regionale relazionerà annualmente alla Commissione consiliare competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo, sullo stato di attuazione della presente legge e sullo sviluppo della meccanizzazione agricola in Puglia] .

 

Art. 13
Disposizioni finanziarie.

[L'onere per gli interventi di cui all'art. 10 della presente legge trova copertura per L. 300.000.000 sul cap. 275/5 «Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole riservato alle imprese familiari coltivatrici e alle cooperative che operano territori classificati montani» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

Per gli esercizi successivi, gli oneri di cui ai commi del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge trova copertura per L. 800.000.000 sul cap. 275/1 «Concorso regionale sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 7 della presente legge trova copertura per L. 250.000.000 sul cap. 275/2 «Concorso regionale sugli interessi di prefinanziamento sui prestiti contratti dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge trova copertura per L. 300.000.00 sul cap. 275/3 «Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature destinate alla semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 9 della presente legge trova copertura per L. 100.000.000 sul cap. 275/4 «Contributi in conto capitale per favorire le operazioni di leasing relative a macchine e attrezzature agricole» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979]